
Patrimonio protetto: come proteggere sempre i più deboli
Ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione spagnola, le autorità pubbliche, tra le tante, hanno la missione di portare avanti una politica di previsione, riabilitazione e integrazione dei disabili fisici, sensoriali e mentali, ai quali devono fornire l'assistenza specializzata di cui hanno bisogno e che saranno particolarmente protetti nel godimento dei loro diritti e doveri fondamentali.
Sulla base di questo mandato costituzionale, unitamente alla realtà materiale sempre più diffusa, in cui si verificano situazioni in cui molte persone disabili, grazie ai progressi delle tecniche mediche e delle cure, sopravvivono ai propri genitori, il legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma volta a tutelare queste persone in un ambito così delicato come quello del patrimonio, in quanto disporre di una sufficiente capacità economica consentirà loro di garantire in modo molto più adeguato le cure e l'attenzione, anche quando i genitori sono morti e i figli disabili sono sopravvissuti a loro. Inoltre, questo tipo di patrimonio destinato al risparmio può essere utilizzato anche per far fronte alle spese correnti del beneficiario, che normalmente ha un reddito inferiore e maggiori spese rispetto alle persone senza disabilità.
È con questo obiettivo che è stata creata la Legge 41/2003, del 18 novembre, sulla protezione dei beni delle persone con disabilità, in virtù della quale, come si legge nella sua relazione, si intende regolamentare e promuovere la creazione di un patrimonio denominato beni specialmente protetti, che sarà immediatamente e direttamente collegato al soddisfacimento dei bisogni vitali di una persona con disabilità.
In linea con tutti i miei articoli, analizzerò questo argomento attraverso il sistema "domanda-risposta", cercando di risolvere tutti i dubbi che possono sorgere in relazione a un patrimonio protetto.
Che cos'è il patrimonio protetto?
Il patrimonio specialmente protetto può essere definito come una massa patrimoniale o un patrimonio di destinazione, di proprietà di una persona con disabilità, al quale saranno conferiti gratuitamente beni e diritti e rispetto al quale saranno stabiliti meccanismi adeguati per garantire che tali beni e diritti, così come i loro frutti, prodotti e rendimenti, siano utilizzati per soddisfare i bisogni vitali dei loro proprietari.
Questi beni e diritti conferiti, che non avranno personalità giuridica propria, saranno isolati dal patrimonio personale del proprietario-beneficiario e saranno soggetti a uno specifico regime di amministrazione e supervisione, che illustrerò di seguito.
Lo scopo di questo istituto giuridico non è altro che quello di creare un patrimonio che permetta a una persona disabile di far fronte a tutte le spese abitative, di vita, mediche e di assistenza personale di cui potrebbe avere bisogno nel corso della sua vita.
Chi può essere il beneficiario di beni protetti?
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 41/2003, il beneficiario del patrimonio protetto è esclusivamente la persona con disabilità a favore della quale è costituito. Detto questo, in base al precetto citato, solo le persone con disabilità (e quindi solo loro possono essere i beneficiari e i detentori di questo patrimonio) saranno considerate tali:
- Coloro che sono affetti da un handicap mentale pari o superiore al 33%.
- Coloro che sono affetti da una disabilità fisica o sensoriale pari o superiore al 65%.
Per quanto riguarda le modalità di prova di questo titolo, il regolamento stabilisce in proposito che esso deve essere accreditato mediante un certificato rilasciato in conformità con il regolamento o con una decisione giudiziaria definitiva.
Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del grado di disabilità, si veda il Regio Decreto 1971/1999 del 23 dicembre 1999 sulla procedura di riconoscimento, dichiarazione e qualificazione del grado di disabilità.
Chi può costituire un patrimonio specialmente protetto?
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 41/2003, possono costituire un patrimonio specialmente protetto:
- La persona con disabilità che ne è beneficiaria, a condizione che abbia sufficiente capacità di agire.
- I loro genitori, tutori o curatori quando la persona disabile non ha sufficiente capacità di agire.
- Il tutore di fatto di una persona con disabilità mentale, con i beni che i genitori o i tutori gli hanno lasciato in eredità o che riceverà in virtù di pensioni da loro costituite e in cui è stato designato come beneficiario.
Allo stesso modo, chiunque abbia un interesse legittimo può richiedere alla persona con disabilità (se ha sufficiente capacità di agire) o ai suoi genitori, tutori o curatori (se non ce l'ha) la costituzione di un patrimonio protetto, offrendo a tal fine, e contemporaneamente alla richiesta, un adeguato conferimento di beni e diritti, sufficiente a tal fine. In tal caso, se i genitori o i tutori si rifiutano ingiustificatamente di farlo, il richiedente può rivolgersi al Pubblico Ministero, che solleciterà il Giudice competente a fare ciò che ritiene opportuno, tenendo sempre conto degli interessi della persona disabile.
Come si può creare un patrimonio appositamente protetto?
Secondo i requisiti dell'articolo 3.3 della Legge 41/2003, il patrimonio protetto può essere costituito solo per atto pubblico (o per decisione giudiziaria nel caso di rifiuto dei genitori o del titolare dell'istituto di tutela).
Pertanto, il legislatore ha stabilito, come requisito strettamente necessario, che la costituzione di questo patrimonio protetto a favore della persona disabile, salvo casi eccezionali, può avvenire solo attraverso la concessione del corrispondente atto pubblico a tal fine autorizzato da un notaio.
Per quanto riguarda il contenuto minimo dell'atto, la legge stabilisce che deve essere dettagliato:
- L'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio protetto.
- La determinazione delle regole di amministrazione e, se del caso, di controllo, comprese le procedure per la nomina delle persone che siedono negli organi di amministrazione o, se del caso, di controllo.
- Qualsiasi altra disposizione ritenuta opportuna in merito all'amministrazione o alla conservazione della stessa (in questo caso, gli incorporanti possono disciplinare tutte quelle questioni particolari relative a beni, diritti o aspetti specifici che desiderano dettagliare con specifiche particolari).
Una volta stipulato l'atto corrispondente con tutti i contenuti dettagliati, il notaio che autorizza l'atto ne comunicherà immediatamente la costituzione e il contenuto al Procuratore della Repubblica corrispondente al distretto del domicilio della persona con disabilità mediante firma elettronica avanzata.
Come si può contribuire a un bene appositamente protetto che è già stato costituito?
Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 41/2003, per quanto riguarda la forma, è necessario specificare che:
- Anche i conferimenti di beni e diritti successivi alla costituzione del patrimonio protetto devono essere strumentalizzati con atto pubblico autorizzato da un notaio, il quale è altresì tenuto a darne immediata comunicazione al Pubblico Ministero territorialmente competente sulla base di quanto indicato nel precedente quesito.
- Tali contributi saranno effettuati a titolo gratuito (cioè senza alcun corrispettivo) e non potranno essere soggetti a un termine.
- Infine, è necessario tenere conto del fatto che, al momento del conferimento del bene o del diritto al patrimonio protetto, i conferenti possono stabilire la destinazione da dare ai beni o ai diritti.
Come viene gestito il patrimonio specialmente protetto?
L'articolo 5 della Legge 41/2003 stabilisce, come regola generale, che l'amministrazione di un patrimonio protetto sarà determinata dalle disposizioni dei suoi costituenti nel corrispondente atto pubblico (ad esempio, in molte occasioni la sua amministrazione è attribuita agli stessi genitori della persona disabile, congiuntamente o in solido, o ad altri parenti o persone di fiducia della famiglia).
Tuttavia, quando l'eredità specialmente protetta non è stata costituita dal beneficiario stesso (cioè quando è stata costituita dai genitori, dai tutori o dai curatori stessi o per decisione giudiziaria), l'amministratore o gli amministratori avranno bisogno di un'autorizzazione giudiziaria per compiere uno qualsiasi degli atti previsti dagli articoli 271 e 272 del Codice Civile (come alienare o gravare beni immobili, rinunciare a diritti, fare spese straordinarie sui beni dell'eredità, prendere in prestito e prestare denaro, ecc.
Nonostante quanto sopra, vi sono alcuni casi particolari in cui non è necessario richiedere tale autorizzazione giudiziaria, come ad esempio quando il beneficiario ha sufficiente capacità di agire, o per gli atti di disposizione di denaro e consumo di beni fungibili, quando sono effettuati per soddisfare le esigenze vitali del beneficiario.
In ogni caso, occorre tenerne conto:
- Che tutti i beni e i diritti che compongono il patrimonio protetto, così come i loro frutti e le loro rendite, devono essere destinati al soddisfacimento dei bisogni vitali del beneficiario o al mantenimento della produttività del patrimonio protetto.
- In nessun caso possono essere amministratori persone o enti che non possono essere tutori, secondo quanto previsto dal Codice Civile (si vedano a tal fine gli articoli 243, 244 e 245 del suddetto corpus normativo, in virtù dei quali non possono essere tutori, ad esempio, le persone private della potestà genitoriale, le persone rimosse da una precedente tutela o le persone che hanno conflitti di interesse con il beneficiario) o dalle leggi provinciali applicabili.
- Nel caso in cui non sia possibile nominare un amministratore secondo le norme previste dallo statuto, questi viene nominato dal giudice competente su richiesta del Pubblico Ministero.
- L'amministratore del patrimonio protetto, quando non è il beneficiario dello stesso, avrà lo status di rappresentante legale dello stesso per tutti gli atti di amministrazione dei beni e dei diritti del patrimonio, in modo tale da non richiedere l'assistenza dei genitori o del tutore per la loro validità o efficacia.
Come si estinguono i beni specialmente protetti?
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 41/2003, i beni protetti sono estinti:
- Alla morte o alla dichiarazione di morte del beneficiario.
- Oppure se il beneficiario cessa di essere una persona con disabilità nei termini previsti dall'articolo 2.2 del suddetto regolamento.
In ogni caso, una volta estinti i beni specialmente protetti, la destinazione dei beni e dei relativi diritti sarà la seguente:
- Se l'estinzione si è verificata a causa della morte del beneficiario, tutti i beni e i diritti si considerano inclusi nella sua eredità, a meno che i contribuenti, al momento del conferimento, non abbiano stabilito uno scopo diverso sulla base dell'articolo 4.3 spiegato sopra.
- Se l'estinzione è avvenuta perché il beneficiario non soddisfa più le condizioni per essere considerato un disabile, continuerà a essere titolare dei beni e dei diritti che costituivano il patrimonio protetto, fatto salvo quanto previsto al riguardo da eventuali norme di legge provinciale applicabili.
Il patrimonio specialmente protetto è soggetto a qualche tipo di supervisione?
In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 41/2003, la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio protetto spetta alla Procura della Repubblica, che può richiedere al Giudice competente di adottare i provvedimenti opportuni a favore della persona con disabilità, quali, ad esempio: la sostituzione dell'amministratore, la modifica delle regole di amministrazione, l'istituzione di misure speciali di controllo, l'adozione di misure cautelari, l'estinzione del patrimonio protetto o qualsiasi altra misura di natura simile.
Si noti inoltre che:
- In ogni caso, in tutti questi procedimenti la Procura della Repubblica può agire d'ufficio o su richiesta di qualsiasi persona, ed è ascoltata in tutti i procedimenti giudiziari relativi ai beni protetti.
- Che quando l'amministratore del patrimonio protetto non è il beneficiario stesso o i suoi genitori, deve rendere conto della sua gestione alla Procura della Repubblica quando questa lo stabilisce, e in ogni caso annualmente, attraverso la presentazione di un elenco della sua gestione e di un inventario dei beni e dei diritti che la compongono, il tutto giustificato da prove documentali.
- Infine, è necessario specificare che, in questi compiti di vigilanza, la Procura si avvarrà di un organo di supporto denominato Commissione per la tutela dei beni delle persone con disabilità.
L'atto di costituzione di un patrimonio specialmente protetto o il conferimento di beni ad esso devono essere registrati in qualche registro pubblico?
Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 41/2003, la costituzione di un patrimonio protetto e il successivo conferimento di beni e diritti ad esso devono essere registrati nel registro come segue:
- Per quanto riguarda la sua iscrizione nel Registro Civile: come già detto, nei casi in cui l'amministratore del patrimonio specialmente protetto non sia il suo beneficiario, la persona che ne è beneficiaria sarà considerata il rappresentante legale della persona disabile per tutti gli atti di amministrazione dei beni e dei diritti del patrimonio protetto. In questo caso, la rappresentanza legale sarà iscritta nel Registro civile, come stabilito dal precetto citato e dall'articolo 76 della legge 20/2010 del 21 luglio, sul Registro civile (attualmente in un periodo di vacatio legis) che riconosce la qualità registrabile dell'atto di costituzione del patrimonio protetto, nonché la nomina e la modifica degli amministratori di tale patrimonio.
- Per quanto riguarda l'iscrizione nei Registri Immobiliari: nel caso in cui vengano conferiti al patrimonio protetto beni immobili o diritti reali, questi saranno registrati a favore del beneficiario e questa particolare qualità del bene dovrà essere indicata nella registrazione stessa. D'altra parte, se il bene è già di proprietà del beneficiario del patrimonio protetto ed è registrato come tale, questa cessione o incorporazione deve essere registrata mediante la corrispondente nota marginale.
Sarà inoltre necessario tenerne conto:
- Che l'incorporazione di beni o diritti nei beni specialmente protetti può anche essere soggetta a registrazione in altri registri pubblici quando è opportuno registrarli in tali registri (come, ad esempio, la registrazione nel Registro dei beni mobili di navi, aerei, automobili, stabilimenti commerciali, ecc.)
- Se il conferimento di beni o diritti consiste in quote di fondi d'investimento o di organismi d'investimento collettivo, oppure in azioni o partecipazioni in società commerciali, il notaio ordinante deve informare rispettivamente il gestore del fondo o la società.
- Tutta questa pubblicità anagrafica della costituzione e del conferimento di beni e diritti al patrimonio tutelato deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti della privacy personale e familiare e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Come posso stipulare un atto per la creazione di un'eredità specialmente protetta o per il conferimento di un bene o di un diritto ad essa?
Per stipulare l'atto di costituzione di una successione specialmente protetta o di conferimento di beni e diritti alla stessa, gli incorporanti o i conferenti devono semplicemente contattare l'Ufficio Notarile e richiedere un appuntamento a tale scopo, nel giorno e nell'ora a loro più convenienti.
Alla data e all'ora concordate, i costituenti o i conferenti devono presentarsi presso lo studio notarile per stipulare l'atto in questione, redatto sulla base del contenuto minimo richiesto dalla legge e delle clausole e patti che sono stati richiesti.
È inoltre necessario fornire la seguente documentazione necessaria:
È inoltre necessario tenere presente che se l'eredità protetta è costituita dai genitori o dai tutori o curatori del beneficiario dell'eredità, è necessario fornire il libretto di famiglia (per accreditare lo status di genitori del beneficiario) o la testimonianza della sentenza corrispondente (per accreditare lo status di tutori o curatori).
Qual è il costo finanziario dell'atto notarile di costituzione di una proprietà protetta?
Questo è un bilancio puramente informativo e non vincolante. Si basa su due criteri:
- La nostra conoscenza della tariffa notarile (Regio Decreto 1426/1989 del 17 novembre 1989).
- Esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti.
Qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio fornito.
- Budget per il contributo al patrimonio protetto
DISPLAY BUDGET - Budget per la costituzione di beni protetti
DISPLAY BUDGET
Quali benefici possono derivare dalla costituzione di un patrimonio appositamente protetto o dal conferimento di beni o diritti ad esso?
Il legislatore, con l'obiettivo di favorire la costituzione di patrimoni specialmente protetti a favore di persone disabili, nonché il conferimento di beni e diritti ad essi, con la stessa Legge 41/2003, ha stabilito una serie di riforme della normativa fiscale che mirano a creare benefici fiscali sia a favore dei beneficiari del patrimonio specialmente protetto sia per i conferenti di beni e diritti ad esso. Così:
- Per quanto riguarda i beneficiari dei patrimoni specialmente protetti, cioè i contribuenti disabili: per il beneficiario dei patrimoni specialmente protetti, i contributi versati saranno considerati come redditi da lavoro (cioè soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche), fatte salve alcune limitazioni economiche. L'importo dei contributi eccedenti tali limiti sarà tassato come donazione soggetta all'imposta di successione e donazione. Le normative statali non hanno stabilito agevolazioni fiscali in questo senso, anche se molte normative regionali che regolano questa imposta lo hanno fatto, come ad esempio nel caso della Catalogna, che prevede una riduzione del 90% della base imponibile da tassare per questo concetto (si veda l'articolo 56 della Legge 19/2010, del 7 giugno, che regola l'imposta sulle successioni e donazioni).
- Per quanto riguarda i contribuenti di beni e diritti su beni specialmente protetti: in questo caso, il legislatore ha anche stabilito una serie di benefici fiscali per i contribuenti, principalmente, il contribuente può beneficiare di una riduzione della base imponibile dell'IRPF fino a un limite massimo annuale. Tuttavia, questo beneficio fiscale può essere goduto solo da coloro che hanno un rapporto di parentela diretta o collaterale fino al terzo grado incluso, nonché dal coniuge della persona disabile o da coloro che hanno la persona sotto la loro custodia in un regime di tutela o di affidamento (articolo 54 della legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche).
In ogni caso, le normative fiscali sono caratterizzate da complessità e dinamicità, cioè cambiano di anno in anno. E nella maggior parte dei casi è talmente tecnica da essere difficile da capire. Pertanto, il mio consiglio è sempre quello di avvalersi di un buon consulente fiscale; in alternativa, è sempre possibile effettuare una consulenza gratuita direttamente con l'Agenzia delle Entrate, fissando un appuntamento.