Anticipare il futuro: l'autotutela
11/10/2017
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Famiglia

Anticipare il futuro: l'autotutela

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La maggior parte di noi, impegnata nelle faccende quotidiane, nel lavoro e nel tempo libero, non presta molta attenzione al futuro e, in particolare, a quegli eventi indesiderati o inaspettati che possono compromettere seriamente la nostra salute, sia fisica che psicologica.

Tuttavia, è una realtà che, in molte occasioni, molte persone si trovano ad affrontare situazioni personali e di vita molto complesse, derivate da gravi incidenti o malattie che possono portare alla riduzione o alla disabilitazione della nostra capacità di prendere decisioni, di controllare il nostro corpo, o anche di svolgere i compiti più elementari della vita quotidiana di qualsiasi persona.

Malattie degenerative, incidenti stradali con gravi lesioni fisiche e/o mentali, o semplicemente gravi patologie dovute all'età avanzata e al significativo aumento dell'aspettativa di vita, come la demenza senile o il morbo di Alzheimer, possono causare una situazione del tutto indesiderabile in cui le persone perdono la loro capacità di autogestione, sia nell'area della cura personale di base e dello sviluppo psicomotorio, sia nell'area cognitiva e decisionale.

L'ordinamento giuridico, che non è nuovo a queste situazioni, ha da tempo sviluppato istituti di diritto privato della famiglia che cercano di garantire la cura e l'attenzione delle persone che si trovano nelle situazioni sopra descritte, attraverso diversi concetti: la procura preventiva, il patrimonio protetto e l'autotutela.

In questo articolo mi soffermerò sulla figura dell'autotutela. E lo farò, come sempre, seguendo la linea di tutti i miei articoli del blog, utilizzando l'approccio domanda-risposta. Cercando di risolvere in modo pratico tutti i dubbi che possono sorgere a questo proposito. Per farlo, dobbiamo partire dalla seguente idea:

"Quando una persona fisica soffre di una malattia o di un deficit fisico o mentale persistente che le impedisce di governarsi da sola, sarà necessaria la sua incapacità e la nomina di un tutore.. Sia l'inabilitazione che la nomina del tutore devono sempre essere effettuate con sentenza giudiziaria e in virtù delle cause stabilite dalla legge".


Che cos'è l'autotutela?

L'ordinamento giuridico ha riconosciuto la possibilità per ogni persona di prevedere un'eventuale situazione di malattia o disabilità che le impedisca di governarsi da sola e di determinare la persona che desidera nominare come tutore, nel caso in cui questa situazione si verifichi e sia necessaria una nomina giudiziaria.

L'attuale articolo 223 del Codice Civile (la cui formulazione attuale è data dalla Legge 41/2003, del 18 novembre, sulla tutela patrimoniale delle persone con disabilità), stabilisce che:

  1. Ogni persona ha la possibilità di nominare un tutore, in modo che, nel caso in cui sia necessaria la nomina giudiziaria di un tutore, il giudice nomina la persona nominata dal notaio come tutore per vigilare e curare i suoi interessi personali e patrimoniali.
  2. Questa scelta avrà un carattere determinante, in quanto la persona designata, sempre che non vi sia una causa legale che renda impossibile la nomina (si vedano gli articoli 243 e seguenti del Codice Civile), sarà la persona preferibilmente scelta per essere nominata tutore, a scapito delle altre persone che potrebbero essere nominate tali in conformità alle disposizioni della Legge.

In sintesi, con l'atto di costituzione di autotutela, qualsiasi persona, nel pieno esercizio delle proprie facoltà mentali, può anticipare un'ipotetica situazione futura nominando il proprio tutore, nel caso in cui questo venga successivamente nominato dal tribunale.


A cosa serve l'autotutela?

Come indicato in precedenza, sia l'inabilitazione che la nomina del tutore devono sempre avvenire con una sentenza del tribunale e in virtù delle cause stabilite dalla legge (come risulta dall'articolo 199 del Codice civile).

Per la nomina del tutore, la legge ha stabilito le persone che possono essere nominate e l'ordine di preferenza per la loro nomina (articoli 234 e seguenti del Codice civile). Pertanto, nel caso in cui la nomina di un tutore sia opportuna e l'incapace non abbia nominato un tutore, secondo quanto si dirà in seguito, si darà la preferenza:

  1. il coniuge che vive con il pupillo;
  2. In caso contrario, ai loro genitori;
  3. in mancanza di quest'ultimo, la persona designata nelle ultime volontà;
  4. e, in ultima istanza, a un discendente, ascendente o fratello designato dal giudice.

Con un atto di autotutela, qualsiasi persona con sufficiente capacità di agire può nominare liberamente un tutore, cioè la persona che sarà responsabile della cura dei suoi interessi. In breve, per indicare al giudice chi nominare come tutore, se necessario.

Come si vede, la designazione della persona che si vuole nominare tutore è un atto molto rilevante, in quanto questa persona assumerà un ruolo trascendente e determinante per il proprio futuro. Come è logico, solo ogni persona individualmente, con le sue preferenze, la sua ideologia e i suoi modi di procedere, conosce le sue esigenze e i suoi desideri ultimi e più intimi a questo proposito, per cui è molto probabile che non ci possa essere scelta migliore di quella fatta da se stessi per assumere questa posizione di massima responsabilità, che avrà il compito di guidarci e prenderci cura di noi in un'eventuale fase molto difficile e complessa della vita di qualsiasi persona.

Per questo motivo, con questo atto chiunque può assicurarsi che, in caso di una situazione molto complessa e difficile in cui perda la capacità di decidere da solo sugli aspetti più importanti della propria vita, sarà la persona scelta come tutore (quella che meglio lo conosce, lo comprende, lo ama o lo apprezza) ad assumere il ruolo trascendentale di prendersi cura della sua persona e dei suoi beni fino alla sua morte o fino all'eventuale recupero della sua capacità, se possibile.

Va inoltre ricordato che l'articolo 223 del Codice civile, oltre a consentire la nomina del tutore, permette al concedente, nel suo atto di autotutela, di fare qualsiasi altra disposizione relativa alla propria persona o ai propri beni. Qui, ad esempio, si possono evidenziare disposizioni come:

  • Nominare una persona che lo rappresenti di fronte all'équipe sanitaria competente, quando devono essere prese decisioni mediche e il sovventore non è in grado di decidere da solo.
  • Stabilite le istituzioni mediche in cui desiderate ricevere le cure mediche adeguate.
  • (Per quanto riguarda questi due punti, ciò non pregiudica l'esistenza di un testamento biologico o di direttive anticipate, che forse sarebbero lo strumento più appropriato per esprimere queste disposizioni).
  • Nominare un tutore che curi gli interessi della persona fino alla dichiarazione giudiziale dell'incapacità e alla conseguente nomina di un tutore (si noti a questo punto l'utilità della figura della procura preventiva a cui faccio riferimento).
  • Determinare l'eventuale compenso (importo, durata e modalità di pagamento) da corrispondere al tutore.
  • Determinare le modalità di amministrazione del patrimonio e dei diritti che lo compongono.
  • Stabilire eventuali nomine sussidiarie o alternative alla posizione di tutore, ove opportuno.

Quali sono le funzioni dell'eventuale tutore nominato?

Nel nominare un tutore, il concedente deve tenere conto del fatto che in caso di nomina, ai sensi dell'articolo 269 del Codice Civile, è responsabile della sua persona, cioè dell'incapace, e in particolare dell'incapace:

  • Fornire cibo.
  • Se è minorenne, per educarlo e fornirgli un'educazione integrale.
  • Promuovere il recupero delle capacità del paziente e la sua migliore integrazione nella società.
  • Riferire annualmente al giudice sulla situazione del minore o dell'incapace e rendere un resoconto annuale della sua amministrazione.

È inoltre necessario tenerne conto:

  • Che la persona nominata tutore nel relativo procedimento giudiziario è obbligata a fare l 'inventario dei beni dell'incapace entro sessanta giorni dall'assunzione dell'incarico (articolo 262 del Codice civile).
  • Il tutore deve esercitare il proprio ufficio nel rispetto dell'integrità fisica e psichica del protetto (articolo 268 del Codice civile).
  • Il tutore è l'amministratore legale del patrimonio dell'incapace ed è tenuto a esercitarlo con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 270 del Codice civile).
  • Che il tutore avrà bisogno di un'autorizzazione giudiziaria per compiere atti di grande rilevanza, come il ricovero dell'incapace in un istituto di salute mentale, l'alienazione o il gravame sui suoi beni immobili o la concessione o il prestito di denaro (articolo 271 del Codice civile).

Sarà quindi necessario che il concedente tenga conto di tutti questi obblighi e particolarità, per cercare di nominare la persona più adatta a esercitare la funzione di tutore, tenendo conto delle sue qualità personali e professionali.


Chi può concedere un atto di autotutela?

Ai sensi dell'articolo 223 del Codice civile, l'atto di autotutela può essere stipulato da qualsiasi persona dotata di sufficiente capacità di agire, il che implica:

  • È necessario essere maggiorenni.
  • E che abbiano piena capacità di agire, cioè che abbiano piena capacità naturale di volere e di comprendere gli atti che compiono e il significato degli stessi e che la loro capacità di agire non sia modificata (sia per incapacità che per altri casi di limitazione della capacità di agire).

Chi può essere nominato tutore?

Ai sensi dell'articolo 241 del Codice civile, possono essere tutori tutti coloro che sono nel pieno esercizio dei diritti civili e che non sono soggetti a nessuna delle cause di interdizione previste dalla legge.

Quindi, in maniera generica, si può affermare che, per essere nominati tutori, sarà necessario

  1. Essere maggiorenni;
  2. Avere la piena capacità di agire (cioè avere la piena capacità naturale di intendere e di volere e non avere alcuna modifica della capacità come l'incapacità).

Allo stesso modo, possono essere nominate tutori anche le persone giuridiche che non hanno scopo di lucro e che hanno tra i loro scopi la tutela dei minori e dei disabili (articolo 242 del Codice civile).

Tuttavia, va notato che, ai sensi degli articoli 243 e 244 del Codice civile, non possono essere tutori, tra gli altri:

  • Coloro che sono stati rimossi legalmente da una precedente tutela.
  • I condannati a qualsiasi pena detentiva, mentre stanno scontando la loro pena.
  • Coloro che sono stati condannati per qualsiasi reato che suggerisca fondamentalmente che non svolgeranno bene la funzione di tutore.
  • Persone in cui esiste un'impossibilità assoluta di fatto.
  • Coloro che hanno una manifesta inimicizia con l'incapace.
  • Persone di cattiva condotta o che non hanno uno stile di vita conosciuto.
  • Coloro che hanno importanti conflitti di interesse con l'incapace o che hanno controversie con l'incapace in merito allo stato civile, alla proprietà di beni o a debiti sostanziali.
  • I falliti e i bancarottieri non assolti, a meno che la tutela non sia solo della persona.

In ogni caso, tutte queste limitazioni e restrizioni devono essere tenute presenti che non si applicano nel procedimento notarile (cioè non vengono prese in considerazione nella nomina del tutore nell'atto), ma si applicano nel successivo procedimento giudiziario in cui il tutore deve essere nominato.

Tuttavia, come è logico, il concedente deve tenere conto di tutte queste limitazioni nella scelta della persona o delle persone che ritiene più idonee, soprattutto tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 234 del Codice civile, il giudice che deve decidere sulla nomina della tutela può eccezionalmente, e con decisione motivata, rinunciare alla persona designata dal concedente se il bene dell'incapace lo richiede.


Come posso concedere un atto di tutela?

Per stipulare l'atto di autotutela, il concedente deve semplicemente contattare l'Ufficio Notarile e richiedere un appuntamento a tal fine, nel giorno e nell'ora a lui più congeniali.

Alla data e all'ora concordate, il concedente deve presentarsi presso lo studio notarile:

  • controllo
    Portate con voi la carta d'identità nazionale (DNI) valida.
  • controllo
    Indicare nome, cognome e numero di carta d'identità della persona che si intende nominare tutore.
  • controllo
    Indicare eventuali disposizioni e clausole particolari che si desidera includere nel contenuto dell'autotutela.
  • È importante sapere che non è necessario che la persona designata come futuro tutore si rechi presso lo studio notarile per stipulare l'atto di costituzione dell'autotutela.

    Infine, per quanto riguarda le disposizioni, i poteri e le clausole da inserire nell'atto di autotutela, lo stesso studio notarile può fornire un modello classico o standard che può fungere da orientamento o guida per chiunque voglia determinarne e stabilirne il contenuto.


    Quanto costa la stipula di un atto di tutela?

    Questo è un bilancio puramente informativo e non vincolante. Si basa su due criteri:

    • La nostra conoscenza della tariffa notarile (Regio Decreto 1426/1989 del 17 novembre 1989).
    • Esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti.

    Qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio fornito.

    BILANCIO DISPLAY


    È possibile modificare un atto di tutela?

    L'atto di costituzione dell'autotutela è perfettamente modificabile. Pertanto, il concedente, nel corso della sua vita, finché conserva una capacità di agire sufficiente, può senza alcun problema concedere un nuovo atto di autotutela in cui modifica la designazione del tutore o dei tutori fatta in un documento precedente, o qualsiasi altra questione che ritenga opportuna per quanto riguarda l'amministrazione dei suoi beni o del suo patrimonio o della sua cura personale, in considerazione delle mutate circostanze che possono essersi verificate.


    È necessario registrare l'atto costitutivo dell'autotutela in un registro?

    Quando una persona stipula l'atto di autotutela, ai sensi dell'articolo 223 del Codice civile, il notaio che ha stipulato l'atto è tenuto a informare d'ufficio l'ufficio di stato civile competente, in modo che possa essere annotato nell'atto di nascita della persona interessata.

    Con questa registrazione, il concedente si assicura che la sua volontà di autotutela acquisti pubblicità nei confronti dei terzi, in modo che, in caso di nomina del tutore, l'autorità giudiziaria abbia piena prova della sua volontà di nomina, espressa nell'atto di autotutela concesso in passato.


    Quando decade l'autotutela costituita nell'atto pubblico?

    In caso di incapacità del concedente e della conseguente nomina del tutore nominato nell'atto di autotutela, il concedente e il tutore nominato devono tenere conto del fatto che la tutela si estingue nei seguenti casi:

    • Alla morte della persona sotto tutela.
    • Quando viene emessa una decisione del tribunale che pone fine all'incapacità (ad esempio in caso di riabilitazione) o che modifica la sentenza di incapacità.
    • Quando il tutore nominato si esime dal continuare a esercitare la tutela (cioè quando il tutore o i tutori nominati desiderano dimettersi per giusta causa) e ciò viene ammesso.
    • Quando il tutore viene rimosso dall'autorità giudiziaria per essere incorso in una causa di interdizione (le cause sopra descritte che gli impediscono di essere tutore) o si comporta male nell'esercizio della tutela, per violazione dei doveri inerenti all'incarico o per notoria inettitudine nel suo esercizio, o quando sorgono gravi e continui problemi di convivenza.
    • E logicamente, per morte o incapacità del tutore nominato.

    In ogni caso, bisogna tenere presente che il tutore, una volta cessate le sue funzioni, deve presentare all' autorità giudiziaria un giustificato rendiconto generale della sua amministrazione entro un termine di tre mesi (articoli 279 e seguenti del Codice civile).

    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaio di Barcellona

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