Lo scopo delle convenzioni matrimoniali è quello di determinare il regime finanziario che i coniugi o i futuri coniugi dovranno applicare durante la loro vita matrimoniale. Possono anche stabilire in essi tutte le clausole che ritengono necessarie e possono anche stabilire accordi in caso di rottura del matrimonio.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Quando due persone si sposano, devono essere consapevoli che i loro rapporti patrimoniali ne risentiranno fortemente, poiché la legge stabilisce che ogni matrimonio è regolato da un regime patrimoniale, ossia da norme specifiche che determinano come vengono amministrati i loro beni, a chi appartengono i beni che possedevano prima del matrimonio e quelli che acquisiscono durante il matrimonio, e anche i diritti di ciascuno di loro in caso di scioglimento del matrimonio.
Nell'ambito del diritto civile catalano, che è l'area di attività di questo studio notarile, si possono individuare i seguenti regimi:
(A) IL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI:
In esso, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Ciascun coniuge conserva la proprietà dei beni che gli appartenevano prima del matrimonio e di quelli acquisiti durante il matrimonio. Gli acquisti onerosi(ad esempio, l'acquisto e la vendita di un immobile) che avvengono durante il matrimonio appartengono al coniuge registrato come proprietario.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si dos personas están casadas en separación de bienes y uno de ellos adquiere una segunda residencia, constando adquirida e inscrita sólo a favor de un cónyuge, dicha vivienda le pertenece sólo a él o ella.<ejemplo>
(B) IL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI:
In questo regime, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Inoltre, a differenza del regime precedente, in caso di scioglimento del matrimonio (ad esempio, divorzio), ciascun coniuge ha diritto a partecipare all'incremento patrimoniale ottenuto dall'altro coniuge durante il periodo di vigenza del regime. Pertanto, alla cessazione del regime, si procederà alla differenza tra il patrimonio iniziale e quello finale di ciascuno dei coniugi e, in considerazione del risultato ottenuto:
(C) IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI:
La sua caratteristica principale è che gli utili ottenuti indistintamente da uno dei due coniugi e i beni a cui viene conferito questo carattere diventano comuni.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan y la Sra. María, al contraer matrimonio, deciden regir el mismo por este sistema, si durante la unión la Sra. María, como exitosa abogada, consigue reunir 500.000€ derivados de su actividad profesional, que se destinan al ahorro familiar, si finalmente se rompiera el vínculo matrimonial, la mitad de ese importe correspondería al Sr. Juan.<ejemplo>
(D) ALTRI SCHEMI:
Infine, va notato che la legge catalana prevede altri regimi patrimoniali tra coniugi specifici di alcune aree geografiche particolari della Catalogna, come, ad esempio, l'associazione per acquisti e migliorie, il "agermanament" o patto di metà e metà o il cosiddetto "pacto de convivença o mitja guadanyeria" (patto di convivenza).
In ogni caso, come indicato all'inizio di questa domanda, questi regimi patrimoniali corrispondono a quelli previsti dalla legge catalana. Tuttavia, nel caso in cui le parti contraenti abbiano un altro stato civile, potrebbero essere loro applicabili i regimi previsti da altre normative civili regionali o autonome o, se del caso, quelli previsti dal diritto civile comune.
Nell’esercizio dell’autonomia di volontà, i coniugi hanno la facoltà di stabilire il regime patrimoniale che disciplinerà il loro patrimonio mediante la stipula di un contratto matrimoniale. Tuttavia, in assenza di tale accordo, l’ordinamento giuridico prevede norme per determinare la legge applicabile, che variano sostanzialmente a seconda della data di celebrazione del matrimonio:
I. Matrimoni tra cittadini spagnoli (senza elemento internazionale).
Nel caso in cui entrambi i contraenti abbiano la cittadinanza spagnola, la norma di riferimento è l’articolo 9, paragrafo 2, del Codice civile, che stabilisce un ordine di preferenza basato sui seguenti criteri di collegamento:
II. Matrimoni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019 (con “Nota internazionale”)
A partire da tale data, entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/1103, che armonizza i criteri a livello europeo, dando priorità alla realtà della convivenza rispetto alla nazionalità:
È necessario precisare che nello Stato spagnolo coesistono diversi ordinamenti civili. La determinazione della legge applicabile in base ai criteri sopra indicati comporta l’assoggettamento a una norma suppletiva specifica:
Attenzione! Prima di tale data, il 29 gennaio 2019, il regolamento europeo non ha effetto retroattivo. Pertanto, occorre fare riferimento alle norme di conflitto del nostro diritto interno, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2, del Codice civile (anche qualora vi sia un elemento internazionale nell’unione).
L'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/1103 funge da "ponte" giuridico verso il nostro ordinamento interno, stabilendo che, quando il Regolamento indica la Spagna come legge applicabile, spetta alle nostre norme nazionali decidere quale diritto civile specifico (quello comune o uno dei diritti forali) si applichi.
A questo proposito, il rinvio ci rimanda direttamente agli articoli 14 e 16 del Codice civile, i quali stabiliscono che il criterio di collegamento determinante sia la residenza civile dei coniugi; in tal modo, il regolamento europeo rispetta la pluralità legislativa spagnola, consentendo che la residenza civile — sia essa acquisita per origine, opzione o residenza — prevalga nel decidere se il matrimonio sia soggetto al regime di comunione dei beni o alla separazione dei beni secondo il diritto locale, risolvendo così il conflitto interno di leggi.
Nota informativa: Data la complessità tecnica nel determinare la legge applicabile e gli effetti che essa produce sulla disposizione dei beni e sulla responsabilità nei confronti di terzi, è altamente raccomandabile ricorrere a una consulenza legale preventiva (indispensabile in presenza di un elemento internazionale nel matrimonio) e stipulare un contratto matrimoniale per garantire la piena certezza del regime patrimoniale coniugale.
Se non viene fatta una scelta esplicita attraverso il contratto di matrimonio, in tal caso i coniugi applicano il regime patrimoniale previsto in via suppletiva dalla legge civile competente. Ad esempio, il regime giuridico supplementare previsto dalla legge catalana, ossia il regime di separazione dei beni. Mentre a Madrid o in Andalusia, ad esempio, il regime giuridico complementare previsto dal Codice civile è il regime di comunione dei beni.
Di seguito è riportata una tabella che illustra il regime giuridico complementare di ciascun territorio, ossia quello che si applicherà nel caso in cui i coniugi non concordino espressamente nulla al riguardo:
A titolo puramente chiarificatore, devo osservare che, per quanto riguarda il consorzio coniugale aragonese, esso stabilisce una presunzione di comunione dei beni per tutti i beni acquisiti nel matrimonio, il che significa che questo regime è del tutto simile alla sociedad de gananciales, come nel caso della cosiddetta comunicación foral navarra, le cui caratteristiche specifiche la rendono anch'essa simile a un regime di sociedad de gananciales. Per avere maggiori informazioni su uno specifico regime patrimoniale, il consiglio è di rivolgersi a un notaio competente per territorio, che sicuramente conoscerà tutte le particolarità di questo regime giorno per giorno.
Nel caso in cui le parti siano domiciliate in Comunità Autonome diverse e, di conseguenza, il regime giuridico applicabile al loro matrimonio sia diverso(come nel caso, ad esempio, di due persone che si sposano, una residente a Madrid e l'altra a Barcellona, poiché nel caso di Madrid il regime giuridico applicabile sarebbe quello della comunione dei beni, mentre nel caso di Barcellona sarebbe quello della separazione dei beni), in tal caso, per determinare quale sia il regime patrimoniale dei coniugi, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 9.2 del Codice Civile.2 del Codice civile, che stabilisce che, nel caso in cui la legge applicabile alle parti contraenti non sia la stessa, il regime patrimoniale dei coniugi sarà determinato come segue:
Come appena indicato, la convenzione patrimoniale è un patto o un accordo raggiunto dai coniugi (o dai futuri coniugi, come si vedrà), in virtù del quale essi fissano il regime patrimoniale che regolerà la loro unione.
Inoltre, in questi contratti, i coniugi o i futuri coniugi possono anche farsi reciprocamente dei regali, stabilire qualsiasi altra clausola e patto lecito che ritengano opportuno e persino raggiungere accordi su come organizzare un'eventuale rottura del matrimonio.
No. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il notaio non è competente a disciplinare o decidere in materia di filiazione o di affidamento; è il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio a decidere in merito.
I contratti di matrimonio vengono stipulati con un atto pubblico autorizzato da un notaio.
Possono essere concessi contratti di matrimonio:
Il contratto di matrimonio può essere stipulato da tutte le persone già sposate o, in mancanza, da coloro che hanno la capacità di contrarre validamente un futuro matrimonio.
In un contesto globalizzato, capita spesso che i coniugi trasferiscano la propria residenza in Stati diversi nel corso della loro vita coniugale. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103, tali trasferimenti possono generare incertezza riguardo alla legge applicabile ai loro beni, specialmente in caso di crisi coniugale o di decesso.
Al fine di evitare l’applicazione involontaria di leggi straniere indesiderate, il Regolamento consente la stipula di accordi sulla scelta della legge applicabile.
I coniugi o i futuri sposi hanno la facoltà di designare espressamente la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che:
La stipula di un atto pubblico di accordo prematrimoniale che includa espressamente la scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 garantisce ai coniugi la massima certezza giuridica attraverso i seguenti effetti:
A) Il regime patrimoniale dei coniugi e i cambiamenti di residenza
La norma generale del regolamento europeo stabilisce che il regime patrimoniale possa subire modifiche qualora i coniugi trasferiscano la propria residenza abituale in modo prolungato in un altro Stato membro (in assenza di un accordo). Attraverso la scelta della legge applicabile, i coniugi garantiscono che il proprio regime (sia esso quello della separazione dei beni previsto dalla legge locale o quello della comunione dei beni) rimanga inalterato e immune da futuri cambiamenti di domicilio. Questa «cristallizzazione» della legge applicabile impedisce che un trasferimento professionale o personale all’estero comporti l’applicazione automatica di un regime giuridico sconosciuto o contrario ai loro interessi.
B) Certezza giuridica preventiva ed efficienza processuale
La determinazione certa della legge applicabile elimina ogni incertezza interpretativa nei casi di crisi coniugale o di successione mortis causa. Poiché la legge scelta è riportata in un documento autentico, si evita la necessità di procedere alla verifica del diritto straniero o di redigere complesse perizie per l’accertamento della residenza, semplificando in modo significativo qualsiasi futuro procedimento giudiziario o stragiudiziale.
C) Principio di universalità e unità del regime
La scelta della legge applicabile garantisce che un unico ordinamento giuridico regoli l’intero patrimonio, indipendentemente dalla natura dei beni o dalla loro ubicazione geografica (principio di unità). Ciò risulta fondamentale per i coniugi con investimenti o proprietà in diversi paesi: si evita così la frammentazione giuridica che deriverebbe dal fatto che gli immobili in un paese fossero regolati da una legge e i conti bancari in un altro paese da una legge diversa. La legge scelta si applica a tutte le attività e passività del matrimonio.
D) Tutela della buona fede e opponibilità nei confronti dei terzi
La formalizzazione notarile della scelta della legge applicabile, unitamente alla sua obbligatoria iscrizione nel registro, conferisce al regime una protezione erga omnes (efficace nei confronti dei terzi e non solo tra i coniugi). Il concetto di opponibilità nei confronti dei terzi comporta l’obbligo per gli altri di riconoscerlo.
Ciò garantisce la trasparenza dei rapporti economici all’interno del matrimonio, tutelando sia la posizione dei coniugi sia la sicurezza dei rapporti giuridici nei confronti dei creditori e dei terzi in buona fede.
Esatto. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III) privilegia l’autonomia di volontà , consentendo ai coniugi di scegliere la legge che disciplinerà la loro separazione o il loro divorzio, rompendo così con l’applicazione automatica della legge del paese di residenza (che potrebbe essere sconosciuta o meno favorevole).
A) La legge sulla cittadinanza (di uno dei coniugi): i coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cui uno dei due possiede la cittadinanza al momento dell’accordo. Questa opzione garantisce che il regime giuridico iniziale della coppia rimanga invariato, indipendentemente dal luogo in cui decidano di vivere.
B) La legge dello Stato di residenza abituale (attuale o precedente): è possibile optare per la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la loro residenza abituale al momento della firma, oppure per quella dell’ultimo luogo di residenza comune, qualora uno dei due vi risieda ancora.
Infatti, affinché le convenzioni matrimoniali siano efficaci e opponibili a terzi, devono essere registrate nel registro civile, nonché in altri registri pubblici, se del caso(ad esempio nel registro fondiario se c'è stato un cambiamento di regime che ha influito sulla natura di un determinato bene immobile, o nel registro commerciale se uno dei coniugi è un imprenditore individuale).
Affinché il regime patrimoniale scelto sia pienamente opponibile in Spagna, è necessaria l'iscrizione dell'atto nel Registro Civile in cui è stato registrato il matrimonio.
A) Se il matrimonio è stato celebrato in Spagna: spetta al Registro Civile spagnolo pubblicare l’esistenza del contratto matrimoniale mediante una nota marginale nell’atto di matrimonio.
B) Se il matrimonio è stato celebrato all’estero: affinché le convenzioni matrimoniali redatte davanti a un notaio spagnolo abbiano piena efficacia pubblicitaria in Spagna, il matrimonio deve essere preventivamente iscritto o registrato nel Registro Civile Centrale.
Attenzione!: Le convenzioni matrimoniali sono valide se non vengono registrate presso il Registro Civile?
Sì, le clausole matrimoniali sono pienamente valide e vincolanti tra i coniugi dal momento della loro firma davanti al notaio. Tuttavia, la loro efficacia è limitata nei confronti di terzi (banche, creditori, registri): affinché il regime matrimoniale scelto sia opponibile (ovvero affinché i terzi siano tenuti a riconoscerlo), è indispensabile la sua iscrizione nel Registro Civile.
Naturalmente i contratti matrimoniali possono essere modificati, concedendo un nuovo atto pubblico in tal senso, ma per questo, non potendo essere altrimenti, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi o dei futuri coniugi.
In tal caso, sarà nuovamente necessario registrare la modifica dei capitoli nei registri pubblici pertinenti affinché tale variazione sia efficace nei confronti di terzi.
Infine, va notato che, in ogni caso, la modifica del regime patrimoniale dei coniugi non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima di tale modifica.
Naturalmente, se entrambi i coniugi lo desiderano, possono stipulare un nuovo atto pubblico che lo attesti.
Infatti, è possibile che nelle convenzioni matrimoniali, oltre a scegliere il regime patrimoniale del matrimonio, i coniugi o i futuri coniugi si accordino su come articolare i loro rapporti e su come distribuire i loro beni nel caso in cui, eventualmente, in futuro, questa unione coniugale dovesse rompersi.
In questo caso, le parti interessate devono tenere conto dei seguenti aspetti stabiliti dalla legge:
Va inoltre sottolineato che, se successivamente il matrimonio si scioglie e uno dei coniugi intende far valere gli accordi raggiunti, deve tenere presente che la legge stabilisce le seguenti questioni:
Per sottoscrivere un accordo prematrimoniale è necessario avere già una data per il matrimonio e fornire solo i documenti di identità di entrambe le parti.
In ogni caso, data l'importanza patrimoniale del documento, si raccomanda alle parti, se lo ritengono opportuno, di consultare preventivamente un avvocato specializzato in materia, affinché possa consigliarle adeguatamente.
In questo caso, vorrei anche ricordare che finalmente, una volta celebrato il matrimonio, le parti devono portare allo studio notarile il certificato letterale di registrazione del matrimonio, a quel punto può essere rilasciata la copia autentica dell'atto di transazione.
I futuri coniugi devono presentarsi dal notaio con la loro carta d'identità originale e valida. Se uno dei due è straniero, deve presentare il passaporto originale e valido.
I coniugi devono presentare al notaio la loro carta d'identità originale e valida. Se uno dei due è straniero, deve presentare il passaporto originale e valido.
È indispensabile fornire un certificato di matrimonio letterale dell'Ufficio di Stato Civile (il certificato non deve essere più vecchio di 3 mesi).