È il documento notarile che riflette l'accordo di modifica di uno qualsiasi degli elementi che compongono lo Statuto della società, adottato dall'organo competente, in modo che tale decisione sia registrata in un atto pubblico, requisito necessario affinché tale modifica sia pienamente efficace una volta iscritta nel Registro delle Imprese.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Questa stima è calcolata sulla base di due criteri: 1) la nostra conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989) e 2) la nostra conoscenza della Tariffa Notarile. (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Come è già stato spiegato nell'analisi dell'atto costitutivo delle società di capitali, le società commerciali sono strumenti giuridici che il nostro ordinamento ha concepito per promuovere e facilitare le attività economiche e commerciali che creano ricchezza e occupazione per la comunità e la società, il tutto attraverso un contratto con cui due o più persone si impegnano a mettere in comune denaro, beni o industrie, con l'intenzione di dividere gli utili tra loro, creando così entità con una propria personalità giuridica e con un patrimonio separato da quello dei soci con cui finanziare la propria attività sociale e con cui rispondere ai debiti e alle passività sociali che contraggono.
Il fatto è che nel mondo globalizzato di oggi, con un'economia in continua trasformazione, le società di capitali che operano nei diversi mercati devono costantemente adattare le loro attività e le loro strutture ai cambiamenti che il mercato sta vivendo, che spesso si traducono in modifiche legali che richiedono un adattamento dei loro statuti.
Cambiamenti di denominazione sociale per trovare nomi commerciali con un profilo più elevato, cambiamenti di sede legale per adattarsi alle realtà del mercato o per proteggere le entità dai rischi geopolitici (come recentemente evidenziato nel caso catalano), cambiamenti dell'oggetto sociale per includere nuove linee di business nell'elenco delle attività aziendali, cambiamenti dell'anno sociale per adattarsi ai cambiamenti dei cicli di domanda dei loro consumatori, cambiamenti delle norme che regolano la convocazione delle assemblee generali per adattarle all'emergere di nuove tecnologie, Modifiche alle norme che regolano l'amministrazione della società per adattarla alla situazione personale dei suoi amministratori o alle norme che regolano il trasferimento delle sue azioni o partecipazioni per facilitare o limitare l'attività su di esse, a seconda degli interessi della compagine azionaria, sono alcuni degli esempi più comuni di modifiche agli statuti che richiederanno il canale legale corrispondente per la loro approvazione e successiva pubblicazione, il tutto nell'interesse di garantire la sicurezza giuridica delle società stesse e di tutti gli operatori giuridici ed economici coinvolti negli affari con esse.
Come si può notare, nella vita di una società di capitali si possono generare una moltitudine di modifiche statutarie, che richiedono tutte uno strumento giuridico che verrà descritto in dettaglio di seguito, in modo che tutti gli interessati siano a conoscenza delle loro caratteristiche specifiche, delle norme generiche che le regolano e delle principali specificità di ciascuna delle suddette modifiche statutarie.
La disciplina generica della modifica dello statuto di una società di capitali si trova innanzitutto negli articoli da 285 a 294 del Regio Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, che approva il testo rivisto della Legge sulle Società di Capitali (di seguito denominata Legge sulle Società di Capitali).
Il suddetto regolamento stabilisce che, ribadendo quanto già indicato nell'articolo 160 della Legge sulle Società di Capitali, in generale il potere di approvare qualsiasi modifica statutaria spetterà all'assemblea generale (articolo 285 della Legge sulle Società di Capitali), ossia all'organo composto da tutti gli azionisti della società di capitali, che adotterà le delibere con le maggioranze legali o statutarie stabilite.
Tuttavia, come eccezione a questa regola generale, l'articolo 285.2 della legge sulle società di capitali conferisce al consiglio di amministrazione il potere di cambiare la sede legale della società all'interno del territorio nazionale, a meno che lo statuto non preveda diversamente (il che si riterrà esistente solo quando lo statuto stabilisce espressamente che il consiglio di amministrazione non ha tale potere).
Pertanto, come indicato in precedenza, la maggior parte delle modifiche allo statuto richiederà l'adozione di tale delibera da parte dell'assemblea generale degli azionisti. A tal fine, gli amministratori o gli azionisti che propongono la modifica devono redigere il testo completo della modifica proposta, ossia proporre la nuova formulazione dell'articolo o degli articoli dello statuto che intendono modificare e, nel caso di una società per azioni, devono anche redigere una relazione scritta che giustifichi la modifica (articolo 286 della legge sulle società di capitali).
Una volta completata questa procedura, deve essere convocata l'assemblea generale corrispondente e l'avviso di convocazione deve indicare chiaramente i punti da modificare e dichiarare il diritto di tutti gli azionisti di esaminare presso la sede legale il testo completo della modifica proposta e, nel caso di società per azioni, la relazione sulla modifica proposta, e di richiedere la consegna o l'invio gratuito di questi documenti (sezione 287 della legge sulle società di capitali).
Quando il giorno e l'ora dell'assemblea generale sono giunti, gli azionisti della società deliberano e si accordano sulla delibera di modifica dello statuto, per la quale è richiesta l'approvazione, in conformità ai requisiti dell'articolo 288 della Legge sulle società di capitali:
Infine, una volta che la delibera è stata adottata dall'assemblea generale con le maggioranze e con i requisiti formali indicati, sarà necessario registrare la delibera in un atto pubblico, che dovrà essere iscritto nel corrispondente Registro delle Imprese.
In ogni caso, occorre tenere presente che se queste modifiche statutarie comportano nuovi obblighi per gli azionisti, devono essere adottate con il consenso degli interessati (articolo 291 della Legge sulle società di capitali) e quando incidono sui diritti dei singoli azionisti, devono essere adottate con i requisiti degli articoli 292 della Legge sulle società di capitali per le società a responsabilità limitata (che richiede il consenso degli interessati) e 293 per le società per azioni (si veda lo stesso per i dettagli).
Su questa particolare modifica, si noti che esiste una sezione specifica di questo sito web che viene analizzata in dettaglio. Tuttavia, di seguito viene presentata una breve sintesi degli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 23 della Legge spagnola sulle società, l'atto costitutivo, che è il regolamento interno della società che ne disciplina il funzionamento, deve necessariamente dettagliare l'oggetto sociale, determinando le attività che lo compongono, ossia tutte quelle attività economiche che la società intende svolgere.
Sulla stessa linea, l'articolo 178 del Regolamento del Registro delle Imprese stabilisce, in aggiunta a quanto sopra, che l'oggetto sociale non può comprendere gli atti giuridici necessari per l'esecuzione o lo sviluppo delle attività in questione, e che in nessun caso può essere incluso nell'oggetto sociale lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale lecita, né possono essere utilizzate espressioni generiche di significato simile.
Nella pratica, esiste un notevole conflitto sulla definizione dell'oggetto sociale e sulle valutazioni negative da parte dei Conservatori dei Registri Mercantili, per cui si deve tenere conto della dottrina della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica che, in modo generico e senza approfondire in questa sede, ha stabilito che deve essere definito con sufficiente specificità (risoluzione del 23 marzo 2011), senza invadere l'oggetto sociale di particolari tipi di società diverse dalle società a responsabilità limitata o dalle società per azioni, come nel caso degli istituti di credito finanziario (delibera del 24 ottobre 2000), delle agenzie o dei broker assicurativi (delibera del 25 gennaio 2012) o delle attività delle società professionali (delibera del 16 marzo 2013).
Allo stesso modo, quando si modifica l'oggetto sociale delle società per azioni, è necessario tenere presente che, in conformità con i requisiti dell'articolo 163 del Regolamento del Registro delle Imprese, sarà necessario attestare nell'atto che viene concesso la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano ad ampia diffusione nella provincia in questione.
Su questa particolare modifica, si noti che esiste una sezione specifica di questo sito web che viene analizzata in dettaglio. Tuttavia, di seguito viene presentata una breve sintesi degli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 9 della Legge sulle Società di Capitali, le società di capitali stabiliscono il loro domicilio nel territorio spagnolo nel luogo in cui si trova la sede dell'amministrazione e della direzione effettiva, o in cui si trova la sede principale della loro attività o del loro funzionamento.
Come si può notare, quindi, il legislatore richiede a tutte le imprese di stabilire formalmente uno specifico spazio fisico in cui localizzare l'azienda, che deve essere ubicato nel luogo in cui l'azienda ha il fulcro della propria attività economica e/o produttiva, il tutto con l'obiettivo di stabilire un vero e proprio legame fisico tra l'azienda e un luogo specifico, in modo che tutti gli operatori di mercato possano localizzarla e individuarla in modo rapido, efficace e inequivocabile.
Per quanto riguarda il potere di adottare la delibera di modifica della sede sociale, come già accennato, la legge sulle società di capitali conferisce al consiglio di amministrazione il potere di modificare la sede sociale all'interno del territorio nazionale, salvo diversa disposizione statutaria, che si riterrà sussistente solo quando lo statuto preveda espressamente che il consiglio di amministrazione non abbia tale potere.
Pertanto, a differenza della regola generale secondo cui tutte le modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea generale, in questo caso la maggior parte delle società potrà cambiare la propria sede legale all'interno del territorio nazionale con la semplice decisione dell'organo amministrativo, il che rende questo tipo di decisione molto più veloce e agile rispetto ad altri casi di modifiche statutarie.
Infine, occorre tenere presente che questa modifica della sede legale delle società commerciali può comportare anche cambiamenti nel domicilio fiscale della società, che, ai sensi dell'articolo 48 della Legge 58/2003, del 17 dicembre, Legge Generale sulle Imposte, sarà il luogo in cui si trova il contribuente nei suoi rapporti con l'Amministrazione fiscale, che deve essere stabilito per le persone giuridiche presso la loro sede legale, a condizione che la loro gestione amministrativa e la gestione dei loro affari sia effettivamente centralizzata lì.
In ogni caso, le parti interessate devono tenere presente che la suddetta disposizione fiscale stabilisce l'obbligo per tutti i contribuenti di notificare all'amministrazione fiscale il cambiamento di domicilio fiscale, che si intende per la maggior parte delle volte in cui viene cambiata la sede legale di una società di capitali.
Su questa particolare modifica, si noti che esiste una sezione specifica di questo sito web che viene analizzata in dettaglio. Tuttavia, di seguito viene presentata una breve sintesi degli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.
Pertanto, come tutti sanno, le società di capitali devono avere una denominazione legale, tecnicamente nota come ragione sociale, ossia un nome o un'identificazione che permetta di identificarle, individuarle e distinguerle dal resto delle società che operano nel settore giuridico-commerciale.
Per quanto riguarda la regolamentazione giuridica della ragione sociale delle società a responsabilità limitata, è necessario innanzitutto tenere in considerazione quanto segue:
In primo luogo, ai sensi dell'articolo 6 della legge sulle società di capitali, la denominazione di una società a responsabilità limitata deve necessariamente includere le parole "Sociedad de Responsabilidad Limitada", "Sociedad Limitada" o le loro abbreviazioni "S.R.L." o "S.L.", mentre la denominazione di una società per azioni deve necessariamente includere le parole "Sociedad Anónima" o la sua abbreviazione "S.A.".
In secondo luogo, l'articolo 7 della legge sulle società di capitali prevede l'obbligo di unicità della denominazione sociale delle società di capitali, che non possono adottare una denominazione identica a quella di altre società preesistenti. A questo proposito, gli articoli 407 e 408 del Regolamento del Registro delle Imprese hanno sviluppato questo divieto, stabilendo che le società il cui nome è identico a uno qualsiasi di quelli inclusi nella sezione dei nomi del Registro Centrale delle Imprese (di cui sotto) non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese, Ciò si intende non solo nei casi di totale coincidenza, ma anche quando le stesse parole sono usate in un ordine, genere o numero diverso, quando le stesse parole sono usate con l'aggiunta o la cancellazione di termini generici o accessori, o quando sono usate parole diverse che hanno la stessa espressione o una notoria somiglianza fonetica.
In ogni caso, le parti interessate devono tenere presente che si tratta di un settore che tradizionalmente ha generato molti conflitti e contenziosi tra le imprese, sia in termini di ricorsi amministrativi a livello di registro, sia in sede giudiziaria, in cui imprese con nomi simili litigano per impedire all'una o all'altra di adottare il nome presumibilmente coincidente.
Fatta questa premessa, come è noto, ogni società costituita deve avere una ragione sociale che la identifichi e la distingua da tutte le altre. Tuttavia, le società, una volta costituite, per adattarsi alla mutata realtà del mercato, a un nuovo orientamento della propria attività o anche per differenziarsi da altre società con nomi simili, possono avere la necessità di cambiare la propria ragione sociale, a tal fine devono stipulare l'apposito atto di cambio di ragione sociale, in cui, in modo formale e solenne, certificano questo cambiamento di nomenclatura che da quel momento in poi le identificherà sul mercato e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
In questo ambito, sarà necessario tenere conto degli articoli da 409 a 419 del Regolamento del Registro delle Imprese, relativi alla sezione nomi, che avrà il compito di accettare o rifiutare le proposte di nomi che le vengono presentate dalle aziende.
Pertanto, quando una società desidera cambiare la propria denominazione, deve presentare una domanda al Registro Mercantile Centrale indicando la nuova denominazione che intende assegnare alla società, alla quale il Conservatore deve rilasciare un certificato entro tre giorni, indicando esclusivamente se la denominazione è registrata o meno e, se del caso, i precetti legali su cui si basa la sua classificazione sfavorevole.
Una volta ottenuta la certificazione negativa (cioè che non esiste un'altra società con la nuova ragione sociale scelta), che avrà una validità di tre mesi, gli interessati dovranno presentarla al momento della stipula dell'atto di modifica della ragione sociale da allegare allo stesso come prova, tenendo comunque presente che se la nuova ragione sociale proposta non viene registrata, sarà riservata per un periodo di 6 mesi.
L'esercizio finanziario di una società di capitali è il periodo di tempo che divide l'attività della società in periodi. Nel nostro ordinamento giuridico, l'esercizio delle società commerciali ha la durata di un anno solare e, ai sensi dell'articolo 26 della Legge sulle Società di Capitali, in assenza di una disposizione statutaria (ovvero se lo statuto della società tace in merito), l'esercizio si intende concluso il 31 dicembre di ogni anno.
Nella maggior parte delle società commerciali, l'esercizio finanziario termina effettivamente il 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, in alcune aziende che svolgono prevalentemente attività stagionali, ossia la maggior parte della loro attività commerciale o delle loro vendite si svolge in un determinato periodo dell'anno, è usuale, e persino consigliabile, che il loro esercizio finanziario si concluda nel momento in cui si conclude questa attività stagionale, in modo da contribuire a riflettere un quadro più accurato e veritiero dell'evoluzione dell'attività aziendale, compattando i risultati dell'azienda in periodi che riflettono la reale attività produttiva e commerciale.
<ejemplo>“Por ejemplo, ello puede ser recomendable en una empresa que fabrica helados, pues la mayor parte de su facturación se concentrará en verano, de modo que si su ejercicio social finaliza el 30 de septiembre, se podrá reflejar de forma más adecuada cómo ha sido el año a nivel de ventas”.<ejemplo>
Pertanto, quando un'azienda si trova nella situazione descritta sopra, può accettare di modificare il proprio esercizio finanziario per adattarlo alla realtà della propria attività produttiva. In questi casi, sarà necessaria la corrispondente delibera dell'assemblea generale (articolo 160 della Legge sulle Società di Capitali), in conformità con la delibera di apportare questa modifica, per la quale sarà necessario fornire il corrispondente certificato delle delibere societarie ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento del Registro delle Imprese, ossia rilasciato dal segretario o dal vice segretario del consiglio di amministrazione, con l'approvazione del presidente o, se del caso, del vicepresidente dell'organo, dall'amministratore unico o da uno qualsiasi degli amministratori congiunti o dagli amministratori che hanno il potere di rappresentanza congiunta.
Una questione formale ma essenziale nel funzionamento delle società di capitali è la modalità di convocazione delle assemblee generali. Come è noto, le assemblee generali delle società di capitali sono l'organo che rappresenta gli azionisti della società, cioè i suoi proprietari, e sono responsabili dell'adozione delle decisioni più importanti per la società, come, tra l'altro, l'approvazione dei suoi conti, gli aumenti o le riduzioni del capitale sociale, lo scioglimento della società e la nomina e la revoca degli amministratori.
Per l'adozione di tali delibere, l'assemblea generale deve avere un quorum sufficiente, sia in termini di numero di partecipanti sia in termini di adozione delle delibere e delle maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto. Come è logico e quindi intuibile, la convocazione delle assemblee è un tema estremamente delicato, in quanto tutti gli azionisti devono avere il diritto di avere una conoscenza certa, sicura e inequivocabile della convocazione di un'assemblea, per potervi partecipare o meno ed esercitare tutti i diritti che la legge o lo statuto della società possono riconoscere all'assemblea.
L'adempimento di questa formalità è un fatto di vitale importanza, in quanto la sua inosservanza comporta il rifiuto di registrare l'atto che è stato concesso, come si evince, tra le tante, dalla Risoluzione della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica del 23 maggio 2014.
Al fine di assicurare che tali assemblee siano convocate in modo appropriato, garantendo i diritti di tutti gli azionisti, il legislatore ha dedicato una disposizione specifica alle modalità di svolgimento, stabilendo specificamente all'articolo 173 che le assemblee generali devono essere convocate:
In questo ambito, sia il legislatore che la stessa Direzione Generale per la Certezza del Diritto e la Fede Pubblica hanno cercato di orientare la formulazione della legge e la sua interpretazione verso un sistema più agile e semplice che semplifichi questi requisiti formali nella convocazione delle assemblee generali, al fine di agevolare una più rapida adozione delle decisioni societarie, Ciò favorisce la rapida attuazione delle delibere e delle decisioni ivi adottate, al punto che la legge prevede ora la possibilità di imporre alla società la gestione telematica di un sistema di avvisi agli azionisti degli avvisi di convocazione inseriti sul sito web della società.
Pertanto, per tutte quelle società di capitali di vecchia data che hanno un sistema di convocazione più rigido, inefficace ed economicamente costoso (come la convocazione tramite annunci sul BORME e sui giornali), la modifica del loro statuto per introdurre sistemi di convocazione elettronica, molto più agili ed economici, può essere di grande interesse e contribuire al dinamismo e al buon funzionamento della società e dei suoi organi direttivi.
A questo proposito, va segnalato che la legge prevede attualmente la possibilità di partecipare alle assemblee generali per via telematica nel caso di società per azioni, il che, dato l'attuale contesto di pandemia e il conseguente allontanamento sociale che ne consegue, potrebbe senza dubbio essere molto interessante.
Affinché ciò sia possibile, questa opzione deve essere espressamente prevista nello statuto della società, come si evince dall'articolo 182 della Legge sulle Società di Capitali; pertanto, se la vostra società non ha questa possibilità, modificare lo statuto per inserirla potrebbe essere molto interessante, in quanto una riunione telematica può essere senza dubbio molto più agile ed economica per la società.
Su questa particolare modifica, si noti che esiste una sezione specifica di questo sito web che viene analizzata in dettaglio. Tuttavia, di seguito viene presentata una breve sintesi degli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione.
Ciò premesso, è necessario segnalare che gli amministratori della società, ai sensi dell'articolo 209 della Legge spagnola sulle società, sono responsabili della gestione e della rappresentanza della società, nei termini stabiliti dalla legge. In pratica, gli amministratori della società saranno i responsabili della gestione quotidiana dell'azienda, adottando le decisioni commerciali, finanziarie e di gestione del capitale umano più opportune in ogni momento, il tutto al fine di massimizzare le risorse della società e ottenere i risultati più favorevoli.
In questo compito, così trascendentale per il futuro dell'azienda, al di là delle persone che in ogni momento svolgono questa responsabilità, la concezione e la struttura adottate dall'organo di governo in ogni momento sono indubbiamente di grande importanza, poiché a seconda della sua struttura, le decisioni strategiche per l'azienda avranno luogo in un modo o nell'altro.
Tra tutte le possibilità previste dall'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 210 della legge sulle società di capitali, l'amministrazione di tali società può essere affidata a un amministratore unico, a più amministratori che agiscono in modo congiunto o disgiunto o a un consiglio di amministrazione:
Come si può notare, quindi, ognuno di questi sistemi presenta evidenti vantaggi e svantaggi. Ad esempio, è chiaro che con un amministratore unico la società sarà in grado di prendere decisioni molto più rapide e veloci, mentre con un consiglio di amministrazione le decisioni saranno molto più complesse, anche se potrebbero essere più accurate perché prese con l'aiuto dell'esperienza e delle conoscenze di più persone.
Come è logico, le società di capitali, nel corso del loro sviluppo, a seconda del ciclo economico, della loro situazione economico-finanziaria, dell'evoluzione del loro fatturato o della necessità di riorientare la loro attività, possono avere bisogno di modi diversi di organizzare la loro amministrazione, Pertanto, per modificare l'organo amministrativo previsto dall'atto costitutivo, sarà necessario eseguire il corrispondente atto di modifica dell'atto costitutivo, con il quale i soci accettano di organizzare la società con un tipo di organo o un altro, tra le diverse opzioni offerte dalla legge sopra descritta, al fine di adattare le loro esigenze alla realtà della società.
Un'altra questione importante che gli azionisti di una società a responsabilità limitata possono prendere in considerazione è la modifica dello statuto della società per stabilire le regole che disciplinano il trasferimento di azioni o partecipazioni tra i proprietari del capitale sociale.
Queste regole sono indubbiamente di grande importanza, in quanto la composizione del capitale sociale di una società può avere un'influenza decisiva sulla direzione e sull'orientamento della società stessa. Creare una società con dei soci iniziali con i quali si ha fiducia e sintonia non garantisce, tutt'altro, che essi saranno i nostri "compagni di viaggio" per tutta la vita della società, in quanto può accadere che essi decidano di vendere le loro quote o partecipazioni, permettendo l'ingresso nella compagine azionaria di terzi, con i quali non si ha la sintonia o la complicità necessaria per portare avanti con successo l'attività imprenditoriale. È quindi per cercare di evitare queste situazioni che le società possono, nei loro statuti, stabilire norme per regolare o limitare il trasferimento delle loro azioni o partecipazioni.
A questo proposito, la dottrina ha tradizionalmente distinto quattro tipi principali di clausole:
La regolamentazione specifica di questi casi si trova negli articoli 106-112 della legge sulle società di capitali nel caso delle società a responsabilità limitata, e negli articoli 120-125 della suddetta legge per le società per azioni.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, il legislatore parte dal principio della libertà di trasferimento delle quote degli azionisti con atti inter vivos, anche se questo principio generale è limitato dalle regole, dalle limitazioni e dalle precauzioni stabilite dallo statuto a questo proposito (articolo 107 della legge sulle società di capitali). Detto questo, lo statuto della società a responsabilità limitata può stabilire le regole o le clausole che ritiene opportune a questo proposito (si vedano le diverse tipologie sopra descritte) con le seguenti limitazioni (articolo 108 della legge sulle società di capitali):
Allo stesso modo, in caso di sequestro di azioni (articolo 109 della Legge sulle Società di Capitali) nell'ambito di un processo esecutivo, che si traduce in una vendita all'asta delle azioni, prima dell'approvazione della vendita all'asta e dell'aggiudicazione delle azioni, tale situazione dovrà essere notificata alla società, che a sua volta informerà tutti gli azionisti in modo che, se esiste un diritto di acquisizione preferenziale, possano esercitarlo entro un mese ed essere surrogati nella posizione del banditore.
Per quanto riguarda le società per azioni, il legislatore (articolo 120 della legge sulle società di capitali) stabilisce inoltre che, una volta stampati e consegnati i certificati originali, le azioni nominative (che possono anche essere liberamente trasferibili), una volta certificato il trasferimento, vengono immediatamente iscritte nel registro delle azioni nominative dagli amministratori, mentre nel caso delle azioni al portatore, queste vengono trasferite con la semplice cessione del documento.
Detto questo, per quanto riguarda le regole da tenere in considerazione quando si stabiliscono clausole che limitano la trasferibilità delle azioni, è necessario tenere presente le disposizioni dell'articolo 123 della legge sulle società di capitali, che stabilisce le seguenti questioni:
Gli atti di modifica dello statuto in cui viene dichiarata l'unicità della società, così come l'aumento o la riduzione del capitale sociale, data la loro natura sostanziale e la loro importanza, saranno oggetto di una sezione ad hoc, che gli interessati potranno consultare su questo sito.
Al di là dei casi descritti nelle domande precedenti, l'atto di modifica dello statuto può riguardare qualsiasi altro aspetto dell'atto costitutivo della società, come la sua durata, la denominazione del suo sito web, la possibilità e le regole che possono consentire l'emissione di obbligazioni o altri strumenti di debito, la remunerazione o meno degli amministratori, la durata della loro carica, la creazione di sottocomitati delegati dal Consiglio di amministrazione per trattare questioni specifiche della società, le regole che disciplinano lo scioglimento e la liquidazione, ecc.
Per stipulare un atto di modifica dello statuto è sufficiente contattare lo studio notarile (chiamando il numero di telefono dello studio notarile o via e-mail all'indirizzo mercantil@jesusbenavides.es) e fissare un appuntamento nel giorno e nell'ora più convenienti per le parti dell'atto.
Alla data e all'ora concordate, le parti si presentano semplicemente presso lo studio notarile con la documentazione necessaria (si veda la sezione sulla documentazione necessaria) per firmare l'atto corrispondente, che sarà redatto sulla base del contenuto minimo richiesto dalla legge e delle aspettative ed esigenze dei clienti in questione.
In ogni caso, se gli interessati necessitano di assistenza in merito ai modelli di attestazione per l'adozione delle delibere societarie necessarie per le modifiche statutarie in questione, possono rivolgersi allo studio notarile per ricevere assistenza e consulenza al riguardo.
Per le società è spesso una questione controversa o dubbia quella di chi abbia il potere di presentarsi davanti a un notaio per stipulare il relativo atto di modifica dello statuto.
Di seguito cercheremo di rispondere a questa domanda, in modo che gli interessati a questo tipo di documento abbiano chiaro chi deve procedere e come, a seconda del tipo di accordo e dell'ente che lo emette:
Ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento del Registro delle Imprese, relativo alle persone abilitate a rogare, l'autenticazione delle delibere societarie adottate dall'Assemblea generale o straordinaria o da un organo amministrativo collegiale spetta alla persona abilitata a certificarle, che, in virtù dell'articolo 109 del suddetto regolamento, spetta alla persona abilitata a certificare i verbali e le delibere degli organi collegiali delle società commerciali:
In tutti questi casi, sarà necessario che le persone che rilasciano il certificato abbiano la loro posizione in vigore al momento del rilascio, poiché per registrare gli accordi contenuti nel certificato, la posizione del certificatore deve essere stata registrata prima o contemporaneamente.
E, in ogni caso, per una questione formale, occorre anche tenere presente che non possono essere certificati gli accordi che non risultino da verbali approvati e firmati o da atti notarili.
Le decisioni dell'azionista unico, messe a verbale con la sua firma o quella del suo rappresentante, possono essere attuate e formalizzate dall'azionista stesso o dagli amministratori della società.
Può essere effettuata anche da uno qualsiasi dei membri dell'organo amministrativo con nomina valida e iscritto nel Registro Mercantile, qualora sia stato espressamente abilitato a farlo nell'atto costitutivo o nell'assemblea in cui sono state adottate le delibere.
Se l'interessato lo desidera, può ricevere una copia autentica dell'atto di modifica dello statuto il giorno della firma, ma in questo caso deve recarsi al Registro delle Imprese per registrarlo, in quanto si tratta di un passaggio necessario affinché la modifica concordata sia pienamente efficace.
Se lo si desidera, è ovviamente possibile affidare questo compito allo studio notarile stesso, che provvederà a trasmettere l'atto al registro delle imprese per via elettronica per la registrazione.
Una volta effettuata questa operazione, la copia autentica dell'atto sarà consegnata ai concedenti, il che sarà molto più utile, in quanto il documento sarà in grado di produrre tutti i suoi effetti.
È sufficiente che l'amministratore o il rappresentante della società si rechi presso lo studio notarile con la propria carta d'identità nazionale. Gli stranieri devono presentare al notaio il passaporto originale e valido. Inoltre, il NIE deve essere presentato insieme al passaporto di cui sopra.
Di norma sarà necessario fornire un certificato della delibera dell'assemblea generale o della decisione dell'azionista unico che identifichi tutte le delibere adottate e menzioni gli articoli dello statuto da modificare con la nuova formulazione proposta. Il certificato della delibera di modifica dell'atto costitutivo deve contenere la nuova formulazione dell'articolo modificato o, se del caso, una versione consolidata di tutti gli articoli dell'atto costitutivo se la modifica riguarda più articoli e la società preferisce avere una nuova versione unificata che includa tutte le formulazioni attuali. Lo studio notarile può consigliare e assistere nella preparazione o nella stesura di questo tipo di certificato senza costi aggiuntivi.
I documenti pertinenti relativi alla società nell'ambito dei quali vengono adottate le delibere di modifica dello statuto devono essere presentati al notaio. A tal fine, è necessario presentare una copia autentica dell'atto costitutivo della società, nonché eventuali atti successivi di modifica dell'atto costitutivo. Tuttavia, lo studio notarile può accedere telematicamente al Registro delle Imprese dove è iscritta la società per verificare parte di questa documentazione e corroborare i dati in vigore al momento della stipula dell'atto.
Praticamente ogni volta che qualcuno si reca presso uno studio notarile per firmare a nome di una società, è obbligatorio che identifichi in quel momento davanti al notaio quali soci (anche se non presenti) all'interno della società detengono più del 25% del capitale sociale in quel momento. Per effettuare questa identificazione, la legge prevede l'obbligo di produrre una copia autentica dell'atto notarile corrispondente, noto come "atto di proprietà effettiva".
Se le persone che rilasciano il certificato della delibera di modifica dello statuto non si recano presso lo studio notarile per la stipula dell'atto (in quanto ciò viene fatto da un diverso rappresentante della società) e tali persone non hanno precedentemente firmato altri documenti presso lo studio notarile in questione (per cui non è possibile convalidare la loro firma), il certificato della delibera di modifica dello statuto deve essere fornito con le firme autenticate, in modo da poterne verificare la validità.
Se la delibera di modifica dello statuto è stata adottata da un'assemblea generale non a carattere universale (cioè senza la partecipazione di tutti gli azionisti), è necessario fornire anche una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea, redatto in conformità ai requisiti dello statuto.
Nel caso di una società per azioni, deve essere fornita anche la relazione che giustifica la proposta di modifica dello statuto.