Lo scopo delle convenzioni matrimoniali è quello di determinare il regime finanziario che i coniugi o i futuri coniugi dovranno applicare durante la loro vita matrimoniale. Possono anche stabilire in essi tutte le clausole che ritengono necessarie e possono anche stabilire accordi in caso di rottura del matrimonio.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Quando due persone si sposano, devono essere consapevoli che i loro rapporti patrimoniali ne risentiranno fortemente, poiché la legge stabilisce che ogni matrimonio è regolato da un regime patrimoniale, ossia da norme specifiche che determinano come vengono amministrati i loro beni, a chi appartengono i beni che possedevano prima del matrimonio e quelli che acquisiscono durante il matrimonio, e anche i diritti di ciascuno di loro in caso di scioglimento del matrimonio.
Nell'ambito del diritto civile catalano, che è l'area di attività di questo studio notarile, si possono individuare i seguenti regimi:
(A) IL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI:
In esso, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Ciascun coniuge conserva la proprietà dei beni che gli appartenevano prima del matrimonio e di quelli acquisiti durante il matrimonio. Gli acquisti onerosi(ad esempio, l'acquisto e la vendita di un immobile) che avvengono durante il matrimonio appartengono al coniuge registrato come proprietario.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si dos personas están casadas en separación de bienes y uno de ellos adquiere una segunda residencia, constando adquirida e inscrita sólo a favor de un cónyuge, dicha vivienda le pertenece sólo a él o ella.<ejemplo>
(B) IL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI:
In questo regime, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Inoltre, a differenza del regime precedente, in caso di scioglimento del matrimonio (ad esempio, divorzio), ciascun coniuge ha diritto a partecipare all'incremento patrimoniale ottenuto dall'altro coniuge durante il periodo di vigenza del regime. Pertanto, alla cessazione del regime, si procederà alla differenza tra il patrimonio iniziale e quello finale di ciascuno dei coniugi e, in considerazione del risultato ottenuto:
(C) IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI:
La sua caratteristica principale è che gli utili ottenuti indistintamente da uno dei due coniugi e i beni a cui viene conferito questo carattere diventano comuni.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan y la Sra. María, al contraer matrimonio, deciden regir el mismo por este sistema, si durante la unión la Sra. María, como exitosa abogada, consigue reunir 500.000€ derivados de su actividad profesional, que se destinan al ahorro familiar, si finalmente se rompiera el vínculo matrimonial, la mitad de ese importe correspondería al Sr. Juan.<ejemplo>
(D) ALTRI SCHEMI:
Infine, va notato che la legge catalana prevede altri regimi patrimoniali tra coniugi specifici di alcune aree geografiche particolari della Catalogna, come, ad esempio, l'associazione per acquisti e migliorie, il "agermanament" o patto di metà e metà o il cosiddetto "pacto de convivença o mitja guadanyeria" (patto di convivenza).
In ogni caso, come indicato all'inizio di questa domanda, questi regimi patrimoniali corrispondono a quelli previsti dalla legge catalana. Tuttavia, nel caso in cui le parti contraenti abbiano un altro stato civile, potrebbero essere loro applicabili i regimi previsti da altre normative civili regionali o autonome o, se del caso, quelli previsti dal diritto civile comune.
Secondo il diritto civile spagnolo e catalano, il regime patrimoniale dei coniugi è sempre determinato per scelta dei coniugi, che a tal fine stipulano un atto di convenzione patrimoniale.
Se non viene fatta una scelta esplicita attraverso il contratto di matrimonio, in tal caso i coniugi applicano il regime patrimoniale previsto in via suppletiva dalla legge civile competente. Ad esempio, il regime giuridico supplementare previsto dalla legge catalana, ossia il regime di separazione dei beni. Mentre a Madrid o in Andalusia, ad esempio, il regime giuridico complementare previsto dal Codice civile è il regime di comunione dei beni.
Di seguito è riportata una tabella che illustra il regime giuridico complementare di ciascun territorio, ossia quello che si applicherà nel caso in cui i coniugi non concordino espressamente nulla al riguardo:
A titolo puramente chiarificatore, devo osservare che, per quanto riguarda il consorzio coniugale aragonese, esso stabilisce una presunzione di comunione dei beni per tutti i beni acquisiti nel matrimonio, il che significa che questo regime è del tutto simile alla sociedad de gananciales, come nel caso della cosiddetta comunicación foral navarra, le cui caratteristiche specifiche la rendono anch'essa simile a un regime di sociedad de gananciales. Per avere maggiori informazioni su uno specifico regime patrimoniale, il consiglio è di rivolgersi a un notaio competente per territorio, che sicuramente conoscerà tutte le particolarità di questo regime giorno per giorno.
Nel caso in cui le parti siano domiciliate in Comunità Autonome diverse e, di conseguenza, il regime giuridico applicabile al loro matrimonio sia diverso(come nel caso, ad esempio, di due persone che si sposano, una residente a Madrid e l'altra a Barcellona, poiché nel caso di Madrid il regime giuridico applicabile sarebbe quello della comunione dei beni, mentre nel caso di Barcellona sarebbe quello della separazione dei beni), in tal caso, per determinare quale sia il regime patrimoniale dei coniugi, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 9.2 del Codice Civile.2 del Codice civile, che stabilisce che, nel caso in cui la legge applicabile alle parti contraenti non sia la stessa, il regime patrimoniale dei coniugi sarà determinato come segue:
Come appena indicato, la convenzione patrimoniale è un patto o un accordo raggiunto dai coniugi (o dai futuri coniugi, come si vedrà), in virtù del quale essi fissano il regime patrimoniale che regolerà la loro unione.
Inoltre, in questi contratti, i coniugi o i futuri coniugi possono anche farsi reciprocamente dei regali, stabilire qualsiasi altra clausola e patto lecito che ritengano opportuno e persino raggiungere accordi su come organizzare un'eventuale rottura del matrimonio.
No. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il notaio non è competente a disciplinare o decidere in materia di filiazione o di affidamento; è il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio a decidere in merito.
I contratti di matrimonio vengono stipulati con un atto pubblico autorizzato da un notaio.
Possono essere concessi contratti di matrimonio:
Il contratto di matrimonio può essere stipulato da tutte le persone già sposate o, in mancanza, da coloro che hanno la capacità di contrarre validamente un futuro matrimonio.
Infatti, affinché le convenzioni matrimoniali siano efficaci e opponibili a terzi, devono essere registrate nel registro civile, nonché in altri registri pubblici, se del caso(ad esempio nel registro fondiario se c'è stato un cambiamento di regime che ha influito sulla natura di un determinato bene immobile, o nel registro commerciale se uno dei coniugi è un imprenditore individuale).
Naturalmente i contratti matrimoniali possono essere modificati, concedendo un nuovo atto pubblico in tal senso, ma per questo, non potendo essere altrimenti, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi o dei futuri coniugi.
In tal caso, sarà nuovamente necessario registrare la modifica dei capitoli nei registri pubblici pertinenti affinché tale variazione sia efficace nei confronti di terzi.
Infine, va notato che, in ogni caso, la modifica del regime patrimoniale dei coniugi non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima di tale modifica.
Naturalmente, se entrambi i coniugi lo desiderano, possono stipulare un nuovo atto pubblico che lo attesti.
Infatti, è possibile che nelle convenzioni matrimoniali, oltre a scegliere il regime patrimoniale del matrimonio, i coniugi o i futuri coniugi si accordino su come articolare i loro rapporti e su come distribuire i loro beni nel caso in cui, eventualmente, in futuro, questa unione coniugale dovesse rompersi.
In questo caso, le parti interessate devono tenere conto dei seguenti aspetti stabiliti dalla legge:
Va inoltre sottolineato che, se successivamente il matrimonio si scioglie e uno dei coniugi intende far valere gli accordi raggiunti, deve tenere presente che la legge stabilisce le seguenti questioni:
Per sottoscrivere un accordo prematrimoniale è necessario avere già una data per il matrimonio e fornire solo i documenti di identità di entrambe le parti.
In ogni caso, data l'importanza patrimoniale del documento, si raccomanda alle parti, se lo ritengono opportuno, di consultare preventivamente un avvocato specializzato in materia, affinché possa consigliarle adeguatamente.
In questo caso, vorrei anche ricordare che finalmente, una volta celebrato il matrimonio, le parti devono portare allo studio notarile il certificato letterale di registrazione del matrimonio, a quel punto può essere rilasciata la copia autentica dell'atto di transazione.
I futuri coniugi devono presentarsi dal notaio con la loro carta d'identità originale e valida. Se uno dei due è straniero, deve presentare il passaporto originale e valido.
I coniugi devono presentare al notaio la loro carta d'identità originale e valida. Se uno dei due è straniero, deve presentare il passaporto originale e valido.
È indispensabile fornire un certificato di matrimonio letterale dell'Ufficio di Stato Civile (il certificato non deve essere più vecchio di 3 mesi).