È il documento notarile con cui una persona conferma e convalida un atto o una transazione legale che un'altra persona ha compiuto per suo conto senza avere una rappresentanza debitamente accreditata.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Come indicato in precedenza, la ratifica di un atto è l'atto con cui una persona dà validità a un atto o a un negozio giuridico che un'altra persona ha compiuto per suo conto mediante un mandato orale, cioè senza aver debitamente accreditato tale rappresentanza.
La ratifica comporta quindi il fatto che una persona compia un atto giuridico o un affare per conto di un'altra persona, ma senza dimostrare di avere un mandato valido per agire per conto di un'altra persona; piuttosto, quando si contratta o si agisce, questo agente verbale si limita a dichiarare che sta agendo per conto di un'altra persona, ma senza essere in grado di dimostrare che è così.
Logicamente, la legge non può attribuire validità agli atti che una persona compie in nome di un'altra senza dimostrarne senza ombra di dubbio l'esistenza, per cui, ordinariamente, gli effetti di un atto giuridico o di un affare compiuto da una persona in nome di un'altra, senza provarne la rappresentanza, sono considerati nulli e non possono avere alcun effetto nella sfera patrimoniale della persona in nome della quale sono stati contratti.
Tuttavia, non è meno vero che la legge lascia aperta la possibilità che questi atti, pur essendo in linea di principio nulli, possano essere convalidati a posteriori, in modo da diventare validi ed efficaci, il che avverrà solo se, logicamente, la persona in nome della quale il contratto è stato stipulato, in modo solenne, ne accetta la validità, per cui si giustifica la figura della ratifica.
Pertanto, come indicato in precedenza, attraverso la ratifica, questo atto compiuto da un terzo senza accreditamento del mandato di rappresentanza, che in linea di principio sarebbe invalido, diventa pienamente valido ed efficace quando viene convalidato dal titolare del diritto o dell'interesse legittimo per conto del quale è stato contratto.
Come è noto, gli obblighi personali, familiari, professionali ed economici delle persone nella società del XXI secolo possono essere così tanti che, in alcuni casi, possono costituire un grosso impedimento per qualcuno, in un determinato momento, a recarsi presso uno studio notarile per compiere un determinato atto legale o un affare.
Su questa base, la figura della ratifica prevede la possibilità che l'atto o il negozio giuridico possa comunque essere concluso, anche se la parte interessata che detiene il diritto o l'interesse non è in grado di firmarlo.
<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si un sujeto vive en Barcelona, pero debe aceptar una herencia de su difunto padre, la cual se firmará conjuntamente con todos sus hermanos en una Notaría de Lugo, puede solicitar a cualquiera de sus hermanos que acepte la herencia en su nombre, a título de mandatario verbal, para posteriormente, acudir él a una Notaría de Barcelona y firmar una escritura de ratificación, para así convalidar ese acto realizado por su hermano sin acreditar debidamente la representación, de modo que esa aceptación de herencia, que en principio no sería válida, queda convalidada al ratificar esta persona lo hecho por su hermano, en su nombre y representación, a título de mandatario verbal”.<ejemplo>
In breve, e sulla base di quanto sopra, la figura della ratifica consente a qualsiasi persona, senza avere una procura, di agire in nostro nome e per nostro conto, a condizione che, successivamente, il titolare del diritto o dell'interesse legittimo in cui è stato compiuto un atto giuridico o un'attività commerciale lo convalidi mediante tale ratifica.
Naturalmente la ratifica non è lo strumento più adatto per contrattare in nome e per conto di un'altra persona, ma il modo più appropriato di procedere quando l'interessato non può o non vuole firmare un determinato atto giuridico o un affare è quello di ricorrere alla procura.
Come illustrato in un'altra sezione di questo sito, la procura è un documento in virtù del quale una persona, nota come mandante, autorizza una terza persona, nota come procuratore, a compiere uno specifico atto legale o attività per suo conto.
Questo documento, che può assumere la forma di un atto notarile se autorizzato davanti a un notaio, fornirà alla transazione una grande certezza giuridica, poiché, essendo eseguito davanti a un funzionario dotato di pubblica fede, costituisce una prova dell'identità delle parti coinvolte e della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute (in questo caso, della rappresentanza conferita), nonché della legalità del processo.
Alla luce di ciò, se una persona con cui dobbiamo contrattare si offre di compiere questo atto o affare legale attraverso la figura del mandato verbale e della sua successiva ratifica, dobbiamo essere molto cauti al riguardo, poiché, come indicato, il modo appropriato e sicuro di accreditare la rappresentanza, e quindi che questo atto o affare legale sia compiuto da un terzo per conto di un altro, è la procura, mentre l'uso del mandato verbale e della successiva ratifica comporta rischi evidenti che cercheremo di spiegare di seguito.
Come ogni osservatore può comprendere, l'ovvio rischio di ricorrere a un mandato orale e alla successiva ratifica è che la persona titolare del diritto o dell'interesse oggetto dell'atto o del negozio giuridico alla fine, per qualsiasi motivo, non ratifichi tale atto o negozio giuridico, con conseguente nullità dello stesso, con il conseguente danno che ciò può causare all'altra parte contraente.
<ejemplo>“Así pues, si por ejemplo, el Sr. Juan compra una vivienda al Sr. Francisco por importe de 100.000€, pero en el acto de la firma de la compraventa no comparece el Sr. Francisco, sino un amigo suyo, el Sr. Antonio, al cual se le entregan los 100.000€, si finalmente el Sr. Francisco no ratifica esta compraventa, la misma será nula, de modo que la propiedad de la vivienda no será del Sr. Juan, pero este habrá perdido los 100.000€, los cuales deberá reclamar al Sr. Antonio y, en caso de que no se los devuelva, recurrir a un largo e incierto proceso judicial para tratar de recuperarlos, si es que ello es posible”.<ejemplo>
Alla luce di quanto sopra, come detto, le azioni compiute dagli agenti verbali per la successiva ratifica sono terreno fertile per controversie, inadempienze contrattuali e conflitti davanti alle Corti di Giustizia, poiché se il presunto mandante ratifica definitivamente l'atto o l'affare, la persona con cui è stato stipulato il contratto ha dato un corrispettivo in cambio di nulla, poiché l'affare o l'atto è nullo in quanto non ratificato.
Ovviamente no, poiché una persona che agisce per conto di un terzo senza provare questa rappresentazione, la sua veridicità e il suo contenuto, cioè come rappresentante orale, può avvenire solo se l'altra parte contraente la assume, il che, come già indicato, comporta grandi rischi che, in generale, rendono sconsigliabile il ricorso a questa figura se non in casi del tutto eccezionali.
Certamente no, perché, come è stato indicato, trattandosi di una figura che genera grandi dosi di incertezza giuridica, l'esibizione dell'agente orale per la sua successiva ratifica sarà possibile solo se le parti la accettano e, anche, se il notaio che autorizza il documento, alla luce delle circostanze, lo ritiene opportuno.
D'altra parte, se ritiene che, in considerazione delle caratteristiche dell'atto o dell'affare, o delle parti coinvolte, tale linea di condotta possa comportare un rischio o un pregiudizio per alcune delle parti, può rifiutarsi di autorizzarla.
In linea generale, chiunque abbia la piena capacità di agire, ossia abbia almeno 18 anni e le sue capacità intellettive e volitive siano intatte, può agire come agente orale in nome e per conto di un'altra persona per la successiva ratifica da parte di quest'ultima.
L'atto di ratifica può essere eseguito dalla persona che detiene il diritto o l'interesse che è stato oggetto dell'atto giuridico o della transazione da ratificare. Se la persona in questione è maggiorenne e conserva la capacità naturale di intendere e di volere, deve presentarsi presso lo studio notarile per firmare la ratifica dell'atto, mentre, se è minorenne o incapace, deve farlo il suo rappresentante legale, se del caso.
L'atto in cui l'atto giuridico o l'affare in cui è intervenuto l'agente orale è oggetto di ratifica, per cui se, ad esempio, una persona è intervenuta come agente orale per conto del venditore di un immobile, il proprietario, per convalidare questa vendita, deve ratificare l'atto in questione in cui è avvenuto il trasferimento di proprietà.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, il titolare del diritto o dell'interesse oggetto dell'atto o del negozio giuridico realizzato mediante il presente mandato orale deve comparire davanti al notaio prescelto e dichiarare davanti a lui di essere a conoscenza del contenuto dell'atto "X" in cui un'altra persona ha agito in suo nome e per suo conto, come mandato orale, e che in considerazione di ciò procede alla sua ratifica in modo che tale atto o negozio diventi pienamente efficace.
A questo proposito, è molto importante sottolineare un altro dei rischi della ratifica, perché a differenza di quanto accade con qualsiasi atto, in cui il notaio che lo autorizza spiega ai concedenti il contenuto dell'atto, nell'atto di ratifica il notaio che autorizza la ratifica si limita a constatare che il concedente acconsente a questa ratifica, senza verificare con certezza se conosce e comprende ogni singola clausola o disposizione dell'atto o del negozio che viene ratificato.
Una volta eseguito l'atto di ratifica, una copia certificata conforme dell'atto sarà consegnata all'interessato affinché possa farne l'uso che ritiene più opportuno.
È anche possibile, se necessario, inviare una copia autentica dell'atto di ratifica a un ufficio notarile diverso da quello in cui è stato compiuto l'atto o l'affare da ratificare, in modo che questo possa essere registrato e, se necessario, entrambi possano essere comunicati al Catasto o al Registro dei beni commerciali e mobili.
Certo che no, per cui la ratifica può essere firmata nello stesso studio notarile dell'atto o dell'affare da ratificare o, al contrario, può essere effettuata in qualsiasi altro studio notarile diverso da quelli esistenti nel territorio spagnolo.
Sebbene la ratifica dell'atto avvenga a posteriori, i suoi effetti retroagiscono al giorno in cui è stato compiuto l'atto giuridico o l'affare ratificato, cosicché tale atto giuridico o affare si considera perfezionato dal giorno in cui è stato compiuto dall'agente orale, anche se è trascorso molto tempo prima della ratifica.
In linea di principio, e a meno che le parti non fissino un termine entro il quale la ratifica deve avvenire, non c'è un termine entro il quale la ratifica deve avvenire, così che la ratifica può avvenire, ad esempio, lo stesso giorno, dopo una settimana o dopo un mese. In ogni caso, resta inteso che occorre tenere conto dei termini di prescrizione specifici che possono riguardare l'atto giuridico o la transazione in questione.
Solo il titolare del diritto o dell'interesse oggetto del negozio giuridico o dell'operazione compiuta dal rappresentante orale deve recarsi presso lo studio notarile per firmare la ratifica, senza che sia necessario che lui o l'altra parte contraente vengano a ratificare l'atto.
In linea di principio, qualsiasi atto o transazione legale (come la vendita o l'acquisto di un immobile) può essere oggetto di un mandato orale e di una successiva ratifica.
Tuttavia, non è possibile ricorrere a questa figura per atti di natura altamente personale, come in materia di diritti della personalità o di eredità (che impedirebbero, ad esempio, a un terzo di fare testamento a nome di un altro).
Certamente no, per cui non è necessario accreditare una causa specifica specificata in una legge per poter ricorrere a questa figura, ma, come si è detto, la sua ammissione è facoltativa da parte del notaio ordinante, per cui di solito sarà accettata solo se vi sono accreditate ragioni di urgenza che potrebbero compromettere il buon esito dell'operazione.
Il notaio può naturalmente recarsi a casa vostra per firmare la ratifica, poiché la legge obbliga il notaio a garantire il servizio pubblico notarile a tutte le persone disabili, malate o con difficoltà motorie che non sono in grado di recarsi autonomamente presso lo studio notarile.
Tuttavia, occorre tenere presente che, in tal caso, per una questione di competenza territoriale del notaio richiesto, quest'ultimo deve essere un notaio della località in cui si trova il domicilio della persona impossibilitata a viaggiare.
Infatti, se l'atto o l'affare da ratificare deve essere iscritto in un pubblico registro, come ad esempio il Catasto, perché ciò sia possibile è necessario fornire anche l'atto di ratifica, poiché solo in questo modo l'atto o l'affare legale, come sopra specificato, sarà pienamente efficace.
Documentazione necessaria per i cittadini:
Documentazione necessaria per gli stranieri:
Documentazione necessaria:
Nel caso di un'azienda straniera, sarà necessario fornire anche: