Il presente e il futuro della costituzione di società
20/12/2021
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Mercantile

Il presente e il futuro della costituzione di società

In questo articolo troverete

Indubbiamente, alla luce delle numerose novità che il nostro ordinamento giuridico sta attraversando, che si riflettono nei quesiti quotidiani che pervengono al mio studio notarile, ritengo che sia senz'altro necessario e molto interessante fare un breve riassunto pratico e didattico di tutte le questioni presenti e future che devono essere prese in considerazione in questo settore, con particolare riferimento alla possibilità:

  • Costituire una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di 1 euro.
  • Costituzione di società attraverso un processo 100% online.
  • Creare una società senza costi notarili e di registro.
  • Costituzione di una società di capitali attraverso il "percorso espresso" del sistema CIRCE
  • Costituire una società di capitali in modo tradizionale presso uno studio notarile.
  • Acquistare una società incorporata da un terzo.

Quindi, una volta individuati gli obiettivi di questo articolo, procederemo a farlo, ricorrendo, come di consueto nel mio blog, al sistema domanda - risposta breve, che consente un approccio pratico, fresco, divertente e didattico all'argomento.


1.- Costituzione di una SL con capitale sociale di un euro

Nelle ultime settimane è stato certamente curioso, per non dire altro, osservare come, dopo l'approvazione a mezzo stampa del disegno di legge sulla creazione e la crescita delle società da parte del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, siano pervenute al mio studio notarile numerose richieste di informazioni sulla possibilità di costituire una SL con capitale sociale di 1 euro (e persino di ridurre a 1 euro il capitale sociale di una SL esistente). Pertanto, vista la confusione creata da questa vicenda, ritengo necessario illustrare in cosa consiste questo progetto di legge, quali sono i suoi contenuti fondamentali e come influirà sulle transazioni commerciali quotidiane, soprattutto per quanto riguarda la costituzione di società a responsabilità limitata.


Che cos'è un progetto di legge e un disegno di legge?

Indubbiamente, anche se può sembrare un po' scontato e puerile per chi ha un'attività professionale inquadrata nel mondo del diritto e del traffico socio-economico, la prima questione da chiarire è cosa siano un "progetto preliminare di legge" e un "progetto di legge", perché altrimenti, soprattutto per chi non è un giurista, questi concetti possono creare confusione (e in pratica lo fanno, ve lo assicuro, viste le numerose domande ricevute negli ultimi due-tre giorni sull'argomento). Va da sé che alcuni titoli di giornale come "Il governo approva la creazione di società a 1 euro" o "Ora è possibile creare una SL a 1 euro" non fanno certo chiarezza sulla questione.

Ciò premesso, la prima cosa da chiarire è che la Spagna, essendo uno Stato sociale e democratico di diritto (articolo 1 della nostra Magna Charta), è un Paese che si basa su un principio democratico fondamentale, ossia la divisione dei poteri, per cui nel nostro Stato, come in qualsiasi altro Stato democratico, esistono tre rami di governo:

  • Il potere legislativo (cioè le Cortes Generales e, nell'ambito delle sue competenze, le assemblee legislative autonome), che ha il compito di esercitare il potere legislativo, cioè di approvare le leggi che regolano la convivenza sociale, e di controllare l'operato del governo.
  • Il ramo esecutivo, che è responsabile della direzione delle politiche generali del Paese e della gestione della pubblica amministrazione.
  • La magistratura, composta da giudici e magistrati, che ha il compito di dispensare la giustizia, giudicare ed eseguire le sentenze risolvendo tutte le questioni sottoposte al suo giudizio attraverso gli appositi procedimenti giudiziari.

Pertanto, da questo punto di partenza fondamentale ma necessario, è necessario indicare che, in Spagna, ordinariamente (e fatti salvi gli strumenti legislativi straordinari, come il Regio Decreto Legge, le cui caratteristiche esulano dallo scopo di questo articolo informativo), per creare una nuova legge, questa deve essere approvata dalle Cortes Generales (cioè, il Congresso dei Deputati e il Senato). 

Tuttavia, come abbiamo indicato in precedenza, poiché è il governo a dirigere le politiche generali del Paese, è anche ordinariamente (e fatti salvi gli altri canali esistenti per l'avvio dell'attività legislativa), è necessario sapere che è il ramo esecutivo (in senso lato, per capirci, il "governo centrale") a guidare le iniziative legislative, per cui è il governo che, a seconda della sua ideologia e del suo programma politico, elabora le "bozze" delle norme che deve poi sottoporre al ramo legislativo, È il governo che, in base alla sua ideologia e al suo programma politico, elabora le "bozze" dei regolamenti che deve poi sottoporre all'approvazione del legislatore, se del caso, in considerazione delle maggioranze parlamentari esistenti.

Partendo da questo schema di base, è quindi necessario sapere che, quando il governo vuole redigere una nuova legge per la successiva approvazione da parte del legislatore, a seconda della materia in questione, il lavoro sarà intrapreso da uno o da un altro ministero specifico.

Quindi, ad esempio, se il governo vuole redigere una nuova legge che regoli la produzione alimentare, sarebbe opportuno che fosse il Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione a redigere questa nuova legge.

Nel nostro caso specifico, la "bozza" della futura "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese", dato il suo oggetto, che si può chiaramente dedurre dalla sua nomenclatura, è stata redatta dal Ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale.

Per quanto riguarda la denominazione di queste "bozze di legge" preparate dai diversi ministeri, va precisato che, dal punto di vista legale, si tratta di "bozze preliminari di legge", cioè di testi preparati da uno o più ministeri che saranno successivamente presentati al Consiglio dei Ministri per l'approvazione come progetti di legge.

Allo stesso modo, in relazione a questi progetti, è necessario indicare che la normativa che regola la creazione di nuove leggi (ovvero la Legge 39/2015, del 1° ottobre, sul Procedimento Amministrativo Comune delle Amministrazioni Pubbliche) stabilisce che questi "progetti preliminari di legge" devono essere sottoposti a "consultazione pubblica", in modo tale che le bozze dei regolamenti debbano essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione competente, affinché i cittadini e i soggetti e le organizzazioni potenzialmente più interessati dalla nuova regolamentazione che si sta progettando possano esprimersi su di essa, sui problemi che può porre, sui suoi obiettivi, sulla bontà delle soluzioni che propone, ecc.

Successivamente, quando questo "progetto preliminare di legge" (cioè la bozza della nuova legge preparata dal Ministero competente) sarà stato messo a punto, il Ministro competente lo sottoporrà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, dopodiché, una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il suddetto "progetto preliminare" diventerà un "progetto di legge" (articolo 88 della Costituzione), che sarà inviato alle Cortes Generales per la sua approvazione (articolo 127 della Legge 39/2015, del 1° ottobre, sul Procedimento Amministrativo Comune delle Amministrazioni Pubbliche), seguendo la procedura legislativa ordinaria prevista dai rispettivi Regolamenti del Congresso dei Deputati e del Senato.

Alla luce di quanto sopra, e concentrando la nostra attenzione sulla "bozza" della futura "legge sulla creazione e la crescita", la prima cosa importante da tenere a mente, ma non meno importante, è che, a partire dal 2 dicembre 2021, quando queste righe vengono scritte, la "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese" non è una normativa in vigore, ma semplicemente un progetto di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato al Parlamento spagnolo per la sua futura approvazione, se applicabile.

Di conseguenza, come chiunque può capire, tutto ciò che è previsto da questo regolamento non è applicabile al momento, per cui al momento non è possibile "costituire una SL con un euro", contrariamente a quanto molti media hanno pubblicato allegramente negli ultimi giorni, creando un po' di confusione in molte persone, come ho potuto constatare di persona nella cassetta delle lettere di consultazione del mio studio notarile.


Cosa sappiamo dell'attuale progetto di legge sulla creazione e la crescita delle imprese?

Come discusso nella precedente interrogazione, la "bozza" di questo progetto di regolamento è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'Economia e della Trasformazione Digitale per diversi mesi per una consultazione pubblica, al fine di pubblicizzare il testo della proposta di regolamento e ricevere le opinioni e le considerazioni di esperti, cittadini e altri agenti sociali.

Così, fino a pochi giorni fa, l'unica cosa che si conosceva era la bozza del regolamento che il suddetto Ministero aveva pubblicizzato mesi fa.

Tuttavia, molto recentemente (precisamente il 17 dicembre 2021), la Gazzetta Ufficiale del Congresso dei Deputati ha già dato pubblicità formale al Progetto di Legge sulla creazione e la crescita delle imprese (QUI è possibile consultare il testo completo).


Quando entrerà in vigore la "legge sul creare e crescere"?

A questa domanda non è possibile rispondere in questa fase, poiché, come indicato in precedenza, la cosiddetta "ley crea y crece" è solo un progetto di legge che è stato sottoposto alle Cortes Generales per l'approvazione, che può richiedere mesi vista la durata media della procedura legislativa ordinaria.


Quali aspetti regolamenta la futura "legge sul creare e crescere"?

La futura "legge per la creazione e la crescita", ovvero la "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese" è una legge che, come indica la sua relazione, mira a promuovere la creazione e la crescita delle imprese, al fine di contribuire alla crescita economica del Paese e alla sua resilienza a lungo termine, come risulta dalla sua relazione.

Per raggiungere questo lodevole obiettivo, il regolamento introduce una serie di riforme in una moltitudine di norme e aree del traffico socio-economico, tra cui possiamo evidenziare le seguenti:

  • La legge sulle società di capitali e la legge sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione (che incidono sulla costituzione delle SL e sulla procedura da seguire a tal fine, che sarà analizzata in dettaglio in questo articolo).
  • La legge sulla garanzia dell'unità del mercato (per facilitare la libertà di stabilimento delle imprese e la libera circolazione dei loro prodotti e servizi, nonché per ridurre gli oneri burocratici per le imprese).
  • La legge che stabilisce misure per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (per cercare di ridurre i ritardi di pagamento nelle relazioni economiche).
  • Legge sulle misure di promozione della società dell'informazione (per promuovere la fatturazione elettronica tra le imprese e i lavoratori autonomi).
  • Inoltre, mira a introdurre riforme nella regolamentazione di nuovi fenomeni che sono apparsi di recente nella realtà socio-economica nel calore delle nuove tecnologie, come le cosiddette piattaforme di finanziamento partecipativo (note anche come "crowdfunding") o i cosiddetti veicoli di "venture capital".

Come si può vedere, la cosiddetta "legge sul creare e crescere" mira a regolare aspetti molto diversi, di cui questo articolo si concentrerà su quelli che si riferiscono alle riforme che riguardano il capitale sociale minimo delle SL, nonché alla riforma della procedura per la loro costituzione.


Con la futura legge "crea e cresci" sarà possibile costituire una SL con un euro di capitale sociale?

In effetti, una delle riforme di maggiore portata, e che ha avuto il maggiore impatto mediatico quando è stata annunciata l'approvazione del disegno di legge sulla creazione e la crescita delle imprese, è stata la possibilità di costituire una società di capitali (nello specifico, una società a responsabilità limitata) con un solo euro di capitale sociale.

Pertanto, il suddetto regolamento introduce una riforma dell'articolo 4 dell'attuale legge sulle società di capitali (Regio Decreto Legislativo 1/2010 del 2 luglio), in virtù del quale "il capitale della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a un euro".

Come si può notare, se questa riforma si concretizzerà in un regolamento in vigore, in futuro sarà possibile costituire una SL con appena 1 euro di capitale sociale, anziché i 3.000 euro minimi attualmente richiesti.

Tuttavia, la riforma non abbandona completamente la cifra di riferimento di 3.000 euro attualmente in vigore, in quanto stabilisce che quando una SL viene costituita con un capitale sociale inferiore a 3.000 euro, fino a quando il capitale sociale della società non raggiunge i 3.000 euro (si intende con uno o più aumenti di capitale successivi):

  • In primo luogo, almeno il 20% dell'utile annuale deve essere trasferito alla riserva legale della società fino a che questa, insieme al capitale sociale, non raggiunga la cifra di 3.000 euro (si capisce che il legislatore intende garantire che le società a responsabilità limitata così costituite non siano "sottocapitalizzate" in perpetuo).
  • In secondo luogo, resta inteso che, come clausola di salvaguardia per i creditori della società, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società, se il patrimonio della società non è sufficiente a far fronte agli obblighi di pagamento, i soci saranno responsabili in solido per la differenza tra il capitale sottoscritto e la cifra di 3.000 euro.

Quali altri aspetti regolerà la futura "legge sulla creazione e la crescita" che influiranno sull'incorporazione di una SL?

Oltre alla già citata riforma della LSC per poter costituire una SL con capitale sociale di 1 euro, la futura "legge sul creare e crescere" introduce anche altre importanti riforme da tenere in considerazione nel processo di creazione di una società di capitali attraverso il cosiddetto "sistema CIRCE", ovvero una procedura dipendente dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo che permette di avviare il processo di creazione di una società "online" (senza doversi recare presso i cosiddetti "PAE", o "Punti di Servizio per gli Imprenditori").

Per tutti coloro che non hanno dimestichezza con questa procedura, va sottolineato che, se si soddisfano i requisiti necessari, è possibile costituire una SL con tempi più brevi rispetto a quelli ordinari e a costi inferiori, e tutto questo attraverso una procedura elettronica (fermo restando che, in ultima analisi, è sempre necessario recarsi da un notaio per firmare fisicamente l'atto di costituzione della società). Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'ente corrispondente. (QUI) oppure, se lo desiderate, potete ottenere maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda la costituzione di una società di capitali, i suoi requisiti e le modalità di realizzazione, sul sito web del nostro studio notarile (QUI).

In relazione a queste altre riforme, vanno sottolineati i seguenti punti chiave:

  • In primo luogo, l'obiettivo è quello di riformare la Legge sulle Società di Capitali in modo che, quando qualcuno intende costituire una società di capitali con il metodo ordinario (cioè prescindendo dal "sistema CIRCE"), il notaio che autorizza l'atto deve informare espressamente i fondatori dei "vantaggi" dell'utilizzo del "sistema CIRCE".
  • Allo stesso modo, la prevista riforma della LSC stabilisce che tutti i notai devono essere disponibili nella cosiddetta "Agenda Electrónica Notarial", in modo che qualsiasi notaio in Spagna possa facilitare la costituzione di una società attraverso il "sistema CIRCE".
  • Infine, si intende modificare la Legge 14/2013, del 27 settembre, sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione, al fine di facilitare e promuovere la creazione di imprese attraverso il "sistema CIRCE", riducendo i termini procedurali, in particolare quelli per l'iscrizione definitiva nel Registro delle Imprese, nel caso in cui una società venga costituita senza uno statuto standard.

Di conseguenza, e come si può notare, in termini generali, la riforma prevista dalla futura "legge crea e cresci" è volta a garantire che tutte, o almeno la stragrande maggioranza delle nuove costituzioni di società, siano formalizzate attraverso il "sistema CIRCE", e non attraverso il trattamento individuale di ciascuna parte interessata con i propri mezzi o attraverso il notaio di sua scelta.


Quali sono gli aspetti positivi e negativi della futura "legge crea e cresci"?

Fatta questa dettagliata analisi descrittiva delle principali riforme che la futura "ley crea y crece" intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla costituzione di società a responsabilità limitata e alla relativa procedura, è giunto il momento, alla luce di quanto sopra, di fare alcune brevi, ma necessarie, considerazioni personali al riguardo:

In primo luogo, a mio avviso, è indubbiamente necessario sottolineare che gli obiettivi del futuro regolamento sono senza dubbio molto lodevoli, poiché qualsiasi regolamento che contribuisca e faciliti la creazione di imprese e la loro crescita contribuirà senza dubbio a una maggiore creazione di ricchezza e, in ultima analisi, a un maggiore benessere per la società nel suo complesso.

Detto questo, ritengo anche positivo che attraverso questa nuova norma sia possibile creare una SL con un capitale inferiore a 3.000 euro, in quanto questo potrebbe "incoraggiare" molte persone che, avendo in mente di avviare un progetto imprenditoriale, ma avendo difficoltà a disporre di tale importo di capitale, questo importo elevato sarebbe una "barriera all'ingresso".

Tuttavia, non è meno vero che, come noterà qualsiasi osservatore e conoscitore della realtà imprenditoriale, abbassare il capitale sociale di una SL alla cifra irrisoria di 1 euro può risultare alquanto sproporzionato, in quanto, a mio avviso, è evidente che sarà difficile sviluppare una qualsiasi attività imprenditoriale con 1 euro di fondi propri a disposizione per effettuare gli investimenti necessari all'avvio dell'attività aziendale. 

  • In breve, il capitale sociale di una società fornirà ai suoi azionisti i fondi necessari per avviare il loro progetto, per acquistare i beni e le risorse necessarie per iniziare l'attività economica e per consolidare un progetto a lungo termine (ad esempio, per acquistare macchinari, attrezzature informatiche, assumere lavoratori, ecc.)
  • Così, se una SL può essere creata con appena 1 euro, i soci fondatori dell'azienda saranno costretti a ricorrere a fonti di finanziamento esterne per avviare la loro attività, che sicuramente avranno anche un costo (sotto forma di prestiti, ad esempio, con il relativo tasso di interesse), rendendo questo finanziamento più costoso e ostacolando in ultima analisi il corretto sviluppo dell'attività.
  • Allo stesso modo, se si diffonderà la prassi di costituire SL con 1 euro di capitale sociale, è prevedibile che tutte quelle che hanno un'evoluzione positiva dovranno intraprendere un aumento di capitale nel breve o medio termine per normalizzare la loro situazione patrimoniale e risolvere questo evidente "sottofinanziamento" del patrimonio netto, che comporterà anche un costo aggiuntivo sotto forma di spese notarili e di registro che dovranno essere affrontate in un futuro più o meno lontano.

In breve, e a mio parere, forse la questione rilevante non è tanto quella di ridurre l'importo minimo del capitale sociale a questo importo ridotto di 1 euro, ma piuttosto che le amministrazioni pubbliche facilitino la creazione di società adeguatamente capitalizzate (ad esempio, attraverso potenti regimi di sovvenzione o prestiti a tasso zero), in modo che chiunque voglia avviare un progetto imprenditoriale possa accedere ai fondi necessari per farlo, il che è ciò che lo aiuterà veramente ad avviare la propria azienda con la solidità necessaria per garantire il successo del progetto, se effettivamente offre un bene o un servizio che il mercato richiede.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, mi sembra evidente che la possibilità di costituire una SL con un solo euro di capitale sociale possa facilitare la creazione di entità giuridiche fittizie da parte di persone che non intendono svolgere una vera attività economica, ma solo utilizzarle come strumento per lo sviluppo di attività presunte o del tutto illegali.

Allo stesso modo, e per quanto riguarda la volontà di promuovere il "sistema CIRCE" come metodo preferenziale per la costituzione di società, a mio avviso ciò sarà positivo, a condizione che i sistemi telematici del PAE e del CIRCE funzionino correttamente e possano assistere correttamente tutti coloro che sono interessati alla costituzione di una società di capitali, Come sanno tutti i professionisti che hanno familiarità con questo processo nella pratica, a volte è un po' rigido e può anche causare problemi di gestione e di elaborazione se le parti interessate non sono state adeguatamente consigliate e guidate dai professionisti coinvolti prima di recarsi presso lo studio notarile.


2.- Costituzione di società online

Da diversi mesi si susseguono le richieste dei clienti in merito alla possibilità di costituire una società a responsabilità limitata interamente online, soprattutto alla luce dei numerosi articoli di giornale che fanno riferimento all'argomento e approfondiscono la questione. 

A questo proposito, sono necessari i seguenti chiarimenti:

Attualmente è possibile costituire una società a responsabilità limitata online?

Attualmente, la risposta a questa domanda non può che essere un secco no, in quanto, secondo la normativa vigente in materia, per costituire una società di capitali, i soci fondatori della società devono recarsi personalmente presso uno studio notarile per firmare l'atto costitutivo.


In futuro sarà possibile costituire una società a responsabilità limitata per via elettronica?

Infatti, e qui sta il nocciolo della questione, in relazione a questo argomento è necessario tenere presente che, all'interno dell'Unione Europea, nel 2019 è stata approvata la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel settore del diritto societario.

Il regolamento mira quindi a promuovere "l'uso di strumenti e processi digitali per avviare un'attività economica in modo più semplice, rapido ed efficiente, in termini di costi e di tempo"; a tal fine disegna un meccanismo per facilitare "la costituzione di società e la registrazione di filiali interamente online".

Per raggiungere questo obiettivo, l'articolo 13g sulla "costituzione on-line delle società" stabilisce, come aspetti principali, che:

  • Gli Stati membri garantiscono la possibilità di costituire società online senza che i richiedenti debbano comparire di persona davanti a qualsiasi autorità, persona o organismo.
  • A tal fine, gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno stabilire norme dettagliate per consentire questa costituzione "online" delle società, progettando modelli prestabiliti e sistemi di comunicazione elettronica per facilitare il completamento di un processo al 100% telematico.

Che cos'è una direttiva UE?

Se un lettore qualsiasi, un profano, legge la domanda di cui sopra, la sua conclusione chiara e ovvia non può che essere che esiste già oggi una legge in vigore che consente la costituzione di società online. Tuttavia, se, come abbiamo detto anche sopra, si guarda alla domanda iniziale, in cui si afferma che ciò non è possibile, il paradosso per il lettore sarà senza dubbio un grande paradosso.

In relazione a questa incongruenza, le parti interessate devono tenere presente che, all'interno dell'Unione Europea, esistono diversi tipi di norme, tra cui le Direttive (che è la norma a cui abbiamo fatto riferimento), è un tipo di strumento normativo in virtù del quale l'Unione Europea disciplina determinati obiettivi che tutti gli Stati membri devono rispettare, ma trasferendo a ogni singolo Stato la responsabilità di adattare il proprio ordinamento giuridico interno affinché vengano adottate le norme corrispondenti per rendere possibile il raggiungimento di questi obiettivi (in questo senso, si veda l'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che, attualmente, esiste una norma di diritto dell'Unione Europea che obbliga gli Stati membri ad adattare le proprie leggi nazionali (il cosiddetto recepimento) per rendere possibile la costituzione di società attraverso un sistema al 100% online, mentre ogni Stato dell'Unione (nel nostro caso, la Spagna) deve ancora adattare la propria legislazione nazionale per renderlo possibile.

Per quanto riguarda il termine entro il quale ogni Stato deve recepire la propria legislazione nazionale, la direttiva stabilisce il 1° agosto 2021 come termine ultimo per il recepimento (cioè il termine massimo concesso è già stato superato), con la riserva che gli Stati possono chiedere una proroga di un anno di tale termine.


Qual è la situazione attuale in Spagna?

Attualmente, come è stato indicato, lo Stato spagnolo non ha ancora recepito questa direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno, per cui non è ancora possibile creare un'azienda 100% online nel nostro Paese, e il legislatore deve ancora realizzare le riforme legislative adeguate per renderlo possibile.


Da un punto di vista tecnico, esistono già mezzi adeguati per la costituzione di società per via elettronica?

In effetti, l'ufficio notarile spagnolo, al fine di rendere la nuova direttiva una realtà, e in previsione del lavoro del legislatore, ha già progettato e creato un meccanismo tecnico per rendere possibile la costituzione di una società di capitali al 100% online.

Così, attraverso un sistema di videoconferenza e di firma elettronica già opportunamente progettato e implementato, non appena sarà approvata la legge che lo consente nel nostro Stato, sarà possibile per qualsiasi soggetto interessato costituire una società di capitali interamente online; a tal fine i soci fondatori stipuleranno l'atto costitutivo davanti a un notaio, per via telematica, attraverso un sistema di videoconferenza, e firmeranno il documento elettronicamente attraverso un sistema di firma digitale che garantisce in ogni caso l'identità delle parti coinvolte.


È una buona notizia che sia possibile costituire una società di capitali online?

Senza dubbio, la possibilità di costituire le società in modo completamente elettronico è un'ottima notizia per la nostra economia e per il nostro sistema giuridico, in quanto accelererà le procedure di costituzione delle società, che sono veicoli essenziali per incanalare le attività economiche degli imprenditori nel loro vitale compito di creare ricchezza e occupazione.

Allo stesso modo, questa sarà senza dubbio una grande opportunità per catapultare il notariato spagnolo nel XXI secolo, dimostrando che è possibile concedere atti in cui i concedenti appaiono telematicamente, il che, se tutto funziona correttamente come previsto, potrebbe contribuire a esportare questo modello non solo per la costituzione di società, ma per qualsiasi tipo di atto legale, il che contribuirebbe senza dubbio a promuovere il dinamismo della nostra economia e una sana concorrenza tra tutti i notai dello Stato.


Ci sono sviluppi recenti e rilevanti su questo tema negli ultimi giorni?

Infatti, il 10 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla promozione dell'ecosistema delle start-up (di cui si parlerà in dettaglio nella sezione successiva).

Secondo fonti governative e giornalistiche, l'Esecutivo ha incluso nel progetto di legge la possibilità di costituire società commerciali online. Tuttavia, poiché questa possibilità non era inclusa nel progetto preliminare di legge reso pubblico all'epoca, dovremo attendere la pubblicazione del progetto di legge nella Gazzetta Ufficiale del Congresso dei Deputati, dopo l'accordo obbligatorio dell'ufficio di presidenza della Camera, per conoscere i dettagli e la portata di questa possibilità.


3.- Costituzione di società "start-up" senza costi notarili e di registro

Un'altra questione che ha recentemente suscitato grande attenzione nei media specializzati e negli ambienti notarili e di registro è la possibilità di costituire società a responsabilità limitata senza costi notarili e di registro. In merito a questa possibilità, di seguito si cercherà di delimitare la questione e di offrire anche una modesta critica costruttiva.

Attualmente è possibile costituire una società senza costi notarili e di registrazione?

La risposta a questa domanda, al momento, non può che essere negativa, perché qualunque sia la modalità scelta per la costituzione della società, i soci fondatori dovranno pagare le spese sostenute per la stipula dell'atto costitutivo presso il notaio prescelto e per l'iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese.


Da dove provengono le notizie di stampa che indicano la possibilità futura di poter costituire una società di capitali senza costi notarili e di registro?

In effetti, le notizie che indicano questa possibilità futura provengono dallo stesso Consiglio dei Ministri, come nella conferenza stampa successiva alla riunione del 10 dicembre 2021 (QUI link a una nota informativa sul sito ufficiale del governo), in cui è stato approvato il disegno di legge sulla promozione dell'ecosistema delle start-up (noto anche come futura "legge sulle start-up"), la stessa Prima Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale si è vantata del fatto che in futuro, quando questa legge entrerà in vigore, sarà possibile creare una "start-up" senza costi notarili e di registro.


Cosa sappiamo della futura "legge sulle startup"?

Per quanto riguarda la cosiddetta futura "legge sulle start-up", ciò che si conosce ad oggi è un disegno di legge, reso noto agli agenti sociali ed economici mesi fa, che, alla luce delle novità emerse, presenterà rilevanti novità rispetto al testo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri.


Cosa intende regolamentare la futura "legge sulle startup"?

Come si legge nel progetto di legge pubblicato mesi fa, questa futura legge mira a "stabilire un quadro normativo specifico per sostenere la creazione e la crescita delle start-up in Spagna", un obiettivo altamente lodevole e auspicabile, non c'è bisogno di dirlo.

Pertanto, al fine di "incoraggiare la creazione di start-up in Spagna", questo regolamento mira a promuovere la creazione di quelle che definisce "imprese innovative", ossia quelle il cui scopo è "risolvere un problema o migliorare una situazione esistente attraverso lo sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte e che comportano un rischio di fallimento tecnologico o industriale". Affinché questo carattere "innovativo" venga riconosciuto, i potenziali interessati devono dimostrarlo alla "Empresa Nacional de Innovación SME, S.A." (nota anche come ENISA).

Per raggiungere questi obiettivi, il regolamento in questione intende mettere in campo una serie di misure, tra le quali si possono evidenziare le seguenti:

  • Benefici fiscali (ad esempio, l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota del 15% durante i primi anni di attività, ossia un'aliquota fiscale molto più bassa di quella ordinaria applicabile a qualsiasi altra società).
  • Agevolazioni per il differimento del pagamento delle imposte.
  • Potenziare gli appalti pubblici digitali e innovativi, nonché implementare i miglioramenti nel campo dell'e-government.
  • La creazione di "ambienti di prova controllati" (noti in gergo industriale come"sandbox") per consentire a queste start-up di sviluppare i loro prodotti in modo sicuro e trasparente.
  • La creazione di un sistema di sussidi e sovvenzioni per incoraggiare la creazione e la capitalizzazione di questo tipo di imprese innovative.

Inoltre, nell'area che forse è di maggiore interesse per noi, le agevolazioni in materia di costituzione di società (a responsabilità limitata), che, secondo la bozza resa pubblica, si concentravano all'epoca su:

  • Più breve del periodo di registrazione ordinario (in particolare, 1 giorno lavorativo se si utilizza lo "statuto standard" e 5 giorni lavorativi in tutti gli altri casi).
  • Una riduzione delle tasse di registrazione per l'iscrizione di questo tipo di società nel Registro delle Imprese (nello specifico, 40 euro).

Tuttavia, dalle informazioni rese note dallo stesso Governo, come si è visto in precedenti interrogazioni, sembra che il testo definitivo approvato per la presentazione al Parlamento preveda un esonero totale dalle spese notarili e di registro per la costituzione di questo tipo di società a responsabilità limitata "innovativa" o "emergente", con la sua approvazione definitiva o meno in attesa di sviluppi parlamentari.


Vi sembra ragionevole che una società possa essere costituita senza spese notarili e di registrazione?

Indubbiamente, come tutti sanno, i notai e i cancellieri, in quanto garanti della fede pubblica nel campo del diritto commerciale privato, sono i primi ad essere interessati a contribuire e a collaborare alla creazione e alla crescita delle imprese, soprattutto quelle innovative o emergenti, in quanto fonte di ricchezza presente e futura per tutte le fasi della società. Nel nostro lavoro quotidiano, come professionisti del diritto, accompagniamo, consigliamo e guidiamo gli imprenditori in Spagna affinché possano svolgere le loro attività commerciali nel rispetto della legge, un compito che siamo lieti di svolgere.

Tuttavia, ciò che trovo discutibile, a mio avviso, è che il legislatore intenda che questo lavoro, in questo ambito specifico, debba essere svolto dai notai e dai cancellieri senza percepire alcun compenso, poiché, come tutti sanno, i notai e i cancellieri sono funzionari pubblici che non percepiscono uno stipendio pubblico dallo Stato, ma la loro retribuzione proviene dagli onorari pagati dai loro clienti quando eseguono e registrano, rispettivamente, gli atti e i rogiti.

Ogni notaio o cancelliere, per poter svolgere la sua funzione, necessita di un livello molto elevato di risorse personali e materiali per il corretto esercizio della sua funzione (ad esempio, costi di stipendio per i dipendenti, affitto dell'ufficio, acquisto e manutenzione di attrezzature informatiche, forniture, materiale per l'ufficio, manutenzione e salvaguardia dell'archivio, ecc. 

Pertanto, perseguire l'idea che i notai e i cancellieri svolgano le loro funzioni "in perdita", cioè senza percepire alcun compenso e dovendo sostenere tutti i costi di cui sopra, non sembra certo una misura saggia, poiché, come ogni cittadino o professionista capirà, a nessuno piace "lavorare gratis" o, ancor più, perdere denaro.

Indubbiamente, i notai e i cancellieri si sono sempre impegnati e si impegneranno sempre per i lodevoli obiettivi perseguiti da questo regolamento, che tuttavia non sembra lecito o giusto cercare di raggiungere a costo di evitare l'adeguato equilibrio tra entrate e uscite che la funzione notarile e di registro richiede, Dovrebbe quindi essere necessario che il legislatore rifletta su questo tema durante l'iter parlamentare, per modificare questa impostazione, a mio avviso errata, per quanto riguarda la totale gratuità degli onorari notarili e di registro.


Incorporazione di società attraverso il "percorso espresso" del sistema CIRCE.

Se qualcuno sta valutando la possibilità di costituire una società di capitali, una delle opzioni disponibili è senza dubbio quella di ricorrere alla costituzione "espressa" di società attraverso il sistema CIRCE. In relazione a questo metodo, cercheremo ora di fornire alcuni brevi dettagli affinché chiunque sia interessato alla questione possa comprendere tutti i passi da seguire in questo caso.


Che cos'è la costituzione espressa di società in termini generali?

Oggi esiste una normativa che consente di costituire le società a responsabilità limitata in tempi molto più rapidi, comunemente chiamata "costituzione express", a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti (come l'utilizzo di uno statuto standard di base, tra gli altri).

Questa normativa è contenuta nella legge 14/2013, del 27 settembre, sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione.

A tal fine, l'imprenditore che desidera optare per questo percorso deve recarsi presso un PAE (Entrepreneur Service Point, per maggiori informazioni si rimanda a QUI) e compilare un documento chiamato DUE (Documento Único Electrónico) che assegnerà loro automaticamente un appuntamento presso uno studio notarile incluso in questo sistema per la firma dell'atto costitutivo, dopodiché, telematicamente, attraverso il sistema CIRCE, sarà inviato al Registro Mercantile ai fini dell'iscrizione, il tutto con scadenze molto più brevi di quelle ordinarie.


È possibile costituire qualsiasi tipo di società attraverso questo percorso "espresso"?

La risposta a questa domanda è negativa, in quanto questo percorso consente solo la costituzione di società a responsabilità limitata (SL), mentre se si desidera costituire una SA, non è possibile utilizzare questo percorso.


Ci sono limitazioni allo statuto della società costituita con questo metodo "espresso"?

Infatti, la normativa che regola questa procedura stabilisce che, per ottenere l'iscrizione completa della società nel Registro delle Imprese in tempi molto brevi, le parti interessate devono ricorrere a "statuti standard" (QUI è possibile consultare le norme che li regolano e li determinano).

Come si può notare, questi statuti sono molto brevi, generali e sintetici, per cui se gli azionisti fondatori desiderano inserire ulteriori particolarità, dovranno discostarsi da questi "statuti standard", il che comporterà tempi più lunghi per l'iscrizione al Registro delle Imprese (poiché la normativa vigente stabilisce che in tal caso, dal ricevimento presso il Registro delle Imprese, quest'ultimo, entro 6 ore, deve iscrivere la nuova società, solo per quanto riguarda la denominazione, la sede e l'oggetto sociale e l'organo amministrativo scelto, dal ricevimento presso il Registro delle Imprese, quest'ultimo dovrà iscrivere la nuova società entro 6 ore, solo per quanto riguarda la denominazione, la sede e l'oggetto sociale, il capitale sociale e l'organo di gestione prescelto), mentre la registrazione definitiva dell'atto sarà soggetta al periodo di qualificazione ordinario (ossia 15 giorni lavorativi).


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo modo "espresso" di incorporare gli SL?

Tra gli aspetti positivi, ci sono indubbiamente due caratteristiche di questo sistema che vanno tenute in considerazione:

In primo luogo, in termini di costi, l'operazione di costituzione sarà più economica, in quanto i costi doganali e di elaborazione in questi casi sono ridotti, il che significa che la costituzione della società sarà più economica per i soci fondatori.

Inoltre, come abbiamo già sottolineato, poiché la legge che regola la materia stabilisce tempi di elaborazione e registrazione molto più brevi, è certo che attraverso il sistema CIRCE l'interessato potrà ottenere il suo atto costitutivo molto più rapidamente.

D'altra parte, i principali aspetti negativi da evidenziare sono i seguenti:

In primo luogo, come è evidente, questo percorso è previsto solo per le SL, per cui se si vuole costituire una SA, si dovrà passare per la via ordinaria.

Inoltre, la limitazione degli "statuti standard" del percorso CIRCE fa sì che, per molte piccole e medie imprese in cui è necessario adattare alcuni aspetti specifici dei loro statuti, questo percorso non sia il più appropriato.

Infine, l'esperienza pregressa di tutti questi anni indica anche che il fatto che l'interessato debba recarsi presso una PAE e svolgere una serie di formalità con il responsabile della PAE, a volte, a seconda della professionalità e della diligenza di quest'ultimo, le procedure da svolgere possono impantanarsi, ritardare o risultare alquanto difficoltose.

Allo stesso modo, il fatto che diverse procedure debbano essere eseguite per via telematica può creare difficoltà a chi non è abituato a usare questi mezzi o non dispone di sistemi di firma digitale.


5.- Costituzione di società di capitali per via "tradizionale" presso lo studio notarile

Oltre alla già citata modalità "espressa" di costituzione di una SL, un'altra opzione a disposizione di chi è interessato a costituire una società a responsabilità limitata è quella di seguire la via "tradizionale", ovvero recarsi presso uno studio notarile di nostra fiducia e trattare con loro l'intero processo. I punti più importanti da tenere a mente sono i seguenti.


Come posso costituire una società a responsabilità limitata in modo ordinario?

Se l'interessato desidera costituire una società a responsabilità limitata per "via ordinaria", ossia recandosi presso lo studio notarile di sua scelta per effettuare la procedura, le questioni che il futuro socio incorporante deve avere chiare sono le seguenti:

Innanzitutto, l'interessato deve effettuare la cosiddetta prenotazione della ragione sociale, ossia una procedura presso il Registro centrale delle imprese in cui viene indicato il nome della futura società, in modo che il nome, se è "libero" (cioè non ci sono altre società con lo stesso nome o un nome simile), sia riservato al richiedente.

  • Per effettuare questa procedura, il richiedente può farlo con mezzi propri (QUI si allega il link al sito web del Registro Centrale Mercantile) o, se hanno già uno studio notarile di fiducia, possono delegare la procedura a quello stesso studio notarile.
  • Si noti inoltre che questa riserva di nome deve essere fatta da una persona che sarà membro della futura società, altrimenti non sarà valida.

Una volta disponibile il certificato di denominazione, se i soci fondatori desiderano incorporare la società in contanti (cioè in denaro, come accade più spesso), devono recarsi presso un istituto finanziario di loro scelta per aprire un conto bancario a nome della nuova società "in costituzione".

  • Una volta creato questo conto, è necessario depositarvi il capitale sociale della futura società (ad esempio, se si tratta di una SL, 3.000 euro; o se si tratta di una SA, 60.000 euro), dopodiché la banca rilascerà un certificato di proprietà e di saldo del conto, che dovrà essere presentato presso lo studio notarile di nostra scelta nell'atto di costituzione.

Una volta espletate queste due formalità, possiamo recarci presso lo studio notarile di nostra scelta per firmare il nostro atto costitutivo, a cui devono partecipare tutti i soci fondatori, per eseguire l'atto di costituzione della nuova società, che deve essere accompagnato dallo statuto che è stato scelto.

Infine, bisogna provvedere all'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, che può essere effettuata dall'interessato stesso o, al contrario, delegare la gestione allo studio notarile prescelto, che la elaborerà in cambio di un compenso di gestione concordato (senza dubbio l'opzione più consigliabile in termini di risparmio di tempo).


Quali sono gli aspetti positivi e negativi del modo "tradizionale" di costituire una società presso uno studio notarile?

In relazione agli aspetti negativi e positivi della costituzione di una società attraverso la "via ordinaria" presso lo studio notarile, si evidenziano i seguenti aspetti:

Tra gli aspetti negativi, è vero che il costo dell'operazione sarà un po' più alto per gli interessati, quindi questo aspetto deve essere evidenziato e tenuto in considerazione.

Tuttavia, come aspetti positivi da evidenziare:

In primo luogo, se lo desideriamo, possiamo svolgere l'intera procedura attraverso un unico operatore, vale a dire che sceglieremo lo studio notarile di nostra scelta e, se si tratta di uno studio diligente, sarà lui a svolgere tutte le formalità (prenotazione della denominazione, stipula dell'atto costitutivo, liquidazione delle imposte, gestione dell'iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.), che renderà il processo più semplice in termini di gestione (in quanto i partner eviteranno di rivolgersi a un PAE e le difficoltà che ne possono derivare, nonché la necessità di eseguire procedure telematiche, ecc.)

Si noti inoltre che, se i soci fondatori desiderano costituire una SA, alla luce di quanto sopra, l'unico modo per farlo è ricorrere al metodo tradizionale di costituzione presso uno studio notarile.


6.- Acquisto di una società esistente da parte di terzi

Infine, oltre alle due strade già descritte (cioè la creazione di una SL attraverso il sistema CIRCE o la via "tradizionale" dello studio notarile di fiducia), se una persona è interessata ad avere una società, esiste un'altra possibilità secondaria, meno conosciuta, ma che va ugualmente presa in considerazione, in quanto è una realtà che esiste sul mercato ed è necessario farla conoscere, che consiste nell'"acquistare" una SL o SA già costituita da un terzo.


In cosa consiste l'acquisto di un'azienda esistente?

In sostanza, in questi casi si tratta di una compravendita di azioni, per cui la persona o le persone interessate ad acquisire la società acquistano tutte le azioni di una società esistente, il che significa che, con un unico atto, possono acquisire immediatamente una società già costituita e operativa.


Chi vende questo tipo di aziende già pronte?

In pratica, ci sono imprenditori il cui modello di business consiste nel costituire e vendere società, ossia creare nuove società, iscriverle al Registro delle imprese e, senza alcuna attività precedente, lasciarle inattive fino a quando un terzo è interessato ad acquisirle.


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo percorso?

Come è evidente, il grande vantaggio di questa opzione è che l'interessato, con un atto di pochi minuti (la firma di un atto di cessione di azioni o partecipazioni presso uno studio notarile), disporrà di una società pienamente operativa con cui svolgere qualsiasi attività legale desideri, risparmiando molti giorni o settimane di formalità preliminari (prenotazione della denominazione, apertura di un conto bancario, firma dell'atto costitutivo, iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.)

D'altro canto, gli aspetti negativi da evidenziare sono i seguenti:

In primo luogo, l'ovvio costo dell'operazione, in quanto la persona che vende l'azienda vorrà applicare un prezzo, che di solito è elevato.

Da un punto di vista legale, va sottolineato che questo tipo di transazione può essere giuridicamente rischiosa, in quanto l'acquirente non conosce il "passato" che l'azienda può avere (cioè i rapporti giuridici preesistenti, le obbligazioni precedentemente contratte, ecc.), per cui, se i precedenti proprietari l'hanno utilizzata in modo improprio per creare rapporti giuridici o obbligazioni fraudolente, l'acquirente, al momento dell'acquisto, non avrà alcuna conoscenza del suo "passato".), cosicché, nel caso in cui i suoi precedenti proprietari ne abbiano fatto un uso improprio per creare rapporti giuridici fraudolenti o creare obbligazioni a nome della nuova società, l'acquirente, al momento dell'acquisto, sarà vincolato a tutto quel "passato", per il quale, se del caso, risponderà secondo le norme applicabili al caso specifico.

Nella speranza che questo articolo abbia risolto i vostri dubbi pratici sullo stato attuale e futuro della costituzione di società, il team dello Studio Notarile Jesús Benavides rimane a vostra disposizione per aiutarvi in tutto ciò di cui potreste avere bisogno nel contesto della creazione della vostra futura attività o società.

Dicembre 2023

1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ E SOSTITUZIONE COMUNE. SE LA DESIGNAZIONE TESTAMENTARIA DEI SOSTITUTI È GENERICA ("FIGLI" O "DISCENDENTI"), LA SEMPLICE AFFERMAZIONE CHE QUESTI NON ESISTONO È SUFFICIENTE A FORMALIZZARE LA RINUNCIA E LA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE A CHI CORRISPONDE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 30 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di accettazione dell'eredità di una donna, vedova deceduta, con due figlie che, nel suo testamento, erano state designate come eredi in parti uguali, con sostituzione comune da parte dei rispettivi figli o discendenti. Al momento della formalizzazione dell'accettazione dell'eredità, una delle sorelle rinuncia all'eredità e, nell'atto, la sorella rinunciataria si limita a dichiarare di non avere figli o discendenti (senza alcuna prova certa), cosicché l'altra sorella si vede assegnare l'intera eredità. L'ufficiale di stato civile rifiuta la registrazione perché ritiene che l'inesistenza di figli o discendenti debba essere provata (con atto notarile o con qualsiasi altro mezzo valido per legge).

Il notaio ordinante ha impugnato la qualifica e la DG, allineandosi a quest'ultima, ha revocato la nota di qualifica, confermando che, quando la comune sostituzione testamentaria è effettuata in modo generico (con espressioni quali "figli" o "discendenti", cioè senza appelli nominativi), la semplice manifestazione dell'inesistenza di questi ultimi è sufficiente a formalizzare la rinuncia e la successiva accettazione da parte dell'erede favorito da tale rinuncia.

2.- VENDITA DI UN IMMOBILE IN AFFITTO. NON È NECESSARIO FORNIRE LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'INQUILINO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP dell'8 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di beni in locazione (locali), nel cui atto il notaio certifica che gli è stato mostrato un atto in cui il locatario rinuncia al diritto di acquisizione preferenziale riconosciuto dalla LAU.

Il Conservatore rifiuta la registrazione, sostenendo che è necessario che i dettagli e le circostanze di questa rinuncia gli siano accreditati in modo affidabile (fornendo una copia dell'atto di rinuncia in cui il Conservatore possa analizzarne i termini, la legittimazione legale della persona che la concede, ecc.) La DG revoca la nota di qualificazione, ritenendo sufficiente l'attestazione del notaio che l'inquilino ha rinunciato al diritto di prelazione, poiché la legge non conferisce al Conservatore il potere di qualificare i dettagli di tale rinuncia.

3.- IN CATALOGNA, IL PRELEGATARIO PUÒ ENTRARE IN POSSESSO, DA SOLO, DEI BENI PRELEGATI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 27 ottobre 2023 (DOGC dell'8 novembre 2023), che risolve un caso relativo a un'accettazione di eredità con più coeredi, in cui uno di essi, oltre a essere un prelegatario di un immobile, accetta la sua parte di eredità e, inoltre, si aggiudica unilateralmente questo immobile che costituisce il prelegatario. Il Catasto rifiuta la registrazione in quanto, affinché l'aggiudicazione abbia effetto, è necessario il consenso di tutti gli eredi.

Il notaio ordinante ha presentato ricorso e la DG, allineandosi a quest'ultimo, ha revocato la nota di qualificazione, ricordando che, ai sensi del CCCat (art. 427-22), il legatario può prendere possesso del legato stesso se si tratta di un prelegato.

4.- COMPRAVENDITA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA IN CATALONIA. INTERPRETAZIONE DELLE PERCENTUALI DI MANCATO PAGAMENTO NECESSARIE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 10 novembre 2023 (DOGC del 1° dicembre 2023), che risolve un caso relativo a un atto di risoluzione della vendita, in conformità a una condizione risolutiva concordata e registrata, a causa del mancato pagamento di importi dovuti.

In questo caso, il DG stabilisce la corretta interpretazione dell'articolo 621-54 CCCat, in virtù del quale, per poter risolvere la compravendita a causa del mancato pagamento degli importi differiti (in modo che i venditori recuperino la proprietà dell'immobile) è necessario che gli importi non pagati superino il 15% del prezzo pieno (prezzo totale della compravendita), cosicché, solo una volta accumulati importi non pagati che superano il 15% del prezzo totale di acquisto, sarà possibile risolvere la compravendita.

5.- SE LE DELIBERE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE A CUI NON PARTECIPANO GLI AMMINISTRATORI SIANO REGISTRABILI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 15 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve il caso di un'Assemblea generale degli azionisti a cui non partecipano gli amministratori della società.

Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiuta di registrare le delibere adottate per questo motivo, sulla base dell'articolo 180 LSC ("gli amministratori devono partecipare alle assemblee generali"). Il notaio ha impugnato la qualifica e il DG, allineandosi a quest'ultimo, ha confermato che, in effetti, la mancata partecipazione dell'organo amministrativo all'assemblea generale non è motivo di nullità della stessa, ma ciò che, eventualmente, genererà la responsabilità degli amministratori prevista dall'articolo 236 LSC.

6.- VERBALE NOTARILE DELL'ASSEMBLEA. PER POTER REGISTRARE L'ANNOTAZIONE PREVENTIVA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, È NECESSARIO DIMOSTRARE CHE È STATA FATTA LA RICHIESTA NOTARILE AGLI AMMINISTRATORI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un caso di rifiuto di annotazione preventiva di una richiesta di verbale notarile di un'assemblea, nel Registro Mercantile. Si tratta di un caso in cui un azionista desidera che venga redatto il verbale notarile di un'assemblea generale e, a tal fine, invia un'e-mail di richiesta al presidente del consiglio di amministrazione, che risponde affermativamente. L'azionista cerca di ottenere l'annotazione preventiva nel Registro delle imprese sulla base di questa e-mail e il Conservatore rifiuta, affermando che per poter registrare l'annotazione preventiva è necessario fornire la richiesta notarile agli amministratori.

Il DG conferma la nota di qualificazione e ricorda che, per poter effettuare l'annotazione preventiva richiesta, è necessario dimostrare che è stata emessa la convocazione notarile degli amministratori (art. 104.1 RRM).

7.- VENDITA DI BENI DA PARTE DI UNA CONGREGAZIONE RELIGIOSA:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 23 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), che può essere utile in questo caso di trasferimenti, in quanto riassume e analizza nel dettaglio la normativa e la documentazione necessaria per formalizzare la vendita di un immobile appartenente a una congregazione religiosa.

8.- ELEVAZIONE AD ATTO PUBBLICO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FIRMATO DAL PRECEDENTE DICHIARANTE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto di registrare un atto di elevazione ad atto pubblico di un contratto di locazione.

Contratto di locazione stipulato tra il precedente proprietario registrato (in qualità di locatore) e un locatario. Il proprietario non paga il mutuo ipotecario che grava sull'immobile locato e l'immobile viene infine sottoposto a pignoramento, nel corso del quale l'immobile viene assegnato a un terzo, a favore del quale l'immobile è attualmente registrato. In questo processo di pignoramento, il nuovo proprietario che si aggiudica l'immobile è a conoscenza del fatto che l'immobile è locato e l'aggiudicazione, in sede giudiziaria, viene concessa salvaguardando i diritti di tale locatario. Successivamente, il locatario tenta di registrare il suo diritto e il Registro lo respinge per mancanza di tratti successivi (art. 20 LH), ossia la persona che ha firmato il contratto di locazione come locatore non coincide con l'attuale proprietario registrato.

La DG revoca la qualifica, ritenendo che questo caso rappresenti un'eccezione al principio generale, in quanto nel procedimento di pignoramento in cui era parte l'attuale proprietario registrato è stato salvaguardato il diritto dell'inquilino a occupare l'immobile.

9.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE. DA UN ELEMENTO PRIVATO A UN ELEMENTO COMUNE. IL PERCORSO CORRETTO È L'ACCORDO DI AFFILIAZIONE E LA CONVERSIONE IN ELEMENTO COMUNE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto della registrazione di un atto di segregazione di un elemento privato e successiva vendita a favore della comunità di proprietari (per convertirlo successivamente in un elemento comune della proprietà orizzontale).

La DG conferma il difetto e, in sintesi, ci dice che se si vuole convertire qualcosa di privato in elemento comune, la via corretta non è la sua vendita a favore della collettività, ma la sua configurazione come elemento comune, modificando la descrizione dell'edificio, e con l'accordo unanime della comunità dei proprietari, in quanto incide sul titolo costitutivo.

10.- NUOVE FUNZIONALITÀ NELLA SEDE ELETTRONICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA CATALOGNA:

Le nuove funzionalità sono riassunte (QUI) e i miglioramenti apportati alla sede elettronica dell'ATC:

Imposta di trasferimento e di bollo (ITPAJD): sono state introdotte nuove funzionalità nei moduli online per i moduli 600 e 620 e nel programma di aiuto per i moduli 650 e 660:

  • Adattamento del modulo telematico del modulo 600 dell'ITPAJD per ammettere i cedenti stranieri senza NIF nelle transazioni al tasso DRG (diritti reali di garanzia e di prestito).
  • Adattamento del modulo telematico 620, vendita e acquisto di alcuni mezzi di trasporto usati, per consentire l'esportazione dell'autocertificazione e il recupero dei dati in presenza di più acquirenti, nel caso dell'acquisto di un'imbarcazione, e per indicare separatamente i tipi di autocaravan.

Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni (ISD):

  • Adattamenti al programma di sostegno della modalità di successione per introdurre depositi in conto corrente o di risparmio in formato IBAN.

Inoltre, è stata introdotta l' incorporazione automatica dell'atto pubblico nei file di autovalutazione ITPAJD (modulo 600) e ISD (moduli 650, 651 e 653) . Pertanto, non è più necessario che il cittadino fornisca l'atto pubblico se lo studio notarile ha precedentemente inviato la dichiarazione informativa del notaio all'Agenzia fiscale catalana.

11.- VERBALE LCI. È NECESSARIO CHIEDERE AL CLIENTE COME VUOLE CHE SIANO AUTORIZZATE LE SUE FUTURE COPIE SIA DEL MUTUO IPOTECARIO CHE DELLA COMPRAVENDITA:

In allegato (QUI) Nota del Consiglio Direttivo dell'Associazione Notarile della Catalogna in cui, in risposta a una comunicazione ricevuta in diversi studi notarili dalla banca ING (che chiedeva che tutte le copie dei loro atti CV + PH fossero rilasciate in formato elettronico), si indica che, negli atti CV + PH, è l'acquirente (che paga l'atto) a dover scegliere il formato delle sue copie autorizzate (su carta o in formato elettronico).

A tal fine, si raccomanda di porre al cliente questa domanda nell'atto pre-LCI, di registrarla nell'atto e, in base alla sua preferenza, di rilasciare la copia secondo la forma richiesta dall'acquirente.

12.- ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DEI VALORI IMMOBILIARI 2024:

In allegato (QUI) l'Istruzione per la verifica dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate della Catalogna per gli eventi imponibili (ITP, Eredità e Donazioni) per l'anno 2024.

Va ricordato che questa tabella è di vitale importanza quando non si dispone del valore catastale di riferimento dell'immobile in questione. Sempre, in primo luogo, si deve tenere conto del valore di riferimento ai fini fiscali. In mancanza di questo, la tabella continuerà a essere utilizzata in modo tradizionale. Moltiplicando il valore catastale per il corrispondente coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore fiscale minimo.

13.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE E SEGREGAZIONE/DIVISIONE DI UN ELEMENTO PRIVATO. SE LO STATUTO LO CONSENTE, AUTORIZZA ANCHE, IMPLICITAMENTE, LE OPERE NECESSARIE PER REALIZZARLO:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a una segregazione di locali, stabilendo che, quando il titolo costitutivo della proprietà orizzontale prevede la possibilità di segregare o dividere elementi privati senza la necessità di un accordo collettivo dell'assemblea dei proprietari, autorizza implicitamente le opere e le modifiche che tale segregazione richiede, a meno che non vi sia una clausola espressa in senso contrario.

14.- VENDITA DELLA RESIDENZA ABITUALE DELLA FAMIGLIA. È NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, ANCHE PER GLI STRANIERI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 25 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di un immobile appartenente a uno straniero, stabilendo che l'applicazione dell'articolo 1320 CC (e quindi del suo omologo nel Codice civile catalano), relativo alla necessità del consenso di entrambi i coniugi per disporre della residenza abituale della famiglia, è indipendente dalle disposizioni della legge che disciplina il regime patrimoniale dei coniugi, e che, in conformità al Regolamento 24 giugno 2016, è applicabile anche ai matrimoni stranieri.

15.- IMPORTANTE DISTINZIONE TRA PARTIZIONE FATTA DAL TESTATORE E REGOLE DI PARTIZIONE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 27 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a un atto di accettazione dell'eredità e a premi ereditari, in cui, sintetizzando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, chiarisce l'importante differenziazione tra una partizione effettuata nel testamento stesso e le mere "norme di partizione".

Il Centro sottolinea che quando il testatore compie tutte le operazioni di partizione previste dal testamento (inventario, stima, liquidazione e assegnazione dei lotti) siamo di fronte a una vera e propria divisione fatta nel testamento. Quando invece il testatore si limita a esprimere la volontà che, al momento della divisione, determinati beni vengano assegnati a ciascun erede in pagamento del suo patrimonio, siamo di fronte a un semplice regolamento di divisione.

Novembre 2023

1.- FARE MOLTA ATTENZIONE. ERRORI NELLO STUDIO NOTARILE CHE DANNO LUOGO A RESPONSABILITÀ CIVILE:

In allegato (QUI) una nota del Consiglio Generale del Notariato, che illustra in dettaglio le principali richieste di risarcimento che l'assicurazione di responsabilità civile per i notai si trova a dover affrontare in caso di negligenza, errori o imperizia professionale. Di seguito sono riportati alcuni esempi significativi:

  • Vari reclami relativi a documenti autorizzati con persone con ridotte capacità mentali. Esercitare estrema cautela con persone anziane con segni di deterioramento cognitivo, incapaci / con misure di sostegno per l'esercizio della capacità giuridica, sotto tutela, curatela, ecc.  
  • Furto di identità. Siate estremamente diligenti nel verificare l'identità della persona con la sua foto DNI / NIE / Passaporto, ecc.
  • Verifica dei gravami ipotecari. Prendete le dovute precauzioni con le ipoteche che sono state cancellate economicamente, ma non registrate. Richiedete la prova documentale dell'avvenuto pagamento del prestito garantito.

2.- NUOVO PROMEMORIA. NUOVI SVILUPPI NEGLI INVESTIMENTI ESTERNI:

In allegato (QUI) una nota informativa dell'OCP con una sintesi delle principali novità del Regio Decreto 571/2023, sugli investimenti esteri. Sono considerati investimenti esteri i seguenti:

Investimenti esteri in Spagna:

  • Partecipazione di un NON RESIDENTE in società spagnole superiore al 10% del capitale sociale.
  • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di NON RESIDENTI superiore a 500.000 euro.
  • Nel caso in cui i fondi utilizzati per l'investimento provengano da giurisdizioni non cooperative, è necessaria una dichiarazione preventiva. L'ordinanza del 9 febbraio 2023 (QUI) contiene l'elenco delle giurisdizioni non cooperative.

Investimenti spagnoli all'estero:

  • Partecipazione al capitale di società non residenti superiore al 10% del capitale sociale.
  • Acquisto di immobili all 'estero per un valore superiore a 300.000 euro.
  • Nel caso in cui la destinazione dell'investimento sia una giurisdizione non cooperativa, è necessaria anche una dichiarazione preventiva.

Obblighi del notaio:

  • Quando entrerà in vigore l'attuazione normativa del Regio Decreto, sarà obbligatorio per il notaio inviare le informazioni sugli investimenti esteri al Consiglio Generale del Notariato.
  • Nel periodo transitorio, la presentazione delle dichiarazioni online avviene tramite AFORIX.
  • Rimane in vigore l'obbligo per il notaio di inviare per iscritto alla Direzione Generale per il Commercio e gli Investimenti Internazionali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, un elenco delle transazioni intervenute considerate come investimenti esteri durante il semestre precedente per le quali non è stato richiesto al notaio di presentare la relativa dichiarazione.

3.- È POSSIBILE DICHIARARE IL COMPLETAMENTO PARZIALE DI UN EDIFICIO DIVISO ORIZZONTALMENTE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 19 settembre 2023 (BOE del 26 ottobre 2023), in cui la DG risolve il caso di un edificio, con diversi piani, diviso orizzontalmente, in cui viene dichiarata la fine dei lavori solo per una parte di essi (nello specifico, il piano terra e il primo piano, non il resto dei piani).

In questo caso, la DG lo accetta, affermando che non vi è alcun inconveniente nel fatto che la prova di completamento può essere parziale, per fasi e persino per piani; poiché può accadere nella pratica che vi siano elementi non finiti, senza che ciò ostacoli la registrazione del completamento di altri, purché questo sia debitamente accreditato.

4.- LA SPARTIZIONE DELL'EREDITÀ DA PARTE DI UN COMMERCIALISTA SPARTITORE. ATTENZIONE AI CONFLITTI DI INTERESSE:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 5 settembre 2023 (BOE del 25 ottobre 2023), in cui la DG stabilisce che in un atto di accettazione, divisione e aggiudicazione dell'eredità, la commercialista-partidora non si è limitata all'aspetto strettamente partitivo e, nelle aggiudicazioni, ha svolto funzioni dispositive che richiedono l'intervento degli eredi.

Inoltre, esiste un conflitto di interessi tra due fratelli coeredi, in quanto uno è il tutore dell'altro e quindi esercita la sua rappresentanza legale. Poiché entrambi sono interessati all'eredità e uno di loro è rappresentato legalmente dal fratello, esiste un conflitto di interessi e in questo caso è necessario l'intervento di un difensore legale.

5.- VENDITA DI UN POSTO AUTO IN UNA PROPRIETÀ INDIVISA. È RICHIESTA UNA DESCRIZIONE SPECIFICA DEL POSTO AUTO:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 28 luglio 2023 (BOE del 12 ottobre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di una quota indivisa (1,329%) di un immobile, destinato a parcheggio auto. L'atto conteneva la descrizione dell'immobile registrato nel suo complesso (costituito dal piano seminterrato di un edificio adibito a parcheggio e da locali di deposito), ma non la descrizione dello specifico posto auto il cui uso e godimento esclusivo era attribuito alla quota indivisa dell'immobile trasferito.

La DG, in linea con il Conservatore, ritiene necessario che nell'atto di vendita siano descritti dettagliatamente i confini e la superficie del parcheggio da trasferire.

6.- CATASTO E LEGGE 11/2023. NUOVE SCADENZE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCUMENTI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 7 luglio 2023 (BOE del 15 agosto 2023), che approva il calendario per l'attuazione della Legge 11/2023 sulla digitalizzazione delle azioni di registro. Questa legge stabilisce la firma elettronica di tutte le voci e i documenti del registro e la tenuta di un protocollo in formato elettronico. La suddetta risoluzione include due allegati con un calendario per l'implementazione della firma elettronica in ciascuno dei Registri immobiliari in Spagna, ed estende il periodo ordinario per l'abilitazione al registro da 15 giorni lavorativi a 30 giorni lavorativi, per un periodo di un mese dalla data di inizio dell'implementazione dei procedimenti digitali.

In allegato alla sintesi si trova la delibera con gli allegati contenenti le rispettive date di inizio della fase di implementazione della firma elettronica, in modo che tutti i dipendenti dello studio notarile possano consultarle e tenere presente che entro un mese da questa data, il periodo di abilitazione non è di 15 giorni come di consueto, ma di 30 giorni.

L'importanza di questa consultazione risiede nel fatto che sono autorizzate le cancellazioni delle ipoteche iscritte in tutti i registri della Spagna, ognuno dei quali ha una data prevista per l'implementazione di questa firma elettronica!

7.- IL VICINATO CIVILE E LE SUE DIFFICOLTÀ DI PROVA. GRANDE IMPORTANZA DEVE ESSERE DATA ALLA DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ATTO:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 3 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso riguardante la prova della residenza civile di una persona deceduta e la sua importanza nel determinare la legge successoria applicabile.

In questo caso, la defunta, nel suo testamento, dichiara di avere uno stato civile comune. Tuttavia, l'erede (il marito), quando accetta l'eredità, nel suddetto atto di accettazione dichiara che lo stato civile della defunta era quello di Ibiza e, in base a ciò, gli viene assegnata l'intera eredità (a differenza di ciò, se lo stato civile fosse stato comune, poiché la defunta non aveva discendenti, ma aveva ascendenti viventi, questi sarebbero stati legittimati). Quando l'atto di accettazione dell'eredità è stato presentato per la registrazione, il cancelliere si è rifiutato di registrarlo, ritenendo prevalente la dichiarazione di stato civile comune fatta dalla defunta nel suo testamento.

La DG, allineandosi al Registro, ritiene che la prova dello stato civile sia molto difficile (tranne nei casi in cui l'espressa dichiarazione sia riportata nel Registro Civile). Pertanto, in caso di dubbio, deve prevalere la dichiarazione dell'interessato resa davanti a un notaio (in quanto resa dopo essere stato debitamente informato dal notaio), anche rispetto a quanto può risultare da documenti extragiudiziali (come un certificato di censimento che dimostri che la persona è registrata a quell'indirizzo da più di 10 anni), in quanto la residenza amministrativa non sempre coincide con l'indirizzo effettivo (che è quello che determina la residenza civile).

8.- UN AMMINISTRATORE IL CUI MANDATO SIA SCADUTO PUÒ CONVOCARE UN'ASSEMBLEA GENERALE PER IL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTI ANNUALI:

In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 31 ottobre 2023 (BOE del 21 novembre 2023), in cui la DG delibera che l'Assemblea generale convocata da un amministratore con una carica scaduta è valida, a condizione che tale Assemblea generale sia convocata per rinnovare l'organo amministrativo e approvare i conti annuali di diversi esercizi finanziari come modo per superare la chiusura del Catasto.

9. POTERI PREVENTIVI E ASPETTI INTERREGIONALI:

Di seguito viene riportata una breve sintesi di un documento sui poteri preventivi e sugli aspetti da tenere in considerazione nel campo del diritto interregionale:

  • Grande utilità della procura preventiva: evita alla famiglia di dover ricorrere a misure di sostegno giudiziarie (che richiedono più di un anno per essere istituite, oltre al costo degli avvocati, ecc.)
  • Presto sarà possibile consultare la validità di queste procure per via telematica presso lo Stato Civile. Occorre prestare attenzione quando un delegato si reca presso uno studio notarile per firmare con una di queste procure.
  • Dubbi sulla legge applicabile quando un cliente si reca presso uno studio notarile per firmare una procura: dobbiamo sempre ricorrere al criterio della residenza abituale (art. 9.6 Cc) per costituire la procura ai sensi del CCCat o del Cc.
  • Ricordate sempre di inserire (o meno), su richiesta del cliente, la clausola relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione giudiziaria per gli stessi atti per i quali il tutore la richiede.
  • In Catalogna, nei prossimi mesi, ci saranno sviluppi significativi in questo ambito, in quanto il progetto di riforma del Libro II del Codice Civile catalano su questa materia entrerà presto in Parlamento come disegno di legge, per cui, se verrà elaborato in modo ordinario, tra pochi mesi ci saranno nuove norme in questo ambito con modifiche molto profonde che dovremo studiare per adeguare gli atti.

10.- LEGGE 11/2023. DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI E DI REGISTRO (PROTOCOLLO ELETTRONICO, VIDEO FIRME e COPIE ELETTRONICHE AUTORIZZATE):

In allegato un articolo tratto dal nostro BLOG che riassume i 10 punti principali dell'entrata in vigore della legge 11/2023 (QUI).

Tre cambiamenti principali influenzeranno la nostra vita quotidiana:

  • Il primo è il deposito di tutti i documenti firmati nell'ufficio elettronico del notaio, che rispecchia fedelmente il documento cartaceo (matrice, uniti, diligenze e note).
  • Il secondo cambiamento importante è la possibilità di videofirmare alcuni tipi di documenti con un certificato digitale una volta che il cittadino si è registrato sul portale notarile;
  • e infine, la creazione di copie autorizzate elettroniche che sostituiscono la carta con la stessa efficacia e validità.  

Dopo 21 giorni di implementazione abbiamo riscontrato la seguente casistica:

SUL PORTALE NOTARILE (PNC):

  • I cittadini che desiderano effettuare le procedure devono compilare il modulo e convalidare il proprio telefono cellulare e l'indirizzo e-mail di contatto. La procedura è semplice e si completa caricando il documento d'identità sulla piattaforma. L'abbiamo validata e funziona correttamente per i cittadini identificati con DNI, NIE e PASSPORT.
  • Il modo più pratico per accedere e firmare è utilizzare un certificato digitale. Consigliamo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, anche se esistono diversi enti emittenti certificati da Ancert.
  • Il cittadino che vi accede potrà consultare tutta la sua storia di atti tra il 1° gennaio 2007 e l'8 novembre 2023. Le modalità di pubblicazione degli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge sono ancora da definire.

SULLA VIDEO-FIRMA:

  • Fin dall'inizio siamo riusciti a realizzare con successo 2 firme video . Sebbene sia una tecnologia molto nuova e abbia i suoi limiti, non è stato complesso realizzarla una volta che il cliente è registrato nel portale e ha il certificato digitale da firmare.
  • La connessione avviene tramite un'applicazione integrata nel browser web ed è intuitiva e semplice. Prevediamo che, con la registrazione dei cittadini, il numero di documenti rilasciati con questo metodo aumenterà.

PER QUANTO RIGUARDA LA COPIA ELETTRONICA CERTIFICATA:

  • Abbiamo già rilasciato le prime copie autorizzate elettroniche con un codice di verifica sicuro (CSV).
  • Il processo è gestito da Word stesso e in parallelo al deposito del documento, anche se può essere emesso in una data successiva, sempre per i documenti firmati dopo il 9 novembre 2023.
  • Il documento viene pubblicato nell'ufficio elettronico del notaio e il CSV viene generato rapidamente e facilmente in SIGNO e inviato al cliente.
  • Una volta caricato sul sito elettronico, viene condiviso con il cliente tramite un'e-mail in cui forniamo un link alla sua copia elettronica autorizzata. Questo metodo di consegna gli conferisce autenticità e validità legale nei confronti di terzi. Riteniamo che sostituirà gradualmente il cartaceo, in quanto non è necessario essere registrati nel portale notarile per la consultazione e la convalida.

DOMANDE FREQUENTI SUL PROTOCOLLO ELETTRONICO e sulla FIRMA VIDEO:

Nel SIC, nella sezione"Legge 11/2023. Digitalizzazione dei procedimenti notarili e di cancelleria" è disponibile un documento con domande e risposte sui dubbi esistenti in relazione all'attuazione della Legge 11/2023; sono state realizzate due pubblicazioni: il primo e il secondovolume .

Sono anche allegati (QUI al singolare e QUI plurale), i modelli di base per qualsiasi atto elettronico concesso tramite video-firma attraverso il Portale Notarile del Cittadino.

MODIFICA DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO. NECESSITÀ DI SEGNALARE SEPARATAMENTE IL NUMERO DI PAGINE IN FORMATO CARTACEO/TELEMATICO:

A partire dal 9 novembre 2023, l'Indice unico informatizzato è modificato per incorporare come campo obbligatorio da riportare in ogni strumento pubblico il numero di fogli della matrice del supporto cartaceo separatamente dal numero di fogli del supporto elettronico.

Per qualsiasi domanda sulla nuova digitalizzazione (sia per i dipendenti che per i clienti), si prega di contattare Antonio Alba via e-mail: antonio@jesusbenavides.es

Ottobre 2023

1.- REGISTRO CENTRALE DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ. NOTA ESPLICATIVA

In allegato (QUI) nota chiarificatrice dell'OCP su varie questioni relative al Registro Centrale dei Titoli Immobili ari e agli obblighi dei notai al riguardo:

  • L'ottenimento dell'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 4 del RD 609/2023 non è un prerequisito per l'esecuzione del negozio giuridico, in quanto non rientra nei requisiti di identificazione del titolare effettivo.
  • Percentuale di partecipazione: questa informazione deve essere inserita solo quando si deve effettuare una nuova registrazione della manifestazione, nel caso in cui ci sia una discrepanza tra il contenuto della BDTR e la manifestazione del concedente.

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI FORMALIZZATA DA UN RAPPRESENTANTE CON PROCURA REVOCATA. OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NEL VERIFICARE LA VALIDITÀ DELLE PROCURE E DELLE CARICHE SOCIALI.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 26 luglio 2023 (BOE del 28 settembre 2023).. La DG risolve un caso di vendita di un immobile, in cui il venditore è rappresentato da un procuratore, che dichiara che la sua procura è valida, e il notaio, che dà il suo parere positivo sulla sufficienza dell'atto. Tuttavia, dai dati del Registro delle Imprese, risulta che tale procura era stata revocata pochi giorni prima, essendo stata pubblicata sul BORME, una volta iscritta nel Registro (da cui è opponibile ai terzi), lo stesso giorno della firma del CV.

Il DG conferma la classificazione del Registro, per cui il diritto dell'acquirente non può essere registrato in quanto il venditore non era debitamente rappresentato da una persona con poteri sufficienti per formalizzare la vendita.

Prendere in considerazione il caso e fare le relative indagini in cancelleria il più vicino possibile alla firma dell'atto (se possibile, lo stesso giorno), al fine di evitare tali casi.

3.- SL. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ACQUISTO DI AZIONI. IMPORTO DELLA RISERVA VINCOLATA

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 24 luglio 2023 (BOE del 27 settembre 2023).. La DG risolve il tipico caso di "uscita" di un azionista da una SL. A tal fine, la società riacquista tutte le azioni di quell'azionista (per un valore di rimborso superiore al valore nominale) e poi riduce il capitale sociale dello stesso importo (procedendo così al suo rimborso) e, allo stesso tempo, costituisce una riserva vincolata, per l'importo della riduzione (prendendo come riferimento il valore nominale delle azioni, e non il valore rimborsato all'azionista, che, come indicato, è superiore), per garantire i diritti dei creditori.

Il Registro si qualifica negativamente perché ritiene che l'importo della riserva debba essere pari al "valore di quanto ricevuto dall'azionista" (cioè l'importo totale rimborsato, e non solo il valore nominale delle azioni).

La DG ribalta la classificazione del Conservatore del registro di commercio, stabilendo che in questi casi l'importo della riserva vincolata deve essere pari al valore nominale delle azioni rimborsate e non all'importo rimborsato all'azionista uscente.

TUTELA DI FATTO. DOCUMENTO INTERPRETATIVO PER LE PROCEDURE BANCARIE

Si segnala che nel SIC, all'interno del link "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", è a disposizione dei dipendenti un protocollo quadro firmato tra l'Avvocatura dello Stato e il settore bancario per chiarire i poteri del tutore di fatto nel campo delle transazioni bancarie.

Questo documento è stato anche oggetto di un'analisi dettagliata in un articolo sul nostro blog (QUI è possibile consultarlo).

5.- INVESTIMENTI ESTERNI. SVILUPPI NORMATIVI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Si informa il personale della recente approvazione del Regio Decreto 571/2023 del 4 luglio sugli investimenti esterni (QUI è possibile consultarlo), che deve essere tenuto in considerazione quando si effettuano transazioni con non residenti. In particolare, modifica la normativa precedente nei seguenti aspetti fondamentali:

1.- Sono considerati investimenti esteri ai fini della relativa dichiarazione successiva al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia:

  • Partecipazioni di non residenti in società spagnole quando tali partecipazioni superano il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società (in precedenza era richiesto il 50%).
  • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di non residenti quando l'importo supera i 500.000 euro (in precedenza il limite minimo era di 3.000.000 euro).

In questi casi, il titolare non residente è tenuto a dichiarare l'investimento al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia, utilizzando i moduli previsti dalla Disposizione transitoria 3 del Regio Decreto (moduli DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

2.- Se la transazione è stata eseguita da un notaio, questi deve notificare al Consiglio Generale del Notariato l'investimento attraverso l'ufficio elettronico del notaio (SIGNO) e, in ogni caso, avvertire la persona che compare dell'obbligo di presentarlo.

3.- Nel caso in cui gli investimenti considerati esteri (ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto), abbiano origine in un Paese di giurisdizione non cooperativa (ex paradisi fiscali), che sono quelli inclusi nell'Ordinanza del 9 febbraio 2023, sarà necessario fare una dichiarazione preventiva e i notai dovranno richiederla prima della concessione, indicandolo espressamente nell'atto pubblico.

6.- NOTE PRATICHE SUI DOCUMENTI RELATIVI A CITTADINI STRANIERI

In allegato (QUI), un interessante articolo di un collega notaio, che espone una serie di considerazioni pratiche da tenere presenti quando una persona fisica straniera è coinvolta in un atto pubblico. A titolo di sintesi, si evidenziano le più rilevanti:

  • Identificazione. Si applicano le norme generali del Regolamento notarile. In particolare, nel caso degli stranieri dell'UE, l'identificazione avviene tramite il passaporto o la carta d'identità nazionale.
  • NIE: Gli stranieri che, a causa dei loro interessi economici, professionali o sociali, sono legati alla Spagna, devono essere dotati, a fini di identificazione, di un numero personale, unico ed esclusivo. Necessario per tutte le operazioni con implicazioni fiscali.
  • Traduzione: a meno che il notaio non conosca la lingua straniera, è necessario attenersi alle disposizioni del § 150 del Regolamento notarile e richiedere un interprete.
  • Mezzi di pagamento: prestare molta attenzione e diligenza per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro. È altamente consigliabile richiedere che i conti di deposito e di pagamento siano detenuti in banche spagnole. Se ci sono banche straniere o conti di terzi, saranno richieste informazioni il più possibile complete e affidabili sull'origine dei fondi, richiedendo una giustificazione documentale (certificati di proprietà dei conti, contratti che giustifichino l'origine dei fondi, ecc.)
  • Apostille: l'apostilla è richiesta per i documenti rilasciati all'estero.
  • Transazioni immobiliari. Ricordiamo la trattenuta del 3% del prezzo (Imposta sul reddito dei non residenti) e l'inversione del contribuente nel "capital gain municipale".

7.- RICHIESTA DI COPIE DI TESTAMENTI ALL'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE NOTARILE DELLA CATALOGNA

Informazioni di interesse per la richiesta di copie di testamenti al Collegio. Per evitare problemi in caso di discrepanze di date, l'Associazione chiede che, al momento dell'invio della richiesta di copia, vengano allegati alla richiesta di copia del testamento i relativi certificati di morte e di ultima volontà, per identificare con maggiore precisione la richiesta.

8.- FIRMA TELEMATICA DEGLI ATTI NOTARILI. ENTRATA IN VIGORE

Come riportato in precedenza, il 9 novembre entrerà in vigore la Legge 11/2023, che consentirà la firma telematica degli atti pubblici (ovvero, attraverso un sistema di videoconferenza con il notaio e firma elettronica, senza la necessità che il cliente si rechi fisicamente presso lo studio del notaio). QUI potete trovare un articolo sul blog dello studio notarile di Jesus Benavides con maggiori dettagli (quali documenti possono essere firmati, procedura, ecc.).

Per essere pionieri con questa novità e dare il miglior servizio ai clienti, è stata creata una nuova sezione nella pagina web dello studio notarile di Jesus Benavides (Video firma) dove, attraverso video didattici, viene spiegato l'intero processo da seguire per qualsiasi cittadino che voglia mettere in pratica questa possibilità.  

Per qualsiasi domanda su questo argomento (sia da parte dei dipendenti che dei clienti), si prega di contattare Antonio Alba per la risoluzione del problema via e-mail: antonio@jesusbenavides.es.

Settembre 2023

1.- CALCOLO DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE. IL GIORNO IN CUI SI TIENE L'ASSEMBLEA GENERALE NON PUÒ ESSERE INCLUSO NEL CALCOLO.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. Di conseguenza, e a titolo di sintesi, la DG ricorda le regole per il calcolo dei termini di convocazione dell'assemblea generale in una società di capitali. Come è noto, l'articolo 176 LSC stabilisce che tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale deve trascorrere un mese (SA) o 15 giorni (SL). Ai fini del calcolo di questi termini, il giorno iniziale inizia dal giorno in cui l'avviso di convocazione viene inviato all'ultimo degli azionisti e, per determinare il giorno in cui scade il termine, non si può contare il giorno in cui si tiene l'assemblea generale.

Pertanto, deve trascorrere un mese per le società per azioni e 15 giorni per le società a responsabilità limitata, ed è il giorno successivo a queste scadenze che l'Assemblea generale può essere validamente tenuta.

2.- DOTTRINA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE QUESTIONI TARIFFARIE

In allegato (QUI) un interessante documento contenente una sintesi della dottrina della Direzione Generale della Sicurezza Legale e della Fede Pubblica, in materia tariffaria, per gli anni 2020 - 2023. Da consultare in caso di dubbi sulle modalità di verbalizzazione di atti specifici.

3.- NUOVI SVILUPPI DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO

È stato riferito che l'Indice unico informatizzato ha recentemente incluso una serie di nuove funzionalità per migliorare la rappresentazione dei negozi giuridici concessi in strumenti pubblici.

In particolare, vengono creati nuovi atti giuridici per tenerne conto:

  • Atti di acquisizione o conservazione dello stato civile.
  • Atti di misure di sostegno e atti di costituzione di assistenza (e loro equivalenti in Catalogna),
  • Atti di omissione del numero di protocollo o di registro (per risolvere lo sfortunato caso in cui uno o più numeri rimangono senza un documento effettivamente autorizzato o intervenuto).

Altre modifiche minori:

  • Prova dei mezzi di pagamento nelle ricevute di deposito.
  • Specificazione della proprietà (o meno) nella vendita e nell'acquisto di azioni e titoli aziendali.
  • Costituzione di entità con o senza personalità giuridica, in cui è richiesta l'informazione sul loro codice fiscale (se l'informazione è ottenuta dopo la concessione e non è stato possibile ottenerla dal cliente, una volta scaduto il termine per la presentazione dell'indice, la revoca della norma deve essere richiesta attraverso il solito canale).

4.- TEORIA DEGLI AFFARI LEGALI COMPLESSI. ACQUISTO + IPOTECA DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UNA PERSONA SPOSATA. IL CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE NON È NECESSARIO SE L'IPOTECA VIENE FATTA CONTEMPORANEAMENTE ALL'ACQUISTO. ATTENZIONE NEL CASO DI STRANIERI

In allegato (QUI) un interessante articolo che riassume la dottrina della DG sulla teoria dei negozi giuridici complessi. L'articolo tratta i casi in cui una persona sposata acquista un immobile da sola e poi lo ipoteca. Come è noto, la regola generale stabilisce che, per ipotecare la residenza abituale, anche se appartiene a uno solo dei coniugi, è necessario il consenso dell'altro coniuge. Come eccezione a questa regola generale, si pone la teoria del negozio giuridico complesso, in virtù della quale il consenso del coniuge non proprietario non è necessario nella costituzione di un'ipoteca sulla residenza abituale subito dopo il suo acquisto, ossia l'ipoteca viene firmata con il numero di protocollo subito dopo il protocollo di compravendita.

Nel caso di stranieri, ATTENZIONE, perché la DG non ammette la dottrina del negozio giuridico complesso, a meno che la legge straniera non lo consenta e non sia accreditata (quindi, occorre verificare con una relazione notarile se la legge straniera che regola il regime patrimoniale specifico dei clienti ammette o meno questa teoria del negozio giuridico complesso).

5.- AUTENTICAZIONE PUBBLICA DELLE DELIBERE SOCIETARIE. UNA BUONA AZIONE PUÒ SALVARE UN CATTIVO CERTIFICATO

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. In conformità a tale risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito delle delibere societarie di una SL (cessazione e designazione di cariche), se il certificato non indica il quorum per l'adozione delle delibere, ma l'atto lo specifica (mediante una dichiarazione dell'amministratore), ciò è sufficiente per registrare la delibera nel Registro Mercantile.

6.- PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CIÒ CHE ARRIVA PER PRIMO IN CANCELLERIA È CIÒ CHE PREVALE (ANCHE SE LA LEGGE È SUCCESSIVA).

Si allega la Risoluzione della DG Diritto, Persone Giuridiche e Mediazione del 17 luglio 2023 (DOGC del 31 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che prevale ciò che viene iscritto per primo nel Registro.

Caso in cui, nel 1986, con una scrittura privata, viene costituito un usufrutto a vita su un immobile. Successivamente, il 09/02/2023, tale scrittura privata viene elevata ad atto pubblico e presentata per la registrazione al Catasto. Tuttavia, il Conservatore rifiuta la registrazione, poiché il 03/02/2023, cioè 6 giorni prima, era stato presentato per la registrazione un atto di lascito, in cui questo diritto di usufrutto era stato assegnato a un terzo, sulla base di un'accettazione di eredità da parte di una persona deceduta nel 2022.

In questo caso, la DG richiama il principio fondamentale del funzionamento del Registro, ossia prior in tempore, potior in iure, per cui ciò che arriva per primo al Registro e viene registrato (usufrutto del 2022 presentato il 3 febbraio 2023), prevale sugli altri diritti (in questo caso, un usufrutto costituito in una scrittura privata nel 1986 e presentato per la registrazione il 9 febbraio 2023 sulla base di un atto di elevazione ad atto pubblico).

7.- TABELLA DELLE NORME SULLA NAZIONALITÀ E SULLO STATO CIVILE

In allegato (QUI) un interessante documento che include una tabella dei regolamenti sulla cittadinanza e sullo stato civile, dove si possono trovare i link ai regolamenti e alle risoluzioni della Direzione Generale su vari argomenti come la registrazione civile, le certificazioni, il regime economico del matrimonio, ecc.

8.- GIURAMENTO DI CITTADINANZA. VARIE QUESTIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

In allegato (QUI) Circolare della DG relativa alla competenza dello specifico Ufficio di Stato Civile in cui formalizzare la dichiarazione di opzione per la cittadinanza spagnola, nonché il giuramento o la promessa. Stabilisce che è competente l'Ufficio di Stato Civile del luogo di residenza del richiedente.

Si allega anche (QUI) Circolare del Direttore Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica, che stabilisce l'inopportunità di concedere certificati di cittadinanza giurata quando si rilevano indizi che il richiedente abbia compiuto atti incompatibili con la buona condotta civile (come, ad esempio, il fatto che il richiedente sia detenuto in un centro penitenziario).

9.- CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLE QUALIFICHE NEGATIVE. SERVIZIO A CUI SI PUÒ RICORRERE COME STUDIO NOTARILE

In allegato (QUI) un documento informativo del Consiglio Generale del Notariato, attraverso il quale viene reso noto un servizio a disposizione dei notai per poter ricorrere giudizialmente contro le valutazioni negative (o anche le delibere della DGSJFP) che possono comportare un interesse aziendale per i notai.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente riscontri una valutazione negativa che ritenga possa ripercuotersi sull'ufficio del notaio nel suo complesso, può sollevare questa eventualità con il notaio, che può richiederla attraverso i canali indicati nel documento allegato.

10.- LA RACCOMANDAZIONE DI REGISTRARE LE DICHIARAZIONI PRIMA DELLA STIPULA DI UN ATTO IN CUI È COINVOLTA UNA PERSONA CON DISABILITÀ.

La circolare informativa 3/2021, del 27 settembre, del Comitato permanente del Consiglio generale del notariatopropone che, prima della stipula di un atto in cui siano coinvolte persone con disabilità, venga redatto un registro delle manifestazioni in cui siano annotate le circostanze che possono influenzare l'esecuzione del negozio giuridico in questione. Questo registro può includere, tra le altre circostanze

  • Dichiarazioni della persona con disabilità stessa, ad esempio una dichiarazione della persona con disabilità che riconosce di vendere al di sotto del prezzo di mercato per una particolare necessità o convenienza, o le ragioni per cui rinuncia a una particolare eredità.
  • Dichiarazioni di persone che assistono la persona disabile nell'esercizio della sua capacità. Ad esempio, la dichiarazione del tutore di fatto, dell'avvocato, dell'accompagnatore occasionale, ecc. in cui si afferma di aver consigliato alla persona disabile di concedere un atto di vendita perché necessario per il suo futuro sostegno e mantenimento, o per saldare i debiti in sospeso.

Questo certificato è un complemento indispensabile alla valutazione della capacità notarile e fornisce chiarezza e sicurezza in caso di controversie future e possibili richieste di risarcimento. Si raccomanda che a richiedere il certificato sia la persona con disabilità o il suo assistente.

11.- VIENE CREATO IL REGISTRO CENTRALE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ.

Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli Immobiliari. Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli di Proprietà Immobiliare.. Questo registro deve essere consultato da tutte le parti obbligate per legge a controllare il riciclaggio di denaro, compresi i notai. Tuttavia, fino al trasferimento dei dati in questo registro, per il quale sono previsti 9 mesi, il Regio Decreto stabilisce che si devono continuare a utilizzare le fonti tradizionali (il database del beneficiario effettivo tramite Signo).

Luglio 2023

1.- NUOVO CONGEDO RETRIBUITO DI 15 GIORNI DI CALENDARIO PER I PARTNER NON SPOSATI

Il regio decreto legge 5/2023 viene pubblicato nel BOE ed entra in vigore (QUI potete consultarlo), in virtù del quale viene riconosciuto un congedo retribuito di 15 giorni di calendario per il fatto di diventare (e registrarsi) come coppia stabile. Tutte le coppie stabili che formano un'unione stabile d'ora in poi possono essere informate di questo, in modo da poter usufruire di questo nuovo congedo.

2.- NUOVO REGOLAMENTO SULLE MODIFICHE STRUTTURALI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

Il citato regio decreto legge 5/2023 (QUI ) ha abrogato la precedente Legge 3/2009, del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (trasformazione, fusione, scissione, trasferimento globale di attività e passività, ecc.) Pertanto, d'ora in poi, il nuovo regime giuridico per le modifiche strutturali si trova nel citato Regio Decreto Legge 5/2023. Da tenere in considerazione quando un funzionario prepara una di queste operazioni (deve consultare il nuovo regolamento e adattare le citazioni legali al nuovo testo normativo).

3.- LE SENTENZE DI DIVORZIO DI STRANIERI, CON AGGIUDICAZIONE DI BENI IMMOBILI, DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL REGISTRO CIVILE CENTRALE.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in caso di divorzio (DI STRANIERI il cui matrimonio non è registrato nel Registro Civile spagnolo), se nella sentenza viene assegnato un immobile a uno degli ex coniugi, per poterlo registrare nel Catasto, è necessario che, in precedenza, tale sentenza di divorzio sia registrata nel Registro Civile Centrale.

4.- REGISTRAZIONE DEI BENI E PRECEDENZA IN TEMPOREALE. A VOLTE SÌ, A VOLTE NO, CIÒ CHE VIENE DEPOSITATO SUCCESSIVAMENTE HA LA PRIORITÀ SUI DOCUMENTI DEPOSITATI PRECEDENTEMENTE.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 15 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve un caso curioso:

  • Il CV + PH è firmato e presentato per la registrazione, qualificato con difetti correggibili.
  • Viene presentata una rettifica e, mentre l'iscrizione è ancora in vigore (cioè il VC + PH non sono ancora stati registrati), il Catasto riceve un'ordinanza dell'AEAT con un divieto di alienazione dell'immobile, a causa di debiti fiscali.
  • Il cancelliere qualifica negativamente il CV + PH (presentato prima dell'ordinanza) per motivi di ordine pubblico.
  • Il notaio ha presentato ricorso e la DG gli ha dato ragione, stabilendo che se l'ordinanza derivava da un procedimento amministrativo in cui non era stata messa in discussione la validità civile del negozio giuridico (ricordiamo i debiti fiscali), la classificazione negativa non era applicabile, in quanto il CV + PH era stato presentato in precedenza nel registro (prior in tempore potior in iure).
  • Tuttavia, la DG ricorda che se l'ingiunzione è stata emessa nel contesto di un procedimento penale in cui viene messa in discussione la validità dell'attività (ad esempio, una presunta frode nel VC), la sospensione della registrazione (anche se l'ingiunzione è successiva) sarebbe appropriata, per motivi di interesse generale/ordine pubblico.

5.- NULLA PUÒ ESSERE REGISTRATO A FAVORE DI UNA SOCIETÀ LA CUI CIF SIA STATA REVOCATA.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 16 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base a questa risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito di una compravendita, se il numero di partita IVA della società acquirente è stato revocato, l'acquisizione non può essere registrata a suo favore. È importante tenere presente e ricordare sempre, quando si tratta di una società, di consultare la banca dati esistente in materia.

6.- È POSSIBILE RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEI 3.000 EURO IN UNA SOCIETÀ ESISTENTE

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve il seguente curioso caso:

  • 3.000, effettua una riduzione di capitale, in seguito alla quale il capitale sociale risultante scende al di sotto dei 3.000 euro.
  • Il Conservatore sospende la registrazione in quanto ritiene che questa cifra sia inferiore al minimo legale, in quanto ritiene che le SL inferiori a 3.000 euro di capitale siano possibili solo al momento della costituzione.
  • Il DG revoca la qualifica del Conservatore, ritenendo che sia effettivamente possibile effettuare una riduzione di capitale in una SL con un capitale sociale inferiore a 3.000 euro.

7.- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE. IL TEMPO DEVE ESSERE RISPETTATO

A seguito di una transazione formalizzata presso lo studio notarile, si ricorda che nell'ambito di un aumento di capitale di una società di capitali, il diritto di prelazione degli azionisti sugli aumenti di capitale sorge dal momento della pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove azioni nella Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese, o dalla comunicazione scritta a ciascun azionista. La sottoscrizione può essere effettuata dagli azionisti entro il termine fissato dall'Assemblea generale, che non può essere inferiore a un mese dalla pubblicazione o dalla comunicazione.

Queste scadenze devono quindi essere prese in considerazione e rispettate quando si formalizza questo tipo di operazione (per cui non è possibile che la sottoscrizione delle nuove azioni avvenga nella stessa assemblea della delibera, a meno che tutti gli azionisti non abbiano partecipato all'assemblea).

8.- RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NOTAIO. È MOLTO IMPORTANTE TENERNE CONTO PER EVITARE QUESTO TIPO DI ERRORE.

Si allega un link a un interessante articolo dottrinale (QUI) in cui viene analizzata la responsabilità civile del notaio. Di particolare interesse è una sezione con approfondimenti di casi specifici (es. omissione di oneri, procure insufficienti, mancata informazione sugli effetti fiscali dell'esecuzione, ecc.)

Si raccomanda vivamente a tutti i dipendenti dello studio notarile di leggere l'articolo e questi casi specifici per evitare di commettere tali errori e la responsabilità ad essi associata.

9.- REGISTRAZIONE CIVILE E GIURAMENTO DI CITTADINANZA E MATRIMONI NOTARILI. QUESTIONI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Si allega un documento della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica(si veda il PDF allegato a questa mail) che chiarisce diverse questioni relative soprattutto alla documentazione che gli interessati devono presentare nella dichiarazione giurata di cittadinanza e nel procedimento di matrimonio davanti a un notaio, nonché aspetti relativi alla procedura da tenere in considerazione sia per la concessione della cittadinanza che per il matrimonio.

Giugno 2023

1.- STATUTO. LA CLAUSOLA STATUTARIA CHE CONSENTE L'INVIO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AGLI AZIONISTI PER POSTA ORDINARIA (SENZA RICEVUTA DI RITORNO) NON È VALIDA:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, il DG ricorda che (nell'ambito della costituzione di una SL), la clausola statutaria che consente l'invio dell'avviso di convocazione ai soci per posta ordinaria (senza ricevuta di ritorno) non è ammissibile, in quanto, per essere valido, il sistema di invio deve consentire la verifica della ricezione dell'avviso da parte del destinatario.

2.- NELL'ATTO DI VENDITA STRAGIUDIZIALE DI UN IMMOBILE IPOTECATO, È NECESSARIO DARE UNA NOTIFICA AFFIDABILE DELL'ESECUZIONE AI TITOLARI DI ONERI SUCCESSIVI:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Caso di pignoramento extragiudiziale di un immobile ipotecato, presso uno studio notarile, in presenza di una condizione risolutiva successiva all'ipoteca a favore di una società. La società viene avvisata del procedimento di pignoramento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la consegna è negativa, dopodiché l'atto viene concesso. La DG, allineandosi alla tesi del Conservatore, non condivide questa tesi, in quanto ritiene che quando l'esecuzione stragiudiziale di un immobile ipotecato viene formalizzata con un atto, è necessario dare una notifica certa della procedura a tutti i titolari di oneri o diritti successivi all'ipoteca in corso di esecuzione, per cui se si decide di inviare la notifica della procedura con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la sua consegna al destinatario è negativa, è opportuno effettuare una notifica personale, da parte del notaio, con un atto di notifica (art. 202 Regolamento Notarile).

3.- RETTIFICA DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE AL 10%. NON È POSSIBILE REGISTRARLA "A POCO A POCO":

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 12 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Viene concesso un atto di rettifica delle dimensioni dell'immobile, con il"metodo semplificato" dell'articolo 201.3 della legge ipotecaria(per differenze non superiori al 10%), ma analizzando i metri quadrati dichiarati nel registro e quelli dichiarati ora (da 9.403 a 10.377), si nota che la differenza è superiore al 10%. Il Conservatore sospende la registrazione e successivamente il notaio presenta un atto di rettifica chiedendo di registrare solo l'eccedenza dei metri quadrati fino al raggiungimento del 10%. Il Conservatore dà nuovamente una qualifica negativa e il DG, allineandosi al Conservatore, conferma che ciò non è possibile, in quanto non è possibile registrare una rettifica "frammentaria" o "a pezzi" della superficie del terreno, per cui se è superiore al 10%, si deve utilizzare la procedura ordinaria dell'articolo 201.1 della legge sulle ipoteche e non la procedura semplificata dell'articolo 201.3.

4.- MINUTAGGIO DEI "CONCETTI MINORI". COSA PUÒ ESSERE ADDEBITATO E COSA NO:

Interessante post dal blog "justitonotario" (QUI) che analizza una Risoluzione della Direzione Generale del 3 gennaio 2023 (consultabile integralmente in un link del suddetto blog), che risolve un ricorso di un privato contro il verbale di un notaio di un atto di compravendita. In sintesi, stabilisce che:

  • Cosa è testimoniato e cosa no? È il notaio a decidere.
  • Rapporto del registro commerciale: non applicabile.
  • Consultazione del titolare effettivo: Sì.
  • Faccia in bianco degli assegni: corretto.
  • Incorporazione nella copia di un foglio per l'inserimento di note: corretto.
  • Diligenze: Devono essere registrate per poter essere considerate minime.
  • Copie semplici e accordo sull'assunzione dei costi da parte dell'acquirente: se l'acquirente si assume i costi, questo include le copie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione dell'attività formalizzata.
  • Numero di copie elettroniche semplici: 2 (per le comunicazioni al Catasto e al Comune, rispettivamente).
  • Numero di copie in carta semplice: 3 (per regolare rispettivamente ITP, "plusvalía" e formalità varie).
  • Al momento dell'indicazione del numero di copie desiderate dai concedenti: Al momento della firma.
  • Cosa possiamo considerare come testimonianze? La trascrizione dei dati della società intervenuta; l'elaborazione della modulistica necessaria per poter effettuare la liquidazione telematica; la testimonianza per richiesta di informazioni anagrafiche; la consultazione della Real Titolarità; la semplice nota del Registro; la ricevuta dell'IBI; la certificazione catastale descrittiva e grafica (a parte la gestione catastale extra-territoriale che è anch'essa minutabile); gli assegni di accredito dei mezzi di pagamento; il certificato dei debiti della comunità; l'etichetta della Certificazione Energetica o l'intero certificato e rispettando quanto necessario a seconda dei casi; l'attestazione di ricezione da parte del Comune della comunicazione di cui all'art. 110.6.b) e la verifica dei CSV.
  • Sigillo di sicurezza: Sì, è verbalizzato.
  • Nota del Registro: può trattarsi di un supplemento (a margine della testimonianza).

5.- NON SI PUÒ ESSERE DUE COSE ALLO STESSO TEMPO. NON È POSSIBILE ESSERE MEMBRO (PERSONA FISICA) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ E, ALLO STESSO TEMPO, ESSERE ANCHE UNA PERSONA FISICA CHE RAPPRESENTA UNA SOCIETÀ CHE RICOPRE LA CARICA DI MEMBRO DELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 23 maggio 2023 (BOE del 16 giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in un consiglio di amministrazione di 3 membri, non è possibile che la stessa persona fisica ricopra la posizione di membro del consiglio e, allo stesso tempo, quella di persona fisica che rappresenta una società che è anche membro del consiglio, in quanto ciò implicherebbe che, de facto, una sola persona avrebbe il diritto di veto sull'adozione o meno di qualsiasi accordo, oltre a poter generare situazioni suscettibili di conflitto di interessi. In ogni caso, se il consiglio avesse più di 3 membri, la questione sarebbe più discutibile e il caso specifico dovrebbe essere analizzato per giungere a una conclusione in merito.

6.- VENDITA DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI UNA SOCIETÀ RAPPRESENTATA DA UN AMMINISTRATORE LA CUI POSIZIONE NON È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. È POSSIBILE SE IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA DEL NOTAIO VIENE ESEGUITO CORRETTAMENTE:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 9 maggio 2023 (BOE del 29 maggio 2023).. In conformità ad esse, e a titolo di sintesi, la DG ribadisce la propria dottrina già consolidata e stabilisce che, in caso di vendita di un immobile da parte di una SL, rappresentata nella compravendita dal proprio amministratore, senza che la posizione sia ancora registrata, è possibile formalizzare l'operazione se il giudizio di sufficienza notarile viene svolto correttamente . In particolare, l'atto deve contenere tutte le circostanze richieste dalla legge affinché la nomina dell'amministratore sia considerata valida:

  1. La delibera dell'Assemblea generale regolarmente convocata.
  2. Accettazione della nomina,
  3. La notifica o il consenso, a seconda dei casi, dei titolari delle precedenti sedi legali.

7.- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER ADEGUARLO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROCESSI DIGITALI

QUI è possibile consultare la suddetta riforma del Regolamento del Registro Mercantile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 14 giugno. Sulla base della stessa, come aspetti chiave:

  • A tutte le società a responsabilità limitata e alle filiali verrà assegnato un identificativo unico europeo (EUID), che consentirà di identificarle in modo univoco attraverso un sistema di interconnessione di tutti i registri delle imprese dell'UE.
  • È prevista la possibilità di creare e chiudere filiali telematicamente/online.
  • La sua entrata in vigore è posticipata di un anno dalla pubblicazione nel BOE della Legge 11/2023 (cioè il 9 maggio 2024).

Maggio 2023

1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ DEI MINORI E CONFLITTO DI INTERESSI. ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, datata 20 febbraio 2023 (DOGC del 2 marzo 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nella rinuncia all'eredità a favore di minori, la regola generale è che essa deve essere formalizzata in un atto pubblico dai genitori, con autorizzazione giudiziaria (art. 236-27 CCCat) o, in alternativa, dai due parenti più stretti (art. 236-30 CCCat). In caso di conflitto di interessi di uno dei genitori, la rinuncia viene fatta dall'altro genitore con il consenso dei due parenti. Se il conflitto di interessi riguarda uno dei due parenti, questi deve astenersi o, se necessario, il parente successivo deve essere chiamato a sostituirlo.

2.- CATASTO. LE NOTE SEMPLICI NON POSSONO ESSERE RICHIESTE NÉ PER E-MAIL NÉ PER MEZZO DI UN DOCUMENTO PRESENTATO PER VIA TELEMATICA:

Si allegano le risoluzioni della DGSJFP del 27 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023) e del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che le note semplici non possono essere richieste né via e-mail né attraverso una richiesta presentata in un documento attraverso il sistema di deposito telematico dei documenti del Registro. La via ordinaria è quella del portale telematico di Registradores.org o del Telefax nel caso di note continue provenienti dallo studio notarile.

3.- CESSIONE DI PROPRIETÀ IN CAMBIO DI UNA RENDITA VITALIZIA GARANTITA CON CONDIZIONE SOSPENSIVA E DI UN DIRITTO REALE IPOTECARIO. NON SI PUÒ IPOTECARE CIÒ CHE ANCORA NON CI APPARTIENE:

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che non è possibile ipotecare ciò che non è ancora vostro. La cessione di un immobile in cambio di una rendita viene formalizzata in un atto pubblico. Il cedente (una persona anziana) trasferisce l'immobile a un terzo (cessionario) in cambio di una rendita. Il trasferimento viene formalizzato con una condizione sospensiva, per cui il passaggio di proprietà avverrà quando il cessionario dimostrerà di aver pagato per intero la rendita pattuita (si intende alla morte del cedente). Inoltre (per garantire che chi è tenuto a pagare la rendita la paghi), il cessionario costituisce un'ipoteca su tale proprietà, a favore del cedente, come ulteriore garanzia per il pagamento della rendita vitalizia. L'iscrizione dell'ipoteca viene rifiutata in quanto la condizione sospensiva non si è ancora verificata, per cui i cessionari non hanno ancora acquisito la proprietà dell'immobile (condizione sospensiva in attesa di adempimento) e quindi non possono ipotecare qualcosa che ancora non gli appartiene.

4.- IPOTECA E DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICA. NON PUÒ ESSERE UN INDIRIZZO ESTERO:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 30 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che quando si formalizza un diritto reale ipotecario, l'atto deve indicare un indirizzo del debitore ai fini delle notifiche e delle convocazioni, che deve essere situato in Spagna, per cui non è ammissibile indicare un indirizzo del debitore all'estero a tali fini.

5.- ATTO DI ESTINZIONE DELLA CONVIVENZA STABILE E DI SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO (APPARTAMENTO IN COMUNE). PUÒ ESSERE CONCESSO CON FIGLI MINORI SE NELL'ATTO NON SONO INCLUSI ACCORDI CHE RIGUARDANO I FIGLI:

Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya del 19 aprile 2023 (DOGC del 24 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che in presenza di una coppia stabile con figli e con una casa in comune, quando la coppia stabile si estingue per cessazione della convivenza, anche se ci sono figli minori, possono formalizzare l'estinzione della coppia stabile nell'atto e concordare nello stesso lo scioglimento del condominio dell'immobile che avevano in comune. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se l'atto di cessazione della convivenza stabile non include misure che riguardano i figli, come un accordo, un piano genitoriale, gli alimenti o un regime di visita (nel qual caso, logicamente, sarebbe necessaria un'autorizzazione giudiziaria).

6.- ATTO DI DIVISIONE MATERIALE DI UN ELEMENTO PRIVATO DI UNA PROPRIETÀ SOGGETTA AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE È RICHIESTA SOLO LA MAGGIORANZA SEMPLICE:

Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, del 5 maggio 2023 (DOGC del 15 maggio 2023). In base a questa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che nel caso di un vecchio edificio con una divisione orizzontale "singolare" (diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato), se il regolamento non lo consente espressamente, l'edificio deve essere diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato, se lo statuto non lo consente espressamente (nel qual caso non sarebbe necessario l'accordo dell'Assemblea generale), è possibile formalizzare una divisione materiale di questa entità che comprende questi 13 appartamenti, al fine di creare 13 proprietà registrate indipendenti, con la sola delibera dell'Assemblea generale approvata a maggioranza semplice (cioè non sarebbe necessario un accordo con maggioranze qualificate di 4/5).

7.- ATTO DI RETTIFICA DI ERRORE (DI SUPERFICIE) NELLA DESCRIZIONE DI UN IMMOBILE (ELEMENTO PRIVATO) SOGGETTO AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE. NON È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI VECCHIE OPERE EDILIZIE NUOVE DA PARTE DELLA COMUNITÀ DEI PROPRIETARI:

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 18 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG risolve un caso in cui una sovrastruttura, registrata con una superficie utile di 47,51 metri, viene rettificata a 97 metri (poiché in realtà questa era la superficie reale e corretta), mediante un atto concesso dal proprietario registrato dell'immobile, sulla base di una certificazione catastale e grafica e di una relazione di un architetto (che accreditano che si tratta di un errore e che questo appartamento ha questa superficie dal momento della costruzione), nonché mediante una risoluzione del Consiglio (adottata all'unanimità) che acconsente a questa rettifica. In questo caso, la DG conferma che questo atto è sufficiente per registrare la modifica della superficie dell'appartamento, senza la necessità di un atto di dichiarazione di vecchia e nuova costruzione, da parte della comunità di proprietari, in cui viene rettificata la descrizione di tale elemento.

8.- QUANDO IN UNA SUCCESSIONE C'È UN DIRITTO DI TRASMISSIONE, SONO CONSAPEVOLE CHE PER LA CONSEGNA DI UN LEGATO È NECESSARIO IL CONCORSO DI TUTTI GLI INTERESSATI ALL'EREDITÀ:

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 19 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In base a tale risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito del diritto di trasferimento, e in base all'articolo 1006 del Codice civile, qualsiasi operazione volta a dividere l'eredità cui è chiamato il cedente deve essere concessa da tutti gli interessati alla successione di quest'ultimo (compresi i suoi beneficiari legittimari). Si tratta di un caso in cui due persone decedute, nel loro testamento, nominano eredi i loro sei figli (con volgare sostituzione a favore dei rispettivi discendenti) e, allo stesso modo, dispongono a favore di tre dei loro figli il lascito di alcuni beni immobili. Successivamente, uno di questi figli morì, lasciando una vedova e tre figli (nipoti del primo defunto). L'atto di consegna del lascito viene concesso dagli eredi (figli della coppia defunta) e anche dagli eredi cedenti (nipoti), ma non interviene la coniuge vedova del figlio defunto, che il DG interpreta come necessaria, in quanto interessata alla successione.

9.- PRESTO SARÀ POSSIBILE CONCEDERE ATTI PER VIA ELETTRONICA:

In allegato il link all'articolo recentemente pubblicato su El Periódico (QUI) in cui vengono spiegate sinteticamente le novità derivanti dalla Legge 11/2023. Sulla base di questa legge, a breve (a fine novembre scade la vacatio legis di 6 mesi), sarà possibile rilasciare alcuni atti pubblici per via telematica, cioè senza la presenza fisica del cliente presso lo studio notarile. Non appena saranno disponibili ulteriori sviluppi sull'attuazione pratica della misura, il personale sarà debitamente informato.

Aprile 2023

1.- I CLIENTI POSSONO IDENTIFICARSI DAVANTI AL NOTAIO CON UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA DEL REGNO DI SPAGNA:

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 16 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In base a questa risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG consente a una persona che si presenta davanti a un notaio di identificarsi mediante una patente di guida spagnola valida, anche se questa risorsa deve essere utilizzata in modo sussidiario o complementare. Ciò significa che, di norma, in tutti i casi l'identificazione degli spagnoli deve avvenire tramite passaporto o DNI (carta d'identità nazionale spagnola). Tuttavia, in alternativa, può essere accettata anche la patente di guida, in quanto si tratta di un documento ufficiale rilasciato da un'autorità pubblica, con fotografia e firma, che ha effetti identificativi.

2.- IL CONSENSO DEI NUOVI PROPRIETARI DI UN IMMOBILE SOGGETTO A REGIME PATRIMONIALE ORIZZONTALE È NECESSARIO PER REGISTRARE IN CATASTO GLI ACCORDI ADOTTATI PRIMA DEL LORO ACQUISTO E NON REGISTRATI.

Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 31 gennaio 2023 (BOE del 20 febbraio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG ricorda che, come regola generale, se una comunità di proprietari adotta una delibera soggetta a registrazione nel Catasto, e successivamente, prima che tale delibera venga registrata, si verificano cambiamenti di proprietà in elementi privati, per ottenere la registrazione di tale delibera, i nuovi proprietari devono dare il loro consenso. Tuttavia, in questo caso specifico, trattandosi di una successione, la DG applica il principio della successione universale (articolo 661 Cc) e consente la registrazione del patto.

3.- NELL'AMBITO DI UNA SUCCESSIONE EREDITARIA, LA SEPARAZIONE DEL MATRIMONIO DEVE ESSERE PROVATA IN MODO ATTENDIBILE PER PRIVARE IL CONIUGE SUPERSTITE DEI SUOI DIRITTI EREDITARI SULLA QUOTA RISERVATA.

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 24 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito di un'accettazione di eredità, per poter formalizzare l'eredità senza il coniuge legittimo superstite (a seguito della separazione dei coniugi), è necessario certificare la separazione (per mutuo consenso in un atto pubblico / decisione giudiziaria di separazione o divorzio / ratifica del coniuge che non partecipa alla divisione).

4.- PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA QUANDO SI UTILIZZA UNA PROCURA PREVENTIVA IN PREVISIONE DELLA PERDITA DI CAPACITÀ.

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 4 novembre 2022 (BOE del 2 dicembre 2022). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che per poter utilizzare una procura preventiva in previsione della perdita di capacità (del tipo che ha effetto solo una volta che la perdita di capacità è stata accreditata, non prima) non è sufficiente un generico giudizio di sufficienza come in qualsiasi tipo di procura, ma saranno richiesti ulteriori requisiti, ovvero è necessario un certificato medico in corso di validità, che riporti la data, l'autore, lo scopo e un giudizio esplicito da parte del notaio che il mandante si trovi nella situazione di sostegno descritta affinché la procura abbia effetto (e addirittura, in caso di dubbio, può essere richiesta una perizia, che sarà valutata in un atto notarile separato o, se necessario, aggiungendo la comparsa del mandante per valutare la sua situazione di bisogno sul posto).

5.- LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE INCIDONO SULLA CAPACITÀ DELLA PERSONA DEVONO ESSERE REGISTRATE NELL'ANAGRAFE, IN MODO CHE GLI ATTI CHE NE DERIVANO ABBIANO ACCESSO ALL'ANAGRAFE IMMOBILIARE.

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 3 gennaio 2023 (BOE del 9 febbraio 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che la sentenza del tribunale che incide sulla capacità di una persona, oltre a essere definitiva, deve essere registrata nel Registro civile. Senza questo requisito, l'atto compiuto dal rappresentante non potrà accedere al Catasto.

6.- QUANDO IL REGIME ECONOMICO DEL MATRIMONIO È INDICATO IN UN ATTO, DEVE ESSERE SPECIFICATO SE È LEGALE O CONVENZIONALE.

Allego la Risoluzione della DGSJFP del 20 dicembre 2022 (BOE del 3 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nell'indicare il regime economico del matrimonio è necessario stabilire nell'atto se il regime economico matrimoniale è legale o convenzionale (poiché se è convenzionale, possono essere state previste regole specifiche di gestione e disposizione, diverse da quelle generiche previste dal regime legale del Codice). Inoltre, se si tratta di un regime concordato o convenzionale, è necessario fornire al notaio la prova di ciò mostrando l'atto autentico da cui deriva il regime economico convenzionale (contratto di matrimonio) con gli estremi della registrazione nel registro civile competente. La prova può essere fornita anche attraverso un certificato di matrimonio dell'ufficio anagrafe, a margine del quale deve essere riportata l'annotazione della stipula della convenzione di matrimonio in cui viene concordato il regime patrimoniale convenzionale, il giorno della stipula, il notaio autorizzante e il numero di protocollo.

7.- LA NECESSITÀ CHE IL NOTAIO INDICHI ESPRESSAMENTE NELLA SENTENZA DI SUFFICIENZA NOTARILE L'AVVERTENZA DI AUTOAPPALTO E/O CONFLITTO DI INTERESSI.

Si allega la risoluzione della DGSJFP del 9 marzo 2023 (B.O.E. 27 marzo 2023). In questa interessante risoluzione, la DG ribadisce ancora una volta la sua dottrina in merito alla sufficienza notarile e alla sentenza autoconcordataria, nel senso che bisogna prendere delle precauzioni quando c'è un negozio giuridico concesso da un procuratore che a sua volta interviene in nome e per conto proprio come parte con interessi opposti a quelli del suo mandante. Nel caso presentato nella sentenza, il Conservatore sospende la registrazione di una donazione in cui il donatore agisce a sua volta come procuratore del donatario, senza indicare nell'atto di donazione che la procura conferita dal donatario evita espressamente la figura dell'autocontratto e/o del conflitto di interessi. Il centro amministrativo ricorda la propria dottrina, già molto ribadita, secondo cui l'articolo 98 della Legge 24/2001 attribuisce esclusivamente al notaio il giudizio di sufficienza della presunta rappresentanza, senza che l'ufficiale di stato civile possa pretendere, per la propria qualifica, l'esibizione, l'accompagnamento o la trascrizione del documento da cui la rappresentanza è tratta. Tuttavia, quando si tratta della figura dell'autocontraenza, non è sufficiente che il notaio riporti nell'atto il suo giudizio di sufficienza, ma è anche necessario che indichi chiaramente che l'atto pubblico da cui deriva la rappresentanza (procura) contiene la clausola di autocontraenza".

8.- LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI CON ELEMENTI INTERNAZIONALI

8.1.- LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:

  • Il Regolamento UE 2016/1103 (QUI) si applica a tutti i matrimoni contratti a partire da giugno 2019, ed è universalmente applicabile (anche le leggi non UE possono essere applicate).
  • Il regolamento (art. 22) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra quella del luogo di celebrazione o quella della cittadinanza di uno dei due coniugi.
  • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (di conseguenza, in Spagna sarà necessario un atto pubblico).
  • Inmancanza di accordo, la legge applicabile è (art. 26): quella della prima residenza abituale dopo il matrimonio, quella della cittadinanza comune o quella del legame più stretto.
  • ‍Si applica anchealle "società di persone registrate": società stabili iscritte in un registro pubblico.

8.2.- LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO:

  • Si applica il Regolamento UE 1259/2010 (QUI) sulla legge applicabile al divorzio, che è anche universalmente applicabile (si possono applicare anche leggi non UE).
  • Il regolamento (art. 5) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra la legge del luogo di residenza abituale, la legge dell'ultimo luogo di residenza abituale, la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o la legge del foro.
  • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (in Spagna, atto pubblico di patti in previsione della rottura).
  • Inassenza di un accordo, si applicano i criteri dell'art. 8 del Regolamento.
Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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