L'atto di nomina di assistenza è lo strumento con cui una persona con disabilità (o che prevede di poter diventare disabile in futuro) può nominare un assistente che la aiuti a compiere tutti gli atti della sua vita per i quali ha bisogno di sostegno o assistenza per compierli in modo soddisfacente.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Attraverso la figura dell'assistenza, una persona che ha bisogno di sostegno per l'esercizio della propria capacità giuridica (o che prevede di poterne avere bisogno in un prossimo futuro), può ottenere la designazione di un terzo, che sarà chiamato assistente, che avrà il compito trascendentale di assisterlo in tutti quegli ambiti della vita in cui lo richieda, garantendo così l'esercizio della propria capacità giuridica in condizioni di uguaglianza.
In pratica, come vediamo, questa assistenza può riguardare molti ambiti diversi della vita di una persona:
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, en el caso de una persona que sufra una discapacidad física o sensorial, (supuestos de tetraplejia, ceguera, etc.), las necesidades de asistencia pueden centrarse más en el ámbito de su cuidado personal (como por ejemplo su higiene, su alimentación, el mantenimiento de su hogar, sus cuidados médicos, etc.).<ejemplo>
<ejemplo>Por su parte, personas que sufran discapacidades psíquicas (como una esquizofrenia), pueden necesitar apoyo en ámbitos más propios de la gestión de su economía o patrimonio (como la gestión de su dinero, la compra o venta de un inmueble, etc.).<ejemplo>
<ejemplo>Mientras que, en determinadas ocasiones, ciertas enfermedades o síndromes, dada su gravedad o intensidad, requerirán de una asistencia integral del discapacitado, como en el caso de un enfermo de alzhéimer en estado avanzado.<ejemplo>
Partendo da questa base e dall'idea chiave che, come detto, l'assistenza si basa su un principio di rispetto dei diritti, delle preferenze, dell'autonomia e della volontà della persona con disabilità o bisognosa di sostegno, attraverso questa figura, la persona in questione riceverà l'assistenza appropriata, adattata ai suoi bisogni concreti e specifici, garantendo così il rispetto della sua autonomia di volontà e la tutela dei suoi interessi personali e patrimoniali.
Pertanto, l'assistente, come indica il suo stesso nome, deve assistere la persona disabile in tutte le aree in cui ciò è stato stabilito, ma sempre sotto una premessa di supporto o accompagnamento, vale a dire che l'assistente, come regola generale, deve sempre agire accompagnando o assistendo la persona disabile, cercando di facilitare l'esecuzione o la comprensione dell'atto, della procedura o dell'affare legale da formalizzare e, inoltre, consultando con la persona disabile quali sono le sue preferenze e i suoi desideri al riguardo, per tenerne conto nella decisione da adottare. D'altra parte, nei casi in cui la persona non possa esprimerli direttamente, i suoi desideri e le sue preferenze personali devono essere presi in considerazione sulla base delle sue conoscenze personali e della sua storia di vita.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si la persona necesitada de apoyo (en este caso, pongamos, una persona mayor con una demencia senil incipiente) ha de firmar con su banco un depósito a plazo fijo de 50.000 euros, esta persona necesitada de apoyo, junto con su asistente, acudirán a su banco, a los efectos de recibir las explicaciones detalladas del empleado de dicha entidad. En este caso, el asistente, acompañando a su asistido, le explicará de forma comprensible y adaptada el contenido de ese contrato, y una vez comprendido el mismo por el discapacitado, dicho contrato será suscrito por él mismo, si efectivamente ésta es su voluntad.<ejemplo>
<ejemplo>Como vemos pues, el asistente, en este acto, no representa al asistido ni actúa en su nombre, sino que lo acompaña y le ayuda para comprender adecuadamente el acto en cuestión, para que éste, por sí solo, lo pueda protagonizar y formalizar él mismo.<ejemplo>
Al contrario, come vedremo, nell'istituto dell'assistenza, l'azione rappresentativa dell'assistente sarà l'eccezione, per cui l'assistente potrà agire in modo rappresentativo (cioè in proprio, in nome e per conto della persona disabile), solo quando espressamente stabilito da un Giudice, e solo per quegli atti specifici che sono stabiliti.
<ejemplo>Así pues, si por ejemplo, una persona discapacitada sufre una grave esquizofrenia que le impide comprender la realidad y las consecuencias jurídicas de sus actos, es muy probable que el Juez que deba resolver el caso acuerde un régimen de asistencia, con facultades representativas en todo lo concerniente a la esfera económica y patrimonial del discapacitado, de modo que, siguiendo ese ejemplo anteriormente propuesto, el asistente, una vez oído el parecer del discapacitado (para respetar su voluntad y deseos si ello es posible, claro está), acudirá el sólo al banco a formalizar ese contrato de depósito a plazo, en nombre y representación del discapacitado, en ejercicio de dichas facultades representativas de asistente que le ha concedido un Juez.<ejemplo>
Come è noto, le persone con disabilità (fisiche, sensoriali, mentali, ecc.) hanno talvolta bisogno del sostegno o dell'assistenza di terzi per garantire la corretta cura di tutti i loro affari (che si tratti dell'igiene, della cura della casa, del cibo, della gestione dell'economia domestica, della cura dei loro beni, ecc.)
Su questa base, la verità è che in Spagna, fino a pochi anni fa, la tutela delle persone con disabilità era fondamentalmente articolata attraverso un sistema di sostituzione (cioè di modifica giudiziale della capacità), in cui, in molte occasioni, la persona con disabilità era sottoposta a un regime di tutela, curatela o potestà genitoriale estesa o riabilitata, in cui, in sostanza, la rappresentanza della persona con disabilità era assunta, nella sua interezza, da una terza persona.
Come si vede, questo modello era indubbiamente molto irrispettoso dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone disabili, in quanto nella pratica, in molte occasioni, le privava della partecipazione attiva ai processi decisionali che le riguardavano.
Questo regime, contrario alle disposizioni della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006(QUI potete consultarla se volete), è stato fortunatamente riformato e superato in Spagna attraverso la Legge 8/2021(QUI potete consultarla), con la quale il legislatore statale ha proceduto all'abrogazione di questo regime per nulla raccomandabile, a favore di un sistema basato sull'accompagnamento, il sostegno e l'assistenza alle persone disabili, garantendo loro un maggior grado di autonomia e capacità nelle decisioni che le riguardano, ottenendo un risultato molto più rispettoso della volontà e delle preferenze della persona disabile o bisognosa di sostegno.
Tuttavia, come si può notare, questa legge è una normativa statale, non direttamente applicabile in Catalogna, dal momento che, in base allo Statuto di Autonomia della Catalogna, questa comunità autonoma ha competenze esclusive in materia di diritto civile. Pertanto, per adeguarsi a questa nuova realtà normativa, in Catalogna, nel 2021, il governo autonomo, con il Decreto Legge 19/2021, del 31 agosto(QUI potete consultarlo), ha proceduto a modificare urgentemente, in via provvisoria, la propria normativa civile in materia.
In questo nuovo regolamento, come indicato, la figura dell'assistenza diventa l'istituzione chiave per la protezione delle persone con disabilità, in modo tale da eliminare dall'ordinamento giuridico catalano le vecchie figure della tutela, della curatela o della potestà genitoriale estesa o riabilitata, il che determina che, d'ora in poi, quando una persona con disabilità avrà bisogno di un supporto per l'esercizio della propria capacità giuridica, l'istituzione giuridica che risponderà sarà l'assistenza.
Secondo il diritto civile catalano, l'assistenza può essere costituita in due modi principali, come segue:
Come stabilito dall'articolo 226-3 del Codice Civile della Catalogna, qualsiasi persona maggiorenne, in previsione o in previsione di una situazione di bisogno di assistenza, può nominare una o più persone per fornire assistenza.
Come possiamo vedere, la legge catalana consente a qualsiasi persona maggiorenne che si trovi in una delle due situazioni seguenti di costituire questa assistenza, in un atto pubblico davanti a un notaio:
Può essere nominato assistente qualsiasi persona maggiorenne e pienamente capace di intendere e di volere che, in base al suo rapporto personale con la persona bisognosa di assistenza o alle sue qualità e attitudini personali e professionali, sia idonea a fornire tale assistenza.
Infatti, il diritto civile catalano consente di nominare "una o più persone" per esercitare l'assistenza, per cui, in effetti, è possibile nominare due o più assistenti, come, ad esempio, i genitori o due fratelli.
In questi casi, è anche possibile assegnare compiti specifici a ciascun assistente, in modo che, ad esempio, uno si concentri sulla cura personale della persona disabile e l'altro sulla sfera economica o patrimoniale.
In effetti, il diritto civile catalano prevede espressamente questa possibilità, per cui se l'assistente designato non può o non vuole svolgere questa funzione, l'assistenza sarà assunta dalla persona designata come sostituto.
Allo stesso modo, l'articolo 226.3.3 del Codice civile catalano stabilisce che, nel caso in cui vengano nominati più sostituti e non sia specificato l'ordine di sostituzione, si darà la preferenza a quelli nominati in un documento successivo e, se sono più di uno, a quello nominato per primo.
Come stabilito dall'articolo 226-3 del Codice civile catalano, l'atto notarile di designazione dell'assistente può stabilire disposizioni relative al funzionamento e al contenuto del regime di assistenza adeguato, anche in relazione alla cura della sua persona.
Allo stesso modo, la legge stabilisce espressamente che possono essere stabilite misure di controllo per evitare situazioni di abuso, conflitto di interessi o influenza indebita.
Così, ad esempio, nell'atto notarile di nomina dell'assistenza si può prevedere quanto segue:
In ogni caso, è necessario sottolineare che, come stabilito dalla legge, l'esercizio delle funzioni di cura deve corrispondere alla dignità della persona e deve rispettare i suoi diritti, la sua volontà e le sue preferenze.
È così. La legge catalana stabilisce che le designazioni di assistenza concesse in un atto pubblico devono essere comunicate al Registro Civile per poterle registrare nel foglio individuale della persona.
Inoltre, saranno comunicati per l'iscrizione nel Registro catalano delle nomine non testamentarie dei sostenitori della capacità giuridica.
In effetti, la legge catalana prevede anche che, nei casi in cui l'assistenza sia stata costituita notarilmente, ma sia insufficiente a proteggere debitamente la persona disabile, possano essere adottate misure supplementari o complementari mediante una decisione giudiziaria.
Allo stesso modo, la legge prevede anche che, in quei casi eccezionali in cui vi siano circostanze gravi (come il rischio di abuso, conflitto di interessi o influenza indebita), il giudice, con una decisione motivata, possa ignorare quanto dichiarato dalla persona disabile nel suo atto di nomina di un assistente, e quindi stabilire misure alternative per la sua adeguata protezione.
Infatti, come indicato in una domanda precedente, oltre alla via notarile, l'assistenza può essere costituita attraverso una decisione giudiziaria, in cui un giudice lo ordina.
In questo secondo percorso, si devono notare i seguenti elementi chiave:
Ai sensi dell'articolo 226-5 del Codice Civile della Catalogna, gli atti giuridici che l'assistito compie senza l'intervento della persona che lo assiste, se tale intervento è necessario in base al provvedimento volontario o giudiziario di assistenza, sono annullabili su richiesta della persona che lo assiste, dell'assistito e delle persone che gli succedono per successione entro un periodo di quattro anni dalla celebrazione dell'atto giuridico.
Naturalmente. I soggetti legittimati a richiedere la costituzione dell'assistenza possono chiederne la modifica o la revisione qualora si verifichi un cambiamento delle circostanze che l'hanno motivata, sia nel caso dell'assistenza costituita per via notarile, sia di quella stabilita in sede giudiziale.
<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si se ha constituido una asistencia en escritura pública, y se desea modificar cualquier extremo de la misma (como la persona o personas que prestan la asistencia, su alcance, las medidas de control, etc.) se puede acudir al Notario nuevamente a otorgar una nueva escritura al respecto.<ejemplo>
In conformità alla legislazione catalana, l'assistenza si estingue per i seguenti motivi:
La questione è indubbiamente molto interessante, poiché attualmente c'è confusione su questo tema, soprattutto in Catalogna, per ragioni che verranno spiegate di seguito.
Come ho spiegato in un recente articolo sull'argomento nel mio blog(QUI potete consultarlo se lo desiderate), nell'ambito del Diritto Civile Comune (cioè nel resto della Spagna per capirci), la figura protagonista per la tutela delle persone con disabilità è la tutela di fatto.
A questa realtà si aggiunge la circostanza che la tutela di fatto è disciplinata anche nel diritto civile catalano, ma con un contenuto obsoleto (ad esempio, pieno di riferimenti all'incapacità, che è già scomparsa dal nostro ordinamento giuridico, come già detto).
Questa realtà ha generato una certa confusione sul fatto che, in ambito catalano, la protezione delle persone con disabilità o che necessitano di sostegno per l'esercizio della loro capacità giuridica debba essere articolata attraverso l'assistenza o la tutela di fatto.
Per risolvere questi dubbi, non c'è niente di meglio che ricorrere alla giurisprudenza chiarificatrice del Tribunale Provinciale di Barcellona (tra le tante, citiamo SAP 1932/2023, 9 marzo, ECLI:ES:APB:2023:1932), che afferma quanto segue:
"Abbiamo detto tenendo conto della normativa del Codice Civile della Catalogna con la riforma introdotta dal Decreto Legge 19/2021 e dell'effetto che questa riforma ha sulla configurazione della tutela di fatto (non ancora riformata)":
Come si vede, quindi, questa giurisprudenza, a mio avviso, risolve molto bene la questione, perché come si vede, la tutela di fatto, in ambito catalano, è una figura sussidiaria e informale a cui si ricorre nell'ambito della cura della persona disabile, mentre, attualmente, la misura principale e più appropriata per la protezione della persona disabile o della persona che ha bisogno di sostegno per l'esercizio della sua capacità giuridica, in Catalogna, è l'assistenza, la misura principale e più appropriata per la protezione della persona disabile o della persona che ha bisogno di sostegno per l'esercizio della propria capacità giuridica, in Catalogna, è l'assistenza, in quanto si tratta di una misura formalizzata, con capacità di azione più ampie e in cui la volontà, i desideri e le esigenze della persona interessata possono essere valutati meglio.
Infatti, come indicato all'inizio di questa sezione, la regolamentazione dell'assistenza introdotta in Catalogna con il Decreto Legge è una regolamentazione provvisoria, per cui il Parlamento della Catalogna deve ancora approvare una riforma completa di questa sezione del Libro II del Codice Civile della Catalogna.
In questo senso, chi fosse interessato a conoscere le linee future di questa riforma, se lo desidera, QUI può consultare il testo del progetto legislativo preliminare che è attualmente in fase di elaborazione.
Per stipulare un atto di nomina di un assistente, è sufficiente contattare il nostro studio notarile (telefonicamente, via web, via WhatsApp) e fissare un appuntamento nel giorno e nell'ora più consoni all'interessato. Nel giorno e nell'ora concordati, il concedente dovrà semplicemente presentarsi presso lo studio notarile con la documentazione necessaria (si veda la sezione relativa alla documentazione necessaria) per sottoscrivere l'atto corrispondente, che verrà redatto sulla base dei contenuti giuridici minimi richiesti e delle previsioni ed esigenze del cliente in questione.
È sufficiente che la persona si presenti all'ufficio notarile con il proprio DNI (carta d'identità) valido. Se la persona è straniera, deve presentare al notaio il passaporto originale e valido. Inoltre, se ne possiede uno, è consigliabile presentare il NIE insieme al suddetto passaporto.
Nome, cognome, numero di carta d'identità nazionale, indirizzo e, se del caso, dati di contatto (come telefono o e-mail).
Funzionamento, aree in cui è necessaria l'assistenza, modalità di assistenza, preferenze personali, strumenti di controllo, ecc.