
Il nuovo concetto di "tutela di fatto" e la sua applicazione pratica nella vita di tutti i giorni
È una realtà che, attualmente, con il progressivo invecchiamento di ampie fasce della popolazione che stiamo vivendo (si pensi a fenomeni rilevanti come l'aumento dell'aspettativa di vita nelle società avanzate, l'ingresso della grande generazione del "baby boom" nella terza età, ecc.), le situazioni di disabilità e/o dipendenza saranno sempre più frequenti. Come notaio, mi è chiaro che, nel lavoro quotidiano dello studio notarile, è sempre più frequente autorizzare atti pubblici che coinvolgono una persona che ha bisogno di sostegno o assistenza nell'esercizio della propria capacità giuridica.
In questo ambito, quindi, è necessario sottolineare che la disciplina delle misure di sostegno o assistenza nell'esercizio della capacità giuridica delle persone con disabilità, a partire dal 2021, ha subito importanti cambiamenti, tutti apportati dalla Legge 8/2021, del 2 giugno. In questa legge, come nella maggior parte dei regolamenti, troviamo molti concetti giuridici indeterminati, astratti o non specifici, la cui traduzione nella pratica e nella vita quotidiana di una persona con disabilità può essere problematica da interpretare e applicare, soprattutto in un istituto eminentemente informale come la tutela di fatto.
In linea con ciò, ho avuto recentemente accesso a un documento molto interessante, firmato dalla Procura Generale e dalle principali associazioni di istituti di credito spagnoli, che, attraverso un encomiabile sforzo di specificazione giuridica, fornisce una serie di linee guida molto interessanti per determinare l'ambito e il margine di azione del tutore di fatto in un'area tanto rilevante per una persona con disabilità, come la sua gestione finanziaria.
Sulla base di questo interessantissimo documento, coglieremo l'occasione per diffonderlo e per informare il grande pubblico sull'attuale regime di tutela delle persone con disabilità, il tutto, come di consueto, attraverso il mio tradizionale sistema di domande e brevi risposte, e con un approccio rivolto soprattutto ai comuni cittadini estranei al mondo del diritto.
Che cos'è una disabilità e perché le persone disabili hanno talvolta bisogno di sostegno?
Secondo il Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, la disabilità può essere definita come una situazione di una persona che, a causa di condizioni fisiche, sensoriali, intellettuali o mentali durature, incontra difficoltà per la sua partecipazione e inclusione sociale.
Come possiamo vedere, si tratta di una definizione molto ampia e generica che copre un gran numero di situazioni molto diverse, come la cecità, la tetraplegia, il morbo di Alzheimer, la paralisi cerebrale e molte altre.
Per comprendere le dimensioni del fenomeno, niente di più appropriato che ricorrere ai dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo i quali si stima che attualmente nel mondo ci siano più di 1,3 miliardi di persone (cioè il 16% della popolazione mondiale) che soffrono di una qualche disabilità significativa, sia essa fisica o motoria, sensoriale, intellettuale o mentale. Inoltre, secondo l'OMS, la disabilità è una realtà destinata ad aumentare nei prossimi anni, a causa, tra l'altro, dell'aumento di alcune malattie e dell'invecchiamento della popolazione.
Come si può quindi intuire, la disabilità è un fenomeno molto ampio, che può riguardare molte situazioni diverse e con gradi di intensità molto variabili, tanto che, nei casi in cui è presente con maggiore intensità, può significare grandi impedimenti per la persona che la subisce a svilupparsi pienamente in tutti gli ambiti della vita di qualsiasi persona, come la cura di sé, la cura dei propri bisogni primari (come la casa, ecc.), la gestione della propria economia e dei propri beni, o lo sviluppo di un'attività lavorativa.
<div class="ml-text">Así pues, por ejemplo, si una persona, a resultas de una discapacidad, no puede desplazarse físicamente de forma autónoma, puede llegar a necesitar ayuda de un cuidador que la asista para asearse, mantener la higiene del hogar, alimentarse, hacer la compra, etc.</div><br><br>
<div class="ml-text">Por su parte, si una persona sufre una discapacidad intelectual o psíquica que le impide comprender adecuadamente la realidad y las consecuencias jurídicas de sus actos, necesitará el apoyo o asistencia de una persona que se ocupe de la gestión de sus asuntos legales, de la gestión de su economía doméstica y patrimonio, etc.</div>
Qual è l'attuale regime giuridico per la protezione delle persone con disabilità?
Avendo inizialmente e molto brevemente spiegato cos'è la disabilità e gli impedimenti che può generare nella vita di una persona, il fatto è che, come non può essere altrimenti, nel quadro di uno Stato sociale e democratico di diritto come la Spagna, è un obbligo delle autorità pubbliche creare un quadro giuridico adeguato per la protezione, il sostegno e l'assistenza delle persone con disabilità, al fine di garantire il loro diritto all'uguaglianza, al libero sviluppo della loro personalità e alla loro dignità come esseri umani.
Attualmente, in Spagna, questo regime giuridico volto a proteggere e sostenere le persone con disabilità è stabilito sulla base delle disposizioni di una legge approvata nel 2021, in particolare attraverso la Legge 8/2021, del 2 giugno, che riforma la legislazione civile e procedurale per sostenere le persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica (QUI è possibile consultarla), che ha introdotto profonde riforme in questo ambito, sia nel Codice civile che nella legislazione processuale.
Nell'ambito del Codice Civile, in questa materia dobbiamo concentrare la nostra attenzione sugli articoli 249 e seguenti (QUI è possibile consultarli), riguardanti le misure di sostegno alle persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica.
In tutta questa nuova normativa, lo spirito fondamentale è quello di rafforzare i diritti delle persone con disabilità, disegnando un nuovo sistema in cui l'obiettivo principale è quello di superare gli istituti di sostituzione (eliminando vecchi istituti come la potestà genitoriale allargata/riabilitata o la tutela), a favore di un modello basato sull'accompagnamento, il sostegno e l'assistenza delle persone con disabilità, garantendo loro un maggior grado di autonomia e capacità decisionale in nome e per conto della persona disabile, in cui un terzo prende decisioni in nome e per conto della persona disabile), a favore di un modello basato sull'accompagnamento, il sostegno e l'assistenza alle persone con disabilità, garantendo loro un maggior grado di autonomia e capacità di prendere decisioni che le riguardano, ottenendo un risultato molto più rispettoso della volontà e delle preferenze della persona disabile o bisognosa di sostegno.
Quali sono le principali istituzioni di supporto previste dalla legislazione vigente?
In base alla legislazione vigente, quando una persona ha bisogno di sostegno o di assistenza per esercitare la propria capacità giuridica, può rivolgersi a una delle seguenti istituzioni:
- Tutore di fatto: misura di sostegno naturale, informale e prevalente, in cui una persona di fiducia (solitamente un parente) assiste la persona disabile nelle sue faccende quotidiane. In questo articolo approfondiremo questa figura, la sua funzione, i suoi limiti e la sua regolamentazione legale.
- Procura preventiva: atto notarile mediante il quale una persona, con lungimiranza, conferisce poteri a un terzo affinché questi, in suo nome e per suo conto, possa compiere qualsiasi tipo di azione (o quelle specificamente determinate nella procura) nel caso in cui detto mandante, per qualsiasi motivo (ad esempio una malattia neurodegenerativa, un incidente, ecc.), dovesse in futuro avere bisogno di un supporto per l'esercizio della propria capacità giuridica. Per maggiori informazioni su questo tipo di atto notarile, cliccare qui, QUI per ulteriori informazioni.
- Tutela: istituzione di sostegno per le persone con disabilità, a cui ricorrere come ultima misura o risorsa, quando non esistono alternative meno gravose di sostegno sufficiente (come, ad esempio, la tutela di fatto). In questo caso, la tutela è costituita da un Giudice, nell'ambito di un procedimento giudiziario, in cui deve essere debitamente motivata la necessità del provvedimento e devono essere determinati anche gli atti specifici per i quali è richiesta l'assistenza del tutore, tenendo conto, in ogni caso, che solo in casi eccezionali il tutore può assumere poteri rappresentativi della persona con disabilità o bisognosa di sostegno. Se desiderate ottenere maggiori informazioni su questo istituto, nonché sulle possibilità di nominare un eventuale tutore attraverso la figura della cosiddetta autotutela, QUI per maggiori informazioni.
- Mediatore legale: misura sussidiaria da utilizzare in casi molto specifici, ad esempio quando la persona che dovrebbe assistere regolarmente la persona disabile non è in grado di farlo, o in caso di conflitto di interessi tra la persona disabile e la persona a cui dovrebbe fornire assistenza.
Pertanto, a seconda del tipo di disabilità, del suo grado di intensità, delle previsioni di evoluzione, delle circostanze specifiche del caso e delle preferenze della persona disabile, ognuna di queste misure può essere la più appropriata per ciascuno dei casi concreti e specifici, poiché, come indicato, la casistica può essere molto varia e diversificata.
Che cos'è la tutela di fatto?
Come indicato in precedenza, con la nuova normativa, la tutela di fatto è la misura di protezione principale scelta dal legislatore, rispondendo così a una realtà sociologica in questo campo, ovvero il fatto che nella maggior parte dei casi è l'ambiente familiare (genitori, figli, fratelli, ecc.) a fornire sostegno e assistenza alle persone disabili.
Quindi, come abbiamo indicato, la tutela di fatto è una misura di sostegno naturale che nasce da una realtà, ovvero che la cosa più "normale", "usuale" o "naturale" è che le persone con disabilità siano assistite dai loro parenti più stretti, come i genitori, i figli o i fratelli.
Su questa base, quando la persona con disabilità ha bisogno di un supporto per l'esercizio della sua capacità giuridica (come ad esempio per portare a termine una procedura con l'amministrazione, una transazione con la sua banca, ecc.), questo supporto sarà fornito dal suo tutore di fatto, cioè, nella maggior parte dei casi, da quel parente stretto che esercita la funzione "di fatto".
Allo stesso modo, come è stato indicato, la tutela di fatto è una misura prevalente, in quanto, sulla base della normativa vigente, quando una persona disabile è assistita "di fatto" (de facto) da una persona specifica (normalmente del suo ambiente familiare), e questa misura è adeguata e sufficiente, l'adozione di altre misure in ambito giudiziario non sarà opportuna.
Quindi, a differenza del regolamento precedente (dove l'affidamento di fatto era una realtà transitoria), con il regolamento attuale, se adeguato e sufficiente, costituisce una misura di sostegno che dura nel tempo, cioè a lungo termine.
In ogni caso, la tutela di fatto può sempre essere integrata da un supporto notarile o giudiziario nei casi in cui la tutela non sia sufficiente o sia richiesta dalla legge.
Tuttavia, va notato che la tutela di fatto presenta anche un certo grado di sussidiarietà, poiché nel caso in cui siano presenti altre misure di sostegno volontarie o giudiziarie, queste prevarranno sulla tutela di fatto (a meno che non vengano effettivamente attuate).
Infine, è necessario sottolineare che la legge la configura come una misura di natura informale, in quanto la normativa vigente non predetermina una forma specifica attraverso la quale costituire o accreditare l'esistenza di questa tutela di fatto. Come vedremo, questa realtà può talvolta generare incertezza giuridica, che cercheremo di risolvere in questo articolo.
Chi può essere un tutore di fatto?
Il tutore di fatto sarà la persona maggiorenne, con piene facoltà fisiche, intellettuali e volitive, che ha la capacità di assumersi l'aiuto e l'assistenza quotidiana della persona disabile. Come abbiamo indicato, nella maggior parte dei casi, questa persona sarà un parente diretto e stretto della persona disabile (genitori, figli o fratelli).
Tuttavia, esiste anche la possibilità che questa funzione di tutela sia assunta da terze persone (come parenti più lontani, un amico, un vicino, ecc.). È anche possibile che la tutela di fatto sia assunta da più di una persona (per esempio, dalla madre e dal padre della persona disabile, o da più fratelli).
Come viene formalizzato e accreditato l'affido?
Come indicato in precedenza, la tutela di fatto è una misura di natura informale, vale a dire che la legge non richiede alcuna forma specifica per costituirla o provarla.
In pratica, questo può essere accreditato:
- Dalla manifestazione della persona disabile stessa, se ha la capacità di farlo.
- Dalle testimonianze dei familiari.
- Attraverso le segnalazioni dei servizi sociali, dei servizi sanitari pubblici o di altri soggetti.
- Tramite unatto di notorietà stipulato davanti a un notaio.
Tra tutte le opzioni indicate, quella che indubbiamente ci fornirà la maggiore sicurezza giuridica sarà quella dell'atto di notorietà formalizzato davanti a un notaio, in quanto questo ci fornirà un documento pubblico che fornirà una prova affidabile davanti a terzi dell'esistenza di questa tutela di fatto, nonché dell'identità del tutore (o dei tutori).
Per maggiori informazioni, QUI (si tratta di un opuscolo informativo prodotto dalla Fondazione AEQUITAS del Notariato).
Come funziona e si concretizza nella pratica la tutela di fatto?
Come abbiamo visto, il tutore di fatto è la persona che aiuta e assiste la persona disabile nella sua vita quotidiana, in quegli ambiti specifici in cui necessita di aiuto o assistenza, che possono essere molto vari (ad esempio, più incentrati sull'area della cura della persona, dell'igiene, dell'assistenza domiciliare, della spesa alimentare; oppure più incentrati sull'area delle formalità legali ed economiche, ad esempio, per pagare le tasse, richiedere sovvenzioni o sussidi, espletare procedure bancarie, ecc.)
Detto questo, è necessario capire che questa assistenza del tutore di fatto, in pratica, può avvenire in due modi principali, come segue:
- Assistenza assistenziale, cioè quei casi in cui il tutore di fatto accompagna o collabora con la persona disabile, in quanto quest'ultima, con il dovuto supporto del suo tutore, conserva la capacità di prendere decisioni in modo autonomo.
Un esempio potrebbe essere quello di una persona anziana, affetta da demenza senile incipiente, ma che mantiene un certo grado di comprensione della realtà, che deve firmare un deposito a tempo nella sua banca. Questa persona, debitamente accompagnata dal suo assistente, si reca alla sua banca ed effettua la transazione, supportata dalle spiegazioni del suo tutore. - Assistenza rappresentativa, cioè quei casi in cui la persona disabile presenta maggiori difficoltà o un maggior grado di deterioramento cognitivo, in modo tale da rendere necessario che il suo tutore agisca in sua vece (cioè che lo sostituisca e compia l'atto in suo nome), ma comunque rispettando le preferenze e i desideri della persona disabile.
Un esempio potrebbe essere quello di quella stessa persona anziana, alla quale dopo 5 anni è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer, essendo attualmente una persona completamente dipendente che ha perso la capacità persino di riconoscere i suoi parenti più stretti. In questa occasione, questa persona ha bisogno di prelevare 50 euro dalla sua banca per la spesa della settimana, quindi, vista la situazione, il suo tutore di fatto si reca in banca per effettuare questa procedura, data l'impossibilità fisica e mentale di questa persona di compiere l'atto da sola.
In quali casi il tutore può agire per conto della persona disabile senza autorizzazione giudiziaria?
A questo punto, come abbiamo appena visto, il tutore di fatto agirà talvolta assistendo (accompagnando) la persona disabile, mentre, in altre occasioni, agirà direttamente, in modo rappresentativo, cioè sostituendosi alla persona disabile senza che questa intervenga nell'atto.
Come ogni lettore smaliziato può notare, in questa seconda ipotesi di azione rappresentativa, i pericoli sono molto maggiori, poiché c'è il rischio che il tutore di fatto, agendo con dolo, approfittando della situazione di vulnerabilità della persona disabile, possa compiere atti a danno dei diritti e degli interessi legittimi della persona sotto tutela.
Per evitare situazioni di questo tipo, la legge limita le aree e i casi in cui il tutore di fatto può agire in qualità di rappresentante, vale a dire
- Nella sfera personale, il tutore di fatto può compiere solo gli atti propri della vita quotidiana, abituale e ordinaria del pupillo, mentre, al contrario, non può compiere alcun contratto, azione o affare legale che comporti un'azione "di rilevanza personale o familiare".
- In ambito economico o patrimoniale, la legge consente al tutore di fatto di richiedere a "benefici economici che non comportino un cambiamento significativo dello stile di vita", nonché di compiere tutte quelle operazioni che non superino il limite della "scarsa rilevanza economica".
Come abbiamo appena indicato, in questa sfera patrimoniale o economica, il custode di fatto può compiere operazioni che non superano il limite di una "scarsa rilevanza economica", macosa si può intendere per "scarsa rilevanza economica"?
In questo caso, come spesso accade nel campo del diritto, si tratta di un concetto giuridico indeterminato, cioè di una materia disciplinata da una norma in modo tale che non si possa dedurre in modo chiaro e diretto quale sia l'esatta portata della norma.
Pertanto, in questi casi, è necessario interpretare debitamente questo concetto giuridico indeterminato per stabilirne il contenuto, la portata e i limiti. In questo difficile compito, in questo caso, come accennato all'inizio, sarà di grande aiuto un Documento interpretativo preparato dalla Procura Generale e dalle principali associazioni di Istituti di Credito spagnoli (QUI è possibile consultarlo) che fornisce alcuni criteri molto utili e interessanti per delimitare i poteri rappresentativi del tutore di fatto nella sfera economica e patrimoniale.
Pertanto, sulla base di questi criteri interpretativi, nella sfera economica o patrimoniale, questi atti di "minore rilevanza economica" saranno delimitati come segue:
- Il tutore di fatto deve essere in grado di provvedere al reddito e alle spese abituali del pupillo, in base alla sua storia di vita.
<div class="ml-text">En este ámbito incluiríamos, por ejemplo, gastos y disposiciones finalistas para atender necesidades básicas de cuidado personal, habitación, alimento, vestido o salud, como comida, facturas de suministros de luz, agua, o medicamentos, entre otros.</div><br><br>
<div class="ml-text">También se incluirían aquí gastos ordinarios para la conservación del patrimonio del discapacitado, como por ejemplo el IBI de su piso, el recibo de la comunidad de vecinos, etc.</div><br><br>
- Può anche far fronte a spese non ordinarie derivanti dalla manutenzione ordinaria degli elementi necessari a soddisfare le sue esigenze ordinarie.
<div class="ml-text">Como, por ejemplo, pagar una derrama de la comunidad de propietarios para arreglar el ascensor averiado del inmueble donde vive el discapacitado.</div><br><br>
- Per i prelievi di contante non finali (prelievi di contante, bonifici, ecc. senza una destinazione specifica e verificabile ex ante), al fine di evitare situazioni rischiose e/o fraudolente, il Documento Interpretativo opta ragionevolmente per la fissazione di un limite quantitativo, in particolare sulla base degli indici statistici ufficiali relativi alla spesa media per persona e/o famiglia pubblicati periodicamente dall'Istituto Nazionale di Statistica (Instituto Nacional de Estadística). Se lo desiderate, QUI è possibile consultare queste statistiche, da cui si evince che, ad esempio, per l'anno 2022, la spesa media per persona (Indice generale) è stata di 12.779,54 euro. In ogni caso, è possibile rendere questi limiti più flessibili a seconda delle circostanze e dei mezzi del caso specifico.
Come si può dimostrare alla banca l'esistenza di una tutela di fatto?
Come abbiamo visto in questo articolo, la tutela di fatto è una figura di natura informale, per cui in molte occasioni può esistere, ma senza essere formalizzata in alcun documento legale o ufficiale che possa accreditarla di fronte a terzi.
Per questi casi, nell'ambito delle istituzioni finanziarie, il Documento interpretativo offre come soluzione la figura della dichiarazione di responsabilità, cioè un documento firmato con la banca dalla persona disabile e dal suo tutore di fatto, in cui l'istituzione viene informata dell'esistenza di questa tutela di fatto, nonché dell'identità del tutore e dei poteri e limiti a lui concessi.
D'altra parte, se la persona disabile, a causa della sua condizione, non può trasmettere la sua volontà con questa dichiarazione responsabile, l'unico modo per accreditare alla banca l'esistenza di questa tutela di fatto sarà attraverso un atto notarile di notorietà, come è già stato detto sopra.
In quali casi è necessaria l'autorizzazione giudiziaria per l'intervento del tutore di fatto?
Come abbiamo visto, i poteri rappresentativi del tutore di fatto sono molto limitati, per evitare situazioni di abuso o frode.
Ciò è rafforzato anche da un'ulteriore limitazione legale, in quanto, ai sensi dell'articolo 264 del Codice civile, il tutore di fatto deve chiedere l'autorizzazione giudiziaria per una serie di atti di seguito specificati:
- Compiere atti di rilevanza personale o familiare quando l'interessato non è in grado di farlo da solo, nel rispetto delle disposizioni di legge sull'internamento, sul consenso informato in ambito sanitario o di altre leggi speciali.
- Cedere o gravare beni immobili, stabilimenti commerciali o industriali, beni o diritti di particolare rilevanza personale o familiare, beni mobili di straordinario valore, oggetti preziosi e valori mobiliari non quotati sui mercati ufficiali della persona con misure di sostegno, dare in locazione beni immobili per una durata iniziale superiore a sei anni, o stipulare contratti o compiere atti di natura dispositiva soggetti a registrazione. La vendita di diritti di opzione su azioni è esente. L'alienazione dei beni di cui al presente paragrafo deve essere effettuata mediante vendita diretta, a meno che il Tribunale non ritenga che l'alienazione mediante asta giudiziaria sia necessaria per garantire al meglio e pienamente i diritti e gli interessi del titolare.
- Disporre gratuitamente di beni o diritti della persona con misure di sostegno, ad eccezione di quelli di scarsa rilevanza economica e privi di particolare significato personale o familiare.
- Rinunciare ai diritti, così come risolvere o sottoporre ad arbitrato le questioni relative agli interessi della persona sotto tutela, a meno che non siano di minore importanza economica. Per l'arbitrato dei consumatori non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziaria.
- Accettare senza beneficio di inventario qualsiasi eredità o ripudiare questa o le liberalità.
- Effettuare spese straordinarie sui beni della persona che sostiene.
- intentare un'azione legale per conto della persona che sta sostenendo, ad eccezione dei casi urgenti o di modesta entità. L'autorizzazione giudiziaria non è necessaria quando la persona con disabilità chiede la revisione della decisione giudiziaria in cui è stato precedentemente stabilito il sostegno.
- Dare e prendere in prestito denaro e fornire garanzie reali.
- stipulare contratti di assicurazione sulla vita, di rendita e simili, quando questi richiedono investimenti o contributi straordinari.
Quando decade la tutela di fatto?
Ai sensi dell'articolo 267 del Codice civile, la tutela di fatto si estingue:
- Quando la persona a cui viene fornito il supporto chiede che il supporto sia organizzato in modo diverso.
- Quando le cause che l'hanno determinata scompaiono.
- Quando il tutore desiste dalla sua azione, in tal caso deve informare preventivamente l'ente pubblico del rispettivo territorio cui sono affidate le funzioni di promozione dell'autonomia e dell'assistenza delle persone con disabilità.
- Quando, su richiesta del Pubblico Ministero o di chiunque sia interessato a esercitare il sostegno della persona sotto tutela, l'autorità giudiziaria lo ritiene opportuno.
Quali sono le particolarità del diritto civile catalano in questo settore?
Come è noto, la Catalogna ha un proprio Diritto Civile che, in questo settore, ha una propria regolamentazione.
Così, la particolarità più rilevante che troviamo in ambito catalano è la figura dell'assistenza (QUI è possibile consultare il suo regolamento legale). In base alla suddetta normativa, una persona maggiorenne può richiedere la nomina di una o più persone che la assistano, qualora ne abbia bisogno per esercitare la propria capacità giuridica in condizioni di parità.
Questa costituzione di assistenza può essere effettuata:
- O con la stipula di un atto notarile.
- Oppure attraverso un procedimento giudiziario di volontaria giurisdizione.
Sulla base di quanto sopra, come indicato in precedenza, ogni persona maggiorenne, con un atto pubblico, in previsione o in previsione di una situazione di bisogno di sostegno, può nominare una o più persone per fornire assistenza. In questo atto, allo stesso modo:
- Possono essere previste disposizioni relative al funzionamento e al contenuto del regime di sostegno appropriato, anche per quanto riguarda la cura della sua persona.
- Possono anche essere messe in atto misure di controllo per garantire i loro diritti, il rispetto dei loro desideri e delle loro preferenze e per prevenire abusi, conflitti di interesse e influenze indebite.
- È possibile effettuare sostituzioni, in modo che se il primo incaricato non vuole o non può accettare l'incarico, subentri il successivo.
Qual è lo strumento più appropriato per assistere la persona con disabilità?
Come abbiamo visto in questo articolo, la disabilità è una realtà molto ampia e diversificata, che può colpire una persona in modi molto diversi (sia fisicamente che psicologicamente), il che significa che, a priori, è molto difficile, se non impossibile, predeterminare quale sia la soluzione più appropriata per un caso specifico, perché a seconda delle circostanze specifiche della persona, una o l'altra sarà più appropriata.
Stando così le cose, a mio avviso, possiamo fare una serie di importanti riflessioni sull'argomento, che possono essere utili ai cittadini:
- In primo luogo, è indubbiamente importante, a mio avviso, evidenziare la figura della procura preventiva, perché grazie ad essa qualsiasi persona, con una visione lungimirante della vita, può anticipare un'eventuale situazione di disabilità o di necessità di supporto nell'esercizio della propria capacità giuridica, in modo che, se questa si presenterà (a causa di una malattia, di un incidente, ecc.), attraverso la procura preventiva avremo già designato una persona che sarà in grado di prendersi cura di noi, di occuparsi dei nostri affari legali ed economici nel miglior modo possibile, con la massima fiducia, e nel modo e nei limiti che abbiamo stabilito.), attraverso la procura preventiva, avremo già designato una persona che sarà in grado di prendersi cura di noi, di occuparsi dei nostri affari legali ed economici nel miglior modo possibile, con la massima fiducia, e nel modo e nei limiti da noi stabiliti.
- In secondo luogo, nell'ambito del diritto civile catalano, è molto interessante anche la figura della designazione notarile di un assistente, in quanto qualsiasi persona, in previsione o in previsione di una situazione di necessità di sostegno, può recarsi da un notaio e, con la firma di un semplice atto, designare un assistente che la aiuti e la integri nell'esercizio della sua capacità giuridica, il che, senza dubbio, sarà anche molto utile nel caso in cui questa situazione di disabilità si verifichi definitivamente.
- In terzo luogo, come abbiamo visto, nell'ambito del diritto civile comune, esiste anche la figura della tutela, che sarà stabilita giudizialmente, ma nella quale la persona disabile o bisognosa di sostegno può avere molta voce in capitolo, poiché attraverso la figura dell'autotutela (atto pubblico), ogni persona può designare le persone che, eventualmente, desidera siano designate come suo tutore; è bene sapere che questa dichiarazione di volontà deve essere rispettata dal giudice, salvo casi eccezionali.
- Infine, va sottolineato che, nell'ambito della tutela di fatto, come abbiamo visto, si tratta di una figura molto utilizzata nella pratica ma eminentemente informale, che tuttavia, per dotarla della massima sicurezza giuridica possibile, può essere articolata attraverso un atto di notorietà (davanti a un notaio), che faciliterà notevolmente la vita e le azioni quotidiane del tutore, in quanto sarà molto facile accreditare davanti a chiunque (una banca, un'amministrazione, ecc.) la sua condizione di tutore di fatto di quella persona disabile.
Conclusione
Infine, per concludere, come abbiamo visto, la disabilità è una realtà molto presente nella nostra società, alla quale la legge fornisce risposte utili che possono aiutare le persone disabili e le loro famiglie a gestire al meglio la tutela della loro persona e dei loro interessi economici e patrimoniali.
Allo stesso modo, come abbiamo visto, i notai, in questo lavoro, attraverso molteplici figure, possono contribuire, aiutare e collaborare in modo decisivo a questa tutela delle persone con disabilità, in modo che, qualsiasi persona con disabilità o familiare che abbia dubbi su una qualsiasi di queste istituzioni o sul modo migliore di affrontare una situazione specifica, come non può essere altrimenti, sia il mio studio notarile che quello degli oltre 3.000 notai che lavorano in Spagna, è completamente aperto ad aiutare, accompagnare e risolvere questi dubbi o questioni su cui hanno domande a questo proposito.
Nella speranza che questo articolo possa essere utile a tutti coloro che sono interessati a conoscere gli strumenti di sostegno per le persone con disabilità, il team dello studio notarile Jesús Benavides rimane a disposizione per aiutarvi in tutto ciò di cui potete avere bisogno.