Il presente e il futuro della costituzione di società
20/12/2021
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Mercantile

Il presente e il futuro della costituzione di società

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Indubbiamente, alla luce delle numerose novità che il nostro ordinamento giuridico sta attraversando, che si riflettono nei quesiti quotidiani che pervengono al mio studio notarile, ritengo che sia senz'altro necessario e molto interessante fare un breve riassunto pratico e didattico di tutte le questioni presenti e future che devono essere prese in considerazione in questo settore, con particolare riferimento alla possibilità:

  • Costituire una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di 1 euro.
  • Costituzione di società attraverso un processo 100% online.
  • Creare una società senza costi notarili e di registro.
  • Costituzione di una società di capitali attraverso il "percorso espresso" del sistema CIRCE
  • Costituire una società di capitali in modo tradizionale presso uno studio notarile.
  • Acquistare una società incorporata da un terzo.

Quindi, una volta individuati gli obiettivi di questo articolo, procederemo a farlo, ricorrendo, come di consueto nel mio blog, al sistema domanda - risposta breve, che consente un approccio pratico, fresco, divertente e didattico all'argomento.


1.- Costituzione di una SL con capitale sociale di un euro

Nelle ultime settimane è stato certamente curioso, per non dire altro, osservare come, dopo l'approvazione a mezzo stampa del disegno di legge sulla creazione e la crescita delle società da parte del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, siano pervenute al mio studio notarile numerose richieste di informazioni sulla possibilità di costituire una SL con capitale sociale di 1 euro (e persino di ridurre a 1 euro il capitale sociale di una SL esistente). Pertanto, vista la confusione creata da questa vicenda, ritengo necessario illustrare in cosa consiste questo progetto di legge, quali sono i suoi contenuti fondamentali e come influirà sulle transazioni commerciali quotidiane, soprattutto per quanto riguarda la costituzione di società a responsabilità limitata.


Che cos'è un progetto di legge e un disegno di legge?

Indubbiamente, anche se può sembrare un po' scontato e puerile per chi ha un'attività professionale inquadrata nel mondo del diritto e del traffico socio-economico, la prima questione da chiarire è cosa siano un "progetto preliminare di legge" e un "progetto di legge", perché altrimenti, soprattutto per chi non è un giurista, questi concetti possono creare confusione (e in pratica lo fanno, ve lo assicuro, viste le numerose domande ricevute negli ultimi due-tre giorni sull'argomento). Va da sé che alcuni titoli di giornale come "Il governo approva la creazione di società a 1 euro" o "Ora è possibile creare una SL a 1 euro" non fanno certo chiarezza sulla questione.

Ciò premesso, la prima cosa da chiarire è che la Spagna, essendo uno Stato sociale e democratico di diritto (articolo 1 della nostra Magna Charta), è un Paese che si basa su un principio democratico fondamentale, ossia la divisione dei poteri, per cui nel nostro Stato, come in qualsiasi altro Stato democratico, esistono tre rami di governo:

  • Il potere legislativo (cioè le Cortes Generales e, nell'ambito delle sue competenze, le assemblee legislative autonome), che ha il compito di esercitare il potere legislativo, cioè di approvare le leggi che regolano la convivenza sociale, e di controllare l'operato del governo.
  • Il ramo esecutivo, che è responsabile della direzione delle politiche generali del Paese e della gestione della pubblica amministrazione.
  • La magistratura, composta da giudici e magistrati, che ha il compito di dispensare la giustizia, giudicare ed eseguire le sentenze risolvendo tutte le questioni sottoposte al suo giudizio attraverso gli appositi procedimenti giudiziari.

Pertanto, da questo punto di partenza fondamentale ma necessario, è necessario indicare che, in Spagna, ordinariamente (e fatti salvi gli strumenti legislativi straordinari, come il Regio Decreto Legge, le cui caratteristiche esulano dallo scopo di questo articolo informativo), per creare una nuova legge, questa deve essere approvata dalle Cortes Generales (cioè, il Congresso dei Deputati e il Senato). 

Tuttavia, come abbiamo indicato in precedenza, poiché è il governo a dirigere le politiche generali del Paese, è anche ordinariamente (e fatti salvi gli altri canali esistenti per l'avvio dell'attività legislativa), è necessario sapere che è il ramo esecutivo (in senso lato, per capirci, il "governo centrale") a guidare le iniziative legislative, per cui è il governo che, a seconda della sua ideologia e del suo programma politico, elabora le "bozze" delle norme che deve poi sottoporre al ramo legislativo, È il governo che, in base alla sua ideologia e al suo programma politico, elabora le "bozze" dei regolamenti che deve poi sottoporre all'approvazione del legislatore, se del caso, in considerazione delle maggioranze parlamentari esistenti.

Partendo da questo schema di base, è quindi necessario sapere che, quando il governo vuole redigere una nuova legge per la successiva approvazione da parte del legislatore, a seconda della materia in questione, il lavoro sarà intrapreso da uno o da un altro ministero specifico.

Quindi, ad esempio, se il governo vuole redigere una nuova legge che regoli la produzione alimentare, sarebbe opportuno che fosse il Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione a redigere questa nuova legge.

Nel nostro caso specifico, la "bozza" della futura "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese", dato il suo oggetto, che si può chiaramente dedurre dalla sua nomenclatura, è stata redatta dal Ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale.

Per quanto riguarda la denominazione di queste "bozze di legge" preparate dai diversi ministeri, va precisato che, dal punto di vista legale, si tratta di "bozze preliminari di legge", cioè di testi preparati da uno o più ministeri che saranno successivamente presentati al Consiglio dei Ministri per l'approvazione come progetti di legge.

Allo stesso modo, in relazione a questi progetti, è necessario indicare che la normativa che regola la creazione di nuove leggi (ovvero la Legge 39/2015, del 1° ottobre, sul Procedimento Amministrativo Comune delle Amministrazioni Pubbliche) stabilisce che questi "progetti preliminari di legge" devono essere sottoposti a "consultazione pubblica", in modo tale che le bozze dei regolamenti debbano essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione competente, affinché i cittadini e i soggetti e le organizzazioni potenzialmente più interessati dalla nuova regolamentazione che si sta progettando possano esprimersi su di essa, sui problemi che può porre, sui suoi obiettivi, sulla bontà delle soluzioni che propone, ecc.

Successivamente, quando questo "progetto preliminare di legge" (cioè la bozza della nuova legge preparata dal Ministero competente) sarà stato messo a punto, il Ministro competente lo sottoporrà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, dopodiché, una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il suddetto "progetto preliminare" diventerà un "progetto di legge" (articolo 88 della Costituzione), che sarà inviato alle Cortes Generales per la sua approvazione (articolo 127 della Legge 39/2015, del 1° ottobre, sul Procedimento Amministrativo Comune delle Amministrazioni Pubbliche), seguendo la procedura legislativa ordinaria prevista dai rispettivi Regolamenti del Congresso dei Deputati e del Senato.

Alla luce di quanto sopra, e concentrando la nostra attenzione sulla "bozza" della futura "legge sulla creazione e la crescita", la prima cosa importante da tenere a mente, ma non meno importante, è che, a partire dal 2 dicembre 2021, quando queste righe vengono scritte, la "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese" non è una normativa in vigore, ma semplicemente un progetto di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato al Parlamento spagnolo per la sua futura approvazione, se applicabile.

Di conseguenza, come chiunque può capire, tutto ciò che è previsto da questo regolamento non è applicabile al momento, per cui al momento non è possibile "costituire una SL con un euro", contrariamente a quanto molti media hanno pubblicato allegramente negli ultimi giorni, creando un po' di confusione in molte persone, come ho potuto constatare di persona nella cassetta delle lettere di consultazione del mio studio notarile.


Cosa sappiamo dell'attuale progetto di legge sulla creazione e la crescita delle imprese?

Come discusso nella precedente interrogazione, la "bozza" di questo progetto di regolamento è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'Economia e della Trasformazione Digitale per diversi mesi per una consultazione pubblica, al fine di pubblicizzare il testo della proposta di regolamento e ricevere le opinioni e le considerazioni di esperti, cittadini e altri agenti sociali.

Così, fino a pochi giorni fa, l'unica cosa che si conosceva era la bozza del regolamento che il suddetto Ministero aveva pubblicizzato mesi fa.

Tuttavia, molto recentemente (precisamente il 17 dicembre 2021), la Gazzetta Ufficiale del Congresso dei Deputati ha già dato pubblicità formale al Progetto di Legge sulla creazione e la crescita delle imprese (QUI è possibile consultare il testo completo).


Quando entrerà in vigore la "legge sul creare e crescere"?

A questa domanda non è possibile rispondere in questa fase, poiché, come indicato in precedenza, la cosiddetta "ley crea y crece" è solo un progetto di legge che è stato sottoposto alle Cortes Generales per l'approvazione, che può richiedere mesi vista la durata media della procedura legislativa ordinaria.


Quali aspetti regolamenta la futura "legge sul creare e crescere"?

La futura "legge per la creazione e la crescita", ovvero la "Legge sulla creazione e la crescita delle imprese" è una legge che, come indica la sua relazione, mira a promuovere la creazione e la crescita delle imprese, al fine di contribuire alla crescita economica del Paese e alla sua resilienza a lungo termine, come risulta dalla sua relazione.

Per raggiungere questo lodevole obiettivo, il regolamento introduce una serie di riforme in una moltitudine di norme e aree del traffico socio-economico, tra cui possiamo evidenziare le seguenti:

  • La legge sulle società di capitali e la legge sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione (che incidono sulla costituzione delle SL e sulla procedura da seguire a tal fine, che sarà analizzata in dettaglio in questo articolo).
  • La legge sulla garanzia dell'unità del mercato (per facilitare la libertà di stabilimento delle imprese e la libera circolazione dei loro prodotti e servizi, nonché per ridurre gli oneri burocratici per le imprese).
  • La legge che stabilisce misure per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (per cercare di ridurre i ritardi di pagamento nelle relazioni economiche).
  • Legge sulle misure di promozione della società dell'informazione (per promuovere la fatturazione elettronica tra le imprese e i lavoratori autonomi).
  • Inoltre, mira a introdurre riforme nella regolamentazione di nuovi fenomeni che sono apparsi di recente nella realtà socio-economica nel calore delle nuove tecnologie, come le cosiddette piattaforme di finanziamento partecipativo (note anche come "crowdfunding") o i cosiddetti veicoli di "venture capital".

Come si può vedere, la cosiddetta "legge sul creare e crescere" mira a regolare aspetti molto diversi, di cui questo articolo si concentrerà su quelli che si riferiscono alle riforme che riguardano il capitale sociale minimo delle SL, nonché alla riforma della procedura per la loro costituzione.


Con la futura legge "crea e cresci" sarà possibile costituire una SL con un euro di capitale sociale?

In effetti, una delle riforme di maggiore portata, e che ha avuto il maggiore impatto mediatico quando è stata annunciata l'approvazione del disegno di legge sulla creazione e la crescita delle imprese, è stata la possibilità di costituire una società di capitali (nello specifico, una società a responsabilità limitata) con un solo euro di capitale sociale.

Pertanto, il suddetto regolamento introduce una riforma dell'articolo 4 dell'attuale legge sulle società di capitali (Regio Decreto Legislativo 1/2010 del 2 luglio), in virtù del quale "il capitale della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a un euro".

Come si può notare, se questa riforma si concretizzerà in un regolamento in vigore, in futuro sarà possibile costituire una SL con appena 1 euro di capitale sociale, anziché i 3.000 euro minimi attualmente richiesti.

Tuttavia, la riforma non abbandona completamente la cifra di riferimento di 3.000 euro attualmente in vigore, in quanto stabilisce che quando una SL viene costituita con un capitale sociale inferiore a 3.000 euro, fino a quando il capitale sociale della società non raggiunge i 3.000 euro (si intende con uno o più aumenti di capitale successivi):

  • In primo luogo, almeno il 20% dell'utile annuale deve essere trasferito alla riserva legale della società fino a che questa, insieme al capitale sociale, non raggiunga la cifra di 3.000 euro (si capisce che il legislatore intende garantire che le società a responsabilità limitata così costituite non siano "sottocapitalizzate" in perpetuo).
  • In secondo luogo, resta inteso che, come clausola di salvaguardia per i creditori della società, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società, se il patrimonio della società non è sufficiente a far fronte agli obblighi di pagamento, i soci saranno responsabili in solido per la differenza tra il capitale sottoscritto e la cifra di 3.000 euro.

Quali altri aspetti regolerà la futura "legge sulla creazione e la crescita" che influiranno sull'incorporazione di una SL?

Oltre alla già citata riforma della LSC per poter costituire una SL con capitale sociale di 1 euro, la futura "legge sul creare e crescere" introduce anche altre importanti riforme da tenere in considerazione nel processo di creazione di una società di capitali attraverso il cosiddetto "sistema CIRCE", ovvero una procedura dipendente dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo che permette di avviare il processo di creazione di una società "online" (senza doversi recare presso i cosiddetti "PAE", o "Punti di Servizio per gli Imprenditori").

Per tutti coloro che non hanno dimestichezza con questa procedura, va sottolineato che, se si soddisfano i requisiti necessari, è possibile costituire una SL con tempi più brevi rispetto a quelli ordinari e a costi inferiori, e tutto questo attraverso una procedura elettronica (fermo restando che, in ultima analisi, è sempre necessario recarsi da un notaio per firmare fisicamente l'atto di costituzione della società). Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'ente corrispondente. (QUI) oppure, se lo desiderate, potete ottenere maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda la costituzione di una società di capitali, i suoi requisiti e le modalità di realizzazione, sul sito web del nostro studio notarile (QUI).

In relazione a queste altre riforme, vanno sottolineati i seguenti punti chiave:

  • In primo luogo, l'obiettivo è quello di riformare la Legge sulle Società di Capitali in modo che, quando qualcuno intende costituire una società di capitali con il metodo ordinario (cioè prescindendo dal "sistema CIRCE"), il notaio che autorizza l'atto deve informare espressamente i fondatori dei "vantaggi" dell'utilizzo del "sistema CIRCE".
  • Allo stesso modo, la prevista riforma della LSC stabilisce che tutti i notai devono essere disponibili nella cosiddetta "Agenda Electrónica Notarial", in modo che qualsiasi notaio in Spagna possa facilitare la costituzione di una società attraverso il "sistema CIRCE".
  • Infine, si intende modificare la Legge 14/2013, del 27 settembre, sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione, al fine di facilitare e promuovere la creazione di imprese attraverso il "sistema CIRCE", riducendo i termini procedurali, in particolare quelli per l'iscrizione definitiva nel Registro delle Imprese, nel caso in cui una società venga costituita senza uno statuto standard.

Di conseguenza, e come si può notare, in termini generali, la riforma prevista dalla futura "legge crea e cresci" è volta a garantire che tutte, o almeno la stragrande maggioranza delle nuove costituzioni di società, siano formalizzate attraverso il "sistema CIRCE", e non attraverso il trattamento individuale di ciascuna parte interessata con i propri mezzi o attraverso il notaio di sua scelta.


Quali sono gli aspetti positivi e negativi della futura "legge crea e cresci"?

Fatta questa dettagliata analisi descrittiva delle principali riforme che la futura "ley crea y crece" intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla costituzione di società a responsabilità limitata e alla relativa procedura, è giunto il momento, alla luce di quanto sopra, di fare alcune brevi, ma necessarie, considerazioni personali al riguardo:

In primo luogo, a mio avviso, è indubbiamente necessario sottolineare che gli obiettivi del futuro regolamento sono senza dubbio molto lodevoli, poiché qualsiasi regolamento che contribuisca e faciliti la creazione di imprese e la loro crescita contribuirà senza dubbio a una maggiore creazione di ricchezza e, in ultima analisi, a un maggiore benessere per la società nel suo complesso.

Detto questo, ritengo anche positivo che attraverso questa nuova norma sia possibile creare una SL con un capitale inferiore a 3.000 euro, in quanto questo potrebbe "incoraggiare" molte persone che, avendo in mente di avviare un progetto imprenditoriale, ma avendo difficoltà a disporre di tale importo di capitale, questo importo elevato sarebbe una "barriera all'ingresso".

Tuttavia, non è meno vero che, come noterà qualsiasi osservatore e conoscitore della realtà imprenditoriale, abbassare il capitale sociale di una SL alla cifra irrisoria di 1 euro può risultare alquanto sproporzionato, in quanto, a mio avviso, è evidente che sarà difficile sviluppare una qualsiasi attività imprenditoriale con 1 euro di fondi propri a disposizione per effettuare gli investimenti necessari all'avvio dell'attività aziendale. 

  • In breve, il capitale sociale di una società fornirà ai suoi azionisti i fondi necessari per avviare il loro progetto, per acquistare i beni e le risorse necessarie per iniziare l'attività economica e per consolidare un progetto a lungo termine (ad esempio, per acquistare macchinari, attrezzature informatiche, assumere lavoratori, ecc.)
  • Così, se una SL può essere creata con appena 1 euro, i soci fondatori dell'azienda saranno costretti a ricorrere a fonti di finanziamento esterne per avviare la loro attività, che sicuramente avranno anche un costo (sotto forma di prestiti, ad esempio, con il relativo tasso di interesse), rendendo questo finanziamento più costoso e ostacolando in ultima analisi il corretto sviluppo dell'attività.
  • Allo stesso modo, se si diffonderà la prassi di costituire SL con 1 euro di capitale sociale, è prevedibile che tutte quelle che hanno un'evoluzione positiva dovranno intraprendere un aumento di capitale nel breve o medio termine per normalizzare la loro situazione patrimoniale e risolvere questo evidente "sottofinanziamento" del patrimonio netto, che comporterà anche un costo aggiuntivo sotto forma di spese notarili e di registro che dovranno essere affrontate in un futuro più o meno lontano.

In breve, e a mio parere, forse la questione rilevante non è tanto quella di ridurre l'importo minimo del capitale sociale a questo importo ridotto di 1 euro, ma piuttosto che le amministrazioni pubbliche facilitino la creazione di società adeguatamente capitalizzate (ad esempio, attraverso potenti regimi di sovvenzione o prestiti a tasso zero), in modo che chiunque voglia avviare un progetto imprenditoriale possa accedere ai fondi necessari per farlo, il che è ciò che lo aiuterà veramente ad avviare la propria azienda con la solidità necessaria per garantire il successo del progetto, se effettivamente offre un bene o un servizio che il mercato richiede.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, mi sembra evidente che la possibilità di costituire una SL con un solo euro di capitale sociale possa facilitare la creazione di entità giuridiche fittizie da parte di persone che non intendono svolgere una vera attività economica, ma solo utilizzarle come strumento per lo sviluppo di attività presunte o del tutto illegali.

Allo stesso modo, e per quanto riguarda la volontà di promuovere il "sistema CIRCE" come metodo preferenziale per la costituzione di società, a mio avviso ciò sarà positivo, a condizione che i sistemi telematici del PAE e del CIRCE funzionino correttamente e possano assistere correttamente tutti coloro che sono interessati alla costituzione di una società di capitali, Come sanno tutti i professionisti che hanno familiarità con questo processo nella pratica, a volte è un po' rigido e può anche causare problemi di gestione e di elaborazione se le parti interessate non sono state adeguatamente consigliate e guidate dai professionisti coinvolti prima di recarsi presso lo studio notarile.


2.- Costituzione di società online

Da diversi mesi si susseguono le richieste dei clienti in merito alla possibilità di costituire una società a responsabilità limitata interamente online, soprattutto alla luce dei numerosi articoli di giornale che fanno riferimento all'argomento e approfondiscono la questione. 

A questo proposito, sono necessari i seguenti chiarimenti:

Attualmente è possibile costituire una società a responsabilità limitata online?

Attualmente, la risposta a questa domanda non può che essere un secco no, in quanto, secondo la normativa vigente in materia, per costituire una società di capitali, i soci fondatori della società devono recarsi personalmente presso uno studio notarile per firmare l'atto costitutivo.


In futuro sarà possibile costituire una società a responsabilità limitata per via elettronica?

Infatti, e qui sta il nocciolo della questione, in relazione a questo argomento è necessario tenere presente che, all'interno dell'Unione Europea, nel 2019 è stata approvata la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda l'uso di strumenti e processi digitali nel settore del diritto societario.

Il regolamento mira quindi a promuovere "l'uso di strumenti e processi digitali per avviare un'attività economica in modo più semplice, rapido ed efficiente, in termini di costi e di tempo"; a tal fine disegna un meccanismo per facilitare "la costituzione di società e la registrazione di filiali interamente online".

Per raggiungere questo obiettivo, l'articolo 13g sulla "costituzione on-line delle società" stabilisce, come aspetti principali, che:

  • Gli Stati membri garantiscono la possibilità di costituire società online senza che i richiedenti debbano comparire di persona davanti a qualsiasi autorità, persona o organismo.
  • A tal fine, gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno stabilire norme dettagliate per consentire questa costituzione "online" delle società, progettando modelli prestabiliti e sistemi di comunicazione elettronica per facilitare il completamento di un processo al 100% telematico.

Che cos'è una direttiva UE?

Se un lettore qualsiasi, un profano, legge la domanda di cui sopra, la sua conclusione chiara e ovvia non può che essere che esiste già oggi una legge in vigore che consente la costituzione di società online. Tuttavia, se, come abbiamo detto anche sopra, si guarda alla domanda iniziale, in cui si afferma che ciò non è possibile, il paradosso per il lettore sarà senza dubbio un grande paradosso.

In relazione a questa incongruenza, le parti interessate devono tenere presente che, all'interno dell'Unione Europea, esistono diversi tipi di norme, tra cui le Direttive (che è la norma a cui abbiamo fatto riferimento), è un tipo di strumento normativo in virtù del quale l'Unione Europea disciplina determinati obiettivi che tutti gli Stati membri devono rispettare, ma trasferendo a ogni singolo Stato la responsabilità di adattare il proprio ordinamento giuridico interno affinché vengano adottate le norme corrispondenti per rendere possibile il raggiungimento di questi obiettivi (in questo senso, si veda l'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che, attualmente, esiste una norma di diritto dell'Unione Europea che obbliga gli Stati membri ad adattare le proprie leggi nazionali (il cosiddetto recepimento) per rendere possibile la costituzione di società attraverso un sistema al 100% online, mentre ogni Stato dell'Unione (nel nostro caso, la Spagna) deve ancora adattare la propria legislazione nazionale per renderlo possibile.

Per quanto riguarda il termine entro il quale ogni Stato deve recepire la propria legislazione nazionale, la direttiva stabilisce il 1° agosto 2021 come termine ultimo per il recepimento (cioè il termine massimo concesso è già stato superato), con la riserva che gli Stati possono chiedere una proroga di un anno di tale termine.


Qual è la situazione attuale in Spagna?

Attualmente, come è stato indicato, lo Stato spagnolo non ha ancora recepito questa direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno, per cui non è ancora possibile creare un'azienda 100% online nel nostro Paese, e il legislatore deve ancora realizzare le riforme legislative adeguate per renderlo possibile.


Da un punto di vista tecnico, esistono già mezzi adeguati per la costituzione di società per via elettronica?

In effetti, l'ufficio notarile spagnolo, al fine di rendere la nuova direttiva una realtà, e in previsione del lavoro del legislatore, ha già progettato e creato un meccanismo tecnico per rendere possibile la costituzione di una società di capitali al 100% online.

Così, attraverso un sistema di videoconferenza e di firma elettronica già opportunamente progettato e implementato, non appena sarà approvata la legge che lo consente nel nostro Stato, sarà possibile per qualsiasi soggetto interessato costituire una società di capitali interamente online; a tal fine i soci fondatori stipuleranno l'atto costitutivo davanti a un notaio, per via telematica, attraverso un sistema di videoconferenza, e firmeranno il documento elettronicamente attraverso un sistema di firma digitale che garantisce in ogni caso l'identità delle parti coinvolte.


È una buona notizia che sia possibile costituire una società di capitali online?

Senza dubbio, la possibilità di costituire le società in modo completamente elettronico è un'ottima notizia per la nostra economia e per il nostro sistema giuridico, in quanto accelererà le procedure di costituzione delle società, che sono veicoli essenziali per incanalare le attività economiche degli imprenditori nel loro vitale compito di creare ricchezza e occupazione.

Allo stesso modo, questa sarà senza dubbio una grande opportunità per catapultare il notariato spagnolo nel XXI secolo, dimostrando che è possibile concedere atti in cui i concedenti appaiono telematicamente, il che, se tutto funziona correttamente come previsto, potrebbe contribuire a esportare questo modello non solo per la costituzione di società, ma per qualsiasi tipo di atto legale, il che contribuirebbe senza dubbio a promuovere il dinamismo della nostra economia e una sana concorrenza tra tutti i notai dello Stato.


Ci sono sviluppi recenti e rilevanti su questo tema negli ultimi giorni?

Infatti, il 10 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla promozione dell'ecosistema delle start-up (di cui si parlerà in dettaglio nella sezione successiva).

Secondo fonti governative e giornalistiche, l'Esecutivo ha incluso nel progetto di legge la possibilità di costituire società commerciali online. Tuttavia, poiché questa possibilità non era inclusa nel progetto preliminare di legge reso pubblico all'epoca, dovremo attendere la pubblicazione del progetto di legge nella Gazzetta Ufficiale del Congresso dei Deputati, dopo l'accordo obbligatorio dell'ufficio di presidenza della Camera, per conoscere i dettagli e la portata di questa possibilità.


3.- Costituzione di società "start-up" senza costi notarili e di registro

Un'altra questione che ha recentemente suscitato grande attenzione nei media specializzati e negli ambienti notarili e di registro è la possibilità di costituire società a responsabilità limitata senza costi notarili e di registro. In merito a questa possibilità, di seguito si cercherà di delimitare la questione e di offrire anche una modesta critica costruttiva.

Attualmente è possibile costituire una società senza costi notarili e di registrazione?

La risposta a questa domanda, al momento, non può che essere negativa, perché qualunque sia la modalità scelta per la costituzione della società, i soci fondatori dovranno pagare le spese sostenute per la stipula dell'atto costitutivo presso il notaio prescelto e per l'iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese.


Da dove provengono le notizie di stampa che indicano la possibilità futura di poter costituire una società di capitali senza costi notarili e di registro?

In effetti, le notizie che indicano questa possibilità futura provengono dallo stesso Consiglio dei Ministri, come nella conferenza stampa successiva alla riunione del 10 dicembre 2021 (QUI link a una nota informativa sul sito ufficiale del governo), in cui è stato approvato il disegno di legge sulla promozione dell'ecosistema delle start-up (noto anche come futura "legge sulle start-up"), la stessa Prima Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale si è vantata del fatto che in futuro, quando questa legge entrerà in vigore, sarà possibile creare una "start-up" senza costi notarili e di registro.


Cosa sappiamo della futura "legge sulle startup"?

Per quanto riguarda la cosiddetta futura "legge sulle start-up", ciò che si conosce ad oggi è un disegno di legge, reso noto agli agenti sociali ed economici mesi fa, che, alla luce delle novità emerse, presenterà rilevanti novità rispetto al testo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri.


Cosa intende regolamentare la futura "legge sulle startup"?

Come si legge nel progetto di legge pubblicato mesi fa, questa futura legge mira a "stabilire un quadro normativo specifico per sostenere la creazione e la crescita delle start-up in Spagna", un obiettivo altamente lodevole e auspicabile, non c'è bisogno di dirlo.

Pertanto, al fine di "incoraggiare la creazione di start-up in Spagna", questo regolamento mira a promuovere la creazione di quelle che definisce "imprese innovative", ossia quelle il cui scopo è "risolvere un problema o migliorare una situazione esistente attraverso lo sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte e che comportano un rischio di fallimento tecnologico o industriale". Affinché questo carattere "innovativo" venga riconosciuto, i potenziali interessati devono dimostrarlo alla "Empresa Nacional de Innovación SME, S.A." (nota anche come ENISA).

Per raggiungere questi obiettivi, il regolamento in questione intende mettere in campo una serie di misure, tra le quali si possono evidenziare le seguenti:

  • Benefici fiscali (ad esempio, l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota del 15% durante i primi anni di attività, ossia un'aliquota fiscale molto più bassa di quella ordinaria applicabile a qualsiasi altra società).
  • Agevolazioni per il differimento del pagamento delle imposte.
  • Potenziare gli appalti pubblici digitali e innovativi, nonché implementare i miglioramenti nel campo dell'e-government.
  • La creazione di "ambienti di prova controllati" (noti in gergo industriale come"sandbox") per consentire a queste start-up di sviluppare i loro prodotti in modo sicuro e trasparente.
  • La creazione di un sistema di sussidi e sovvenzioni per incoraggiare la creazione e la capitalizzazione di questo tipo di imprese innovative.

Inoltre, nell'area che forse è di maggiore interesse per noi, le agevolazioni in materia di costituzione di società (a responsabilità limitata), che, secondo la bozza resa pubblica, si concentravano all'epoca su:

  • Più breve del periodo di registrazione ordinario (in particolare, 1 giorno lavorativo se si utilizza lo "statuto standard" e 5 giorni lavorativi in tutti gli altri casi).
  • Una riduzione delle tasse di registrazione per l'iscrizione di questo tipo di società nel Registro delle Imprese (nello specifico, 40 euro).

Tuttavia, dalle informazioni rese note dallo stesso Governo, come si è visto in precedenti interrogazioni, sembra che il testo definitivo approvato per la presentazione al Parlamento preveda un esonero totale dalle spese notarili e di registro per la costituzione di questo tipo di società a responsabilità limitata "innovativa" o "emergente", con la sua approvazione definitiva o meno in attesa di sviluppi parlamentari.


Vi sembra ragionevole che una società possa essere costituita senza spese notarili e di registrazione?

Indubbiamente, come tutti sanno, i notai e i cancellieri, in quanto garanti della fede pubblica nel campo del diritto commerciale privato, sono i primi ad essere interessati a contribuire e a collaborare alla creazione e alla crescita delle imprese, soprattutto quelle innovative o emergenti, in quanto fonte di ricchezza presente e futura per tutte le fasi della società. Nel nostro lavoro quotidiano, come professionisti del diritto, accompagniamo, consigliamo e guidiamo gli imprenditori in Spagna affinché possano svolgere le loro attività commerciali nel rispetto della legge, un compito che siamo lieti di svolgere.

Tuttavia, ciò che trovo discutibile, a mio avviso, è che il legislatore intenda che questo lavoro, in questo ambito specifico, debba essere svolto dai notai e dai cancellieri senza percepire alcun compenso, poiché, come tutti sanno, i notai e i cancellieri sono funzionari pubblici che non percepiscono uno stipendio pubblico dallo Stato, ma la loro retribuzione proviene dagli onorari pagati dai loro clienti quando eseguono e registrano, rispettivamente, gli atti e i rogiti.

Ogni notaio o cancelliere, per poter svolgere la sua funzione, necessita di un livello molto elevato di risorse personali e materiali per il corretto esercizio della sua funzione (ad esempio, costi di stipendio per i dipendenti, affitto dell'ufficio, acquisto e manutenzione di attrezzature informatiche, forniture, materiale per l'ufficio, manutenzione e salvaguardia dell'archivio, ecc. 

Pertanto, perseguire l'idea che i notai e i cancellieri svolgano le loro funzioni "in perdita", cioè senza percepire alcun compenso e dovendo sostenere tutti i costi di cui sopra, non sembra certo una misura saggia, poiché, come ogni cittadino o professionista capirà, a nessuno piace "lavorare gratis" o, ancor più, perdere denaro.

Indubbiamente, i notai e i cancellieri si sono sempre impegnati e si impegneranno sempre per i lodevoli obiettivi perseguiti da questo regolamento, che tuttavia non sembra lecito o giusto cercare di raggiungere a costo di evitare l'adeguato equilibrio tra entrate e uscite che la funzione notarile e di registro richiede, Dovrebbe quindi essere necessario che il legislatore rifletta su questo tema durante l'iter parlamentare, per modificare questa impostazione, a mio avviso errata, per quanto riguarda la totale gratuità degli onorari notarili e di registro.


Incorporazione di società attraverso il "percorso espresso" del sistema CIRCE.

Se qualcuno sta valutando la possibilità di costituire una società di capitali, una delle opzioni disponibili è senza dubbio quella di ricorrere alla costituzione "espressa" di società attraverso il sistema CIRCE. In relazione a questo metodo, cercheremo ora di fornire alcuni brevi dettagli affinché chiunque sia interessato alla questione possa comprendere tutti i passi da seguire in questo caso.


Che cos'è la costituzione espressa di società in termini generali?

Oggi esiste una normativa che consente di costituire le società a responsabilità limitata in tempi molto più rapidi, comunemente chiamata "costituzione express", a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti (come l'utilizzo di uno statuto standard di base, tra gli altri).

Questa normativa è contenuta nella legge 14/2013, del 27 settembre, sul sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione.

A tal fine, l'imprenditore che desidera optare per questo percorso deve recarsi presso un PAE (Entrepreneur Service Point, per maggiori informazioni si rimanda a QUI) e compilare un documento chiamato DUE (Documento Único Electrónico) che assegnerà loro automaticamente un appuntamento presso uno studio notarile incluso in questo sistema per la firma dell'atto costitutivo, dopodiché, telematicamente, attraverso il sistema CIRCE, sarà inviato al Registro Mercantile ai fini dell'iscrizione, il tutto con scadenze molto più brevi di quelle ordinarie.


È possibile costituire qualsiasi tipo di società attraverso questo percorso "espresso"?

La risposta a questa domanda è negativa, in quanto questo percorso consente solo la costituzione di società a responsabilità limitata (SL), mentre se si desidera costituire una SA, non è possibile utilizzare questo percorso.


Ci sono limitazioni allo statuto della società costituita con questo metodo "espresso"?

Infatti, la normativa che regola questa procedura stabilisce che, per ottenere l'iscrizione completa della società nel Registro delle Imprese in tempi molto brevi, le parti interessate devono ricorrere a "statuti standard" (QUI è possibile consultare le norme che li regolano e li determinano).

Come si può notare, questi statuti sono molto brevi, generali e sintetici, per cui se gli azionisti fondatori desiderano inserire ulteriori particolarità, dovranno discostarsi da questi "statuti standard", il che comporterà tempi più lunghi per l'iscrizione al Registro delle Imprese (poiché la normativa vigente stabilisce che in tal caso, dal ricevimento presso il Registro delle Imprese, quest'ultimo, entro 6 ore, deve iscrivere la nuova società, solo per quanto riguarda la denominazione, la sede e l'oggetto sociale e l'organo amministrativo scelto, dal ricevimento presso il Registro delle Imprese, quest'ultimo dovrà iscrivere la nuova società entro 6 ore, solo per quanto riguarda la denominazione, la sede e l'oggetto sociale, il capitale sociale e l'organo di gestione prescelto), mentre la registrazione definitiva dell'atto sarà soggetta al periodo di qualificazione ordinario (ossia 15 giorni lavorativi).


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo modo "espresso" di incorporare gli SL?

Tra gli aspetti positivi, ci sono indubbiamente due caratteristiche di questo sistema che vanno tenute in considerazione:

In primo luogo, in termini di costi, l'operazione di costituzione sarà più economica, in quanto i costi doganali e di elaborazione in questi casi sono ridotti, il che significa che la costituzione della società sarà più economica per i soci fondatori.

Inoltre, come abbiamo già sottolineato, poiché la legge che regola la materia stabilisce tempi di elaborazione e registrazione molto più brevi, è certo che attraverso il sistema CIRCE l'interessato potrà ottenere il suo atto costitutivo molto più rapidamente.

D'altra parte, i principali aspetti negativi da evidenziare sono i seguenti:

In primo luogo, come è evidente, questo percorso è previsto solo per le SL, per cui se si vuole costituire una SA, si dovrà passare per la via ordinaria.

Inoltre, la limitazione degli "statuti standard" del percorso CIRCE fa sì che, per molte piccole e medie imprese in cui è necessario adattare alcuni aspetti specifici dei loro statuti, questo percorso non sia il più appropriato.

Infine, l'esperienza pregressa di tutti questi anni indica anche che il fatto che l'interessato debba recarsi presso una PAE e svolgere una serie di formalità con il responsabile della PAE, a volte, a seconda della professionalità e della diligenza di quest'ultimo, le procedure da svolgere possono impantanarsi, ritardare o risultare alquanto difficoltose.

Allo stesso modo, il fatto che diverse procedure debbano essere eseguite per via telematica può creare difficoltà a chi non è abituato a usare questi mezzi o non dispone di sistemi di firma digitale.


5.- Costituzione di società di capitali per via "tradizionale" presso lo studio notarile

Oltre alla già citata modalità "espressa" di costituzione di una SL, un'altra opzione a disposizione di chi è interessato a costituire una società a responsabilità limitata è quella di seguire la via "tradizionale", ovvero recarsi presso uno studio notarile di nostra fiducia e trattare con loro l'intero processo. I punti più importanti da tenere a mente sono i seguenti.


Come posso costituire una società a responsabilità limitata in modo ordinario?

Se l'interessato desidera costituire una società a responsabilità limitata per "via ordinaria", ossia recandosi presso lo studio notarile di sua scelta per effettuare la procedura, le questioni che il futuro socio incorporante deve avere chiare sono le seguenti:

Innanzitutto, l'interessato deve effettuare la cosiddetta prenotazione della ragione sociale, ossia una procedura presso il Registro centrale delle imprese in cui viene indicato il nome della futura società, in modo che il nome, se è "libero" (cioè non ci sono altre società con lo stesso nome o un nome simile), sia riservato al richiedente.

  • Per effettuare questa procedura, il richiedente può farlo con mezzi propri (QUI si allega il link al sito web del Registro Centrale Mercantile) o, se hanno già uno studio notarile di fiducia, possono delegare la procedura a quello stesso studio notarile.
  • Si noti inoltre che questa riserva di nome deve essere fatta da una persona che sarà membro della futura società, altrimenti non sarà valida.

Una volta disponibile il certificato di denominazione, se i soci fondatori desiderano incorporare la società in contanti (cioè in denaro, come accade più spesso), devono recarsi presso un istituto finanziario di loro scelta per aprire un conto bancario a nome della nuova società "in costituzione".

  • Una volta creato questo conto, è necessario depositarvi il capitale sociale della futura società (ad esempio, se si tratta di una SL, 3.000 euro; o se si tratta di una SA, 60.000 euro), dopodiché la banca rilascerà un certificato di proprietà e di saldo del conto, che dovrà essere presentato presso lo studio notarile di nostra scelta nell'atto di costituzione.

Una volta espletate queste due formalità, possiamo recarci presso lo studio notarile di nostra scelta per firmare il nostro atto costitutivo, a cui devono partecipare tutti i soci fondatori, per eseguire l'atto di costituzione della nuova società, che deve essere accompagnato dallo statuto che è stato scelto.

Infine, bisogna provvedere all'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, che può essere effettuata dall'interessato stesso o, al contrario, delegare la gestione allo studio notarile prescelto, che la elaborerà in cambio di un compenso di gestione concordato (senza dubbio l'opzione più consigliabile in termini di risparmio di tempo).


Quali sono gli aspetti positivi e negativi del modo "tradizionale" di costituire una società presso uno studio notarile?

In relazione agli aspetti negativi e positivi della costituzione di una società attraverso la "via ordinaria" presso lo studio notarile, si evidenziano i seguenti aspetti:

Tra gli aspetti negativi, è vero che il costo dell'operazione sarà un po' più alto per gli interessati, quindi questo aspetto deve essere evidenziato e tenuto in considerazione.

Tuttavia, come aspetti positivi da evidenziare:

In primo luogo, se lo desideriamo, possiamo svolgere l'intera procedura attraverso un unico operatore, vale a dire che sceglieremo lo studio notarile di nostra scelta e, se si tratta di uno studio diligente, sarà lui a svolgere tutte le formalità (prenotazione della denominazione, stipula dell'atto costitutivo, liquidazione delle imposte, gestione dell'iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.), che renderà il processo più semplice in termini di gestione (in quanto i partner eviteranno di rivolgersi a un PAE e le difficoltà che ne possono derivare, nonché la necessità di eseguire procedure telematiche, ecc.)

Si noti inoltre che, se i soci fondatori desiderano costituire una SA, alla luce di quanto sopra, l'unico modo per farlo è ricorrere al metodo tradizionale di costituzione presso uno studio notarile.


6.- Acquisto di una società esistente da parte di terzi

Infine, oltre alle due strade già descritte (cioè la creazione di una SL attraverso il sistema CIRCE o la via "tradizionale" dello studio notarile di fiducia), se una persona è interessata ad avere una società, esiste un'altra possibilità secondaria, meno conosciuta, ma che va ugualmente presa in considerazione, in quanto è una realtà che esiste sul mercato ed è necessario farla conoscere, che consiste nell'"acquistare" una SL o SA già costituita da un terzo.


In cosa consiste l'acquisto di un'azienda esistente?

In sostanza, in questi casi si tratta di una compravendita di azioni, per cui la persona o le persone interessate ad acquisire la società acquistano tutte le azioni di una società esistente, il che significa che, con un unico atto, possono acquisire immediatamente una società già costituita e operativa.


Chi vende questo tipo di aziende già pronte?

In pratica, ci sono imprenditori il cui modello di business consiste nel costituire e vendere società, ossia creare nuove società, iscriverle al Registro delle imprese e, senza alcuna attività precedente, lasciarle inattive fino a quando un terzo è interessato ad acquisirle.


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo percorso?

Come è evidente, il grande vantaggio di questa opzione è che l'interessato, con un atto di pochi minuti (la firma di un atto di cessione di azioni o partecipazioni presso uno studio notarile), disporrà di una società pienamente operativa con cui svolgere qualsiasi attività legale desideri, risparmiando molti giorni o settimane di formalità preliminari (prenotazione della denominazione, apertura di un conto bancario, firma dell'atto costitutivo, iscrizione al Registro delle Imprese, ecc.)

D'altro canto, gli aspetti negativi da evidenziare sono i seguenti:

In primo luogo, l'ovvio costo dell'operazione, in quanto la persona che vende l'azienda vorrà applicare un prezzo, che di solito è elevato.

Da un punto di vista legale, va sottolineato che questo tipo di transazione può essere giuridicamente rischiosa, in quanto l'acquirente non conosce il "passato" che l'azienda può avere (cioè i rapporti giuridici preesistenti, le obbligazioni precedentemente contratte, ecc.), per cui, se i precedenti proprietari l'hanno utilizzata in modo improprio per creare rapporti giuridici o obbligazioni fraudolente, l'acquirente, al momento dell'acquisto, non avrà alcuna conoscenza del suo "passato".), cosicché, nel caso in cui i suoi precedenti proprietari ne abbiano fatto un uso improprio per creare rapporti giuridici fraudolenti o creare obbligazioni a nome della nuova società, l'acquirente, al momento dell'acquisto, sarà vincolato a tutto quel "passato", per il quale, se del caso, risponderà secondo le norme applicabili al caso specifico.

Nella speranza che questo articolo abbia risolto i vostri dubbi pratici sullo stato attuale e futuro della costituzione di società, il team dello Studio Notarile Jesús Benavides rimane a vostra disposizione per aiutarvi in tutto ciò di cui potreste avere bisogno nel contesto della creazione della vostra futura attività o società.
Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

Costituzione di una società

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