
Il giudizio di capacità del notaio: più importante che mai!
Breve analisi della situazione prima dell'entrata in vigore della riforma
Per comprendere bene la questione, a mio avviso, è necessario sapere prima qual è stato il sistema in vigore fino ad oggi, perché solo capendo da dove veniamo possiamo comprendere correttamente il senso e la profondità di questa riforma, e le implicazioni pratiche che essa comporta nel lavoro quotidiano di un ufficio notarile.
Pertanto, fino all'entrata in vigore della Legge 8/2021, tradizionalmente, da un punto di vista giuridico, quando ci si riferiva a qualsiasi cittadino spagnolo e alla sua capacità si potevano distinguere chiaramente tre concetti diversi, vale a dire:
- CAPACITÀ GIURIDICA: intesa come l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri, riconosciuta a ogni essere umano, per il semplice fatto di essere umano, fin dalla nascita.
- LA CAPACITÀ DI LAVORARE: si tratta della capacità di esercitare o esercitare validamente tutti i tipi di diritti e doveri, che di norma viene pienamente raggiunta all'età di 18 anni.
- CAPACITÀ NATURALI: cioè l'insieme delle capacità intellettuali ed emotive che un essere umano medio acquisisce nel tempo e con la maturità personale, consentendogli di comprendere la realtà e le conseguenze giuridiche delle sue azioni e di adattare il suo comportamento in base a tale comprensione.
Questi tre concetti saranno compresi molto meglio se consideriamo la seguente situazione:
<ejemplo>Cualquier persona desde su nacimiento es titular de derechos y obligaciones (tiene capacidad jurídica). Y pese a cumplir años, ir madurando y asumiendo conocimientos, habilidades personales y responsabilidades (capacidad natural), no será hasta los 18 años cuando esa persona puede ejercitar por sí sólo sus derechos, así como contraer y asumir cuantas obligaciones desee (adquiere la capacidad de obrar plena).<ejemplo>
<ejemplo>Durante ese período que transcurre desde que uno nace hasta que cumple los 18 años, son los progenitores quienes, de ordinario, actúan y ejercitan los derechos en nombre y representación de sus hijos. Por ejemplo, piénsese en el derecho constitucional a la “educación” que todo ciudadano español adquiere desde que nace. Son los padres quienes se encargan y preocupan por que sus hijos reciban la correspondiente formación y cursen sus estudios básicos, pues tienen derecho a ello.<ejemplo>
<ejemplo>Es decir, desde que uno nace ya es titular de derechos, pero quienes de ordinario los ejercitan, en su nombre y representación, son sus progenitores. Y eso es así, porque lo dice la Ley. Por lo tanto, los padres o progenitores actúan como representantes legales de sus hijos hasta la mayoría de edad.<ejemplo>
<ejemplo>La Ley Española fija la mayoría de edad en los 18 años. Hablar de mayoría de edad, es sinónimo de que uno ya puede ejercitar por sí solo, de forma totalmente autónoma e independiente, todos los derechos que le corresponden, así como asumir y responder de cuantas obligaciones o deberes contraiga o asuma (es decir, adquiere capacidad de obrar plena).<ejemplo>
<ejemplo>Eso quiere decir, que, en circunstancias normales, cualquier persona con 18 años reúne las tres capacidades mencionadas (la jurídica, la de obrar y la natural). Y, por lo tanto, puede actuar de forma libre, porque tiene plena consciencia para entender los actos que lleva a cabo.<ejemplo>
Tuttavia, sebbene questo approccio sia quello maggioritario nella società spagnola, non è l'unico, perché, grazie a Dio, la vita è molto più ricca e diversificata. Basti pensare ad altre ipotesi, anch'esse comuni nella vita quotidiana di molte persone:
- Coloro che sono nati con un qualche tipo di disturbo o menomazione fisica e/o mentale che rende loro seriamente difficile o impossibile comprendere adeguatamente la realtà e/o agire in accordo con tale comprensione, anche una volta raggiunta la maggiore età (ad esempio, si pensi a un bambino nato con paralisi cerebrale, grave disturbo dello spettro autistico o sindrome di Down).
- Quelle persone che, pur essendo nate e vissute per molti anni senza soffrire di alcuna deficienza fisica e/o mentale, a causa del semplice trascorrere del tempo e a seconda delle circostanze individuali, si trovano in un momento della loro vita in cui non sono più pienamente in grado di compiere alcuno degli atti della vita umana quotidiana (ad esempio, una persona anziana affetta da demenza senile o dal morbo di Alzheimer).
Entrambi i casi hanno in comune il fatto di essere eccezioni alla seguente regola generale: "il nostro sistema giuridico spagnolo si basa sull'idea che qualsiasi persona che raggiunga i 18 anni abbia già la PIENA CAPACITÀ (vale a dire, ha le tre capacità: legale, di agire e naturale). Ma come ho sottolineato, non è sempre così. Fanno eccezione quelle che, ad oggi, sono note come situazioni di DISABILITA' (riconosciute giudizialmente o di fatto). Vale a dire, persone che, per qualsiasi motivo, non sono in grado di agire da sole, perché non sono realmente consapevoli degli atti che possono compiere.
- Nella prima eccezione che ho citato, una persona nata con una grave menomazione, ci troviamo nella situazione che, al compimento del 18° anno di età, pur avendo la capacità giuridica (per il fatto di essere nata), non acquisirà progressivamente la sua capacità naturale per effetto della crescita e del passare degli anni a causa della sua menomazione, quindi cosa succede alla sua capacità di agire? Avranno sempre bisogno di qualcuno che agisca per loro e che eserciti questa capacità di agire per loro conto. Di solito sono i genitori (con il giudice che estende o proroga la potestà genitoriale oltre i 18 anni), o in mancanza di questi, in assenza di genitori, la nomina giudiziaria di un tutore.
- Nella seconda eccezione, accade il contrario: una persona che gode pienamente delle tre capacità, improvvisamente, a causa di un incidente, di una malattia degenerativa o, semplicemente, per il semplice passare degli anni, vede diminuire le proprie facoltà cognitive fino a perdere la capacità naturale. In questo caso, il giudice deve nominare un tutore.
La legge spagnola prevede diverse soluzioni per questo tipo di situazione, come l'estensione o la riabilitazione della potestà genitoriale, la nomina di un tutore o, se del caso, la gestione della situazione attraverso un'eventuale procura preventiva che la persona in questione potrebbe aver concesso in previsione di questa circostanza.
Si può quindi notare come, in relazione a queste soluzioni citate e legalmente previste, tutte abbiano un comune denominatore, ovvero la nomina di un rappresentante alla persona che ne ha bisogno, in modo che, da quel momento in poi, sia quel rappresentante ad agire per conto della persona rappresentata, sostituendo così la persona che soffre del disturbo/disabilità/malattia con un terzo, il rappresentante, che prenderebbe decisioni in suo nome e rappresentanza, e in attenzione ai suoi interessi .
Tradotto in ambito notarile, una persona con un grave disturbo dello spettro autistico, è molto probabile che, in previsione e con attenzione alla sua cura personale e patrimoniale, i suoi genitori ne chiedano l'inabilitazione quando è già minorenne, in modo che, al raggiungimento della maggiore età, sia sottoposto alla potestà genitoriale allargata, in modo che, se questa persona avesse bisogno di recarsi in un ufficio notarile per firmare un determinato atto o transazione legale, non potrebbe recarsi nell'ufficio notarile per firmare per se stesso, ma sarebbero i suoi rappresentanti (cioè i suoi genitori con potestà genitoriale estesa) a dover firmare per suo conto; Allo stesso modo, una persona con incapacità riconosciuta dalla magistratura non può firmare da sola presso lo studio notarile (ad esempio, un'anziana signora con un morbo di Alzheimer molto avanzato), per cui è il suo rappresentante (cioè il tutore nominato dal giudice) a dover firmare per suo conto.
In sintesi, in questi casi possiamo vedere come la persona disabile, dotata di capacità giuridica, ma non di sufficiente capacità naturale (a causa della sindrome, dell'handicap o della malattia di cui soffre), al raggiungimento della maggiore età o al successivo insorgere della malattia o della patologia in questione, vede modificata la propria capacità di agire giudizialmente attraverso i suddetti istituti (come la tutela), tutti basati su un modello di sostituzione nel processo decisionale.
Cosa cambia con la nuova riforma introdotta dalla Legge 8/2021?
Con questonuovo sistema, in breve, si vuole che la persona con disabilità o bisognosa di sostegno, come regola generale, sia incaricata di prendere le proprie decisioni, stabilendo così un insieme di meccanismi di supporto o assistenza che lo rendano possibile, ottenendo un risultato molto più rispettoso della volontà e delle preferenze della persona con disabilità o bisognosa di sostegno.
Quindi, a grandi linee, possiamo evidenziare che la nuova normativa elimina la figura dell'inabilitazione come misura "star" per affrontare le situazioni di disabilità o di perdita delle capacità intellettive e volitive, sostituendola con altre misure di sostegno, assistenza o integrazione della capacità giuridica più rispettose dei diritti della persona. Di conseguenza, il nuovo modello adottato rispetta e mantiene la capacità giuridica della persona colpita dalla disabilità o dalla malattia in questione, le cui capacità intellettive e volitive sono compromesse, disegnando un sistema di sostegno in cui la volontà, i desideri e le preferenze della persona dovrebbero essere presi in considerazione ogni volta che è possibile.
Entrando nell'analisi approfondita del nuovo regolamento, è necessario innanzitutto evidenziare il nuovo sistema di sostegno disegnato dalla Legge 8/2021, in cui spiccano le seguenti figure giuridiche:
Tutore di fatto
Nei casi in cui la persona affetta da disabilità abbia un elevato grado di discernimento e un'adeguata autonomia vitale e funzionale, la figura del tutore di fatto (che generalmente sarà assunta da un parente stretto, come un genitore), sarà la più appropriata per sostenere e assistere la persona disabile nel prendere le sue decisioni. Pertanto, l'istituto della tutela di fatto è dotato di un maggiore riconoscimento giuridico e di una propria sostanzialità, quando è sufficiente a sostenere la persona disabile nell'esercizio della sua capacità giuridica. In linea di principio, questa figura di sostegno non richiede una designazione giudiziaria. Tuttavia, per i casi in cui è necessaria un'azione rappresentativa del tutore di fatto, la legge prevede la possibilità di ottenere un'espressa autorizzazione giudiziaria in tal senso.
Tutela
Quando la persona disabile necessita di un maggior grado di supporto o assistenza, la nuova figura appropriata sarà la curatela, in cui un Giudice, nell'ambito di un procedimento giudiziario, nominerà un curatore per sostenere, assistere e integrare la persona disabile nell'esercizio della sua capacità giuridica. In tal caso, il Giudice, nel provvedimento che lo accoglie, deve specificare gli atti per i quali la persona disabile avrà bisogno di sostegno o assistenza, in base alle sue specifiche esigenze di supporto (ad esempio, nella sfera personale, in quella patrimoniale ed economica, o in entrambe). E ancora, tenendo presente che il tutore potrà assumere poteri rappresentativi, in casi eccezionali ed essenziali, solo quando ciò sia espressamente previsto nel provvedimento giudiziario, con espressa motivazione e dettagliando gli atti specifici per i quali è necessario, e tenendo sempre presente che, in tal caso, per una serie di atti (previsti dall'art. 287 del Codice Civile, come la compravendita di immobili, le donazioni, l'accettazione o il ripudio di eredità, etc.) sarà necessaria un'autorizzazione giudiziaria ad hoc.
Autocura
L'autotutela è una figura che consente di concedere un atto pubblico con il quale qualsiasi persona, in previsione di poter avere in futuro bisogno di misure a sostegno della propria capacità giuridica, può proporre la nomina o l'esclusione di una o più persone specifiche per esercitare la funzione di tutore. Allo stesso modo, in tale atto pubblico possono essere inserite disposizioni sul funzionamento e sul contenuto della tutela, con particolare riferimento alla cura della persona, alle regole per l'amministrazione e la disposizione dei suoi beni, ecc. È anche possibile nominare tutori sostitutivi (cioè designare persone che ricoprano l'incarico nel caso in cui la persona scelta per prima non possa o non voglia assumerlo), o addirittura delegare la scelta del tutore al coniuge. In tal caso, la proposta formulata in questo atto pubblico vincolerà, se del caso, il giudice che deve prendere la decisione di istituire la tutela, a meno che, a causa di circostanze eccezionali, non vi siano gravi e giustificati motivi per farlo (come, ad esempio, un conflitto d'interessi persistente).
Poteri preventivi
La procura è un documento notarile con il quale una persona, con lungimiranza, conferisce poteri a un terzo affinché quest'ultimo, in suo nome e per suo conto, compia gli atti specificati nella procura, nel caso in cui il mandante, per qualsiasi motivo, dovesse essere menomato nella sua capacità mentale e non fosse in grado di agire per proprio conto. In alternativa, se si preferisce, il mandante può conferire la procura con effetto immediato (cioè con effetto da subito, nel presente, in un momento in cui il mandante non ha ancora bisogno di misure di sostegno), e inserirvi la cosiddetta "clausola di sussistenza", in modo che, se in futuro dovesse emergere la necessità di un sostegno nell'esercizio della sua capacità e fosse necessario adottare misure in tal senso, la procura resti in vigore. Tali poteri, in entrambi i casi, rimarranno in vigore nonostante la costituzione di altre misure di sostegno a favore del mandante, siano esse state adottate giudizialmente o siano state previste dal mandante in un altro ambito (a meno che, eventualmente, non venga definitivamente costituita una curatela e il giudice che la concede ritenga opportuno interromperla perché il mandatario presenta una delle cause di rimozione previste per la figura del curatore). La procura preventiva può stabilire le misure o gli organi di controllo che il mandante ritiene opportuni per garantire un'adeguata supervisione dell'operato del procuratore, nonché le condizioni, le istruzioni e le garanzie che il mandante ritiene opportune.
Sviluppi nel campo del diritto civile catalano
Le persone maggiorenni possono richiedere, con atto notarile, la designazione di una o più persone che le assistano per poter esercitare la propria capacità giuridica in condizioni di parità. Questa designazione notarile può includere disposizioni relative al funzionamento e al contenuto del sistema di sostegno, anche per quanto riguarda la cura della persona, nonché misure di controllo.
- La stipula di questo tipo di atto è libera e se ne possono stipulare quanti se ne vogliono, così che la stipula di un atto successivo revoca il precedente in tutto ciò che modifica o è incompatibile con esso.
- Inoltre, come nel caso del diritto civile ordinario, è possibile la nomina di sostituti.
- È inoltre espressamente stabilito che l'autorità giudiziaria può, se del caso, adottare misure di sostegno complementari a quelle volontariamente previste nell'atto pubblico che viene concesso.
- Infine, va notato che, come già accennato, oltre al processo notarile, il Codice civile catalano, com'è prevedibile, prevede anche la costituzione di un patrocinio legale attraverso i tribunali, nei casi in cui non vi sia una designazione preventiva nell'ufficio del notaio. In relazione a ciò, è anche necessario sottolineare che, solo attraverso questo canale giudiziario, e con una decisione motivata in casi eccezionali in cui è essenziale a causa delle circostanze della persona assistita, sarà possibile determinare atti specifici in cui la persona che fornisce assistenza potrà assumere la rappresentanza della persona bisognosa di assistenza.
Breve panoramica pratica su come procedere in ambito notarile
Alla luce di tutte le novità sopra citate, e cercando di riassumere la questione in modo molto schematico, d'ora in poi, nelle operazioni quotidiane che si formalizzano in uno studio notarile (e fatti salvi ulteriori approfondimenti in casi particolari), potremmo trovarci nelle seguenti situazioni:
In Catalogna
- Persona che non dispone di un sistema di supporto o assistenza formale: il notaio deve innanzitutto intervistare la persona e stabilire se, con il supporto istituzionale del notaio, unitamente al supporto informale di una persona affine (coniuge o parente), abbia una capacità di discernimento sufficiente a comprendere le disposizioni del documento da firmare e, in considerazione di ciò, stabilire se sia possibile o meno formalizzare il documento. In questi casi, sarà opportuno formalizzare un atto preventivo per registrare tutte le azioni compiute al fine di verificare la capacità di discernimento e di comprensione dell'atto o dell'attività che si intende compiere. Infine, se dalle azioni svolte risulta che la persona disabile ha una sufficiente capacità di discernimento, comprensione e comprensione, può firmare il documento notarile, insieme alla persona che fornisce supporto informale.
- Persona che ha formalizzato una misura di assistenza ai sensi delle nuove norme del Codice Civile catalano: l'interessato deve fornire l'atto di designazione dell'assistenza o la decisione giudiziaria di designare un assistente, nel qual caso devono essere esaminati il contenuto, l'ambito e i poteri dell'assistente. Inoltre, il notaio condurrà il relativo colloquio per verificare che la persona bisognosa di assistenza abbia una capacità di discernimento sufficiente a comprendere le disposizioni del documento da firmare. Se dagli atti compiuti risulta che la persona disabile ha una sufficiente capacità di discernimento, comprensione e comprensione, e l'assistente è autorizzato ad assisterla in quell'atto specifico in virtù delle disposizioni dell'atto o della sentenza del tribunale, può firmare l'atto notarile insieme all'assistente. D'altra parte, l'atto o la transazione possono essere eseguiti solo dall'assistente se, nella decisione giudiziaria che stabilisce l'assistenza, ciò è stato espressamente previsto (ossia se all'assistente sono stati conferiti poteri rappresentativi per quel particolare atto), in considerazione delle particolari circostanze del caso.
- Persona che ha una procura preventiva: si deve tenere conto delle clausole stabilite nella procura e procedere in base ad esse, per determinare se il procuratore può agire in nome e per conto del mandante in quello specifico atto o affare, nonché per quanto riguarda il modo di accreditare la situazione di disabilità o la necessità di sostegno che consente a questa procura di produrre i suoi effetti.
- Diritto transitorio: cosa succede alle persone la cui capacità di agire è stata modificata in base alla normativa precedente? Il decreto legge 19/2021, nella sua disposizione transitoria in tal senso, concede un periodo massimo di 3 anni affinché, su richiesta di una parte o d'ufficio, una volta raggiunto questo periodo massimo, l'autorità giudiziaria competente possa essere chiamata ad adeguare la situazione al nuovo regime di assistenza, se necessario. Secondo l'interpretazione data nella Nota informativa del Consiglio direttivo del Collegio notarile della Catalogna sul decreto legge 19/2021, durante questi 3 anni il tutore mantiene i poteri di rappresentanza (cioè può firmare solo in nome e per conto della persona rappresentata), ma, in ogni caso, si raccomanda che vada a firmare con la persona disabile.
Nel resto della Spagna:
- Persona che non ha un regime formale di sostegno o assistenza: la persona disabile, se ha sufficiente capacità di discernimento e comprensione, dà il suo consenso con il supporto istituzionale del notaio e, se del caso, con quello fornito dal suo tutore di fatto o assistente informale. In questo caso, la valutazione del grado di discernimento e le azioni intraprese dal notaio al riguardo possono essere riportate in un verbale preliminare. Se, in via eccezionale, il tutore di fatto deve agire per conto del tutore di fatto, deve ottenere l'autorizzazione del tribunale ad hoc.
- Persona sottoposta a regime di curatela di sostegno: la persona disabile comparirà insieme al curatore, che dovrà fornire la delibera giudiziaria di nomina, con l'indicazione degli atti specifici per i quali la persona necessita dell'assistenza del curatore. In ogni caso, il notaio deve condurre il relativo colloquio per verificare che la persona bisognosa di sostegno abbia una capacità di discernimento sufficiente a comprendere le disposizioni del documento da firmare. Se dagli atti compiuti risulta che la persona disabile ha una sufficiente capacità di discernimento, comprensione e comprensione, e il tutore è autorizzato a sostenerla in questo atto specifico in virtù delle disposizioni della decisione giudiziaria prevista, può firmare l'atto notarile, insieme al suo tutore. Il tutore, invece, può firmare esclusivamente in nome e per conto della persona bisognosa di sostegno, nei casi in cui gli siano stati conferiti poteri rappresentativi, e solo per quegli atti o operazioni commerciali per i quali ciò sia stato espressamente stabilito nella decisione che istituisce la tutela. Allo stesso modo, in ogni caso, il tutore con poteri rappresentativi avrà bisogno di un'autorizzazione giudiziaria per gli atti previsti dall'articolo 287 del Codice Civile (come, ad esempio, l'alienazione o il gravame di beni immobili, le disposizioni gratuite, le rinunce a diritti, l'accettazione o il ripudio di eredità, ecc.)
- Persona munita di procura preventiva: occorre tenere conto delle clausole stabilite nella procura e procedere in base ad esse, per stabilire se il procuratore può agire in nome e per conto del mandante in quello specifico atto o affare, nonché per quanto riguarda il modo di accreditare la situazione di disabilità o di bisogno di sostegno che consente a questa procura di produrre i suoi effetti.
- Diritto transitorio: cosa succede alle persone la cui capacità di agire ai sensi della legislazione precedente è stata modificata: la legge 8/2021 concede un periodo di 3 anni per la revisione delle misure concordate su richiesta di una parte o d'ufficio. Durante questo periodo, le privazioni dei diritti delle persone con disabilità, o il loro esercizio, cesseranno di avere effetto, in modo che i tutori, i curatori o i difensori legali nominati ai sensi della legislazione precedente eserciteranno il loro ufficio in conformità con le disposizioni della nuova legge 8/2021, fermo restando che le norme stabilite per i tutori rappresentativi si applicheranno ai tutori delle persone con disabilità. Di conseguenza, il tutore di una persona disabile con provvedimento non ancora riesaminato può recarsi presso lo studio notarile per compiere un atto o un negozio giuridico in nome e per conto della persona disabile o bisognosa di sostegno in qualità di tutore rappresentante, fermo restando che è consigliabile che anche la persona disabile o bisognosa di sostegno partecipi al fine di accertare la sua volontà in relazione all'atto o al negozio in questione, fermo restando che l'autorizzazione giudiziale ad hoc può essere richiesta anche nel caso di uno degli atti o affari previsti dall'articolo 287 del Codice Civile (come la compravendita di immobili, le donazioni, l'accettazione o il ripudio di eredità, ecc.)).
Riassumere molto brevemente il contenuto di questo articolo in 10 CONCLUSIONI FINALI:
- Qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o mentali, a partire dalla maggiore età (attualmente 18 anni) può, come regola generale, agire sempre per proprio conto, facendosi assistere, se necessario, da persone adeguate, al fine di garantire l'esercizio della propria capacità giuridica in condizioni di parità.
- Oltre i 18 anni, dovrebbero essere conteggiati (e autorizzati preventivamente da un giudice) i casi in cui una persona agisce in nome e per conto di un terzo (senza bisogno di affidarsi a lui) per mancanza di capacità naturale.
- L'idea fondamentale alla base della riforma è quella di consentire a chiunque, per quanto possibile, di decidere da solo e, se del caso, di integrare tale decisione con l'assistenza o il sostegno di una persona di fiducia o che curi i suoi interessi.
- Spetterà al notaio valutare il grado di capacità naturale o di discernimento della persona che ha di fronte, decidendo, in assenza di specificazioni giudiziarie, il modo migliore di procedere affinché tale persona possa dare il proprio consenso con sufficiente sicurezza e garanzie. Di conseguenza, con questo nuovo sistema la responsabilità del notaio in questa materia aumenta notevolmente.
- Le misure previste dalla legge per integrare la decisione di una persona che ha bisogno di sostegno o assistenza nell'esercizio della propria capacità giuridica sono la tutela o il curatore di fatto.
- La tutela di fatto è una forma di assistenza più blanda, nel senso che non richiede un intervento giudiziario. Il notaio e la sua personale valutazione della situazione svolgono un ruolo importante. Tuttavia, il tutore è sempre nominato da un giudice.
- Così come esiste la medicina preventiva, esiste anche il diritto preventivo, per cui è possibile anticipare determinate situazioni, a fronte di una possibile o futura mancanza o diminuzione della capacità naturale, attraverso: l'autotutela (che sostituisce la figura dell'autotutela) e le procure preventive.
- Nell'ambito del diritto civile catalano, la misura prevista dal legislatore è quella dell'assistenza, che può essere costituita direttamente con un atto pubblico, senza la necessità di una successiva ratifica da parte di un giudice (fermo restando che, in assenza di designazione notarile, se questa risorsa è necessaria, si può ricorrere anche al tribunale).
- Certamente, la critica che la disparità di normative (nazionali e regionali) in un settore così delicato come quello della capacità giuridica delle persone possa essere irragionevole è fondata, in quanto può portare all'incertezza giuridica in una questione di importanza vitale per le persone che necessitano di una protezione speciale.
- Le nuove norme sulla capacità giuridica della persona sono indubbiamente molto più rispettose dei diritti e delle libertà delle persone disabili, aumentando il loro grado di autonomia e di partecipazione alle decisioni che le riguardano, il che è certamente degno di lode e di soddisfazione collettiva.