È il documento notarile che si realizza quando il proprietario di un immobile ipotecato raggiunge un accordo con l'istituto finanziario erogante per modificare le condizioni iniziali del mutuo ipotecario concesso, in modo che, di comune accordo, vengano modificati alcuni o più aspetti essenziali del contratto di mutuo sottoscritto in passato.
Con il seguente calcolatore è possibile conoscere in anticipo i costi notarili, di registrazione e fiscali (se applicabili). Questo calcolatore ha parametrizzato sia le spese notarili che quelle di registro. Da un punto di vista fiscale, la regola generale è che la modifica delle condizioni del mutuo ipotecario è esente dall'imposta di bollo (a condizione che l'entità finanziaria non aumenti l'importo del mutuo).
La novazione o modifica di un mutuo ipotecario, come suggerisce il nome, è un'operazione in virtù della quale entrambe le parti contraenti, ossia l'istituto finanziario in qualità di creditore e il proprietario dell'immobile ipotecato in qualità di debitore, concordano di variare o modificare alcuni elementi essenziali del contratto di mutuo ipotecario che hanno sottoscritto in passato, in modo che, una volta raggiunto questo nuovo accordo, questo aspetto del contratto sarà modificato per il resto della durata del contratto.
La novazione o la modifica del mutuo ipotecario può riguardare, in sostanza, qualsiasi parte o patto del contratto originale, tuttavia le modifiche più comuni che si possono riscontrare nella realtà sono le seguenti:
Al di là di queste modifiche più usuali, come indicato sopra, la novazione può influire su qualsiasi altra clausola o accordo del contratto, come ad esempio:
La novazione o la modifica del mutuo ipotecario, come indicato sopra, implica una modifica di qualche aspetto essenziale del contratto. Su questa base, quindi, a seconda dell'aspetto o degli aspetti specifici che vengono modificati, l'operazione può contribuire a soddisfare diverse esigenze, tra cui spiccano le seguenti:
Se desidero modificare o novare il mio mutuo ipotecario, alterando una qualsiasi delle condizioni o degli aspetti del contratto che sono stati illustrati, al fine di raggiungere uno degli obiettivi che sono stati anch'essi dettagliati, il primo e fondamentale passo sarà senza dubbio quello di recarmi presso la mia banca o cassa di risparmio per negoziare questa modifica, poiché come qualsiasi altro contratto, il mutuo che mi lega al mio istituto finanziario può essere modificato solo se entrambe le parti contraenti raggiungono un accordo al riguardo.
Pertanto, dobbiamo recarci dal nostro direttore presso la nostra banca o cassa di risparmio, spiegare la necessità che si è presentata e negoziare la modifica o le modifiche che riteniamo opportune, raggiungendo se possibile un accordo tra le parti.
Una volta concordata la modifica da apportare, il passo successivo sarà quello di recarsi presso uno studio notarile per formalizzare la novazione del mutuo ipotecario, stipulando l'atto pubblico corrispondente, che dovrà poi essere registrato nel relativo Catasto.
La commissione di novazione o di modifica è la commissione che un istituto finanziario può addebitare se concorda con il proprio cliente debitore di modificare i termini del prestito.
Naturalmente, ciò è possibile e legale, a condizione che tale commissione e gli eventuali importi siano stati precedentemente concordati nel contratto di prestito e che siano soddisfatti tutti i requisiti di trasparenza e non iniquità della clausola contrattuale in questione.
Al di là di quanto concordato tra le parti, esistono una serie di norme che impongono limiti massimi alla commissione di novazione che può essere addebitata.
Pertanto, se la novazione comporta solo una proroga del termine di rimborso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2/1994 del 30 marzo 1994 sulla surrogazione e la modifica dei mutui ipotecari, la commissione di modifica non può superare lo 0,1% del capitale residuo da rimborsare.
Inoltre, se la novazione o la modifica del prestito si riferisce, in particolare, al tasso di interesse applicabile, è necessario tenere conto del fatto che la legge 5/2019, del 15 marzo, che regola i contratti di credito immobiliare (che sarà applicabile se il debitore è un consumatore privato e il creditore è un professionista, e il prestito è per l'acquisto di un immobile residenziale) stabilisce una serie di limitazioni alla sua riscossione, vale a dire:
In linea di principio, sarà necessario pagare l'imposta di registro (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), che può essere compresa tra lo 0,5 e l'1,5% del valore dell'immobile, un importo che sarà pagato dall'istituto finanziario.
Tuttavia, la Legge 2/1194 stabilisce una serie di benefici fiscali, per cui se la novazione incide sul tasso di interesse inizialmente concordato o sul termine di rimborso del prestito, la transazione sarà esente dalla modalità graduale dell'imposta di bollo (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados).
La novazione dell'ipoteca può, in alcuni casi, e in altri senza dubbio, generare una serie di costi aggiuntivi che devono essere presi in considerazione e che sono dettagliati di seguito:
Il rappresentante del prestatore deve sempre presentare il proprio documento d'identità presso lo studio notarile. Nel caso di uno straniero, saranno necessari il passaporto e il corrispondente NIE.
Il rappresentante dell'istituto finanziario deve fornire una copia autenticata della sua procura che dimostri la sua legittimità e capacità di rappresentare la Banca o la Cassa di Risparmio in questo negozio giuridico.
I concedenti devono sempre presentare il proprio DNI presso lo studio notarile. Nel caso di una persona straniera, sarà necessario il passaporto e il corrispondente NIE.
Se il concedente è una società, è necessario fornire anche una copia autentica di:
a) Atto costitutivo (e, se del caso, gli atti successivi che lo modificano, come ad esempio la modifica della ragione sociale, della sede legale, ecc.
b) Atto di nomina del rappresentante della società (come ad esempio l'atto di nomina dell'amministratore unico della società in quanto tale).
c) Atto di manifestazione della titolarità effettiva (documento che identifica la persona fisica che, ove applicabile, detiene più del 25% del capitale sociale della società).
In ogni caso, lo studio notarile effettuerà anche una consultazione telematica del Registro delle Imprese per verificare che tutte le informazioni fornite siano corrette, aggiornate e in vigore.
Copia autentica dell'atto di proprietà dell'immobile (ad es. atto di vendita, atto di donazione, atto di accettazione dell'eredità, ecc.)
Una copia conforme all'originale dell'atto di mutuo ipotecario da modificare.