Il contributo al patrimonio protetto è un documento notarile che consente di versare contributi a un patrimonio separato, destinato a proteggere e soddisfare le esigenze finanziarie presenti e future di una persona disabile o non autosufficiente.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
Il patrimonio protetto è un istituto previsto dal diritto civile, in virtù del quale è possibile creare un insieme di beni destinati a soddisfare le esigenze di vita presenti e future di una persona affetta da handicap o disabilità.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione di questo sito dedicata all'analisi della costituzione dei beni protetti.
Logicamente, quando il patrimonio protetto viene creato, vi si conferisce una serie di beni o diritti che, in quel momento, sono considerati sufficienti a soddisfare le esigenze del suo beneficiario.
Tuttavia, se a posteriori le persone che costituiscono il beneficiario (ad esempio i genitori del beneficiario) o altri terzi (ad esempio altri parenti come nonni, fratelli o amici del beneficiario) hanno la possibilità di contribuire con ulteriori beni o risorse, con cui garantire i bisogni del beneficiario in modo più adeguato, o per coprire nuovi bisogni che possono sorgere, attraverso questo nuovo contributo, i contributori saranno in grado di coprire adeguatamente tali bisogni, garantendo un'attenzione e una cura dignitose per il beneficiario.
Una volta costituito il patrimonio protetto, è possibile conferire successivamente ulteriori beni o diritti per garantire al beneficiario condizioni di vita dignitose. A tal fine, questi nuovi contributi devono essere trasmessi mediante un nuovo atto pubblico, in cui vengono registrati i contributi aggiuntivi.
L'amministrazione di questi nuovi beni conferiti alla proprietà protetta sarà regolata dalle disposizioni dell'atto costitutivo originale e non dalle disposizioni dei conferenti in questo nuovo atto.
In relazione al trattamento fiscale del contributo ai beni protetti, è necessario ricordare ancora una volta, come già fatto in occasione dell'analisi della costituzione dei beni protetti, che è qui che si manifesta una delle grandi differenze tra le legislazioni nazionali e regionali, in quanto i benefici fiscali applicabili a questa figura differiscono notevolmente a seconda del tipo di legislazione.
Pertanto, se i beni protetti sono costituiti ai sensi della normativa statale (Legge 41/2003 del 18 novembre 2003), possono essere applicate, tra le altre, le seguenti agevolazioni fiscali:
D'altra parte, nel caso in cui i beni protetti siano costituiti in base alla legge catalana, questi benefici fiscali, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono applicabili, poiché la legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ne prevede l'applicazione solo quando la costituzione avviene sotto la protezione della legge statale.
Pertanto, nel caso catalano, si applicheranno benefici fiscali più limitati, come previsto dalla legge catalana 2/2016, del 2 novembre, sulle modifiche urgenti in materia fiscale, tra cui vanno evidenziati i seguenti:
È necessario fornire l'originale e una copia valida.
Deve essere la copia conforme o l'originale
Prova del trasferimento, dell'assegno bancario nominativo, dell'atto di proprietà dell'immobile da conferire, ecc.