Passo 1

Cosa sono i contratti di matrimonio?

Lo scopo delle convenzioni matrimoniali è quello di determinare il regime finanziario che i coniugi o i futuri coniugi dovranno applicare durante la loro vita matrimoniale. Possono anche stabilire in essi tutte le clausole che ritengono necessarie e possono anche stabilire accordi in caso di rottura del matrimonio.

Passo 2

Di quale documentazione ho bisogno per andare dal notaio a formalizzare un contratto di matrimonio?

Se volete firmare i contratti prima di sposarvi:

Carta d'identità nazionale

Passo 3

Quali sono i costi per la stesura di un atto di composizione del matrimonio?

Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.

Passo 4

Altre domande frequenti

Quali sono le implicazioni economiche del matrimonio?

Quando due persone si sposano, devono essere consapevoli che i loro rapporti patrimoniali ne risentiranno fortemente, poiché la legge stabilisce che ogni matrimonio è regolato da un regime patrimoniale, ossia da norme specifiche che determinano come vengono amministrati i loro beni, a chi appartengono i beni che possedevano prima del matrimonio e quelli che acquisiscono durante il matrimonio, e anche i diritti di ciascuno di loro in caso di scioglimento del matrimonio.

Quali tipi di regimi patrimoniali esistono e quali sono le loro caratteristiche principali?

Nell'ambito del diritto civile catalano, che è l'area di attività di questo studio notarile, si possono individuare i seguenti regimi:

(A) IL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI:

In esso, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Ciascun coniuge conserva la proprietà dei beni che gli appartenevano prima del matrimonio e di quelli acquisiti durante il matrimonio. Gli acquisti onerosi(ad esempio, l'acquisto e la vendita di un immobile) che avvengono durante il matrimonio appartengono al coniuge registrato come proprietario.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si dos personas están casadas en separación de bienes y uno de ellos adquiere una segunda residencia, constando adquirida e inscrita sólo a favor de un cónyuge, dicha vivienda le pertenece sólo a él o ella.<ejemplo>


(B) IL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI:

In questo regime, ciascun coniuge ha la proprietà, il godimento, l'amministrazione e la libera disposizione di tutti i suoi beni, con gli unici limiti stabiliti dalla legge. Inoltre, a differenza del regime precedente, in caso di scioglimento del matrimonio (ad esempio, divorzio), ciascun coniuge ha diritto a partecipare all'incremento patrimoniale ottenuto dall'altro coniuge durante il periodo di vigenza del regime. Pertanto, alla cessazione del regime, si procederà alla differenza tra il patrimonio iniziale e quello finale di ciascuno dei coniugi e, in considerazione del risultato ottenuto:

  • Si sólo uno de los cónyuges ha obtenido un incremento patrimonial, el otro tendrá derecho a la mitad del valor de ese incremento.

    <ejemplo>Así pues, si el Sr. Juan y la Sra. María estuvieren casados bajo este régimen, si al producirse el divorcio, el Sr. Juan no hubiere obtenido ningún incremento patrimonial, mientras que la Sra. María hubiere incrementado su patrimonio en 100.000, el Sr. Juan tendría derecho a obtener la mitad de ese incremento, es decir, 50.000€.<ejemplo>
  • Si ambos hubieren obtenido un incremento patrimonial, el que hubiere obtenido menos tendrá derecho a la diferencia entre el valor de su propio incremento y el del otro cónyuge.

    <ejemplo>En este caso, siguiendo el ejemplo anterior, si el Sr. Juan hubiere obtenido un incremento de 20.000€ y la Sra. María ese incremento ya indicado de 100.000€, en este caso, la Sra. María debería entregar al Sr. Juan 40.000€, correspondientes a la mitad de la diferencia entre los incrementos patrimoniales de ambos.<ejemplo>

(C) IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI:

La sua caratteristica principale è che gli utili ottenuti indistintamente da uno dei due coniugi e i beni a cui viene conferito questo carattere diventano comuni.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan y la Sra. María, al contraer matrimonio, deciden regir el mismo por este sistema, si durante la unión la Sra. María, como exitosa abogada, consigue reunir 500.000€ derivados de su actividad profesional, que se destinan al ahorro familiar, si finalmente se rompiera el vínculo matrimonial, la mitad de ese importe correspondería al Sr. Juan.<ejemplo>


(D) ALTRI SCHEMI:

Infine, va notato che la legge catalana prevede altri regimi patrimoniali tra coniugi specifici di alcune aree geografiche particolari della Catalogna, come, ad esempio, l'associazione per acquisti e migliorie, il "agermanament" o patto di metà e metà o il cosiddetto "pacto de convivença o mitja guadanyeria" (patto di convivenza).

In ogni caso, come indicato all'inizio di questa domanda, questi regimi patrimoniali corrispondono a quelli previsti dalla legge catalana. Tuttavia, nel caso in cui le parti contraenti abbiano un altro stato civile, potrebbero essere loro applicabili i regimi previsti da altre normative civili regionali o autonome o, se del caso, quelli previsti dal diritto civile comune.

Come si determina il regime patrimoniale del matrimonio?

Nell’esercizio dell’autonomia di volontà, i coniugi hanno la facoltà di stabilire il regime patrimoniale che disciplinerà il loro patrimonio mediante la stipula di un contratto matrimoniale. Tuttavia, in assenza di tale accordo, l’ordinamento giuridico prevede norme per determinare la legge applicabile, che variano sostanzialmente a seconda della data di celebrazione del matrimonio:

I. Matrimoni tra cittadini spagnoli (senza elemento internazionale).

Nel caso in cui entrambi i contraenti abbiano la cittadinanza spagnola, la norma di riferimento è l’articolo 9, paragrafo 2, del Codice civile, che stabilisce un ordine di preferenza basato sui seguenti criteri di collegamento:

  1. Legge personale comune: la legge nazionale (o “vecindad civil” nel contesto spagnolo) a cui entrambi i coniugi sono soggetti al momento della celebrazione del matrimonio.
  2. Legge personale o di residenza abituale di uno qualsiasi dei due: a condizione che sia stata scelta da entrambi in un atto pubblico redatto prima della celebrazione.
  3. Legge sulla residenza abituale comune: quella stabilita immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio.
  4. Luogo di celebrazione: in mancanza di quanto sopra, si applicherà la legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio.

II. Matrimoni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019 (con “Nota internazionale”)

A partire da tale data, entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/1103, che armonizza i criteri a livello europeo, dando priorità alla realtà della convivenza rispetto alla nazionalità:

  1. Prima residenza abituale comune: la legge dello Stato in cui i coniugi stabiliscono la loro prima residenza coniugale dopo il matrimonio.
  2. Cittadinanza comune: in mancanza di residenza comune, si terrà conto della cittadinanza condivisa al momento della celebrazione.
  3. Legame più stretto: in assenza dei criteri precedenti, si applicherà la legge dello Stato con cui entrambi abbiano un legame più stretto, valutato nel suo complesso.

È necessario precisare che nello Stato spagnolo coesistono diversi ordinamenti civili. La determinazione della legge applicabile in base ai criteri sopra indicati comporta l’assoggettamento a una norma suppletiva specifica:

  • Nel diritto comune, l’assenza di un accordo comporta l’assoggettamento al regime della comunione dei beni.
  • Nelle regioni dotate di diritto civile proprio (come la Catalogna o le Baleari), il regime patrimoniale suppletivo è la separazione dei beni.
  • Altri regimi autonomi, come la “Comunicazione Forale” nei Paesi Baschi o il “Consorzio” in Aragona, operano sulla base dei propri bilanci di vicinato civile.

Attenzione! Prima di tale data, il 29 gennaio 2019, il regolamento europeo non ha effetto retroattivo. Pertanto, occorre fare riferimento alle norme di conflitto del nostro diritto interno, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2, del Codice civile (anche qualora vi sia un elemento internazionale nell’unione).

Se il regolamento europeo fa riferimento alla “legge spagnola”, come si determina se il mio matrimonio è disciplinato dal Codice civile o da una legge regionale?

L'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/1103 funge da "ponte" giuridico verso il nostro ordinamento interno, stabilendo che, quando il Regolamento indica la Spagna come legge applicabile, spetta alle nostre norme nazionali decidere quale diritto civile specifico (quello comune o uno dei diritti forali) si applichi. 

A questo proposito, il rinvio ci rimanda direttamente agli articoli 14 e 16 del Codice civile, i quali stabiliscono che il criterio di collegamento determinante sia la residenza civile dei coniugi; in tal modo, il regolamento europeo rispetta la pluralità legislativa spagnola, consentendo che la residenza civile — sia essa acquisita per origine, opzione o residenza — prevalga nel decidere se il matrimonio sia soggetto al regime di comunione dei beni o alla separazione dei beni secondo il diritto locale, risolvendo così il conflitto interno di leggi.

Nota informativa: Data la complessità tecnica nel determinare la legge applicabile e gli effetti che essa produce sulla disposizione dei beni e sulla responsabilità nei confronti di terzi, è altamente raccomandabile ricorrere a una consulenza legale preventiva (indispensabile in presenza di un elemento internazionale nel matrimonio) e stipulare un contratto matrimoniale per garantire la piena certezza del regime patrimoniale coniugale.

Qual è il mio regime patrimoniale se mi sono sposato e non ho autenticato un contratto di matrimonio?

Se non viene fatta una scelta esplicita attraverso il contratto di matrimonio, in tal caso i coniugi applicano il regime patrimoniale previsto in via suppletiva dalla legge civile competente. Ad esempio, il regime giuridico supplementare previsto dalla legge catalana, ossia il regime di separazione dei beni. Mentre a Madrid o in Andalusia, ad esempio, il regime giuridico complementare previsto dal Codice civile è il regime di comunione dei beni.

Qual è il regime giuridico complementare in ciascuna Comunità autonoma?

Di seguito è riportata una tabella che illustra il regime giuridico complementare di ciascun territorio, ossia quello che si applicherà nel caso in cui i coniugi non concordino espressamente nulla al riguardo:

Aragona Consorzio coniugale
Isole Baleari Separazione dei beni
Catalogna Separazione dei beni
Navarra Partnership legale delle conquiste
Galizia Società di persone in regime di comunione dei beni
Vizcaya Comunicazione orale
Resto delle comunità Società di persone in regime di comunione dei beni

A titolo puramente chiarificatore, devo osservare che, per quanto riguarda il consorzio coniugale aragonese, esso stabilisce una presunzione di comunione dei beni per tutti i beni acquisiti nel matrimonio, il che significa che questo regime è del tutto simile alla sociedad de gananciales, come nel caso della cosiddetta comunicación foral navarra, le cui caratteristiche specifiche la rendono anch'essa simile a un regime di sociedad de gananciales. Per avere maggiori informazioni su uno specifico regime patrimoniale, il consiglio è di rivolgersi a un notaio competente per territorio, che sicuramente conoscerà tutte le particolarità di questo regime giorno per giorno.

Vedi altre domande frequenti

Come si determina la legge civile applicabile per stabilire il regime patrimoniale dei coniugi se questi provengono da Comunità autonome diverse?

Nel caso in cui le parti siano domiciliate in Comunità Autonome diverse e, di conseguenza, il regime giuridico applicabile al loro matrimonio sia diverso(come nel caso, ad esempio, di due persone che si sposano, una residente a Madrid e l'altra a Barcellona, poiché nel caso di Madrid il regime giuridico applicabile sarebbe quello della comunione dei beni, mentre nel caso di Barcellona sarebbe quello della separazione dei beni), in tal caso, per determinare quale sia il regime patrimoniale dei coniugi, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 9.2 del Codice Civile.2 del Codice civile, che stabilisce che, nel caso in cui la legge applicabile alle parti contraenti non sia la stessa, il regime patrimoniale dei coniugi sarà determinato come segue:

  • En primer lugar, por la ley que elijan de común acuerdo los cónyuges, otorgando a tal efecto una escritura de capitulaciones matrimoniales, pudiendo en tal caso elegir entre las normas aplicables a cualquiera de los dos miembros del matrimonio.

    <ejemplo>Así pues, por ejemplo, en el caso expuesto anteriormente, los cónyuges podrán elegir en sus capitulaciones matrimoniales si aplicar el régimen de sociedad de gananciales (que sería aplicable por la vecindad civil del cónyuge que vive en Madrid) o, en su caso, el de separación de bienes (que sería aplicable por la vecindad civil del otro cónyuge que vive en Barcelona).<ejemplo>
  • En segundo lugar, y a falta de las capitulaciones matrimoniales antes indicadas, será de aplicación la ley del lugar de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio.

    <ejemplo>Así pues, por ejemplo, si después del matrimonio, los cónyuges deciden vivir juntos en una vivienda en Barcelona, en tal caso, el régimen económico matrimonial aplicable a la unión será el de separación de bienes, que es el que establece la normativa catalana.<ejemplo>
  • Por último, si después del matrimonio, los cónyuges siguieren viviendo en lugares distintos con una normativa civil diferente, en tal caso, la norma de aplicación será la que rija en el lugar de celebración del matrimonio

    <ejemplo>Así pues, siguiendo el ejemplo anterior, si los cónyuges siguen viviendo separadamente en Madrid y Barcelona, y celebraron su matrimonio en un Notario de Madrid, el régimen aplicable será el de sociedad de gananciales, que es el que establece el Derecho común que rige en la capital española.<ejemplo>

Cosa sono i contratti di matrimonio?

Come appena indicato, la convenzione patrimoniale è un patto o un accordo raggiunto dai coniugi (o dai futuri coniugi, come si vedrà), in virtù del quale essi fissano il regime patrimoniale che regolerà la loro unione.

Inoltre, in questi contratti, i coniugi o i futuri coniugi possono anche farsi reciprocamente dei regali, stabilire qualsiasi altra clausola e patto lecito che ritengano opportuno e persino raggiungere accordi su come organizzare un'eventuale rottura del matrimonio.

Si possono inserire clausole di custodia dei figli nel contratto di matrimonio?

No. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il notaio non è competente a disciplinare o decidere in materia di filiazione o di affidamento; è il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio a decidere in merito.

Come vengono stipulati i contratti di matrimonio?

I contratti di matrimonio vengono stipulati con un atto pubblico autorizzato da un notaio.

Quando si possono stipulare i contratti di matrimonio?

Possono essere concessi contratti di matrimonio:

  • O prima del matrimonio. In questo caso, per essere valido ed efficace, sarà necessario che il matrimonio venga definitivamente formalizzato e, inoltre, tenendo conto che i suoi effetti decadranno se il matrimonio non verrà celebrato entro un anno.
  • O dopo il matrimonio.

Chi può concedere contratti di matrimonio?

Il contratto di matrimonio può essere stipulato da tutte le persone già sposate o, in mancanza, da coloro che hanno la capacità di contrarre validamente un futuro matrimonio.

Se in Spagna stipuliamo un accordo prematrimoniale scegliendo la legge spagnola, tale accordo sarà valido se ci trasferiamo in un paese al di fuori dell'Unione Europea?

In un contesto globalizzato, capita spesso che i coniugi trasferiscano la propria residenza in Stati diversi nel corso della loro vita coniugale. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1103, tali trasferimenti possono generare incertezza riguardo alla legge applicabile ai loro beni, specialmente in caso di crisi coniugale o di decesso.

Al fine di evitare l’applicazione involontaria di leggi straniere indesiderate, il Regolamento consente la stipula di accordi sulla scelta della legge applicabile.

I coniugi o i futuri sposi hanno la facoltà di designare espressamente la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che:

  • La legge dello Stato in cui almeno uno dei due abbia la propria residenza abituale al momento della scelta.
  • La legge sulla cittadinanza di uno dei coniugi o dei futuri coniugi.

La stipula di un atto pubblico di accordo prematrimoniale che includa espressamente la scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/1103 garantisce ai coniugi la massima certezza giuridica attraverso i seguenti effetti:

A) Il regime patrimoniale dei coniugi e i cambiamenti di residenza

La norma generale del regolamento europeo stabilisce che il regime patrimoniale possa subire modifiche qualora i coniugi trasferiscano la propria residenza abituale in modo prolungato in un altro Stato membro (in assenza di un accordo). Attraverso la scelta della legge applicabile, i coniugi garantiscono che il proprio regime (sia esso quello della separazione dei beni previsto dalla legge locale o quello della comunione dei beni) rimanga inalterato e immune da futuri cambiamenti di domicilio. Questa «cristallizzazione» della legge applicabile impedisce che un trasferimento professionale o personale all’estero comporti l’applicazione automatica di un regime giuridico sconosciuto o contrario ai loro interessi.

B) Certezza giuridica preventiva ed efficienza processuale

La determinazione certa della legge applicabile elimina ogni incertezza interpretativa nei casi di crisi coniugale o di successione mortis causa. Poiché la legge scelta è riportata in un documento autentico, si evita la necessità di procedere alla verifica del diritto straniero o di redigere complesse perizie per l’accertamento della residenza, semplificando in modo significativo qualsiasi futuro procedimento giudiziario o stragiudiziale.

C) Principio di universalità e unità del regime

La scelta della legge applicabile garantisce che un unico ordinamento giuridico regoli l’intero patrimonio, indipendentemente dalla natura dei beni o dalla loro ubicazione geografica (principio di unità). Ciò risulta fondamentale per i coniugi con investimenti o proprietà in diversi paesi: si evita così la frammentazione giuridica che deriverebbe dal fatto che gli immobili in un paese fossero regolati da una legge e i conti bancari in un altro paese da una legge diversa. La legge scelta si applica a tutte le attività e passività del matrimonio.

D) Tutela della buona fede e opponibilità nei confronti dei terzi

La formalizzazione notarile della scelta della legge applicabile, unitamente alla sua obbligatoria iscrizione nel registro, conferisce al regime una protezione erga omnes (efficace nei confronti dei terzi e non solo tra i coniugi). Il concetto di opponibilità nei confronti dei terzi comporta l’obbligo per gli altri di riconoscerlo. 

Ciò garantisce la trasparenza dei rapporti economici all’interno del matrimonio, tutelando sia la posizione dei coniugi sia la sicurezza dei rapporti giuridici nei confronti dei creditori e dei terzi in buona fede.

Posso scegliere la legge del mio Paese di cittadinanza per il divorzio, anche se non è la legge del Paese in cui risiedo attualmente?

Esatto. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III) privilegia l’autonomia di volontà , consentendo ai coniugi di scegliere la legge che disciplinerà la loro separazione o il loro divorzio, rompendo così con l’applicazione automatica della legge del paese di residenza (che potrebbe essere sconosciuta o meno favorevole). 

A) La legge sulla cittadinanza (di uno dei coniugi): i coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cui uno dei due possiede la cittadinanza al momento dell’accordo. Questa opzione garantisce che il regime giuridico iniziale della coppia rimanga invariato, indipendentemente dal luogo in cui decidano di vivere.

B) La legge dello Stato di residenza abituale (attuale o precedente): è possibile optare per la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la loro residenza abituale al momento della firma, oppure per quella dell’ultimo luogo di residenza comune, qualora uno dei due vi risieda ancora.

I contratti matrimoniali sono registrati in qualche tipo di registro pubblico?

Infatti, affinché le convenzioni matrimoniali siano efficaci e opponibili a terzi, devono essere registrate nel registro civile, nonché in altri registri pubblici, se del caso(ad esempio nel registro fondiario se c'è stato un cambiamento di regime che ha influito sulla natura di un determinato bene immobile, o nel registro commerciale se uno dei coniugi è un imprenditore individuale).

Affinché il regime patrimoniale scelto sia pienamente opponibile in Spagna, è necessaria l'iscrizione dell'atto nel Registro Civile in cui è stato registrato il matrimonio.

A) Se il matrimonio è stato celebrato in Spagna: spetta al Registro Civile spagnolo pubblicare l’esistenza del contratto matrimoniale mediante una nota marginale nell’atto di matrimonio.

B) Se il matrimonio è stato celebrato all’estero: affinché le convenzioni matrimoniali redatte davanti a un notaio spagnolo abbiano piena efficacia pubblicitaria in Spagna, il matrimonio deve essere preventivamente iscritto o registrato nel Registro Civile Centrale

Attenzione!: Le convenzioni matrimoniali sono valide se non vengono registrate presso il Registro Civile?

Sì, le clausole matrimoniali sono pienamente valide e vincolanti tra i coniugi dal momento della loro firma davanti al notaio. Tuttavia, la loro efficacia è limitata nei confronti di terzi (banche, creditori, registri): affinché il regime matrimoniale scelto sia opponibile (ovvero affinché i terzi siano tenuti a riconoscerlo), è indispensabile la sua iscrizione nel Registro Civile. 

I contratti di matrimonio possono essere modificati?

Naturalmente i contratti matrimoniali possono essere modificati, concedendo un nuovo atto pubblico in tal senso, ma per questo, non potendo essere altrimenti, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi o dei futuri coniugi.

In tal caso, sarà nuovamente necessario registrare la modifica dei capitoli nei registri pubblici pertinenti affinché tale variazione sia efficace nei confronti di terzi.

Infine, va notato che, in ogni caso, la modifica del regime patrimoniale dei coniugi non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima di tale modifica.

I contratti di matrimonio possono essere annullati?

Naturalmente, se entrambi i coniugi lo desiderano, possono stipulare un nuovo atto pubblico che lo attesti.

I contratti di matrimonio possono includere patti in previsione di una futura rottura del matrimonio?

Infatti, è possibile che nelle convenzioni matrimoniali, oltre a scegliere il regime patrimoniale del matrimonio, i coniugi o i futuri coniugi si accordino su come articolare i loro rapporti e su come distribuire i loro beni nel caso in cui, eventualmente, in futuro, questa unione coniugale dovesse rompersi.

In questo caso, le parti interessate devono tenere conto dei seguenti aspetti stabiliti dalla legge:

  • Se i contratti di matrimonio vengono stipulati prima del matrimonio, questi accordi in previsione di una futura rottura del matrimonio saranno efficaci solo se stipulati entro trenta giorni prima della data del matrimonio.
  • Tali patti possono essere inclusi nei contratti matrimoniali o, se si preferisce, in un atto separato stipulato a tale scopo.
  • Al momento della stipula dell'atto, il notaio autorizzato informerà separatamente ciascuna delle parti del contenuto e del significato degli accordi che intendono stipulare, al fine di garantire che entrambi i coniugi o i futuri coniugi diano il loro libero consenso e comprendano correttamente le conseguenze giuridiche di tali accordi.
  • Se questi accordi includono disposizioni che escludono o limitano i diritti, devono essere di natura reciproca e formulati in modo chiaro, in modo che sia facile identificare quali diritti vengono rinunciati o limitati.

Va inoltre sottolineato che, se successivamente il matrimonio si scioglie e uno dei coniugi intende far valere gli accordi raggiunti, deve tenere presente che la legge stabilisce le seguenti questioni:

  • Per far valere l'accordo, il coniuge che lo richiede deve dimostrare che l'altra parte, al momento della firma dell'accordo, aveva informazioni sufficienti sul proprio patrimonio, sul proprio reddito e sulle proprie aspettative finanziarie.
  • In ogni caso, se a seguito di un cambiamento delle circostanze rilevanti che non poteva essere previsto al momento della stipula dei patti, l'adempimento di tali patti diventa gravemente dannoso per una delle parti, i patti non saranno efficaci.

Cosa devo fare se voglio firmare un accordo prematrimoniale?

Per sottoscrivere un accordo prematrimoniale è necessario avere già una data per il matrimonio e fornire solo i documenti di identità di entrambe le parti.

In ogni caso, data l'importanza patrimoniale del documento, si raccomanda alle parti, se lo ritengono opportuno, di consultare preventivamente un avvocato specializzato in materia, affinché possa consigliarle adeguatamente.

In questo caso, vorrei anche ricordare che finalmente, una volta celebrato il matrimonio, le parti devono portare allo studio notarile il certificato letterale di registrazione del matrimonio, a quel punto può essere rilasciata la copia autentica dell'atto di transazione.

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