È l'atto notarile con cui un procuratore, a cui una determinata persona ha conferito una procura, la trasmette a un terzo, in modo che il procuratore originario cessi di avere poteri, che vengono trasferiti a una terza persona, detta sostituto, in modo che, da quel momento in poi, sia questo sostituto a esercitare i poteri della procura originaria in nome e per conto di chi l'ha conferita.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Come indicato nella definizione di questo atto, l'atto di sostituzione di procura è lo strumento mediante il quale, in presenza di una procura preesistente (generale o speciale), conferita da un determinato mandante e a favore di un determinato procuratore, tale procuratore procede a trasferire i propri poteri a un terzo, Quest'ultimo, chiamato sostituto, da quel momento assume i poteri originariamente assegnati dal mandante e può quindi agire in nome e per conto del mandante originario, nell'ambito dei poteri di cui alla procura in questione.
Con l'atto di sostituzione, quindi, il procuratore originario, che viene chiamato legalmente sostituto, cessa o vede estinguersi i suoi poteri (cioè cessa di essere un procuratore), poiché i poteri conferiti dal mandante vengono assunti dal "nuovo procuratore", che viene chiamato legalmente sostituto.
<ejemplo>“Para una mayor comprensión del acto, se trataría de un supuesto de sustitución el caso en el que, por ejemplo, la Sra. María confiere un poder especial a favor de la Sra. Juana (para que ésta, en su nombre y representación, pueda vender una vivienda propiedad de la Sra. María), pero por la razón que sea, la Sra. Juana no puede o no quiere ejercer dichas funciones, de tal suerte que dicha la Sra. Juana transfiere estas facultades a una tercera persona, en este caso la Sra. Antonia, para que sea ésta la que finalmente realice la venta de la vivienda en nombre y representación de la poderdante original, es decir, de la Sra. María”.<ejemplo>
Come è noto, la procura è uno strumento al quale può ricorrere chi, per qualsiasi motivo, non può o non vuole compiere un atto in prima persona e desidera o ha bisogno di affidarne il compimento, in suo nome e per suo conto, a un terzo, detto procuratore. In questo modo, se tutto va bene, sarà il procuratore a compiere l'atto o l'attività per cui è stato autorizzato e la procura avrà raggiunto il suo scopo.
Tuttavia, può accadere che, per qualsiasi motivo, il procuratore nominato non possa o non voglia esercitare i poteri conferiti.
<ejemplo>“Ello se puede dar en múltiples ocasiones, como por ejemplo si se ha roto la relación de confianza entre poderdante o apoderado, si el apoderado ha sufrido cualquier percance o imprevisto que le impide ejercer sus funciones de forma adecuada, o si se ha producido cualquier circunstancia que determina la posibilidad de que otra persona ejerza las funciones conferidas en el poder de un modo más adecuado”.<ejemplo>
Pertanto, al verificarsi di una di queste circostanze, per evitare che il mandante debba revocare la procura e conferirne una nuova a favore di una terza persona, è possibile ricorrere alla figura della sostituzione, in base alla quale, come si è detto, il mandatario cessa la sua rappresentanza e trasferisce i suoi poteri a un "nuovo mandatario", detto sostituto, che da quel momento in poi eserciterà i poteri della procura in nome e per conto del mandante.
Pertanto, come si è detto, la figura della sostituzione è uno strumento che consente di mantenere la validità di una procura quando, per qualsiasi motivo, il procuratore non voglia o non possa esercitare i poteri conferiti, in modo tale che i poteri vengano trasferiti a un altro procuratore affinché il mandante possa ugualmente ottenere la rappresentanza prevista ma, in questo caso, attraverso una persona diversa da quella inizialmente nominata.
Come è logico, e come è già stato accennato nello sviluppo della procura (sia generale che speciale) nelle corrispondenti sezioni di questo sito, il conferimento di una procura deve basarsi sulla stretta e ferma fiducia che il mandante ripone nel procuratore, in quanto un uso improprio, in malafede o negligente della procura può avere gravi conseguenze economiche e patrimoniali per il mandante.
Alla luce di questo stretto rapporto di fiducia tra il mandante e il procuratore, è logico che, come regola generale, il procuratore nominato non possa trasferire i poteri conferiti a qualsiasi persona, in qualsiasi momento o in qualsiasi modo, ma solo in casi specifici e quando si verificano determinate circostanze.
Pertanto, la legge ammette questa possibilità di sostituzione solo se il mandante non l'ha espressamente vietata nella procura.
Partendo dal presupposto che il committente non ha vietato la possibilità di sostituzione, la sostituzione può quindi essere effettuata senza problemi nei seguenti casi:
In base alla disciplina del contratto di mandato, integrativa in materia di procure, è necessario indicare che è obbligo del mandatario rendere conto delle proprie operazioni al mandante, sicché, ricorrendo a un'interpretazione teleologica estensiva, si può affermare che in effetti il mandatario che sostituisce la procura, anche se ciò è espressamente autorizzato dal mandante, è tenuto a darne notizia al mandante in modo attendibile, essendo in definitiva il soggetto interessato a sapere a chi saranno esercitati i poteri che ha conferito.
Da un punto di vista logico e prudenziale, è anche necessario che questo venga notificato, perché se il mandante vuole revocare la procura, deve sapere quali sostituzioni sono state eventualmente fatte.
Infatti, la legislazione notarile stabilisce che, in ultima analisi, la sostituzione, essendo una modifica della procura originaria, se è autorizzata da un notaio diverso da quello che ha autorizzato la procura originaria, tale circostanza deve essere notificata, da questo secondo notaio, al notaio titolare del protocollo della procura, affinché lo registri nel registro notarile. In ogni caso, si tratta di una procedura che verrà eseguita d'ufficio dallo studio notarile, senza che le parti interessate debbano compiere ulteriori passi.
La risposta a questa domanda deve essere negativa, poiché questa è la differenza fondamentale tra le figure della sostituzione di procura e della subprocura. Pertanto, se la procura viene sostituita, il sostituto perderà i poteri che gli sono stati trasferiti, mentre, al contrario, se si utilizza la figura della subprocura (che viene descritta in dettaglio in un'altra sezione di questo sito), il procuratore originario manterrà intatti i propri poteri.
Come già sottolineato in molte occasioni, il conferimento di qualsiasi tipo di procura deve basarsi su un rapporto di fiducia tra il mandante e il procuratore, poiché dal momento in cui la procura viene conferita, il mandante concede al procuratore la possibilità di compiere in suo nome e per suo conto atti o affari che, se compiuti in buona fede e con diligenza, possono giovare alla sua persona e al suo patrimonio, ma che, al contrario, se compiuti in mala fede o in modo negligente, possono arrecargli gravi danni.
Pertanto, e su questa base, il conferimento del potere di sostituzione deve essere valutato molto attentamente dal mandante, perché riconoscendolo, egli concede la possibilità che alla fine sia una terza persona ad agire in suo nome e in sua rappresentanza, e non il procuratore originario che ha nominato, il che può comportare una violazione della fiducia se questa terza persona sostitutiva non ha le qualità necessarie per farlo.
Pertanto, si raccomanda di riflettere a fondo sulla concessione di questa possibilità e, se del caso, di limitare la gamma di persone che possono assumere il ruolo di sostituto, evitando così spiacevoli sorprese che potrebbero causare gravi danni economici al patrimonio del mandante.
Come si è detto, la sostituzione della procura comporta semplicemente un cambiamento nella persona del procuratore, in quanto la persona originariamente nominata viene sostituita dal sostituto, che è colui che da quel momento in poi può esercitare i poteri della procura in nome e per conto del mandante.
Di conseguenza, sostituendo la procura, il sostituto può compiere gli stessi atti o negozi giuridici previsti dalla procura originaria (sia essa generale o speciale), con la sola differenza che ora è una persona diversa a esercitare la procura.
Se il committente ha espressamente vietato la possibilità di sostituzione, e la sostituzione ha comunque luogo, la legge stabilisce che tali atti sono nulli e non pregiudicano il committente, ossia non hanno alcuna validità o efficacia.
Al contrario, se è prevista la possibilità di sostituzione e il committente ha indicato le persone specifiche che possono assumere il ruolo di sostituto, se tale sostituzione avviene, gli atti compiuti dal sostituto saranno perfettamente validi e legali, senza alcun problema al riguardo.
Infine, se il mandante non ha espressamente vietato la possibilità di sostituzione, ma non l'ha nemmeno espressamente prevista, se la sostituzione avviene e il mandante non l'accetta espressamente, possono accadere due cose con gli atti compiuti dal sostituto:
In conformità alla legge, se la sostituzione è stata eseguita correttamente, non ha alcuna responsabilità.
Tuttavia, se la sostituzione è stata effettuata nonostante il divieto dell'obbligato principale, o se il sostituto è notoriamente incapace o insolvente, il Codice civile stabilisce che il sostituto sarà responsabile della gestione del sostituto.
Infatti, se la procura originaria è stata conferita in un atto pubblico, la sostituzione, che in ultima analisi comporta una modifica della procura originaria, deve essere eseguita in un atto pubblico.
La sostituzione della procura può essere concessa dal procuratore di una procura, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal mandante e, naturalmente, a condizione che questi sia in piena capacità intellettiva e volitiva di autogovernarsi, di rapportarsi alla realtà e di comprendere il significato giuridico dei suoi atti.
Per quanto riguarda le qualità personali della persona che sarà nominata come sostituto, si deve considerare che sarà necessario che la persona abbia la capacità di compiere l'atto o l'affare a cui la procura si riferisce e, in generale, che abbia la piena capacità di agire, cioè che sia maggiorenne (18 anni), e che abbia piena capacità intellettuale e volitiva di governarsi, di rapportarsi alla realtà e di comprendere il significato giuridico dei suoi atti.
Infatti, se nella procura originaria sono stati nominati più procuratori, e la sostituzione è possibile, questi procuratori possono nominare più sostituti che prendano il loro posto nella procura.
La sostituzione di una procura ha la durata della procura in questione, per cui la durata della procura del sostituto deve essere presa in considerazione per determinare, se del caso, la durata della procura.
Naturalmente, il mandante può revocare la procura originaria in qualsiasi momento, per cui se la sostituzione avviene e il mandante decide di non volere più che la terza persona lo rappresenti, revocando la procura originaria, anche la sostituzione, essendo una modifica della procura originaria, sarà priva di effetto.
In ogni caso, la linea d'azione ragionevole è quella di notificare la revoca della procura al sostituto, in modo che ne abbia una traccia affidabile e si astenga dall'utilizzare la procura.
Naturalmente, il sostituto può anche dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, non appena lo desidera, per cui, se lo ritiene opportuno, può scegliere di non avvalersi ulteriormente della procura, di distruggere l'originale della procura o, se necessario, di formalizzare le sue dimissioni con un atto pubblico.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione di questo sito web dedicata alla rinuncia alle deleghe.
L'atto di sostituzione deve essere sottoscritto solo dal procuratore, cioè dalla persona a favore della quale è stata conferita la procura originaria, per cui non è necessario che il nuovo procuratore o i nuovi procuratori (detti sostituti) assistano alla firma dell'atto o accettino la loro designazione come tali, né, ovviamente, è necessario che il conferente originario della procura.
Infatti, affinché il sostituto possa avvalersi della procura e compiere tutti gli atti o i negozi giuridici cui essa si riferisce, sarà necessario che egli disponga di una copia autentica dell'atto, per cui appare ragionevole che il procuratore cessato dalla carica gli consegni l'atto, nonché l'atto di sostituzione.
Una volta firmato l'atto di sostituzione, il notaio consegna contestualmente una copia conforme dell'atto di sostituzione al concedente, affinché questi possa farne l'uso che ritiene più opportuno.
Il notaio può naturalmente recarsi a casa vostra per firmare la procura sostitutiva, poiché la legge obbliga il notaio a garantire il servizio notarile a tutte le persone disabili, malate o con difficoltà motorie che non sono in grado di recarsi autonomamente presso lo studio notarile.
Tuttavia, occorre tenere presente che, in tal caso, per una questione di competenza territoriale del notaio richiesto, quest'ultimo deve essere un notaio della località in cui si trova il domicilio della persona impossibilitata a viaggiare.
Purtroppo, allo stato attuale, la normativa vigente non prevede l'iscrizione delle procure rilasciate da persone fisiche in alcun registro pubblico, il che sarebbe senz'altro positivo, in quanto offrirebbe garanzie di maggiore certezza giuridica agli operatori, dal momento che qualsiasi soggetto interessato a contrattare con il procuratore potrebbe consultare se la procura è ancora in vigore o, al contrario, è stata revocata.
Di conseguenza, le sostituzioni di procura non saranno iscritte in alcun registro pubblico.
A questo proposito, va notato che in passato si è cercato di creare un registro delle revoche di procura in cui registrare tutte le revoche di procura, al fine di poterne verificare la validità. Tuttavia, questo registro, previsto da una norma regolamentare, è stato considerato illegittimo dalla Corte di Cassazione ed è stato reso inefficace, per cui, come indicato, attualmente non esiste un registro in cui si annotano il conferimento o la revoca delle procure.
Naturalmente, se il motivo del conferimento della procura sostitutiva è che il sostituto può intervenire in una transazione che viene firmata in uno studio notarile lontano dal domicilio del procuratore originario (immaginiamo un caso in cui il procuratore originario risiede a Barcellona e la transazione deve essere effettuata in uno studio notarile situato a Siviglia), se il richiedente lo richiede, è possibile inviare una copia elettronica della procura sostitutiva allo studio notarile dove è stata sottoscritta la transazione, in modo che il sostituto possa intervenire, senza dover inviare fisicamente la copia autentica della procura sostitutiva per posta, corriere o qualsiasi altro mezzo.
REGOLAMENTAZIONE STATALE:
REGOLAMENTI REGIONALI:
Documentazione necessaria per i cittadini:
Documentazione necessaria per gli stranieri:
Documentazione necessaria:
Nel caso di un'azienda straniera, sarà necessario fornire anche: