È il documento notarile con cui una persona, che a suo tempo aveva ricevuto una procura per agire in nome e per conto di un'altra, decide di non proseguire con questo mandato rappresentativo. In questo modo, decide volontariamente di porre fine alla propria capacità di compiere atti o transazioni legali in nome e per conto del mandante.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Come è noto, la procura è un documento, in forma di atto pubblico, in virtù del quale una persona, detta mandante, conferisce poteri a un'altra persona, detta procuratore, affinché quest'ultima, in nome e per conto del mandante, compia gli atti o i negozi giuridici indicati nel corpo dell'atto.
Logicamente, l'esercizio di questi poteri rappresentativi è un atto volontario, che può essere inquadrato in un rapporto contrattuale tra il mandante e il procuratore (nel caso in cui, ad esempio, vi sia un corrispettivo per i servizi resi) o, al contrario, in un atto gratuito o disinteressato da parte del procuratore (come accade, ad esempio, nel caso di una procura conferita da un genitore affetto da disabilità fisica a favore di un figlio affinché quest'ultimo possa gestire i propri affari economici e patrimoniali).
Sia come sia, come indicato, la funzione del procuratore è un atto puramente volontario, che può essere esercitato da quest'ultimo per tutto il tempo che desidera o, a seconda dei casi, per tutto il tempo previsto dalla procura, ma che, in ogni caso e a prescindere dalle circostanze, può essere abbandonato ogni volta che lo desidera, e può quindi rinunciare a questa responsabilità e cessare di agire in nome e per conto del mandante.
A tal fine, e al di là della possibilità di non utilizzare semplicemente la procura, per formalizzare solennemente e correttamente tale rinuncia sarà necessario e consigliabile stipulare il relativo atto di rinuncia alla procura, i cui dettagli saranno analizzati di seguito.
Come si è detto, con la rinuncia alla procura, il procuratore nominato, volontariamente, dichiara solennemente la propria volontà di cessare dall'incarico, cosicché, da quel momento in poi, non avrà più la capacità di compiere atti o negozi giuridici in nome e per conto del mandante.
Nella realtà materiale, sono molte le situazioni che possono far scattare la necessità di rinunciare alla procura conferita, come, ad esempio, le seguenti:
È infatti possibile rinunciare a qualsiasi tipo di procura conferita, che si tratti di una procura generale o speciale per un atto giuridico o un affare specifico.
Infatti, come nel caso della revoca della procura, il procuratore può dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione.
Come indicato in precedenza, il procuratore può rinunciare alla sua responsabilità non appena lo desidera, ma per essere efficace deve prima informare il mandante della sua rinuncia alla procura.
Allo stesso modo, al fine di garantire la continuità degli affari o degli atti che danno origine alla procura, la legge stabilisce che, nel caso in cui il motivo della procura sia un contratto di mandato sottostante, il procuratore deve continuare la sua gestione fino a quando il mandante non sia stato in grado di prendere le misure necessarie per coprire questa mancanza (come, ad esempio, il conferimento di una procura a favore di un'altra persona per sostituire le funzioni del procuratore dimissionario).
In questo caso, il procuratore deve tenere conto del fatto che, se non ottempera a questo obbligo, la legge stabilisce che deve risarcire il mandante per i danni causati, a meno che le sue dimissioni non si basino sull'impossibilità di continuare a svolgere il mandato senza grave pregiudizio per se stesso.
Ovviamente no, poiché la rinuncia a una procura è un atto discrezionale e libero del procuratore, che può essere compiuto in qualsiasi momento, senza che sia necessario provare o giustificare una causa specifica per farlo.
Per procedere alla rinuncia della procura, se questa è stata conferita per atto pubblico, sarà necessario recarsi nuovamente da un notaio per il rilascio di un atto di rinuncia ai poteri, ossia un atto formale con il quale il procuratore dichiara formalmente e solennemente di voler porre fine volontariamente alla propria responsabilità di procuratore del mandante, rinunciando così ai suddetti poteri rappresentativi.
È infatti possibile stipulare l'atto di rinuncia a una procura presso qualsiasi notaio in Spagna, senza che sia obbligatorio stipularlo presso lo stesso studio notarile che ha originariamente autorizzato la procura oggetto di rinuncia.
In tal caso, se la rinuncia viene concessa in uno studio notarile diverso, il notaio che autorizza l'atto dovrà, d'ufficio, informare il notaio titolare del protocollo in cui è registrata la procura, affinché lo registri nella matrice.
L'atto di rinuncia alla procura può essere stipulato solo dal procuratore a favore del quale è stato stipulato l'atto di procura da revocare.
Dovrà partecipare solo il procuratore che rinuncia e non è necessario che partecipi anche il committente.
Logicamente, il procuratore deve informare il mandante della rinuncia alla sua procura, in modo che quest'ultimo sia a conoscenza di questa circostanza per poter tutelare adeguatamente i suoi interessi, ad esempio conferendo una nuova procura a favore di un'altra persona affinché questa assuma ora i poteri rappresentativi di cui ha bisogno.
Al di là della logica sopra indicata, come già dettagliato in un precedente quesito, la legge obbliga il procuratore che rinuncia al mandato di rappresentanza a darne comunicazione al mandante, con l'obbligo, inoltre, di proseguire con i passi che abitualmente compie fino a quando il mandante non potrà prendere le decisioni necessarie a coprire la sua assenza.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della rinuncia, la legge non impone alcun obbligo in tal senso, per cui la comunicazione può essere effettuata dallo stesso soggetto che conferisce la procura o, se lo si desidera, è possibile affidare la notifica della rinuncia allo studio notarile, al fine di fornire una prova certa che il soggetto che conferisce la procura ha ricevuto la notifica della rinuncia, il che può essere consigliabile se tra le due parti esiste un rapporto conflittuale che lo renda opportuno.
Una volta firmato l'atto di rinuncia, lo studio notarile consegnerà contestualmente una copia autentica dell'atto di rinuncia alla procura all'ex procuratore, affinché questi possa farne l'uso appropriato.
Il notaio può naturalmente recarsi a casa vostra per firmare la rinuncia, poiché la legge obbliga il notaio a garantire il servizio pubblico notarile a tutte le persone disabili, malate o con difficoltà motorie che non possono recarsi autonomamente presso lo studio notarile.
Tuttavia, occorre tenere presente che, in tal caso, per una questione di competenza territoriale del notaio richiesto, quest'ultimo deve essere un notaio della località in cui si trova il domicilio della persona impossibilitata a viaggiare.
Purtroppo, allo stato attuale, la normativa vigente non prevede l'iscrizione delle procure rilasciate da persone fisiche in alcun registro pubblico, il che sarebbe senz'altro positivo, in quanto offrirebbe garanzie di maggiore certezza giuridica agli operatori, dal momento che qualsiasi soggetto interessato a contrattare con il procuratore potrebbe consultare se la procura è ancora in vigore o, al contrario, è stata revocata.
Logicamente, quindi, anche le sue dimissioni non sono iscritte in alcun registro pubblico.
Inoltre, va notato che in passato si è cercato di creare un registro delle revoche di procura in cui registrare tutte le revoche di procura, in modo da poterne verificare la validità. Tuttavia, questo registro, previsto da una norma regolamentare, è stato considerato illegittimo dalla Corte di Cassazione ed è stato reso inefficace, per cui, come indicato, attualmente non esiste un registro in cui si annotano il conferimento o la revoca delle procure.
Oltre alla figura della rinuncia spiegata in queste domande, la legge stabilisce che la procura cessi anche in caso di revoca della procura (che viene spiegata in dettaglio in un'altra sezione di questo sito) o in caso di incapacità del procuratore.
Cesserà inoltre di avere effetto in caso di morte dell'obbligato principale o del procuratore o, se del caso, se uno dei due viene dichiarato prodigo (situazione in cui una persona sperpera il proprio patrimonio in beni superflui, ad esempio nel caso di dipendenza dal gioco d'azzardo, a seguito della quale viene nominato un curatore che si occupa del suo patrimonio e autorizza, se necessario, quali atti o affari specifici può intraprendere) o entra in una procedura di insolvenza o di fallimento.
REGOLAMENTAZIONE STATALE:
REGOLAMENTI REGIONALI:
Documentazione necessaria per i cittadini:
Documentazione necessaria per gli stranieri:
Documentazione necessaria:
Nel caso di un'azienda straniera, sarà necessario fornire anche: