La nomina del tutore è il documento notarile che consente a chiunque di prevedere un'eventuale morte o una situazione di malattia o disabilità che gli impedisca di governarsi da solo, al fine di determinare la persona che desidera sia nominata tutore per i propri figli minori.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Di norma, quando si raggiunge la maggiore età, si acquisisce la piena capacità giuridica, il che significa che, in linea di principio, si può badare a se stessi, condurre una vita indipendente e anche che si ha la capacità di concludere, a proprio nome, ogni tipo di atto o transazione legale in modo valido.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, cuando una persona cumple los dieciocho años, ya podrá independizarse y adquirir una vivienda e hipotecarla para financiar dicha compra.<ejemplo>
Al contrario, i minori, fino al compimento del diciottesimo anno di età, sono normalmente soggetti alla potestà dei genitori, per cui spetta a questi ultimi occuparsi del loro benessere, fornendo loro tutto ciò che è necessario per garantire una crescita adeguata e uno sviluppo personale fino, in linea di principio, al raggiungimento della suddetta maggiore età.
Tuttavia, può accadere che, a seguito della morte dei genitori del bambino, o se il genitore che ha la potestà esclusiva soffre di una malattia neurodegenerativa o di un incidente traumatico che compromette la sua naturale capacità di intendere e di volere, può essere necessario in tali situazioni nominare un tutore che si occupi degli interessi del bambino, che si prenda cura di lui e che gli fornisca tutto ciò che è necessario per il suo corretto ed equilibrato sviluppo come persona.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si los padres de un menor de edad fallecen en un accidente de tráfico, será necesario nombrar a un tutor para que éste cuide y vele por los intereses de ese menor huérfano.<ejemplo>
Alla luce di quanto sopra, se si verifica una di queste circostanze, sarà necessario nominare un tutore, cioè designare una persona che si occupi del minore, che ne abbia cura e che lo rappresenti in tutti gli atti o negozi giuridici che si rendano necessari.
La nomina del tutore, in conformità con le disposizioni del diritto civile e processuale, sarà sempre determinata da un giudice, che dovrà decidere ciò che è opportuno, in una decisione giudiziaria motivata emessa nell'ambito di un processo giudiziario speciale, svolto con tutte le garanzie.
Tuttavia, per questa nomina, è necessario indicare che il giudice, al fine di designare la persona specifica che assumerà la tutela del minore, sarà vincolato dalla designazione che, eventualmente, è stata fatta dal genitore o dai genitori del minore, sia in un testamento (in caso di morte) sia in un atto pubblico di nomina del tutore (l'istituto ora analizzato), in caso di morte senza testamento (o con testamento privo di tale disposizione) o in caso di malattia neurodegenerativa o di incidente traumatico che comprometta la capacità naturale di intendere e di volere del genitore e, quindi, la sua capacità di esercitare la potestà sul figlio.
Tuttavia, se non c'è questa espressa designazione in un testamento o in un atto pubblico concesso a questo scopo, il giudice tutelare nominerà tutore il parente più prossimo che possa esercitare adeguatamente questa funzione (come un nonno o uno zio del minore) e, in mancanza, se ciò non è possibile o se non c'è un parente idoneo a ricoprire l'incarico, l'autorità giudiziaria nominerà una persona giuridica, pubblica o privata, senza scopo di lucro, che possa assumere in modo soddisfacente l'incarico.
Come indicato nella domanda precedente, la nomina del tutore sarà sempre effettuata dall'autorità giudiziaria, ma, tuttavia, se la persona in questione ha designato una persona specifica per assumere la tutela dei suoi figli, il giudice deve rispettare questa volontà (da qui il termine tutela volontaria).
Questa divulgazione volontaria può quindi sempre essere fatta in un atto pubblico:
Il rilascio di questo documento ci consentirà, da un lato, di scegliere la persona che preferiamo per svolgere questo compito (o che non desideriamo che lo svolga, escludendola espressamente), scelta che il giudice rispetterà a meno che non ci sia una giustificazione contraria.
D'altra parte, ci permetterà di stabilire le regole per l'esercizio della tutela, la remunerazione, i poteri, le limitazioni, ecc.
Oltre alle disposizioni che possono essere fatte in un testamento, è interessante che i genitori concedano questo tipo di documento perché la nomina fatta nel testamento può essere presa in considerazione solo in caso di morte del genitore, ma se, ad esempio, il genitore subisce un incidente o una malattia degenerativa che gli impedisce di prendersi cura del figlio o dei figli, la nomina fatta nel testamento non può essere presa in considerazione perché la persona non è ancora morta. Pertanto, per queste situazioni, questo strumento dell'atto di nomina del tutore è di grande interesse.
In questi casi, la legge stabilisce che la volontà della persona che l'ha espressa per ultima ha la precedenza.
Infatti, la legge consente che, nell'atto o nel testamento, l'interessato possa nominare dei sostituti, in modo che, se la persona inizialmente nominata non può o non vuole assumere l'incarico, il sostituto o i sostituti nominati lo assumano, e nell'ordine preferito e indicato nell'atto.
Se viene concesso un atto di nomina di un tutore, questa nomina sarà comunicata al Registro delle nomine tutorie non testamentarie, in modo che questo testamento sia correttamente registrato, affinché, in caso di nomina del tutore, questo Registro possa essere consultato per certificare se quella persona ha fatto o meno una nomina.
Di norma, la tutela è destinata a essere esercitata da un'unica persona. Tuttavia, come eccezioni, la legge prevede:
Inoltre, la legge prevede anche la possibilità di lasciare la cura della persona del minore nelle mani del tutore, mentre l'amministrazione del patrimonio del minore è affidata a un amministratore.
Tuttavia, come indicato sopra, possono essere nominati dei sostituti nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.
Sebbene in Catalogna sia previsto che l'incarico sia gratuito, la persona che nomina un tutore per mezzo di un atto pubblico ha la possibilità di stabilire in esso le norme che regoleranno la tutela e, tra l'altro, la remunerazione dell'incarico, se lo desidera. In ogni caso, hanno diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni per questo esercizio dal patrimonio dell'assistito.
Per essere nominati tutori di una persona è necessario essere maggiorenni, avere piena capacità di agire e non essere affetti da alcuna delle seguenti cause di incapacità:
In tal caso, la legge prevede la possibilità di nominare una persona giuridica (ad esempio una fondazione o una ONG) che abbia tra i suoi scopi la tutela delle persone che necessitano di assistenza e sostegno nell'esercizio della loro capacità giuridica e/o dei minori.
Durante l'esercizio della tutela, la legge civile catalana stabilisce una serie di obblighi volti a proteggere la situazione personale e finanziaria del protetto.
La tutela termina in caso di una delle seguenti cause:
In tutti questi casi, alla cessazione dell'incarico, il tutore deve presentare al giudice, entro tre mesi, un resoconto generale giustificato della sua amministrazione.
In conformità al nuovo regime giuridico esistente nel nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8/2021, non sarà più soggetto alla tutela che, se del caso, può essere stata istituita sulla base della designazione stabilita nel presente atto di nomina del tutore, ma sarà soggetto, se necessario, a una delle misure di sostegno o di assistenza previste dalla nuova normativa (cfr. tutela o curatela di fatto, nel diritto civile comune, o assistenza, nell'ambito del diritto civile catalano).
È necessario fornire l'originale e una copia valida.
Dimostrare l'esistenza dei figli minori per i quali si chiede la nomina a tutore.