È il documento notarile che formalizza la consegna di un determinato bene o diritto che fa parte di un'eredità a una persona specifica. Da quel momento il legatario, accettando il legato, consolida la sua acquisizione e può utilizzare e godere del bene che gli è stato formalmente consegnato dall'erede del defunto, integrandolo pienamente nel suo patrimonio privato.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Il legato consiste in una particolare attribuzione fatta a favore di una persona specifica, in modo che il testatore stabilisca che, al di là di chiunque siano i suoi eredi, un determinato bene del suo patrimonio sia assegnato a una persona specifica, come, ad esempio, quando un testatore lascia in eredità un determinato veicolo (tra i tanti che può avere) a un suo nipote che lo tiene in grande considerazione.
In breve, questo istituto può essere interessante per il testatore quando, oltre a chi desidera designare come erede della sua eredità, vuole trasmettere un determinato bene di sua proprietà a una persona specifica che non è il suo erede universale.
Da un punto di vista formale, come stabilito dal Codice Civile della Catalogna, affinché si possa disporre un lascito è necessario che sia fatto tramite un testamento, un codicillo o una memoria testamentaria. Pertanto, saranno validi solo i lasciti di una certa cosa verificati attraverso uno di questi strumenti.
In relazione a chi può essere designato come legatario, va detto che può trattarsi di qualsiasi persona fisica vivente, così come di persone concepite (cioè feti in periodo di gestazione) o anche a favore di persone non concepite (ad esempio a favore di nipoti, nel caso in cui i figli del testatore non li abbiano ancora, ma si possa prevedere che ciò avverrà).
Per quanto riguarda la designazione della persona beneficiaria del lascito (che si chiama legatario, come detto sopra), è importante sapere che è normale designarla e identificarla in modo inequivocabile (cioè specificare, ad esempio, nel testamento del testatore, il nome e il cognome del legatario). Tuttavia, la legge consente anche al testatore di affidare la scelta del legatario a un'altra persona (che può essere il destinatario del lascito o un terzo), tra un gruppo di persone designate dal testatore, cosicché, ad esempio, il testatore può disporre che il suo erede lasci in eredità un dipinto della sua collezione a uno dei suoi nipoti, a sua scelta, con il potere dell'erede (che in questo caso è il destinatario del lascito) di scegliere a quale nipote specifico assegnare la suddetta opera pittorica.
Detto questo, è anche importante sottolineare che il legato può essere disposto a favore di una sola persona o anche a favore di più legatari (come, ad esempio, lasciare in eredità una casa in paese a più nipoti), nel qual caso, se non viene specificata la quota corrispondente a ciascuno di essi, si intende che il legato viene distribuito in parti uguali.
Infine, va notato a questo proposito che la persona che fa il lascito può anche ordinare delle sostituzioni comuni per il legatario, in modo che se quest'ultimo non può o non vuole accettare il lascito, il sostituto prenderà il suo posto.
Il prelegato è una circostanza che si verifica quando il defunto ha designato, allo stesso tempo, una persona specifica come suo erede e anche come legatario di una cosa specifica.
Sebbene a priori questa dualità di designazioni possa sembrare assurda, può essere utile per quanto riguarda la persona designata, in quanto questa dualità le permette di accettare o ripudiare sia l'eredità che il legato in modo indipendente, cosa che in certi casi può essere interessante se il beneficiario vuole accettare solo il legato (immaginiamo, ad esempio, un bene di grande valore) e non l'eredità (composta da beni complessi da gestire), o viceversa.
La persona gravata dal lascito è quella che si assume la responsabilità e l'onere di garantire che il lascito venga eseguito e, quindi, che il bene o la prestazione specifica che il testatore ha previsto venga consegnato al legatario.
Di norma, la persona gravata dal lascito sarà l'erede o i coeredi nominati dal defunto, se non è stato previsto nulla. Tuttavia, la legge consente al testatore di designare una persona specifica come gravata dall'eredità, in modo che, ad esempio, se ci sono più coeredi, solo uno di loro sia nominato come gravato dall'eredità, in modo che solo a quest'ultimo sia affidata la responsabilità e il compito di consegnare l'eredità al beneficiario.
È inoltre necessario specificare che non solo gli eredi possono essere considerati persone gravate dall'eredità, ma la legge consente a qualsiasi altra persona che ottiene un beneficio patrimoniale dall'eredità di essere considerata una persona gravata dall'eredità.
Può essere oggetto di un legato qualsiasi bene o diritto in relazione al quale il legatario (che è il beneficiario del legato) possa ottenere un beneficio patrimoniale e che non sia contrario alla legge, per cui, ad esempio, si può parlare sia di beni immobili (come una casa) che di beni mobili (come un quadro), o di qualsiasi tipo di diritto (come, ad esempio, un abbonamento a una squadra di calcio per poter assistere alle sue partite come spettatore).
Inoltre, per quanto riguarda i tipi di lasciti, il lettore deve sapere che la legge consente lasciti di efficacia sia reale che obbligatoria:
Infine, vorrei sottolineare che la legge consente anche che il lascito sia soggetto o condizionato a una condizione o a un termine, che può essere sospensivo o risolutivo.
La chiamata ad accettare o rifiutare il legato da parte del legatario, che giuridicamente si chiama delazione, si verifica logicamente al momento della morte del defunto, in modo che, una volta che la persona che ha fatto questo legato è morta, la persona che ne ha beneficiato (il legatario), acquisisce il potere di accettarlo, di farlo proprio e di integrarlo nel suo patrimonio o, al contrario, di rifiutarlo.
Ciò premesso, è necessario precisare che una volta avvenuto il lascito, che si verifica, come si è detto, alla morte del defunto, il legatario acquista il pieno diritto di proprietà della cosa oggetto del lascito, se si tratta di un lascito con efficacia reale o, a seconda dei casi, la condizione di creditore della persona gravata dal lascito, se si tratta di un lascito con efficacia obbligatoria.
Pertanto, come indicato, alla morte del defunto, il legatario acquisisce il bene lasciato in eredità (o, a seconda dei casi, il diritto di richiedere il beneficio alla persona gravata dal lascito) senza la necessità di accettare o ripudiare il lascito.
Tuttavia, per consolidarne l'acquisizione e, se del caso, per poter entrare in possesso del bene e farne uso e godimento, sarà necessario che il legatario accetti formalmente il legato (o, se del caso, lo ripudi, se non lo vuole) e che successivamente avvenga la consegna formale di tale legato, che sarà trasmessa attraverso l'atto che viene sviluppato in queste domande e risposte.
Come particolarità è necessario sottolineare che, nonostante quanto sopra, se il testatore, nelle sue disposizioni mortis causa, ha stabilito che il legatario può entrare in possesso dei beni lasciati in eredità da solo, senza la necessità di una consegna da parte dell'erede o di una terza persona, ciò sarà possibile, ed è questo il caso che dà ragione all'atto di immissione in possesso del lascito.
Una volta che il legatario ha accettato il legato, è opportuno che la persona gravata dal legato (come detto sopra, normalmente gli eredi) vi ottemperi, cioè che proceda alla consegna formale del legato concedendo l'atto di consegna del legato (o nel suo caso all'adempimento dell'obbligo), in cui verrà lasciato un verbale solenne di consegna del possesso del bene che è stato lasciato in eredità dal defunto a favore del legatario.
Come indicato in precedenza, se il defunto ha disposto che il legatario possa prendere possesso dei beni lasciati in eredità, ciò può avvenire direttamente senza la necessità di una consegna da parte dell'erede o di un terzo gravato.
Per quanto riguarda l'estensione del lascito, ossia quali aspetti specifici esso copre, è necessario indicare che la legge stabilisce che esso comprende:
Se il testatore ha stabilito nell'atto di successione (ad esempio nel testamento) che il legatario può prendere possesso del lascito stesso, ciò è possibile senza che l'erede o il gravato debbano consegnare il lascito, cosicché il beneficiario, recandosi da solo presso lo studio notarile per stipulare l'atto di presa di possesso del lascito, diventa già il nuovo proprietario dei beni lasciati in eredità.
Se la persona gravata dal lascito non lo rispetta, cioè non consegna i beni lasciati in eredità o non esegue la prestazione stabilita, la legge, di norma, non consente al legatario di entrare in possesso del lascito stesso, per cui, in tal caso, il legatario avrà logicamente un'azione contro il legatario, cioè potrà chiederne l'esecuzione in tribunale.
<ejemplo>No obstante, como excepciones, el legatario podrá tomar por sí solo la posesión del legado si el causante lo hubiere autorizado, si se tratare de un prelegado o de un legado de usufructo universal.<ejemplo>
Allo stesso modo, è necessario tenere presente che, in questi casi litigiosi, se l'immobile in questione ha accesso al Catasto, sarà possibile annotare preventivamente l'esistenza di questa controversia legale e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la legge prevede anche la possibilità di richiedere una fideiussione per garantire che la persona gravata dall'eredità non la danneggi.
Come indicato in precedenza, può essere oggetto di un lascito qualsiasi bene, diritto o beneficio che abbia un contenuto patrimoniale (cioè che possa essere valutato economicamente) e che non sia contrario alla legge.
Tuttavia, al di là di questa ampia definizione del legislatore, la legge catalana sulle successioni contiene una serie di particolarità in cui vengono dettagliate e regolate in modo concreto alcune modalità specifiche di eredità, che cercheremo di dettagliare di seguito:
In primo luogo, va sottolineato che il lascito può essere revocato dal testatore stesso se ne dispone, a titolo oneroso o gratuito (ad esempio, attraverso una vendita o una donazione) o, se del caso, può anche essere estinto se il bene viene perso o la prestazione stabilita diventa impossibile(come accadrebbe, ad esempio, se si lascia in eredità un dipinto e questo viene distrutto in un incendio nella casa in cui era conservato).
Al di là di questi presupposti iniziali, la legge stabilisce una serie di situazioni in cui esistono diritti di terzi che prevalgono sull'eredità e che, quindi, determinano la riduzione o la soppressione dell'eredità. Pertanto, questo può accadere:
Nell'atto di consegna del legato, se l'accettazione da parte del legatario non è avvenuta prima, quest'ultimo accetterà il legato del bene o la prestazione stabilita per ricevere, subito dopo, la consegna di tale bene o prestazione da parte della persona gravata dal legato, consolidando così la sua acquisizione e potendo, da quel momento, fare uso e godimento del bene o la possibilità di pretendere l'esecuzione della prestazione obbligatoria in cui consisteva il legato.
In conformità alle disposizioni del Codice Civile della Catalogna, le spese derivanti dall'adempimento del legato corrispondono alla persona gravata, mentre quelle di formalizzazione della consegna corrispondono al legatario.
Così, ad esempio, se il lascito consiste in un quadro di valore e deve essere spostato dalla casa dell'erede alla residenza del legatario, il costo di tale trasporto deve essere sostenuto dall'erede, mentre se, ad esempio, si tratta di una casa, il costo dell'atto di consegna del lascito e della sua registrazione nel registro fondiario deve essere sostenuto dal legatario beneficiario.
L'acquisizione di un bene per mezzo di un lascito è soggetta all'Imposta di Successione, come stabilito dalla legge che regola questa imposta, per cui il legatario, accettando il lascito e ricevendolo, deve affrontare il costo fiscale che ne deriva.
Ovviamente, tutte le parti coinvolte nella consegna dell'eredità, di norma l'erede o gli eredi e, naturalmente, il legatario, devono presentarsi presso lo studio notarile con un documento di identità.