Successione intesta: cosa succede se muoio senza testamento?
14/12/2017
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Successione intesta: cosa succede se muoio senza testamento?

In questo articolo troverete

La morte delle persone è un fatto naturale, una realtà biologica immutabile e inevitabile che riguarda tutti gli esseri umani, perché tutti noi, prima o poi, moriamo.

Questa realtà genera una serie di conseguenze nella sfera patrimoniale degli individui che devono essere ordinate e risolte, poiché ogni essere umano, quando muore, in misura maggiore o minore, ha una serie di beni, diritti e obblighi la cui proprietà deve essere trasferita.

Su questa base, il legislatore spagnolo, consapevole della trascendenza generata dalla morte delle persone, ha da tempo stabilito un insieme di norme giuridiche che regolano la successione delle persone, ossia l'insieme di norme che dovrebbero regolare come si determina la nuova proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi di una persona quando questa muore. Attualmente, queste norme si trovano nel Codice civile, che comprende un gran numero di precetti (il che indica già di per sé l'importanza dell'argomento), in particolare gli articoli da 657 a 1087.

Entrando nell'analisi delle norme citate, occorre innanzitutto fare riferimento al fatto che il diritto di succedere a una persona si trasmette dal momento della sua morte (articolo 657). Pertanto, quando una persona muore, si genera un diritto alla successione, cioè un diritto a favore di una persona di diventare il nuovo proprietario di tutti i beni, diritti e obblighi della persona deceduta.

Il legislatore ha stabilito (articolo 658) due modi principali per determinare a quali persone debbano essere acquisiti i diritti successori della persona deceduta:

  • Il testamento (analizzato in un altro articolo del mio blog), cioè l'atto con cui una persona stabilisce espressamente come deve essere distribuito il suo patrimonio al momento della morte. In questo caso si può parlare di successione testamentaria.
  • In assenza di testamento, cioè quando la persona deceduta non ha fatto testamento, la successione è regolata dalle disposizioni di legge, cioè la proprietà dei beni del defunto è attribuita alla persona o alle persone stabilite a tal fine dalla legge. In questo caso si può parlare di successione intestata.

In questo articolo del blog mi riferirò a questa seconda possibilità: "Quando una persona muore senza aver nominato uno o più successori per mezzo di un testamento". In assenza di previsione da parte del defunto, sarà la legge ad essere direttamente responsabile (attraverso il notaio) della nomina del corrispondente successore del defunto.

Per affrontare questo argomento complesso, utilizzerò, come sempre, il formato delle domande e delle risposte. Cercherò di essere il più conciso e grafico possibile. Andiamo al sodo.


Che cos'è la successione intestata?

Come appena indicato, la successione delle persone può essere regolata in due modi principali, ossia dal testamento e dalle disposizioni di legge (articolo 658). Pertanto, quando una persona muore, la determinazione della nuova proprietà dei suoi beni, diritti e obblighi sarà sempre ordinata: in primo luogo, da ciò che il defunto ha stabilito nel suo testamento e, in mancanza di un testamento o quando lo stesso non può essere applicato, in sua assenza e in secondo luogo, dalle regole e dai precetti stabiliti dal Codice Civile a questo proposito.

Su questa base, la successione intestata può essere definita come l'insieme dei casi in cui una persona muore senza testamento o in cui alcune circostanze impediscono che il testamento eventualmente esistente sia applicabile alla successione del testatore.

La norma specifica che determina in quali casi specifici si può ricorrere alla successione intestata si trova nell'articolo 912 del Codice civile:

  1. Quando una persona muore senza testamento o con un testamento nullo o che ha perso la sua validità. Questa prima fattispecie definita dalla legge dettaglia diverse situazioni, tra le quali vanno evidenziate le seguenti:

  2. controllo
    In primo luogo, e logicamente, il caso in cui una persona muore senza testamento, nel qual caso è chiaro ed evidente che si applicheranno le regole della successione intestata per ordinare la sua successione.
  3. controllo
    Allo stesso modo, questa sezione include anche un altro evento come la nullità del testamento, che si verificherà, ad esempio, quando le formalità stabilite dalla legge non sono state osservate nella sua esecuzione (articolo 687), quando la persona che lo ha eseguito non era nel pieno uso delle sue facoltà mentali (articolo 685) o se è stato eseguito con violenza, frode o inganno (articolo 673). In ogni caso, questa dichiarazione di nullità può essere dichiarata solo in virtù di una sentenza del tribunale.
  4. Quando il testamento non contiene l'istituzione di un erede per tutti o parte dei suoi beni, o non prevede tutti i beni o i diritti che corrispondono al testatore. In questo secondo caso, ci si riferisce principalmente a quelle situazioni in cui il testatore non ha designato un successore universale o generale (ad esempio, un erede), ma ha distribuito la sua eredità per mezzo di riconoscimenti specifici (ad esempio, nei lasciti), ma una parte dei suoi beni non è stata assegnata a nessuno in particolare. In questi casi, la successione intestata ha luogo solo per quei beni o diritti che il defunto non ha specificato nel suo testamento.

  5. Quando manca la condizione legata all'istituzione di erede; o quando l'erede muore prima del testatore; o quando l'erede ripudia l'eredità, senza avere un sostituto e senza che vi sia un diritto di accrescimento a favore di altri eredi. In questa terza serie di situazioni si possono distinguere i seguenti casi:
  6. controllo
    In primo luogo, se la condizione imposta all'erede non è soddisfatta, ossia se un erede è stato istituito sotto condizione e la condizione non è stata soddisfatta, cosicché lo status di erede non è stato raggiunto (ad esempio, se una persona ha istituito un nipote come erede in cambio della sua assistenza al testatore fino alla sua morte, e tale assistenza non è stata fornita).
  7. controllo
    Allo stesso modo, si procederà alla successione intestata quando l'erede muore prima del testatore e, se non ci sono altre persone nel testamento a cui corrisponde l'eredità (ad esempio, non avendo previsto e nominato nel testamento stesso un sostituto nell'eventuale assenza dell'erede principale). A questo punto, ricordo che il diritto di succedere al defunto si trasmette con la morte del defunto, quindi, se la persona nominata erede in un testamento muore prima del testatore stesso, tale diritto non sussiste.
  8. controllo
    L'ultimo caso descritto in questa sezione corrisponde a quelle situazioni in cui gli eredi ripudiano l'eredità (cioè rifiutano formalmente l'eredità in modo da non voler acquisire la proprietà dei beni, dei diritti o degli obblighi loro concessi) e non ci sono altre persone a cui spetta l'eredità (per diritto di sostituzione o per diritto di accrescimento), nel qual caso è appropriata anche l'apertura della successione intestata.
  9. Quando l'erede è incapace di succedere. Infine, il legislatore stabilisce che la successione intestata sarà applicabile quando l'erede è incapace di succedere, il che avverrà, tra l'altro, quando vi sono cause di indegnità a succedere (articolo 756) o nei casi di disposizioni a favore del notaio che autorizza il testamento (articolo 754), a favore del tutore o curatore del testatore (ai sensi dell'articolo 753), o a favore di un incapace (articolo 755).

Chi ha diritto di succedere al defunto nella successione intestata?

L'ordine di successione nei casi di successione intestata, ossia a quali persone e in quale ordine devono essere dichiarati gli eredi, nel nostro ordinamento giuridico è determinato dalle disposizioni degli articoli 930 e seguenti del Codice civile.

Quindi, per quanto riguarda l'ordine di successione in termini generali, è necessario specificare che:

  1. I discendenti del defunto (figli o nipoti) erediteranno sempre.
  2. In mancanza di questi, l'eredità spetta agli ascendenti del defunto (genitori o nonni).
  3. In assenza di ascendenti e discendenti, l'eventuale coniuge superstite ha diritto all'eredità.
  4. In assenza di discendenti, ascendenti e coniuge superstite, hanno diritto all'eredità i parenti collaterali fino al quarto grado (cioè fratelli, nipoti, ecc.).
  5. In assenza di tutti loro, la successione spetta allo Stato.

Dopo aver illustrato l'ordine generico della successione intestata, è ora necessario specificare alcuni aspetti per ciascuno di questi diversi possibili eredi:

  • Per quanto riguarda i discendenti, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:
  • controllo
    I figli e i discendenti succedono ai genitori e agli altri ascendenti senza distinzione di sesso, età o filiazione (articolo 931).
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    Che i figli del defunto ereditino in proprio e dividano l'eredità in parti uguali (articolo 932).
  • controllo
    I nipoti e gli altri discendenti ereditano invece per diritto di rappresentazione e, se uno è morto lasciando più eredi, la parte corrispondente a lui si divide tra loro in parti uguali (articolo 933). Per una migliore comprensione della figura del diritto di rappresentanza e di questo caso, si rimanda alla seguente domanda dedicata.
  • controllo
    In ogni caso, però, bisogna anche tenere presente che se i discendenti concorrono all'eredità del defunto con il coniuge vedovo, quest'ultimo avrà diritto all'usufrutto del terzo destinato al miglioramento (articolo 834).
    • Per quanto riguarda le particolarità relative agli ascendenti nella dichiarazione degli eredi intestati, è opportuno sottolineare che:
  • controllo
    Se il padre e la madre del defunto sono in vita, entrambi ereditano in parti uguali (articolo 936). Se, invece, è sopravvissuto uno solo dei genitori, quest'ultimo succede all'intera eredità del figlio (articolo 937).
  • controllo
    In ogni caso, in mancanza di questi (cioè se il padre e la madre del defunto sono già morti), succedono gli ascendenti di grado successivo, cioè i nonni in primo luogo, i bisnonni in seguito, ecc.
  • controllo
    Allo stesso modo, nel caso in cui i genitori del defunto siano assenti, l'eredità spetta agli altri ascendenti:
    • Se vi sono più ascendenti dello stesso grado appartenenti alla stessa linea, essi dividono l'eredità per capi (articolo 939). In questo caso, ad esempio, se sono in vita solo i nonni paterni del defunto, l'eredità sarà divisa in parti uguali tra loro due.
    • Se invece ci sono ascendenti di linee diverse, ma di pari grado, la metà corrisponderà agli ascendenti paterni e l'altra metà agli ascendenti materni (articolo 940). A titolo di esempio, se in questo caso sono in vita i nonni paterni del defunto e anche la nonna materna, il 50% dell'eredità corrisponderà ai nonni paterni e il 50% alla nonna materna.
  • controllo
    Infine, in questa sezione è necessario specificare che, se gli ascendenti concorrono all'eredità del defunto con il coniuge vedovo, quest'ultimo avrà diritto all'usufrutto della metà dell'eredità (articolo 837).
    • Per quanto riguarda le particolarità della successione del coniuge, occorre solo precisare, come si è detto, che in mancanza di ascendenti e di eventuali discendenti, il coniuge superstite succede a tutti i beni del defunto (articolo 944), ma con la riserva che ciò non avviene in caso di separazione legale o di fatto (articolo 945).
    • Per quanto riguarda la successione dei parenti collaterali, è necessario precisare che, partendo dal principio generale secondo cui i fratelli e i figli di fratelli (cioè i nipoti) succedono a preferenza degli altri collaterali (articolo 946), si possono individuare le seguenti situazioni:
  • controllo
    Quando ci sono solo fratelli e sorelle del defunto:
    • Su questa base, è necessario specificare innanzitutto che, se ci sono solo fratelli e sorelle e tutti sono di doppia filiazione (cioè dello stesso padre e della stessa madre), erediteranno in parti uguali (articolo 947).
    • Tuttavia, se ci sono anche fratelli e sorelle unici, alcuni dei quali con doppia filiazione (cioè con lo stesso padre e la stessa madre) e altri fratellastri (cioè con un solo padre o una sola madre in comune), i primi hanno diritto a una doppia parte dei secondi (articolo 949).
    • Se invece ci sono solo fratelli e sorelle e tutti sono fratellastri, erediteranno tutti in parti uguali (articolo 950).
  • controllo
    Quando ci sono fratelli e sorelle del defunto e figli di un altro fratello deceduto (ad esempio, nipoti del defunto): In tal caso, ai sensi dell'articolo 948 del Codice civile già citato, in combinazione con il diritto di rappresentazione contenuto nell'articolo 927, si consentirà che quando i fratelli del defunto concorrono con i nipoti del defunto, figli di fratelli pre-deceduti di doppio vincolo, i primi ereditino per capi e i secondi per linea. A titolo di esempio, se una persona morisse lasciando in vita solo un fratello e due figli di un altro fratello già morto (cioè due nipoti), il fratello avrebbe diritto al 50% dell'eredità e ciascuno dei nipoti al 25%.
  • .
  • controllo
    Se non ci sono fratelli o figli di fratelli: in tal caso, gli altri parenti in linea collaterale fino al quarto grado, oltre il quale non si estende il diritto all'eredità, succedono all'eredità del defunto. A titolo di chiarimento per il calcolo dei gradi di parentela:
    • I fratelli e le sorelle del defunto sono collaterali di 2° grado;
    • I nipoti del defunto sono collaterali di 3° grado;
    • Gli zii e le zie del defunto sono collaterali di 3° grado;
    • I cugini del defunto sono collaterali di 4° grado;
    • I nipoti di secondo grado (cioè i figli di un cugino di primo grado) sono collaterali di 5° grado.
    • Infine, in mancanza di tutti i parenti sopra indicati (discendenti, ascendenti, coniuge e parenti collaterali fino al quarto grado), l'eredità in questione corrisponderà allo Stato (art. 956), che liquiderà l'eredità e verserà l'importo risultante all'erario, a meno che il Consiglio dei Ministri non accetti di darne totalmente o parzialmente un'altra applicazione, a causa della natura dei beni ereditati.
  • controllo
    In ogni caso, i due terzi del valore del patrimonio relitto devono essere destinati a scopi di interesse sociale, in aggiunta allo stanziamento fiscale previsto per questi scopi nel bilancio generale dello Stato.
  • controllo
    A conclusione di questo aspetto, è necessario precisare che lo Stato accetterà sempre le eredità a beneficio di inventario (articolo 957) e che per poter entrare in possesso di questi beni e diritti ereditari deve procedere alla dichiarazione amministrativa di erede (articolo 958), procedura disciplinata dall'articolo 20 della Legge 33/2003, del 3 novembre, sul Patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.

  • Che cos'è il diritto di rappresentanza?

    Il diritto di rappresentazione è un diritto ereditario disciplinato dagli articoli da 924 a 929 del Codice civile, in virtù del quale ai parenti di una persona deceduta viene riconosciuto il diritto di sostituirsi ad essa in tutti i diritti che avrebbe avuto se fosse vissuta o avesse potuto ereditare.

    "Così, a titolo di esempio, in un caso di successione intestata in cui una persona muore con un solo figlio vivente e due nipoti (questi ultimi sono figli di un secondo figlio morto in precedenza), i due nipoti acquisteranno i diritti ereditari sulla successione del nonno per conto del padre defunto".

    Come questioni più salienti di questo diritto di rappresentanza, è necessario affermare quanto segue:

    • Il diritto di rappresentanza esiste sempre in linea discendente (cioè dai genitori ai figli, ai nipoti, ecc.) ma mai in linea ascendente. Per quanto riguarda la linea collaterale, essa si applica solo ai figli di fratelli e sorelle (argomento già trattato nella sezione precedente).
    • In tutti i casi di successione per rappresentazione, la divisione dell'eredità avviene per linea di successione, in modo che il/i rappresentante/i non erediti/no più di quanto erediterebbe il suo principale, se fosse in vita (seguendo l'esempio precedente, ciò significa che il figlio del defunto erediterebbe il 50% dell'eredità e i due nipoti il restante 50% da dividere tra loro).
    • D'altra parte, va anche notato che il diritto di rappresentanza non viene meno per il fatto che una persona rinunci alla sua eredità (ad esempio, una persona potrebbe rinunciare all'eredità del padre e successivamente concorrere all'eredità del nonno in virtù del diritto di rappresentanza).
    • Infine, il Codice Civile prevede che una persona vivente possa essere rappresentata solo in caso di diseredazione o incapacità (così, ad esempio, i figli di persone diseredate o incapaci possono partecipare all'eredità dei nonni per diritto di rappresentazione, anche se i genitori sono ancora in vita).

    Cosa devo fare se ritengo di avere il diritto di ereditare da un parente morto senza testamento?

    La cosa più importante è escludere effettivamente che il defunto non avesse un testamento o, se lo aveva, che il testamento non fosse applicabile. A tal fine, sarà necessario

    1. Innanzitutto, procurarsi il certificato di morte del defunto. Per ottenere il certificato di morte di un parente deceduto, occorre tenere conto di quanto segue:
      • Il decesso deve sempre essere preventivamente registrato nel Registro Civile del Comune in cui avviene il decesso. La registrazione del decesso deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso e sempre prima della sepoltura. Per registrare il decesso, è necessario fornire il certificato medico di morte.
      • Può essere richiesto di persona, per posta ordinaria o online senza certificato digitale (in quest'ultimo caso, a condizione che il Registro Civile corrispondente abbia i dati digitalizzati). L'applicazione è gratuita. Se la richiesta è urgente, è necessario indicarlo al momento della domanda e sarà consegnata entro 24 ore.
      • Qualsiasi cittadino che lo richieda e ne abbia interesse può farne richiesta, salvo le eccezioni previste dalla legge che ne impediscono la divulgazione senza un'autorizzazione speciale. Per richiederlo è necessario indicare il nome e il cognome del defunto, la data e il luogo del decesso.
    2. In secondo luogo, una volta ottenuto il certificato di morte del defunto. Il relativo certificato deve essere richiesto al Registro dei testamenti, per verificare se il defunto aveva o meno un testamento. Per ottenere questo certificato è possibile
      • Presentare la domanda direttamente (di persona o per posta ordinaria presso una qualsiasi delle Direzioni Territoriali del Ministero della Giustizia), compilando un modulo (modulo 790), lasciando trascorrere 15 giorni lavorativi dalla data del decesso, fornendo il certificato di morte letterale o una copia autenticata dello stesso e, infine, dimostrando il pagamento della tassa corrispondente (3,74 euro).
      • La domanda può essere presentata presso qualsiasi notaio semplicemente lasciando trascorrere 15 giorni lavorativi dalla data del decesso, fornendo il certificato di morte letterale e la carta d'identità nazionale del richiedente.

      In entrambi i casi, a causa dell'aumento della domanda di rilascio di certificati di ultima volontà, il tempo medio di attesa per ottenerli è di circa un mese.

    3. In terzo luogo, una volta ottenuto il certificato dal Registro dei testamenti, ci sono sempre due possibilità:
      • Se sul certificato compaiono uno o più testamenti, è necessario richiedere la copia del testamento più recente. Questo perché l'ultimo testamento invalida sempre quello precedente. Una copia deve essere richiesta personalmente al notaio che detiene l'ultimo testamento. Una volta ottenuti il certificato di morte, il certificato di ultima volontà e la copia dell'ultima volontà, il passo successivo sarebbe quello di eseguire gli ordini imposti dal defunto nel suo testamento (ad esempio, che la persona designata come erede nel testamento, esegua l'inventario, accetti e distribuisca, se del caso, l'eredità del defunto in modo notarile).
      • Se sul certificato non compare alcun testamento. Si deve quindi scegliere un notaio e chiedergli, in conformità con la legislazione vigente, di dichiarare formalmente chi sono gli eredi del defunto. Questa dichiarazione formale, che deve necessariamente essere fatta da un notaio, si chiama "Acta de Declaración de Herederos Intestados" (di cui si parlerà in seguito in modo dettagliato e pratico).

    Chi può richiedere l'atto notarile di dichiarazione di successione intestata?

    Ai sensi dell'articolo 54.2 della Legge del 28 maggio 1862, Legge Organica sul Notariato (formulazione data dall'undicesima disposizione finale della Legge 15/2015, del 2 luglio, sulla volontaria giurisdizione), la dichiarazione degli eredi intestati può essere richiesta da persone che, secondo il parere del notaio, ne hanno un interesse legittimo.

    Non è necessario che il richiedente sia l'erede del defunto; è sufficiente un interesse legittimo, che il notaio deve valutare in ogni caso. Ad esempio, vi è un interesse del figlio che vuole essere dichiarato erede del padre, ma anche del nipote che deve dichiarare il padre defunto erede per poter accettare l'eredità del nonno.

    Tuttavia, quando una delle parti interessate è un minore o una persona con capacità giudizialmente modificata e priva di un rappresentante legale, il notaio comunicherà questa circostanza al Pubblico Ministero in modo che possa avviare la nomina di un tutore legale (articolo 55.1.3).


    Esiste untermine per l'elaborazione dell'atto di dichiarazione di successione intestata?

    Non è previsto alcun termine né per l'avvio della dichiarazione di successione né per la divisione dell'eredità. Tuttavia, esiste l'obbligo fiscale di pagare l'imposta di successione e donazione entro 6 mesi dalla morte della persona.


    Quale notaio è competente a trattare l'atto di dichiarazione di successione intestata?

    Per quanto riguarda la competenza territoriale del notaio a richiedere questo atto, il citato articolo 55.1 della Legge sul Notariato stabilisce che gli atti di notorietà di questa natura possono essere autorizzati solo da un notaio competente, a scelta del richiedente, tra tutti quelli indicati di seguito:

    • Il notaio del luogo in cui il defunto ha avuto l'ultimo domicilio o la residenza abituale.
    • Il notaio del luogo in cui si trova la maggior parte del patrimonio del defunto.
    • Il notaio del luogo in cui è morto il defunto.
    • Il notaio competente di un distretto limitrofo ai distretti di cui sopra.
    • E, in mancanza di tutti, davanti al notaio del domicilio del richiedente.

    L'attuale legislazione notarile lascia quindi all'interessato un ampio margine di manovra per scegliere il notaio di sua scelta per l'espletamento di questa procedura.


    Come posso richiedere e avviare una dichiarazione di successione intestata?

    Per richiedere la dichiarazione di successione, l'interessato deve semplicemente rivolgersi allo studio notarile e chiedere un appuntamento a tal fine, nel giorno e nell'ora a lui più congeniali.

    Per richiedere e avviare la dichiarazione di successione intestata è necessario presentare anche la seguente documentazione:

    • Carta d'identità nazionale valida della persona che richiede l'atto (è sufficiente che una sola persona effettui l'atto, anche se per l'accettazione dell'eredità tutti gli eredi dichiarati dovranno firmare).
    • Certificato di morte del defunto, che ne attesti il decesso.
    • Certificato di ultima volontà che attesti l'inesistenza di un testamento o, se del caso, una copia del testamento il cui contenuto non è applicabile (ad esempio perché tutte le persone in esso designate come eredi sono morte).
    • Certificato di nascita integrale del defunto rilasciato dal corrispondente Registro Civile, per accreditare il suo stato civile e la legge applicabile alla sua successione.
    • Certificato di matrimonio integrale del defunto, se era sposato (per verificare se c'è stato o meno un divorzio o una separazione legale).
    • DNI o Certificato di registrazione censuaria del defunto rilasciato dal Municipio corrispondente, per accreditare l'ultimo indirizzo del defunto.
    • Il libretto di famiglia del defunto o i certificati di nascita letterali dei figli che dimostrino il legame di parentela e la loro qualità di interessati all'eredità del defunto.

    Infine, oltre a fornire la documentazione di cui sopra, sarà necessario che il richiedente o il richiedente dell'atto:

  • controllo
    Recarsi presso lo studio notarile accompagnati da due testimoni maggiorenni che conoscono la famiglia (possono essere vicini, amici o parenti, purché questi ultimi non abbiano un interesse diretto nella dichiarazione).
  • controllo
    Fornire i dati di identificazione (è sufficiente una fotocopia della carta d'identità nazionale) delle persone da dichiarare eredi.

  • Quanto tempo occorre per elaborare la dichiarazione di successione intestata?

    In realtà, la durata della procedura dipenderà principalmente dal tempo necessario all'interessato o al richiedente per ottenere la documentazione necessaria. Per avviare la procedura è indispensabile fornire tutta la documentazione indicata nella domanda precedente.

    Una volta avviato l'atto, per poterlo chiudere e rilasciare la relativa copia , è necessario attendere 20 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'atto da parte del notaio autorizzante al Decanato del Collegio Notarile di appartenenza. Questo periodo è riconosciuto nel regolamento notarile in modo da poter essere controllato:

    • se i fatti della dichiarazione sono corretti,
    • se non vi sono altre parti della dichiarazione la cui esistenza è stata omessa,
    • se è già stata elaborata una dichiarazione precedente.

    Durante questo periodo, il notaio non può rilasciare copie dell'atto. Trascorso tale termine senza che siano state intraprese incidenze o ulteriori azioni probatorie, il notaio, senza che sia necessaria un'ulteriore comparizione dei richiedenti o dei testimoni, riporta in un documento separato il suo giudizio definitivo sul fatto che i fatti su cui si basa la sua dichiarazione di successione siano sufficientemente accertati dall'atto di notorietà.


    Quanto costa rilasciare una dichiarazione di successione intestata?

    Non esiste un prezzo fisso per la dichiarazione di successione intestata. Per calcolare il costo esatto, è necessario prendere in considerazione diversi fattori:

    • Un importo minimo fisso tipico degli atti notarili senza importo (€ 30,05).
    • Un importo variabile a seconda della lunghezza dell'atto e del numero di documenti allegati a supporto (certificato di morte, certificato di ultima volontà, ecc.).
    • Le spese di viaggio del notaio, se eccezionalmente necessarie (18 euro all'ora).
    • I supplementi corrispondenti a questo tipo di atto, come ad esempio: la carta bollata utilizzata (0,15 euro per pagina) ed eventuali avvisi o comunicazioni se necessari.
    • Infine, va ricordato che la fornitura di un servizio (anche se pubblico) è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA al 21%).

    Per avere un costo totale approssimativo basato sui fattori appena spiegati. Supponendo che la lunghezza del documento sia di circa 15 pagine (il nostro modello tipico, compresa la consueta documentazione allegata), che venga rilasciata 1 copia conforme e che il notaio non debba spostarsi per firmare, la dichiarazione di successione intestata costa 190 euro (IVA inclusa).


    Dove posso trovare le norme vigenti e valide in materia?

    Per fare riferimento alle normative in vigore, dobbiamo distinguere tra 3 grandi blocchi:

    1. Per quanto riguarda la successione intestata. È importante chiarire che, oltre alla normativa generale del nostro Codice Civile analizzata in questo post (rispettivamente articoli da 930 a 958), esistono legislazioni civili speciali o forali (ad esempio Catalogna, Isole Baleari, Aragona, Navarra, Paesi Baschi e Galizia) con le loro particolarità.
      Per conoscere le notevoli differenze tra la normativa statale e quella di alcune Comunità Autonome, scaricate il documento:"Successione intesta in Catalogna e le sue particolarità".
    2. Per quanto riguarda l'atto notarile di dichiarazione di successione. La base giuridica per il trattamento notarile di questo atto era l'articolo 979 della legge di procedura civile del 1881, che consentiva la dichiarazione notarile solo nei confronti dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge del defunto, mentre in ogni altro caso doveva essere adito il tribunale. Questo è stato sviluppato nel § 209a del Regolamento notarile. Con la nuova legge sulla volontaria giurisdizione, questa norma si intende abrogata e sono ora applicabili i nuovi articoli 54 e 55 della legge sul notariato. La principale novità di questi articoli è che consentono anche ai notai di richiedere e trattare notarilmente la dichiarazione di successione nel caso di parenti collaterali e di persone unite da un rapporto affettivo analogo a quello dei coniugi.
    3. Per quanto riguarda il costo finanziario dell'atto di successione. Tutti i notai dovrebbero addebitare lo stesso importo per questo servizio. Gli onorari notarili sono stabiliti dal Regio Decreto 1426/1989, che si applica a tutti i notai che esercitano in Spagna, senza distinzione tra territori in questo caso.

    Conclusione finale:

    Per concludere il mio articolo, mi rifaccio alla magnifica spiegazione fornita sull'argomento da un prestigioso collega, José Carmelo Llopis, che, a mio avviso, definisce giustamente l'atto di dichiarazione di erede ab intestato come:

    "quel documento notarile che permette, applicando la legge civile pertinente, di determinare chi sono gli eredi di una persona e in quale proporzione, in assenza di un testamento".

    Lo stesso José Carmelo Llopis incoraggia o consiglia la convenienza di fare testamento ed evitare così la successione intestata per i seguenti 3 motivi:

    Dicembre 2023

    1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ E SOSTITUZIONE COMUNE. SE LA DESIGNAZIONE TESTAMENTARIA DEI SOSTITUTI È GENERICA ("FIGLI" O "DISCENDENTI"), LA SEMPLICE AFFERMAZIONE CHE QUESTI NON ESISTONO È SUFFICIENTE A FORMALIZZARE LA RINUNCIA E LA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE A CHI CORRISPONDE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 30 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di accettazione dell'eredità di una donna, vedova deceduta, con due figlie che, nel suo testamento, erano state designate come eredi in parti uguali, con sostituzione comune da parte dei rispettivi figli o discendenti. Al momento della formalizzazione dell'accettazione dell'eredità, una delle sorelle rinuncia all'eredità e, nell'atto, la sorella rinunciataria si limita a dichiarare di non avere figli o discendenti (senza alcuna prova certa), cosicché l'altra sorella si vede assegnare l'intera eredità. L'ufficiale di stato civile rifiuta la registrazione perché ritiene che l'inesistenza di figli o discendenti debba essere provata (con atto notarile o con qualsiasi altro mezzo valido per legge).

    Il notaio ordinante ha impugnato la qualifica e la DG, allineandosi a quest'ultima, ha revocato la nota di qualifica, confermando che, quando la comune sostituzione testamentaria è effettuata in modo generico (con espressioni quali "figli" o "discendenti", cioè senza appelli nominativi), la semplice manifestazione dell'inesistenza di questi ultimi è sufficiente a formalizzare la rinuncia e la successiva accettazione da parte dell'erede favorito da tale rinuncia.

    2.- VENDITA DI UN IMMOBILE IN AFFITTO. NON È NECESSARIO FORNIRE LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'INQUILINO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP dell'8 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di beni in locazione (locali), nel cui atto il notaio certifica che gli è stato mostrato un atto in cui il locatario rinuncia al diritto di acquisizione preferenziale riconosciuto dalla LAU.

    Il Conservatore rifiuta la registrazione, sostenendo che è necessario che i dettagli e le circostanze di questa rinuncia gli siano accreditati in modo affidabile (fornendo una copia dell'atto di rinuncia in cui il Conservatore possa analizzarne i termini, la legittimazione legale della persona che la concede, ecc.) La DG revoca la nota di qualificazione, ritenendo sufficiente l'attestazione del notaio che l'inquilino ha rinunciato al diritto di prelazione, poiché la legge non conferisce al Conservatore il potere di qualificare i dettagli di tale rinuncia.

    3.- IN CATALOGNA, IL PRELEGATARIO PUÒ ENTRARE IN POSSESSO, DA SOLO, DEI BENI PRELEGATI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 27 ottobre 2023 (DOGC dell'8 novembre 2023), che risolve un caso relativo a un'accettazione di eredità con più coeredi, in cui uno di essi, oltre a essere un prelegatario di un immobile, accetta la sua parte di eredità e, inoltre, si aggiudica unilateralmente questo immobile che costituisce il prelegatario. Il Catasto rifiuta la registrazione in quanto, affinché l'aggiudicazione abbia effetto, è necessario il consenso di tutti gli eredi.

    Il notaio ordinante ha presentato ricorso e la DG, allineandosi a quest'ultimo, ha revocato la nota di qualificazione, ricordando che, ai sensi del CCCat (art. 427-22), il legatario può prendere possesso del legato stesso se si tratta di un prelegato.

    4.- COMPRAVENDITA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA IN CATALONIA. INTERPRETAZIONE DELLE PERCENTUALI DI MANCATO PAGAMENTO NECESSARIE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 10 novembre 2023 (DOGC del 1° dicembre 2023), che risolve un caso relativo a un atto di risoluzione della vendita, in conformità a una condizione risolutiva concordata e registrata, a causa del mancato pagamento di importi dovuti.

    In questo caso, il DG stabilisce la corretta interpretazione dell'articolo 621-54 CCCat, in virtù del quale, per poter risolvere la compravendita a causa del mancato pagamento degli importi differiti (in modo che i venditori recuperino la proprietà dell'immobile) è necessario che gli importi non pagati superino il 15% del prezzo pieno (prezzo totale della compravendita), cosicché, solo una volta accumulati importi non pagati che superano il 15% del prezzo totale di acquisto, sarà possibile risolvere la compravendita.

    5.- SE LE DELIBERE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE A CUI NON PARTECIPANO GLI AMMINISTRATORI SIANO REGISTRABILI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 15 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve il caso di un'Assemblea generale degli azionisti a cui non partecipano gli amministratori della società.

    Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiuta di registrare le delibere adottate per questo motivo, sulla base dell'articolo 180 LSC ("gli amministratori devono partecipare alle assemblee generali"). Il notaio ha impugnato la qualifica e il DG, allineandosi a quest'ultimo, ha confermato che, in effetti, la mancata partecipazione dell'organo amministrativo all'assemblea generale non è motivo di nullità della stessa, ma ciò che, eventualmente, genererà la responsabilità degli amministratori prevista dall'articolo 236 LSC.

    6.- VERBALE NOTARILE DELL'ASSEMBLEA. PER POTER REGISTRARE L'ANNOTAZIONE PREVENTIVA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, È NECESSARIO DIMOSTRARE CHE È STATA FATTA LA RICHIESTA NOTARILE AGLI AMMINISTRATORI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un caso di rifiuto di annotazione preventiva di una richiesta di verbale notarile di un'assemblea, nel Registro Mercantile. Si tratta di un caso in cui un azionista desidera che venga redatto il verbale notarile di un'assemblea generale e, a tal fine, invia un'e-mail di richiesta al presidente del consiglio di amministrazione, che risponde affermativamente. L'azionista cerca di ottenere l'annotazione preventiva nel Registro delle imprese sulla base di questa e-mail e il Conservatore rifiuta, affermando che per poter registrare l'annotazione preventiva è necessario fornire la richiesta notarile agli amministratori.

    Il DG conferma la nota di qualificazione e ricorda che, per poter effettuare l'annotazione preventiva richiesta, è necessario dimostrare che è stata emessa la convocazione notarile degli amministratori (art. 104.1 RRM).

    7.- VENDITA DI BENI DA PARTE DI UNA CONGREGAZIONE RELIGIOSA:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 23 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), che può essere utile in questo caso di trasferimenti, in quanto riassume e analizza nel dettaglio la normativa e la documentazione necessaria per formalizzare la vendita di un immobile appartenente a una congregazione religiosa.

    8.- ELEVAZIONE AD ATTO PUBBLICO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FIRMATO DAL PRECEDENTE DICHIARANTE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto di registrare un atto di elevazione ad atto pubblico di un contratto di locazione.

    Contratto di locazione stipulato tra il precedente proprietario registrato (in qualità di locatore) e un locatario. Il proprietario non paga il mutuo ipotecario che grava sull'immobile locato e l'immobile viene infine sottoposto a pignoramento, nel corso del quale l'immobile viene assegnato a un terzo, a favore del quale l'immobile è attualmente registrato. In questo processo di pignoramento, il nuovo proprietario che si aggiudica l'immobile è a conoscenza del fatto che l'immobile è locato e l'aggiudicazione, in sede giudiziaria, viene concessa salvaguardando i diritti di tale locatario. Successivamente, il locatario tenta di registrare il suo diritto e il Registro lo respinge per mancanza di tratti successivi (art. 20 LH), ossia la persona che ha firmato il contratto di locazione come locatore non coincide con l'attuale proprietario registrato.

    La DG revoca la qualifica, ritenendo che questo caso rappresenti un'eccezione al principio generale, in quanto nel procedimento di pignoramento in cui era parte l'attuale proprietario registrato è stato salvaguardato il diritto dell'inquilino a occupare l'immobile.

    9.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE. DA UN ELEMENTO PRIVATO A UN ELEMENTO COMUNE. IL PERCORSO CORRETTO È L'ACCORDO DI AFFILIAZIONE E LA CONVERSIONE IN ELEMENTO COMUNE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto della registrazione di un atto di segregazione di un elemento privato e successiva vendita a favore della comunità di proprietari (per convertirlo successivamente in un elemento comune della proprietà orizzontale).

    La DG conferma il difetto e, in sintesi, ci dice che se si vuole convertire qualcosa di privato in elemento comune, la via corretta non è la sua vendita a favore della collettività, ma la sua configurazione come elemento comune, modificando la descrizione dell'edificio, e con l'accordo unanime della comunità dei proprietari, in quanto incide sul titolo costitutivo.

    10.- NUOVE FUNZIONALITÀ NELLA SEDE ELETTRONICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA CATALOGNA:

    Le nuove funzionalità sono riassunte (QUI) e i miglioramenti apportati alla sede elettronica dell'ATC:

    Imposta di trasferimento e di bollo (ITPAJD): sono state introdotte nuove funzionalità nei moduli online per i moduli 600 e 620 e nel programma di aiuto per i moduli 650 e 660:

    • Adattamento del modulo telematico del modulo 600 dell'ITPAJD per ammettere i cedenti stranieri senza NIF nelle transazioni al tasso DRG (diritti reali di garanzia e di prestito).
    • Adattamento del modulo telematico 620, vendita e acquisto di alcuni mezzi di trasporto usati, per consentire l'esportazione dell'autocertificazione e il recupero dei dati in presenza di più acquirenti, nel caso dell'acquisto di un'imbarcazione, e per indicare separatamente i tipi di autocaravan.

    Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni (ISD):

    • Adattamenti al programma di sostegno della modalità di successione per introdurre depositi in conto corrente o di risparmio in formato IBAN.

    Inoltre, è stata introdotta l' incorporazione automatica dell'atto pubblico nei file di autovalutazione ITPAJD (modulo 600) e ISD (moduli 650, 651 e 653) . Pertanto, non è più necessario che il cittadino fornisca l'atto pubblico se lo studio notarile ha precedentemente inviato la dichiarazione informativa del notaio all'Agenzia fiscale catalana.

    11.- VERBALE LCI. È NECESSARIO CHIEDERE AL CLIENTE COME VUOLE CHE SIANO AUTORIZZATE LE SUE FUTURE COPIE SIA DEL MUTUO IPOTECARIO CHE DELLA COMPRAVENDITA:

    In allegato (QUI) Nota del Consiglio Direttivo dell'Associazione Notarile della Catalogna in cui, in risposta a una comunicazione ricevuta in diversi studi notarili dalla banca ING (che chiedeva che tutte le copie dei loro atti CV + PH fossero rilasciate in formato elettronico), si indica che, negli atti CV + PH, è l'acquirente (che paga l'atto) a dover scegliere il formato delle sue copie autorizzate (su carta o in formato elettronico).

    A tal fine, si raccomanda di porre al cliente questa domanda nell'atto pre-LCI, di registrarla nell'atto e, in base alla sua preferenza, di rilasciare la copia secondo la forma richiesta dall'acquirente.

    12.- ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DEI VALORI IMMOBILIARI 2024:

    In allegato (QUI) l'Istruzione per la verifica dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate della Catalogna per gli eventi imponibili (ITP, Eredità e Donazioni) per l'anno 2024.

    Va ricordato che questa tabella è di vitale importanza quando non si dispone del valore catastale di riferimento dell'immobile in questione. Sempre, in primo luogo, si deve tenere conto del valore di riferimento ai fini fiscali. In mancanza di questo, la tabella continuerà a essere utilizzata in modo tradizionale. Moltiplicando il valore catastale per il corrispondente coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore fiscale minimo.

    13.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE E SEGREGAZIONE/DIVISIONE DI UN ELEMENTO PRIVATO. SE LO STATUTO LO CONSENTE, AUTORIZZA ANCHE, IMPLICITAMENTE, LE OPERE NECESSARIE PER REALIZZARLO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a una segregazione di locali, stabilendo che, quando il titolo costitutivo della proprietà orizzontale prevede la possibilità di segregare o dividere elementi privati senza la necessità di un accordo collettivo dell'assemblea dei proprietari, autorizza implicitamente le opere e le modifiche che tale segregazione richiede, a meno che non vi sia una clausola espressa in senso contrario.

    14.- VENDITA DELLA RESIDENZA ABITUALE DELLA FAMIGLIA. È NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, ANCHE PER GLI STRANIERI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 25 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di un immobile appartenente a uno straniero, stabilendo che l'applicazione dell'articolo 1320 CC (e quindi del suo omologo nel Codice civile catalano), relativo alla necessità del consenso di entrambi i coniugi per disporre della residenza abituale della famiglia, è indipendente dalle disposizioni della legge che disciplina il regime patrimoniale dei coniugi, e che, in conformità al Regolamento 24 giugno 2016, è applicabile anche ai matrimoni stranieri.

    15.- IMPORTANTE DISTINZIONE TRA PARTIZIONE FATTA DAL TESTATORE E REGOLE DI PARTIZIONE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 27 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a un atto di accettazione dell'eredità e a premi ereditari, in cui, sintetizzando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, chiarisce l'importante differenziazione tra una partizione effettuata nel testamento stesso e le mere "norme di partizione".

    Il Centro sottolinea che quando il testatore compie tutte le operazioni di partizione previste dal testamento (inventario, stima, liquidazione e assegnazione dei lotti) siamo di fronte a una vera e propria divisione fatta nel testamento. Quando invece il testatore si limita a esprimere la volontà che, al momento della divisione, determinati beni vengano assegnati a ciascun erede in pagamento del suo patrimonio, siamo di fronte a un semplice regolamento di divisione.

    Novembre 2023

    1.- FARE MOLTA ATTENZIONE. ERRORI NELLO STUDIO NOTARILE CHE DANNO LUOGO A RESPONSABILITÀ CIVILE:

    In allegato (QUI) una nota del Consiglio Generale del Notariato, che illustra in dettaglio le principali richieste di risarcimento che l'assicurazione di responsabilità civile per i notai si trova a dover affrontare in caso di negligenza, errori o imperizia professionale. Di seguito sono riportati alcuni esempi significativi:

    • Vari reclami relativi a documenti autorizzati con persone con ridotte capacità mentali. Esercitare estrema cautela con persone anziane con segni di deterioramento cognitivo, incapaci / con misure di sostegno per l'esercizio della capacità giuridica, sotto tutela, curatela, ecc.  
    • Furto di identità. Siate estremamente diligenti nel verificare l'identità della persona con la sua foto DNI / NIE / Passaporto, ecc.
    • Verifica dei gravami ipotecari. Prendete le dovute precauzioni con le ipoteche che sono state cancellate economicamente, ma non registrate. Richiedete la prova documentale dell'avvenuto pagamento del prestito garantito.

    2.- NUOVO PROMEMORIA. NUOVI SVILUPPI NEGLI INVESTIMENTI ESTERNI:

    In allegato (QUI) una nota informativa dell'OCP con una sintesi delle principali novità del Regio Decreto 571/2023, sugli investimenti esteri. Sono considerati investimenti esteri i seguenti:

    Investimenti esteri in Spagna:

    • Partecipazione di un NON RESIDENTE in società spagnole superiore al 10% del capitale sociale.
    • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di NON RESIDENTI superiore a 500.000 euro.
    • Nel caso in cui i fondi utilizzati per l'investimento provengano da giurisdizioni non cooperative, è necessaria una dichiarazione preventiva. L'ordinanza del 9 febbraio 2023 (QUI) contiene l'elenco delle giurisdizioni non cooperative.

    Investimenti spagnoli all'estero:

    • Partecipazione al capitale di società non residenti superiore al 10% del capitale sociale.
    • Acquisto di immobili all 'estero per un valore superiore a 300.000 euro.
    • Nel caso in cui la destinazione dell'investimento sia una giurisdizione non cooperativa, è necessaria anche una dichiarazione preventiva.

    Obblighi del notaio:

    • Quando entrerà in vigore l'attuazione normativa del Regio Decreto, sarà obbligatorio per il notaio inviare le informazioni sugli investimenti esteri al Consiglio Generale del Notariato.
    • Nel periodo transitorio, la presentazione delle dichiarazioni online avviene tramite AFORIX.
    • Rimane in vigore l'obbligo per il notaio di inviare per iscritto alla Direzione Generale per il Commercio e gli Investimenti Internazionali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, un elenco delle transazioni intervenute considerate come investimenti esteri durante il semestre precedente per le quali non è stato richiesto al notaio di presentare la relativa dichiarazione.

    3.- È POSSIBILE DICHIARARE IL COMPLETAMENTO PARZIALE DI UN EDIFICIO DIVISO ORIZZONTALMENTE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 19 settembre 2023 (BOE del 26 ottobre 2023), in cui la DG risolve il caso di un edificio, con diversi piani, diviso orizzontalmente, in cui viene dichiarata la fine dei lavori solo per una parte di essi (nello specifico, il piano terra e il primo piano, non il resto dei piani).

    In questo caso, la DG lo accetta, affermando che non vi è alcun inconveniente nel fatto che la prova di completamento può essere parziale, per fasi e persino per piani; poiché può accadere nella pratica che vi siano elementi non finiti, senza che ciò ostacoli la registrazione del completamento di altri, purché questo sia debitamente accreditato.

    4.- LA SPARTIZIONE DELL'EREDITÀ DA PARTE DI UN COMMERCIALISTA SPARTITORE. ATTENZIONE AI CONFLITTI DI INTERESSE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 5 settembre 2023 (BOE del 25 ottobre 2023), in cui la DG stabilisce che in un atto di accettazione, divisione e aggiudicazione dell'eredità, la commercialista-partidora non si è limitata all'aspetto strettamente partitivo e, nelle aggiudicazioni, ha svolto funzioni dispositive che richiedono l'intervento degli eredi.

    Inoltre, esiste un conflitto di interessi tra due fratelli coeredi, in quanto uno è il tutore dell'altro e quindi esercita la sua rappresentanza legale. Poiché entrambi sono interessati all'eredità e uno di loro è rappresentato legalmente dal fratello, esiste un conflitto di interessi e in questo caso è necessario l'intervento di un difensore legale.

    5.- VENDITA DI UN POSTO AUTO IN UNA PROPRIETÀ INDIVISA. È RICHIESTA UNA DESCRIZIONE SPECIFICA DEL POSTO AUTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 28 luglio 2023 (BOE del 12 ottobre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di una quota indivisa (1,329%) di un immobile, destinato a parcheggio auto. L'atto conteneva la descrizione dell'immobile registrato nel suo complesso (costituito dal piano seminterrato di un edificio adibito a parcheggio e da locali di deposito), ma non la descrizione dello specifico posto auto il cui uso e godimento esclusivo era attribuito alla quota indivisa dell'immobile trasferito.

    La DG, in linea con il Conservatore, ritiene necessario che nell'atto di vendita siano descritti dettagliatamente i confini e la superficie del parcheggio da trasferire.

    6.- CATASTO E LEGGE 11/2023. NUOVE SCADENZE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCUMENTI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 7 luglio 2023 (BOE del 15 agosto 2023), che approva il calendario per l'attuazione della Legge 11/2023 sulla digitalizzazione delle azioni di registro. Questa legge stabilisce la firma elettronica di tutte le voci e i documenti del registro e la tenuta di un protocollo in formato elettronico. La suddetta risoluzione include due allegati con un calendario per l'implementazione della firma elettronica in ciascuno dei Registri immobiliari in Spagna, ed estende il periodo ordinario per l'abilitazione al registro da 15 giorni lavorativi a 30 giorni lavorativi, per un periodo di un mese dalla data di inizio dell'implementazione dei procedimenti digitali.

    In allegato alla sintesi si trova la delibera con gli allegati contenenti le rispettive date di inizio della fase di implementazione della firma elettronica, in modo che tutti i dipendenti dello studio notarile possano consultarle e tenere presente che entro un mese da questa data, il periodo di abilitazione non è di 15 giorni come di consueto, ma di 30 giorni.

    L'importanza di questa consultazione risiede nel fatto che sono autorizzate le cancellazioni delle ipoteche iscritte in tutti i registri della Spagna, ognuno dei quali ha una data prevista per l'implementazione di questa firma elettronica!

    7.- IL VICINATO CIVILE E LE SUE DIFFICOLTÀ DI PROVA. GRANDE IMPORTANZA DEVE ESSERE DATA ALLA DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ATTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 3 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso riguardante la prova della residenza civile di una persona deceduta e la sua importanza nel determinare la legge successoria applicabile.

    In questo caso, la defunta, nel suo testamento, dichiara di avere uno stato civile comune. Tuttavia, l'erede (il marito), quando accetta l'eredità, nel suddetto atto di accettazione dichiara che lo stato civile della defunta era quello di Ibiza e, in base a ciò, gli viene assegnata l'intera eredità (a differenza di ciò, se lo stato civile fosse stato comune, poiché la defunta non aveva discendenti, ma aveva ascendenti viventi, questi sarebbero stati legittimati). Quando l'atto di accettazione dell'eredità è stato presentato per la registrazione, il cancelliere si è rifiutato di registrarlo, ritenendo prevalente la dichiarazione di stato civile comune fatta dalla defunta nel suo testamento.

    La DG, allineandosi al Registro, ritiene che la prova dello stato civile sia molto difficile (tranne nei casi in cui l'espressa dichiarazione sia riportata nel Registro Civile). Pertanto, in caso di dubbio, deve prevalere la dichiarazione dell'interessato resa davanti a un notaio (in quanto resa dopo essere stato debitamente informato dal notaio), anche rispetto a quanto può risultare da documenti extragiudiziali (come un certificato di censimento che dimostri che la persona è registrata a quell'indirizzo da più di 10 anni), in quanto la residenza amministrativa non sempre coincide con l'indirizzo effettivo (che è quello che determina la residenza civile).

    8.- UN AMMINISTRATORE IL CUI MANDATO SIA SCADUTO PUÒ CONVOCARE UN'ASSEMBLEA GENERALE PER IL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTI ANNUALI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 31 ottobre 2023 (BOE del 21 novembre 2023), in cui la DG delibera che l'Assemblea generale convocata da un amministratore con una carica scaduta è valida, a condizione che tale Assemblea generale sia convocata per rinnovare l'organo amministrativo e approvare i conti annuali di diversi esercizi finanziari come modo per superare la chiusura del Catasto.

    9. POTERI PREVENTIVI E ASPETTI INTERREGIONALI:

    Di seguito viene riportata una breve sintesi di un documento sui poteri preventivi e sugli aspetti da tenere in considerazione nel campo del diritto interregionale:

    • Grande utilità della procura preventiva: evita alla famiglia di dover ricorrere a misure di sostegno giudiziarie (che richiedono più di un anno per essere istituite, oltre al costo degli avvocati, ecc.)
    • Presto sarà possibile consultare la validità di queste procure per via telematica presso lo Stato Civile. Occorre prestare attenzione quando un delegato si reca presso uno studio notarile per firmare con una di queste procure.
    • Dubbi sulla legge applicabile quando un cliente si reca presso uno studio notarile per firmare una procura: dobbiamo sempre ricorrere al criterio della residenza abituale (art. 9.6 Cc) per costituire la procura ai sensi del CCCat o del Cc.
    • Ricordate sempre di inserire (o meno), su richiesta del cliente, la clausola relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione giudiziaria per gli stessi atti per i quali il tutore la richiede.
    • In Catalogna, nei prossimi mesi, ci saranno sviluppi significativi in questo ambito, in quanto il progetto di riforma del Libro II del Codice Civile catalano su questa materia entrerà presto in Parlamento come disegno di legge, per cui, se verrà elaborato in modo ordinario, tra pochi mesi ci saranno nuove norme in questo ambito con modifiche molto profonde che dovremo studiare per adeguare gli atti.

    10.- LEGGE 11/2023. DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI E DI REGISTRO (PROTOCOLLO ELETTRONICO, VIDEO FIRME e COPIE ELETTRONICHE AUTORIZZATE):

    In allegato un articolo tratto dal nostro BLOG che riassume i 10 punti principali dell'entrata in vigore della legge 11/2023 (QUI).

    Tre cambiamenti principali influenzeranno la nostra vita quotidiana:

    • Il primo è il deposito di tutti i documenti firmati nell'ufficio elettronico del notaio, che rispecchia fedelmente il documento cartaceo (matrice, uniti, diligenze e note).
    • Il secondo cambiamento importante è la possibilità di videofirmare alcuni tipi di documenti con un certificato digitale una volta che il cittadino si è registrato sul portale notarile;
    • e infine, la creazione di copie autorizzate elettroniche che sostituiscono la carta con la stessa efficacia e validità.  

    Dopo 21 giorni di implementazione abbiamo riscontrato la seguente casistica:

    SUL PORTALE NOTARILE (PNC):

    • I cittadini che desiderano effettuare le procedure devono compilare il modulo e convalidare il proprio telefono cellulare e l'indirizzo e-mail di contatto. La procedura è semplice e si completa caricando il documento d'identità sulla piattaforma. L'abbiamo validata e funziona correttamente per i cittadini identificati con DNI, NIE e PASSPORT.
    • Il modo più pratico per accedere e firmare è utilizzare un certificato digitale. Consigliamo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, anche se esistono diversi enti emittenti certificati da Ancert.
    • Il cittadino che vi accede potrà consultare tutta la sua storia di atti tra il 1° gennaio 2007 e l'8 novembre 2023. Le modalità di pubblicazione degli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge sono ancora da definire.

    SULLA VIDEO-FIRMA:

    • Fin dall'inizio siamo riusciti a realizzare con successo 2 firme video . Sebbene sia una tecnologia molto nuova e abbia i suoi limiti, non è stato complesso realizzarla una volta che il cliente è registrato nel portale e ha il certificato digitale da firmare.
    • La connessione avviene tramite un'applicazione integrata nel browser web ed è intuitiva e semplice. Prevediamo che, con la registrazione dei cittadini, il numero di documenti rilasciati con questo metodo aumenterà.

    PER QUANTO RIGUARDA LA COPIA ELETTRONICA CERTIFICATA:

    • Abbiamo già rilasciato le prime copie autorizzate elettroniche con un codice di verifica sicuro (CSV).
    • Il processo è gestito da Word stesso e in parallelo al deposito del documento, anche se può essere emesso in una data successiva, sempre per i documenti firmati dopo il 9 novembre 2023.
    • Il documento viene pubblicato nell'ufficio elettronico del notaio e il CSV viene generato rapidamente e facilmente in SIGNO e inviato al cliente.
    • Una volta caricato sul sito elettronico, viene condiviso con il cliente tramite un'e-mail in cui forniamo un link alla sua copia elettronica autorizzata. Questo metodo di consegna gli conferisce autenticità e validità legale nei confronti di terzi. Riteniamo che sostituirà gradualmente il cartaceo, in quanto non è necessario essere registrati nel portale notarile per la consultazione e la convalida.

    DOMANDE FREQUENTI SUL PROTOCOLLO ELETTRONICO e sulla FIRMA VIDEO:

    Nel SIC, nella sezione"Legge 11/2023. Digitalizzazione dei procedimenti notarili e di cancelleria" è disponibile un documento con domande e risposte sui dubbi esistenti in relazione all'attuazione della Legge 11/2023; sono state realizzate due pubblicazioni: il primo e il secondovolume .

    Sono anche allegati (QUI al singolare e QUI plurale), i modelli di base per qualsiasi atto elettronico concesso tramite video-firma attraverso il Portale Notarile del Cittadino.

    MODIFICA DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO. NECESSITÀ DI SEGNALARE SEPARATAMENTE IL NUMERO DI PAGINE IN FORMATO CARTACEO/TELEMATICO:

    A partire dal 9 novembre 2023, l'Indice unico informatizzato è modificato per incorporare come campo obbligatorio da riportare in ogni strumento pubblico il numero di fogli della matrice del supporto cartaceo separatamente dal numero di fogli del supporto elettronico.

    Per qualsiasi domanda sulla nuova digitalizzazione (sia per i dipendenti che per i clienti), si prega di contattare Antonio Alba via e-mail: antonio@jesusbenavides.es

    Ottobre 2023

    1.- REGISTRO CENTRALE DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ. NOTA ESPLICATIVA

    In allegato (QUI) nota chiarificatrice dell'OCP su varie questioni relative al Registro Centrale dei Titoli Immobili ari e agli obblighi dei notai al riguardo:

    • L'ottenimento dell'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 4 del RD 609/2023 non è un prerequisito per l'esecuzione del negozio giuridico, in quanto non rientra nei requisiti di identificazione del titolare effettivo.
    • Percentuale di partecipazione: questa informazione deve essere inserita solo quando si deve effettuare una nuova registrazione della manifestazione, nel caso in cui ci sia una discrepanza tra il contenuto della BDTR e la manifestazione del concedente.

    COMPRAVENDITA DI IMMOBILI FORMALIZZATA DA UN RAPPRESENTANTE CON PROCURA REVOCATA. OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NEL VERIFICARE LA VALIDITÀ DELLE PROCURE E DELLE CARICHE SOCIALI.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 26 luglio 2023 (BOE del 28 settembre 2023).. La DG risolve un caso di vendita di un immobile, in cui il venditore è rappresentato da un procuratore, che dichiara che la sua procura è valida, e il notaio, che dà il suo parere positivo sulla sufficienza dell'atto. Tuttavia, dai dati del Registro delle Imprese, risulta che tale procura era stata revocata pochi giorni prima, essendo stata pubblicata sul BORME, una volta iscritta nel Registro (da cui è opponibile ai terzi), lo stesso giorno della firma del CV.

    Il DG conferma la classificazione del Registro, per cui il diritto dell'acquirente non può essere registrato in quanto il venditore non era debitamente rappresentato da una persona con poteri sufficienti per formalizzare la vendita.

    Prendere in considerazione il caso e fare le relative indagini in cancelleria il più vicino possibile alla firma dell'atto (se possibile, lo stesso giorno), al fine di evitare tali casi.

    3.- SL. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ACQUISTO DI AZIONI. IMPORTO DELLA RISERVA VINCOLATA

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 24 luglio 2023 (BOE del 27 settembre 2023).. La DG risolve il tipico caso di "uscita" di un azionista da una SL. A tal fine, la società riacquista tutte le azioni di quell'azionista (per un valore di rimborso superiore al valore nominale) e poi riduce il capitale sociale dello stesso importo (procedendo così al suo rimborso) e, allo stesso tempo, costituisce una riserva vincolata, per l'importo della riduzione (prendendo come riferimento il valore nominale delle azioni, e non il valore rimborsato all'azionista, che, come indicato, è superiore), per garantire i diritti dei creditori.

    Il Registro si qualifica negativamente perché ritiene che l'importo della riserva debba essere pari al "valore di quanto ricevuto dall'azionista" (cioè l'importo totale rimborsato, e non solo il valore nominale delle azioni).

    La DG ribalta la classificazione del Conservatore del registro di commercio, stabilendo che in questi casi l'importo della riserva vincolata deve essere pari al valore nominale delle azioni rimborsate e non all'importo rimborsato all'azionista uscente.

    TUTELA DI FATTO. DOCUMENTO INTERPRETATIVO PER LE PROCEDURE BANCARIE

    Si segnala che nel SIC, all'interno del link "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", è a disposizione dei dipendenti un protocollo quadro firmato tra l'Avvocatura dello Stato e il settore bancario per chiarire i poteri del tutore di fatto nel campo delle transazioni bancarie.

    Questo documento è stato anche oggetto di un'analisi dettagliata in un articolo sul nostro blog (QUI è possibile consultarlo).

    5.- INVESTIMENTI ESTERNI. SVILUPPI NORMATIVI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    Si informa il personale della recente approvazione del Regio Decreto 571/2023 del 4 luglio sugli investimenti esterni (QUI è possibile consultarlo), che deve essere tenuto in considerazione quando si effettuano transazioni con non residenti. In particolare, modifica la normativa precedente nei seguenti aspetti fondamentali:

    1.- Sono considerati investimenti esteri ai fini della relativa dichiarazione successiva al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia:

    • Partecipazioni di non residenti in società spagnole quando tali partecipazioni superano il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società (in precedenza era richiesto il 50%).
    • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di non residenti quando l'importo supera i 500.000 euro (in precedenza il limite minimo era di 3.000.000 euro).

    In questi casi, il titolare non residente è tenuto a dichiarare l'investimento al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia, utilizzando i moduli previsti dalla Disposizione transitoria 3 del Regio Decreto (moduli DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

    2.- Se la transazione è stata eseguita da un notaio, questi deve notificare al Consiglio Generale del Notariato l'investimento attraverso l'ufficio elettronico del notaio (SIGNO) e, in ogni caso, avvertire la persona che compare dell'obbligo di presentarlo.

    3.- Nel caso in cui gli investimenti considerati esteri (ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto), abbiano origine in un Paese di giurisdizione non cooperativa (ex paradisi fiscali), che sono quelli inclusi nell'Ordinanza del 9 febbraio 2023, sarà necessario fare una dichiarazione preventiva e i notai dovranno richiederla prima della concessione, indicandolo espressamente nell'atto pubblico.

    6.- NOTE PRATICHE SUI DOCUMENTI RELATIVI A CITTADINI STRANIERI

    In allegato (QUI), un interessante articolo di un collega notaio, che espone una serie di considerazioni pratiche da tenere presenti quando una persona fisica straniera è coinvolta in un atto pubblico. A titolo di sintesi, si evidenziano le più rilevanti:

    • Identificazione. Si applicano le norme generali del Regolamento notarile. In particolare, nel caso degli stranieri dell'UE, l'identificazione avviene tramite il passaporto o la carta d'identità nazionale.
    • NIE: Gli stranieri che, a causa dei loro interessi economici, professionali o sociali, sono legati alla Spagna, devono essere dotati, a fini di identificazione, di un numero personale, unico ed esclusivo. Necessario per tutte le operazioni con implicazioni fiscali.
    • Traduzione: a meno che il notaio non conosca la lingua straniera, è necessario attenersi alle disposizioni del § 150 del Regolamento notarile e richiedere un interprete.
    • Mezzi di pagamento: prestare molta attenzione e diligenza per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro. È altamente consigliabile richiedere che i conti di deposito e di pagamento siano detenuti in banche spagnole. Se ci sono banche straniere o conti di terzi, saranno richieste informazioni il più possibile complete e affidabili sull'origine dei fondi, richiedendo una giustificazione documentale (certificati di proprietà dei conti, contratti che giustifichino l'origine dei fondi, ecc.)
    • Apostille: l'apostilla è richiesta per i documenti rilasciati all'estero.
    • Transazioni immobiliari. Ricordiamo la trattenuta del 3% del prezzo (Imposta sul reddito dei non residenti) e l'inversione del contribuente nel "capital gain municipale".

    7.- RICHIESTA DI COPIE DI TESTAMENTI ALL'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE NOTARILE DELLA CATALOGNA

    Informazioni di interesse per la richiesta di copie di testamenti al Collegio. Per evitare problemi in caso di discrepanze di date, l'Associazione chiede che, al momento dell'invio della richiesta di copia, vengano allegati alla richiesta di copia del testamento i relativi certificati di morte e di ultima volontà, per identificare con maggiore precisione la richiesta.

    8.- FIRMA TELEMATICA DEGLI ATTI NOTARILI. ENTRATA IN VIGORE

    Come riportato in precedenza, il 9 novembre entrerà in vigore la Legge 11/2023, che consentirà la firma telematica degli atti pubblici (ovvero, attraverso un sistema di videoconferenza con il notaio e firma elettronica, senza la necessità che il cliente si rechi fisicamente presso lo studio del notaio). QUI potete trovare un articolo sul blog dello studio notarile di Jesus Benavides con maggiori dettagli (quali documenti possono essere firmati, procedura, ecc.).

    Per essere pionieri con questa novità e dare il miglior servizio ai clienti, è stata creata una nuova sezione nella pagina web dello studio notarile di Jesus Benavides (Video firma) dove, attraverso video didattici, viene spiegato l'intero processo da seguire per qualsiasi cittadino che voglia mettere in pratica questa possibilità.  

    Per qualsiasi domanda su questo argomento (sia da parte dei dipendenti che dei clienti), si prega di contattare Antonio Alba per la risoluzione del problema via e-mail: antonio@jesusbenavides.es.

    Settembre 2023

    1.- CALCOLO DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE. IL GIORNO IN CUI SI TIENE L'ASSEMBLEA GENERALE NON PUÒ ESSERE INCLUSO NEL CALCOLO.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. Di conseguenza, e a titolo di sintesi, la DG ricorda le regole per il calcolo dei termini di convocazione dell'assemblea generale in una società di capitali. Come è noto, l'articolo 176 LSC stabilisce che tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale deve trascorrere un mese (SA) o 15 giorni (SL). Ai fini del calcolo di questi termini, il giorno iniziale inizia dal giorno in cui l'avviso di convocazione viene inviato all'ultimo degli azionisti e, per determinare il giorno in cui scade il termine, non si può contare il giorno in cui si tiene l'assemblea generale.

    Pertanto, deve trascorrere un mese per le società per azioni e 15 giorni per le società a responsabilità limitata, ed è il giorno successivo a queste scadenze che l'Assemblea generale può essere validamente tenuta.

    2.- DOTTRINA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE QUESTIONI TARIFFARIE

    In allegato (QUI) un interessante documento contenente una sintesi della dottrina della Direzione Generale della Sicurezza Legale e della Fede Pubblica, in materia tariffaria, per gli anni 2020 - 2023. Da consultare in caso di dubbi sulle modalità di verbalizzazione di atti specifici.

    3.- NUOVI SVILUPPI DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO

    È stato riferito che l'Indice unico informatizzato ha recentemente incluso una serie di nuove funzionalità per migliorare la rappresentazione dei negozi giuridici concessi in strumenti pubblici.

    In particolare, vengono creati nuovi atti giuridici per tenerne conto:

    • Atti di acquisizione o conservazione dello stato civile.
    • Atti di misure di sostegno e atti di costituzione di assistenza (e loro equivalenti in Catalogna),
    • Atti di omissione del numero di protocollo o di registro (per risolvere lo sfortunato caso in cui uno o più numeri rimangono senza un documento effettivamente autorizzato o intervenuto).

    Altre modifiche minori:

    • Prova dei mezzi di pagamento nelle ricevute di deposito.
    • Specificazione della proprietà (o meno) nella vendita e nell'acquisto di azioni e titoli aziendali.
    • Costituzione di entità con o senza personalità giuridica, in cui è richiesta l'informazione sul loro codice fiscale (se l'informazione è ottenuta dopo la concessione e non è stato possibile ottenerla dal cliente, una volta scaduto il termine per la presentazione dell'indice, la revoca della norma deve essere richiesta attraverso il solito canale).

    4.- TEORIA DEGLI AFFARI LEGALI COMPLESSI. ACQUISTO + IPOTECA DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UNA PERSONA SPOSATA. IL CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE NON È NECESSARIO SE L'IPOTECA VIENE FATTA CONTEMPORANEAMENTE ALL'ACQUISTO. ATTENZIONE NEL CASO DI STRANIERI

    In allegato (QUI) un interessante articolo che riassume la dottrina della DG sulla teoria dei negozi giuridici complessi. L'articolo tratta i casi in cui una persona sposata acquista un immobile da sola e poi lo ipoteca. Come è noto, la regola generale stabilisce che, per ipotecare la residenza abituale, anche se appartiene a uno solo dei coniugi, è necessario il consenso dell'altro coniuge. Come eccezione a questa regola generale, si pone la teoria del negozio giuridico complesso, in virtù della quale il consenso del coniuge non proprietario non è necessario nella costituzione di un'ipoteca sulla residenza abituale subito dopo il suo acquisto, ossia l'ipoteca viene firmata con il numero di protocollo subito dopo il protocollo di compravendita.

    Nel caso di stranieri, ATTENZIONE, perché la DG non ammette la dottrina del negozio giuridico complesso, a meno che la legge straniera non lo consenta e non sia accreditata (quindi, occorre verificare con una relazione notarile se la legge straniera che regola il regime patrimoniale specifico dei clienti ammette o meno questa teoria del negozio giuridico complesso).

    5.- AUTENTICAZIONE PUBBLICA DELLE DELIBERE SOCIETARIE. UNA BUONA AZIONE PUÒ SALVARE UN CATTIVO CERTIFICATO

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. In conformità a tale risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito delle delibere societarie di una SL (cessazione e designazione di cariche), se il certificato non indica il quorum per l'adozione delle delibere, ma l'atto lo specifica (mediante una dichiarazione dell'amministratore), ciò è sufficiente per registrare la delibera nel Registro Mercantile.

    6.- PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CIÒ CHE ARRIVA PER PRIMO IN CANCELLERIA È CIÒ CHE PREVALE (ANCHE SE LA LEGGE È SUCCESSIVA).

    Si allega la Risoluzione della DG Diritto, Persone Giuridiche e Mediazione del 17 luglio 2023 (DOGC del 31 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che prevale ciò che viene iscritto per primo nel Registro.

    Caso in cui, nel 1986, con una scrittura privata, viene costituito un usufrutto a vita su un immobile. Successivamente, il 09/02/2023, tale scrittura privata viene elevata ad atto pubblico e presentata per la registrazione al Catasto. Tuttavia, il Conservatore rifiuta la registrazione, poiché il 03/02/2023, cioè 6 giorni prima, era stato presentato per la registrazione un atto di lascito, in cui questo diritto di usufrutto era stato assegnato a un terzo, sulla base di un'accettazione di eredità da parte di una persona deceduta nel 2022.

    In questo caso, la DG richiama il principio fondamentale del funzionamento del Registro, ossia prior in tempore, potior in iure, per cui ciò che arriva per primo al Registro e viene registrato (usufrutto del 2022 presentato il 3 febbraio 2023), prevale sugli altri diritti (in questo caso, un usufrutto costituito in una scrittura privata nel 1986 e presentato per la registrazione il 9 febbraio 2023 sulla base di un atto di elevazione ad atto pubblico).

    7.- TABELLA DELLE NORME SULLA NAZIONALITÀ E SULLO STATO CIVILE

    In allegato (QUI) un interessante documento che include una tabella dei regolamenti sulla cittadinanza e sullo stato civile, dove si possono trovare i link ai regolamenti e alle risoluzioni della Direzione Generale su vari argomenti come la registrazione civile, le certificazioni, il regime economico del matrimonio, ecc.

    8.- GIURAMENTO DI CITTADINANZA. VARIE QUESTIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    In allegato (QUI) Circolare della DG relativa alla competenza dello specifico Ufficio di Stato Civile in cui formalizzare la dichiarazione di opzione per la cittadinanza spagnola, nonché il giuramento o la promessa. Stabilisce che è competente l'Ufficio di Stato Civile del luogo di residenza del richiedente.

    Si allega anche (QUI) Circolare del Direttore Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica, che stabilisce l'inopportunità di concedere certificati di cittadinanza giurata quando si rilevano indizi che il richiedente abbia compiuto atti incompatibili con la buona condotta civile (come, ad esempio, il fatto che il richiedente sia detenuto in un centro penitenziario).

    9.- CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLE QUALIFICHE NEGATIVE. SERVIZIO A CUI SI PUÒ RICORRERE COME STUDIO NOTARILE

    In allegato (QUI) un documento informativo del Consiglio Generale del Notariato, attraverso il quale viene reso noto un servizio a disposizione dei notai per poter ricorrere giudizialmente contro le valutazioni negative (o anche le delibere della DGSJFP) che possono comportare un interesse aziendale per i notai.

    Pertanto, nel caso in cui il dipendente riscontri una valutazione negativa che ritenga possa ripercuotersi sull'ufficio del notaio nel suo complesso, può sollevare questa eventualità con il notaio, che può richiederla attraverso i canali indicati nel documento allegato.

    10.- LA RACCOMANDAZIONE DI REGISTRARE LE DICHIARAZIONI PRIMA DELLA STIPULA DI UN ATTO IN CUI È COINVOLTA UNA PERSONA CON DISABILITÀ.

    La circolare informativa 3/2021, del 27 settembre, del Comitato permanente del Consiglio generale del notariatopropone che, prima della stipula di un atto in cui siano coinvolte persone con disabilità, venga redatto un registro delle manifestazioni in cui siano annotate le circostanze che possono influenzare l'esecuzione del negozio giuridico in questione. Questo registro può includere, tra le altre circostanze

    • Dichiarazioni della persona con disabilità stessa, ad esempio una dichiarazione della persona con disabilità che riconosce di vendere al di sotto del prezzo di mercato per una particolare necessità o convenienza, o le ragioni per cui rinuncia a una particolare eredità.
    • Dichiarazioni di persone che assistono la persona disabile nell'esercizio della sua capacità. Ad esempio, la dichiarazione del tutore di fatto, dell'avvocato, dell'accompagnatore occasionale, ecc. in cui si afferma di aver consigliato alla persona disabile di concedere un atto di vendita perché necessario per il suo futuro sostegno e mantenimento, o per saldare i debiti in sospeso.

    Questo certificato è un complemento indispensabile alla valutazione della capacità notarile e fornisce chiarezza e sicurezza in caso di controversie future e possibili richieste di risarcimento. Si raccomanda che a richiedere il certificato sia la persona con disabilità o il suo assistente.

    11.- VIENE CREATO IL REGISTRO CENTRALE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ.

    Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli Immobiliari. Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli di Proprietà Immobiliare.. Questo registro deve essere consultato da tutte le parti obbligate per legge a controllare il riciclaggio di denaro, compresi i notai. Tuttavia, fino al trasferimento dei dati in questo registro, per il quale sono previsti 9 mesi, il Regio Decreto stabilisce che si devono continuare a utilizzare le fonti tradizionali (il database del beneficiario effettivo tramite Signo).

    Luglio 2023

    1.- NUOVO CONGEDO RETRIBUITO DI 15 GIORNI DI CALENDARIO PER I PARTNER NON SPOSATI

    Il regio decreto legge 5/2023 viene pubblicato nel BOE ed entra in vigore (QUI potete consultarlo), in virtù del quale viene riconosciuto un congedo retribuito di 15 giorni di calendario per il fatto di diventare (e registrarsi) come coppia stabile. Tutte le coppie stabili che formano un'unione stabile d'ora in poi possono essere informate di questo, in modo da poter usufruire di questo nuovo congedo.

    2.- NUOVO REGOLAMENTO SULLE MODIFICHE STRUTTURALI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

    Il citato regio decreto legge 5/2023 (QUI ) ha abrogato la precedente Legge 3/2009, del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (trasformazione, fusione, scissione, trasferimento globale di attività e passività, ecc.) Pertanto, d'ora in poi, il nuovo regime giuridico per le modifiche strutturali si trova nel citato Regio Decreto Legge 5/2023. Da tenere in considerazione quando un funzionario prepara una di queste operazioni (deve consultare il nuovo regolamento e adattare le citazioni legali al nuovo testo normativo).

    3.- LE SENTENZE DI DIVORZIO DI STRANIERI, CON AGGIUDICAZIONE DI BENI IMMOBILI, DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL REGISTRO CIVILE CENTRALE.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in caso di divorzio (DI STRANIERI il cui matrimonio non è registrato nel Registro Civile spagnolo), se nella sentenza viene assegnato un immobile a uno degli ex coniugi, per poterlo registrare nel Catasto, è necessario che, in precedenza, tale sentenza di divorzio sia registrata nel Registro Civile Centrale.

    4.- REGISTRAZIONE DEI BENI E PRECEDENZA IN TEMPOREALE. A VOLTE SÌ, A VOLTE NO, CIÒ CHE VIENE DEPOSITATO SUCCESSIVAMENTE HA LA PRIORITÀ SUI DOCUMENTI DEPOSITATI PRECEDENTEMENTE.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 15 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve un caso curioso:

    • Il CV + PH è firmato e presentato per la registrazione, qualificato con difetti correggibili.
    • Viene presentata una rettifica e, mentre l'iscrizione è ancora in vigore (cioè il VC + PH non sono ancora stati registrati), il Catasto riceve un'ordinanza dell'AEAT con un divieto di alienazione dell'immobile, a causa di debiti fiscali.
    • Il cancelliere qualifica negativamente il CV + PH (presentato prima dell'ordinanza) per motivi di ordine pubblico.
    • Il notaio ha presentato ricorso e la DG gli ha dato ragione, stabilendo che se l'ordinanza derivava da un procedimento amministrativo in cui non era stata messa in discussione la validità civile del negozio giuridico (ricordiamo i debiti fiscali), la classificazione negativa non era applicabile, in quanto il CV + PH era stato presentato in precedenza nel registro (prior in tempore potior in iure).
    • Tuttavia, la DG ricorda che se l'ingiunzione è stata emessa nel contesto di un procedimento penale in cui viene messa in discussione la validità dell'attività (ad esempio, una presunta frode nel VC), la sospensione della registrazione (anche se l'ingiunzione è successiva) sarebbe appropriata, per motivi di interesse generale/ordine pubblico.

    5.- NULLA PUÒ ESSERE REGISTRATO A FAVORE DI UNA SOCIETÀ LA CUI CIF SIA STATA REVOCATA.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 16 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base a questa risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito di una compravendita, se il numero di partita IVA della società acquirente è stato revocato, l'acquisizione non può essere registrata a suo favore. È importante tenere presente e ricordare sempre, quando si tratta di una società, di consultare la banca dati esistente in materia.

    6.- È POSSIBILE RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEI 3.000 EURO IN UNA SOCIETÀ ESISTENTE

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve il seguente curioso caso:

    • 3.000, effettua una riduzione di capitale, in seguito alla quale il capitale sociale risultante scende al di sotto dei 3.000 euro.
    • Il Conservatore sospende la registrazione in quanto ritiene che questa cifra sia inferiore al minimo legale, in quanto ritiene che le SL inferiori a 3.000 euro di capitale siano possibili solo al momento della costituzione.
    • Il DG revoca la qualifica del Conservatore, ritenendo che sia effettivamente possibile effettuare una riduzione di capitale in una SL con un capitale sociale inferiore a 3.000 euro.

    7.- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE. IL TEMPO DEVE ESSERE RISPETTATO

    A seguito di una transazione formalizzata presso lo studio notarile, si ricorda che nell'ambito di un aumento di capitale di una società di capitali, il diritto di prelazione degli azionisti sugli aumenti di capitale sorge dal momento della pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove azioni nella Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese, o dalla comunicazione scritta a ciascun azionista. La sottoscrizione può essere effettuata dagli azionisti entro il termine fissato dall'Assemblea generale, che non può essere inferiore a un mese dalla pubblicazione o dalla comunicazione.

    Queste scadenze devono quindi essere prese in considerazione e rispettate quando si formalizza questo tipo di operazione (per cui non è possibile che la sottoscrizione delle nuove azioni avvenga nella stessa assemblea della delibera, a meno che tutti gli azionisti non abbiano partecipato all'assemblea).

    8.- RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NOTAIO. È MOLTO IMPORTANTE TENERNE CONTO PER EVITARE QUESTO TIPO DI ERRORE.

    Si allega un link a un interessante articolo dottrinale (QUI) in cui viene analizzata la responsabilità civile del notaio. Di particolare interesse è una sezione con approfondimenti di casi specifici (es. omissione di oneri, procure insufficienti, mancata informazione sugli effetti fiscali dell'esecuzione, ecc.)

    Si raccomanda vivamente a tutti i dipendenti dello studio notarile di leggere l'articolo e questi casi specifici per evitare di commettere tali errori e la responsabilità ad essi associata.

    9.- REGISTRAZIONE CIVILE E GIURAMENTO DI CITTADINANZA E MATRIMONI NOTARILI. QUESTIONI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    Si allega un documento della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica(si veda il PDF allegato a questa mail) che chiarisce diverse questioni relative soprattutto alla documentazione che gli interessati devono presentare nella dichiarazione giurata di cittadinanza e nel procedimento di matrimonio davanti a un notaio, nonché aspetti relativi alla procedura da tenere in considerazione sia per la concessione della cittadinanza che per il matrimonio.

    Giugno 2023

    1.- STATUTO. LA CLAUSOLA STATUTARIA CHE CONSENTE L'INVIO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AGLI AZIONISTI PER POSTA ORDINARIA (SENZA RICEVUTA DI RITORNO) NON È VALIDA:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, il DG ricorda che (nell'ambito della costituzione di una SL), la clausola statutaria che consente l'invio dell'avviso di convocazione ai soci per posta ordinaria (senza ricevuta di ritorno) non è ammissibile, in quanto, per essere valido, il sistema di invio deve consentire la verifica della ricezione dell'avviso da parte del destinatario.

    2.- NELL'ATTO DI VENDITA STRAGIUDIZIALE DI UN IMMOBILE IPOTECATO, È NECESSARIO DARE UNA NOTIFICA AFFIDABILE DELL'ESECUZIONE AI TITOLARI DI ONERI SUCCESSIVI:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Caso di pignoramento extragiudiziale di un immobile ipotecato, presso uno studio notarile, in presenza di una condizione risolutiva successiva all'ipoteca a favore di una società. La società viene avvisata del procedimento di pignoramento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la consegna è negativa, dopodiché l'atto viene concesso. La DG, allineandosi alla tesi del Conservatore, non condivide questa tesi, in quanto ritiene che quando l'esecuzione stragiudiziale di un immobile ipotecato viene formalizzata con un atto, è necessario dare una notifica certa della procedura a tutti i titolari di oneri o diritti successivi all'ipoteca in corso di esecuzione, per cui se si decide di inviare la notifica della procedura con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la sua consegna al destinatario è negativa, è opportuno effettuare una notifica personale, da parte del notaio, con un atto di notifica (art. 202 Regolamento Notarile).

    3.- RETTIFICA DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE AL 10%. NON È POSSIBILE REGISTRARLA "A POCO A POCO":

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 12 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Viene concesso un atto di rettifica delle dimensioni dell'immobile, con il"metodo semplificato" dell'articolo 201.3 della legge ipotecaria(per differenze non superiori al 10%), ma analizzando i metri quadrati dichiarati nel registro e quelli dichiarati ora (da 9.403 a 10.377), si nota che la differenza è superiore al 10%. Il Conservatore sospende la registrazione e successivamente il notaio presenta un atto di rettifica chiedendo di registrare solo l'eccedenza dei metri quadrati fino al raggiungimento del 10%. Il Conservatore dà nuovamente una qualifica negativa e il DG, allineandosi al Conservatore, conferma che ciò non è possibile, in quanto non è possibile registrare una rettifica "frammentaria" o "a pezzi" della superficie del terreno, per cui se è superiore al 10%, si deve utilizzare la procedura ordinaria dell'articolo 201.1 della legge sulle ipoteche e non la procedura semplificata dell'articolo 201.3.

    4.- MINUTAGGIO DEI "CONCETTI MINORI". COSA PUÒ ESSERE ADDEBITATO E COSA NO:

    Interessante post dal blog "justitonotario" (QUI) che analizza una Risoluzione della Direzione Generale del 3 gennaio 2023 (consultabile integralmente in un link del suddetto blog), che risolve un ricorso di un privato contro il verbale di un notaio di un atto di compravendita. In sintesi, stabilisce che:

    • Cosa è testimoniato e cosa no? È il notaio a decidere.
    • Rapporto del registro commerciale: non applicabile.
    • Consultazione del titolare effettivo: Sì.
    • Faccia in bianco degli assegni: corretto.
    • Incorporazione nella copia di un foglio per l'inserimento di note: corretto.
    • Diligenze: Devono essere registrate per poter essere considerate minime.
    • Copie semplici e accordo sull'assunzione dei costi da parte dell'acquirente: se l'acquirente si assume i costi, questo include le copie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione dell'attività formalizzata.
    • Numero di copie elettroniche semplici: 2 (per le comunicazioni al Catasto e al Comune, rispettivamente).
    • Numero di copie in carta semplice: 3 (per regolare rispettivamente ITP, "plusvalía" e formalità varie).
    • Al momento dell'indicazione del numero di copie desiderate dai concedenti: Al momento della firma.
    • Cosa possiamo considerare come testimonianze? La trascrizione dei dati della società intervenuta; l'elaborazione della modulistica necessaria per poter effettuare la liquidazione telematica; la testimonianza per richiesta di informazioni anagrafiche; la consultazione della Real Titolarità; la semplice nota del Registro; la ricevuta dell'IBI; la certificazione catastale descrittiva e grafica (a parte la gestione catastale extra-territoriale che è anch'essa minutabile); gli assegni di accredito dei mezzi di pagamento; il certificato dei debiti della comunità; l'etichetta della Certificazione Energetica o l'intero certificato e rispettando quanto necessario a seconda dei casi; l'attestazione di ricezione da parte del Comune della comunicazione di cui all'art. 110.6.b) e la verifica dei CSV.
    • Sigillo di sicurezza: Sì, è verbalizzato.
    • Nota del Registro: può trattarsi di un supplemento (a margine della testimonianza).

    5.- NON SI PUÒ ESSERE DUE COSE ALLO STESSO TEMPO. NON È POSSIBILE ESSERE MEMBRO (PERSONA FISICA) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ E, ALLO STESSO TEMPO, ESSERE ANCHE UNA PERSONA FISICA CHE RAPPRESENTA UNA SOCIETÀ CHE RICOPRE LA CARICA DI MEMBRO DELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 23 maggio 2023 (BOE del 16 giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in un consiglio di amministrazione di 3 membri, non è possibile che la stessa persona fisica ricopra la posizione di membro del consiglio e, allo stesso tempo, quella di persona fisica che rappresenta una società che è anche membro del consiglio, in quanto ciò implicherebbe che, de facto, una sola persona avrebbe il diritto di veto sull'adozione o meno di qualsiasi accordo, oltre a poter generare situazioni suscettibili di conflitto di interessi. In ogni caso, se il consiglio avesse più di 3 membri, la questione sarebbe più discutibile e il caso specifico dovrebbe essere analizzato per giungere a una conclusione in merito.

    6.- VENDITA DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI UNA SOCIETÀ RAPPRESENTATA DA UN AMMINISTRATORE LA CUI POSIZIONE NON È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. È POSSIBILE SE IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA DEL NOTAIO VIENE ESEGUITO CORRETTAMENTE:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 9 maggio 2023 (BOE del 29 maggio 2023).. In conformità ad esse, e a titolo di sintesi, la DG ribadisce la propria dottrina già consolidata e stabilisce che, in caso di vendita di un immobile da parte di una SL, rappresentata nella compravendita dal proprio amministratore, senza che la posizione sia ancora registrata, è possibile formalizzare l'operazione se il giudizio di sufficienza notarile viene svolto correttamente . In particolare, l'atto deve contenere tutte le circostanze richieste dalla legge affinché la nomina dell'amministratore sia considerata valida:

    1. La delibera dell'Assemblea generale regolarmente convocata.
    2. Accettazione della nomina,
    3. La notifica o il consenso, a seconda dei casi, dei titolari delle precedenti sedi legali.

    7.- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER ADEGUARLO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROCESSI DIGITALI

    QUI è possibile consultare la suddetta riforma del Regolamento del Registro Mercantile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 14 giugno. Sulla base della stessa, come aspetti chiave:

    • A tutte le società a responsabilità limitata e alle filiali verrà assegnato un identificativo unico europeo (EUID), che consentirà di identificarle in modo univoco attraverso un sistema di interconnessione di tutti i registri delle imprese dell'UE.
    • È prevista la possibilità di creare e chiudere filiali telematicamente/online.
    • La sua entrata in vigore è posticipata di un anno dalla pubblicazione nel BOE della Legge 11/2023 (cioè il 9 maggio 2024).

    Maggio 2023

    1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ DEI MINORI E CONFLITTO DI INTERESSI. ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, datata 20 febbraio 2023 (DOGC del 2 marzo 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nella rinuncia all'eredità a favore di minori, la regola generale è che essa deve essere formalizzata in un atto pubblico dai genitori, con autorizzazione giudiziaria (art. 236-27 CCCat) o, in alternativa, dai due parenti più stretti (art. 236-30 CCCat). In caso di conflitto di interessi di uno dei genitori, la rinuncia viene fatta dall'altro genitore con il consenso dei due parenti. Se il conflitto di interessi riguarda uno dei due parenti, questi deve astenersi o, se necessario, il parente successivo deve essere chiamato a sostituirlo.

    2.- CATASTO. LE NOTE SEMPLICI NON POSSONO ESSERE RICHIESTE NÉ PER E-MAIL NÉ PER MEZZO DI UN DOCUMENTO PRESENTATO PER VIA TELEMATICA:

    Si allegano le risoluzioni della DGSJFP del 27 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023) e del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che le note semplici non possono essere richieste né via e-mail né attraverso una richiesta presentata in un documento attraverso il sistema di deposito telematico dei documenti del Registro. La via ordinaria è quella del portale telematico di Registradores.org o del Telefax nel caso di note continue provenienti dallo studio notarile.

    3.- CESSIONE DI PROPRIETÀ IN CAMBIO DI UNA RENDITA VITALIZIA GARANTITA CON CONDIZIONE SOSPENSIVA E DI UN DIRITTO REALE IPOTECARIO. NON SI PUÒ IPOTECARE CIÒ CHE ANCORA NON CI APPARTIENE:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che non è possibile ipotecare ciò che non è ancora vostro. La cessione di un immobile in cambio di una rendita viene formalizzata in un atto pubblico. Il cedente (una persona anziana) trasferisce l'immobile a un terzo (cessionario) in cambio di una rendita. Il trasferimento viene formalizzato con una condizione sospensiva, per cui il passaggio di proprietà avverrà quando il cessionario dimostrerà di aver pagato per intero la rendita pattuita (si intende alla morte del cedente). Inoltre (per garantire che chi è tenuto a pagare la rendita la paghi), il cessionario costituisce un'ipoteca su tale proprietà, a favore del cedente, come ulteriore garanzia per il pagamento della rendita vitalizia. L'iscrizione dell'ipoteca viene rifiutata in quanto la condizione sospensiva non si è ancora verificata, per cui i cessionari non hanno ancora acquisito la proprietà dell'immobile (condizione sospensiva in attesa di adempimento) e quindi non possono ipotecare qualcosa che ancora non gli appartiene.

    4.- IPOTECA E DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICA. NON PUÒ ESSERE UN INDIRIZZO ESTERO:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 30 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che quando si formalizza un diritto reale ipotecario, l'atto deve indicare un indirizzo del debitore ai fini delle notifiche e delle convocazioni, che deve essere situato in Spagna, per cui non è ammissibile indicare un indirizzo del debitore all'estero a tali fini.

    5.- ATTO DI ESTINZIONE DELLA CONVIVENZA STABILE E DI SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO (APPARTAMENTO IN COMUNE). PUÒ ESSERE CONCESSO CON FIGLI MINORI SE NELL'ATTO NON SONO INCLUSI ACCORDI CHE RIGUARDANO I FIGLI:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya del 19 aprile 2023 (DOGC del 24 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che in presenza di una coppia stabile con figli e con una casa in comune, quando la coppia stabile si estingue per cessazione della convivenza, anche se ci sono figli minori, possono formalizzare l'estinzione della coppia stabile nell'atto e concordare nello stesso lo scioglimento del condominio dell'immobile che avevano in comune. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se l'atto di cessazione della convivenza stabile non include misure che riguardano i figli, come un accordo, un piano genitoriale, gli alimenti o un regime di visita (nel qual caso, logicamente, sarebbe necessaria un'autorizzazione giudiziaria).

    6.- ATTO DI DIVISIONE MATERIALE DI UN ELEMENTO PRIVATO DI UNA PROPRIETÀ SOGGETTA AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE È RICHIESTA SOLO LA MAGGIORANZA SEMPLICE:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, del 5 maggio 2023 (DOGC del 15 maggio 2023). In base a questa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che nel caso di un vecchio edificio con una divisione orizzontale "singolare" (diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato), se il regolamento non lo consente espressamente, l'edificio deve essere diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato, se lo statuto non lo consente espressamente (nel qual caso non sarebbe necessario l'accordo dell'Assemblea generale), è possibile formalizzare una divisione materiale di questa entità che comprende questi 13 appartamenti, al fine di creare 13 proprietà registrate indipendenti, con la sola delibera dell'Assemblea generale approvata a maggioranza semplice (cioè non sarebbe necessario un accordo con maggioranze qualificate di 4/5).

    7.- ATTO DI RETTIFICA DI ERRORE (DI SUPERFICIE) NELLA DESCRIZIONE DI UN IMMOBILE (ELEMENTO PRIVATO) SOGGETTO AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE. NON È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI VECCHIE OPERE EDILIZIE NUOVE DA PARTE DELLA COMUNITÀ DEI PROPRIETARI:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 18 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG risolve un caso in cui una sovrastruttura, registrata con una superficie utile di 47,51 metri, viene rettificata a 97 metri (poiché in realtà questa era la superficie reale e corretta), mediante un atto concesso dal proprietario registrato dell'immobile, sulla base di una certificazione catastale e grafica e di una relazione di un architetto (che accreditano che si tratta di un errore e che questo appartamento ha questa superficie dal momento della costruzione), nonché mediante una risoluzione del Consiglio (adottata all'unanimità) che acconsente a questa rettifica. In questo caso, la DG conferma che questo atto è sufficiente per registrare la modifica della superficie dell'appartamento, senza la necessità di un atto di dichiarazione di vecchia e nuova costruzione, da parte della comunità di proprietari, in cui viene rettificata la descrizione di tale elemento.

    8.- QUANDO IN UNA SUCCESSIONE C'È UN DIRITTO DI TRASMISSIONE, SONO CONSAPEVOLE CHE PER LA CONSEGNA DI UN LEGATO È NECESSARIO IL CONCORSO DI TUTTI GLI INTERESSATI ALL'EREDITÀ:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 19 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In base a tale risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito del diritto di trasferimento, e in base all'articolo 1006 del Codice civile, qualsiasi operazione volta a dividere l'eredità cui è chiamato il cedente deve essere concessa da tutti gli interessati alla successione di quest'ultimo (compresi i suoi beneficiari legittimari). Si tratta di un caso in cui due persone decedute, nel loro testamento, nominano eredi i loro sei figli (con volgare sostituzione a favore dei rispettivi discendenti) e, allo stesso modo, dispongono a favore di tre dei loro figli il lascito di alcuni beni immobili. Successivamente, uno di questi figli morì, lasciando una vedova e tre figli (nipoti del primo defunto). L'atto di consegna del lascito viene concesso dagli eredi (figli della coppia defunta) e anche dagli eredi cedenti (nipoti), ma non interviene la coniuge vedova del figlio defunto, che il DG interpreta come necessaria, in quanto interessata alla successione.

    9.- PRESTO SARÀ POSSIBILE CONCEDERE ATTI PER VIA ELETTRONICA:

    In allegato il link all'articolo recentemente pubblicato su El Periódico (QUI) in cui vengono spiegate sinteticamente le novità derivanti dalla Legge 11/2023. Sulla base di questa legge, a breve (a fine novembre scade la vacatio legis di 6 mesi), sarà possibile rilasciare alcuni atti pubblici per via telematica, cioè senza la presenza fisica del cliente presso lo studio notarile. Non appena saranno disponibili ulteriori sviluppi sull'attuazione pratica della misura, il personale sarà debitamente informato.

    Aprile 2023

    1.- I CLIENTI POSSONO IDENTIFICARSI DAVANTI AL NOTAIO CON UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA DEL REGNO DI SPAGNA:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 16 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In base a questa risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG consente a una persona che si presenta davanti a un notaio di identificarsi mediante una patente di guida spagnola valida, anche se questa risorsa deve essere utilizzata in modo sussidiario o complementare. Ciò significa che, di norma, in tutti i casi l'identificazione degli spagnoli deve avvenire tramite passaporto o DNI (carta d'identità nazionale spagnola). Tuttavia, in alternativa, può essere accettata anche la patente di guida, in quanto si tratta di un documento ufficiale rilasciato da un'autorità pubblica, con fotografia e firma, che ha effetti identificativi.

    2.- IL CONSENSO DEI NUOVI PROPRIETARI DI UN IMMOBILE SOGGETTO A REGIME PATRIMONIALE ORIZZONTALE È NECESSARIO PER REGISTRARE IN CATASTO GLI ACCORDI ADOTTATI PRIMA DEL LORO ACQUISTO E NON REGISTRATI.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 31 gennaio 2023 (BOE del 20 febbraio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG ricorda che, come regola generale, se una comunità di proprietari adotta una delibera soggetta a registrazione nel Catasto, e successivamente, prima che tale delibera venga registrata, si verificano cambiamenti di proprietà in elementi privati, per ottenere la registrazione di tale delibera, i nuovi proprietari devono dare il loro consenso. Tuttavia, in questo caso specifico, trattandosi di una successione, la DG applica il principio della successione universale (articolo 661 Cc) e consente la registrazione del patto.

    3.- NELL'AMBITO DI UNA SUCCESSIONE EREDITARIA, LA SEPARAZIONE DEL MATRIMONIO DEVE ESSERE PROVATA IN MODO ATTENDIBILE PER PRIVARE IL CONIUGE SUPERSTITE DEI SUOI DIRITTI EREDITARI SULLA QUOTA RISERVATA.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 24 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito di un'accettazione di eredità, per poter formalizzare l'eredità senza il coniuge legittimo superstite (a seguito della separazione dei coniugi), è necessario certificare la separazione (per mutuo consenso in un atto pubblico / decisione giudiziaria di separazione o divorzio / ratifica del coniuge che non partecipa alla divisione).

    4.- PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA QUANDO SI UTILIZZA UNA PROCURA PREVENTIVA IN PREVISIONE DELLA PERDITA DI CAPACITÀ.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 4 novembre 2022 (BOE del 2 dicembre 2022). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che per poter utilizzare una procura preventiva in previsione della perdita di capacità (del tipo che ha effetto solo una volta che la perdita di capacità è stata accreditata, non prima) non è sufficiente un generico giudizio di sufficienza come in qualsiasi tipo di procura, ma saranno richiesti ulteriori requisiti, ovvero è necessario un certificato medico in corso di validità, che riporti la data, l'autore, lo scopo e un giudizio esplicito da parte del notaio che il mandante si trovi nella situazione di sostegno descritta affinché la procura abbia effetto (e addirittura, in caso di dubbio, può essere richiesta una perizia, che sarà valutata in un atto notarile separato o, se necessario, aggiungendo la comparsa del mandante per valutare la sua situazione di bisogno sul posto).

    5.- LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE INCIDONO SULLA CAPACITÀ DELLA PERSONA DEVONO ESSERE REGISTRATE NELL'ANAGRAFE, IN MODO CHE GLI ATTI CHE NE DERIVANO ABBIANO ACCESSO ALL'ANAGRAFE IMMOBILIARE.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 3 gennaio 2023 (BOE del 9 febbraio 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che la sentenza del tribunale che incide sulla capacità di una persona, oltre a essere definitiva, deve essere registrata nel Registro civile. Senza questo requisito, l'atto compiuto dal rappresentante non potrà accedere al Catasto.

    6.- QUANDO IL REGIME ECONOMICO DEL MATRIMONIO È INDICATO IN UN ATTO, DEVE ESSERE SPECIFICATO SE È LEGALE O CONVENZIONALE.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 20 dicembre 2022 (BOE del 3 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nell'indicare il regime economico del matrimonio è necessario stabilire nell'atto se il regime economico matrimoniale è legale o convenzionale (poiché se è convenzionale, possono essere state previste regole specifiche di gestione e disposizione, diverse da quelle generiche previste dal regime legale del Codice). Inoltre, se si tratta di un regime concordato o convenzionale, è necessario fornire al notaio la prova di ciò mostrando l'atto autentico da cui deriva il regime economico convenzionale (contratto di matrimonio) con gli estremi della registrazione nel registro civile competente. La prova può essere fornita anche attraverso un certificato di matrimonio dell'ufficio anagrafe, a margine del quale deve essere riportata l'annotazione della stipula della convenzione di matrimonio in cui viene concordato il regime patrimoniale convenzionale, il giorno della stipula, il notaio autorizzante e il numero di protocollo.

    7.- LA NECESSITÀ CHE IL NOTAIO INDICHI ESPRESSAMENTE NELLA SENTENZA DI SUFFICIENZA NOTARILE L'AVVERTENZA DI AUTOAPPALTO E/O CONFLITTO DI INTERESSI.

    Si allega la risoluzione della DGSJFP del 9 marzo 2023 (B.O.E. 27 marzo 2023). In questa interessante risoluzione, la DG ribadisce ancora una volta la sua dottrina in merito alla sufficienza notarile e alla sentenza autoconcordataria, nel senso che bisogna prendere delle precauzioni quando c'è un negozio giuridico concesso da un procuratore che a sua volta interviene in nome e per conto proprio come parte con interessi opposti a quelli del suo mandante. Nel caso presentato nella sentenza, il Conservatore sospende la registrazione di una donazione in cui il donatore agisce a sua volta come procuratore del donatario, senza indicare nell'atto di donazione che la procura conferita dal donatario evita espressamente la figura dell'autocontratto e/o del conflitto di interessi. Il centro amministrativo ricorda la propria dottrina, già molto ribadita, secondo cui l'articolo 98 della Legge 24/2001 attribuisce esclusivamente al notaio il giudizio di sufficienza della presunta rappresentanza, senza che l'ufficiale di stato civile possa pretendere, per la propria qualifica, l'esibizione, l'accompagnamento o la trascrizione del documento da cui la rappresentanza è tratta. Tuttavia, quando si tratta della figura dell'autocontraenza, non è sufficiente che il notaio riporti nell'atto il suo giudizio di sufficienza, ma è anche necessario che indichi chiaramente che l'atto pubblico da cui deriva la rappresentanza (procura) contiene la clausola di autocontraenza".

    8.- LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI CON ELEMENTI INTERNAZIONALI

    8.1.- LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:

    • Il Regolamento UE 2016/1103 (QUI) si applica a tutti i matrimoni contratti a partire da giugno 2019, ed è universalmente applicabile (anche le leggi non UE possono essere applicate).
    • Il regolamento (art. 22) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra quella del luogo di celebrazione o quella della cittadinanza di uno dei due coniugi.
    • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (di conseguenza, in Spagna sarà necessario un atto pubblico).
    • Inmancanza di accordo, la legge applicabile è (art. 26): quella della prima residenza abituale dopo il matrimonio, quella della cittadinanza comune o quella del legame più stretto.
    • ‍Si applica anchealle "società di persone registrate": società stabili iscritte in un registro pubblico.

    8.2.- LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO:

    • Si applica il Regolamento UE 1259/2010 (QUI) sulla legge applicabile al divorzio, che è anche universalmente applicabile (si possono applicare anche leggi non UE).
    • Il regolamento (art. 5) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra la legge del luogo di residenza abituale, la legge dell'ultimo luogo di residenza abituale, la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o la legge del foro.
    • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (in Spagna, atto pubblico di patti in previsione della rottura).
    • Inassenza di un accordo, si applicano i criteri dell'art. 8 del Regolamento.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaio di Barcellona

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