Contributo ai beni protetti - Ufficio del notaio Jesús Benavides
Famiglia

Contributo al patrimonio protetto

Passo 1

Che cos'è un contributo al patrimonio protetto?

Il contributo al patrimonio protetto è un documento notarile che consente di versare contributi a un patrimonio separato, destinato a proteggere e soddisfare le esigenze finanziarie presenti e future di una persona disabile o non autosufficiente.

Passo 3

Quali sono i costi che comporta la formalizzazione del contributo a una proprietà protetta?

Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.

Passo 4

Altre domande frequenti

Che cos'è un patrimonio protetto?

Il patrimonio protetto è un istituto previsto dal diritto civile, in virtù del quale è possibile creare un insieme di beni destinati a soddisfare le esigenze di vita presenti e future di una persona affetta da handicap o disabilità.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione di questo sito dedicata all'analisi della costituzione dei beni protetti.

Qual è lo scopo dei contributi alle attività protette?

Logicamente, quando il patrimonio protetto viene creato, vi si conferisce una serie di beni o diritti che, in quel momento, sono considerati sufficienti a soddisfare le esigenze del suo beneficiario.

Tuttavia, se a posteriori le persone che costituiscono il beneficiario (ad esempio i genitori del beneficiario) o altri terzi (ad esempio altri parenti come nonni, fratelli o amici del beneficiario) hanno la possibilità di contribuire con ulteriori beni o risorse, con cui garantire i bisogni del beneficiario in modo più adeguato, o per coprire nuovi bisogni che possono sorgere, attraverso questo nuovo contributo, i contributori saranno in grado di coprire adeguatamente tali bisogni, garantendo un'attenzione e una cura dignitose per il beneficiario.

Come è possibile conferire ulteriori beni alla successione protetta dopo che questa è già stata costituita?

Una volta costituito il patrimonio protetto, è possibile conferire successivamente ulteriori beni o diritti per garantire al beneficiario condizioni di vita dignitose. A tal fine, questi nuovi contributi devono essere trasmessi mediante un nuovo atto pubblico, in cui vengono registrati i contributi aggiuntivi.

Come sarà gestita l'amministrazione di questi nuovi asset?

L'amministrazione di questi nuovi beni conferiti alla proprietà protetta sarà regolata dalle disposizioni dell'atto costitutivo originale e non dalle disposizioni dei conferenti in questo nuovo atto.

Quali sono i vantaggi fiscali di contribuire a un patrimonio protetto?

In relazione al trattamento fiscale del contributo ai beni protetti, è necessario ricordare ancora una volta, come già fatto in occasione dell'analisi della costituzione dei beni protetti, che è qui che si manifesta una delle grandi differenze tra le legislazioni nazionali e regionali, in quanto i benefici fiscali applicabili a questa figura differiscono notevolmente a seconda del tipo di legislazione.

Pertanto, se i beni protetti sono costituiti ai sensi della normativa statale (Legge 41/2003 del 18 novembre 2003), possono essere applicate, tra le altre, le seguenti agevolazioni fiscali:

  • Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone con disabilità, i contributi ricevuti dai loro beni protetti saranno considerati come reddito da lavoro fino all'importo di 10.000 euro per ciascun contribuente (e con un limite annuo di 24.250 euro nel complesso), per cui tutto ciò che eccede tale importo non sarà soggetto a tassazione.
  • Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contribuente può dedurre dal proprio reddito imponibile fino a 10.000 euro all'anno per il contributo versato.
  • Nel caso dell'imposta di trasferimento e dell'imposta di bollo, i contributi versati ai beni protetti sono esenti.
  • Allo stesso modo, la parte dei contributi considerata come reddito da lavoro per il beneficiario non sarà soggetta all'imposta di successione e donazione.

D'altra parte, nel caso in cui i beni protetti siano costituiti in base alla legge catalana, questi benefici fiscali, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono applicabili, poiché la legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ne prevede l'applicazione solo quando la costituzione avviene sotto la protezione della legge statale.

Pertanto, nel caso catalano, si applicheranno benefici fiscali più limitati, come previsto dalla legge catalana 2/2016, del 2 novembre, sulle modifiche urgenti in materia fiscale, tra cui vanno evidenziati i seguenti:

  • Riduzione del 99% dell'imposta sul patrimonio per i beni che fanno parte del patrimonio protetto.
  • Nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, una riduzione del 90% dell'importo eccedente dei contributi alla successione protetta rispetto al limite stabilito dalla legge da considerare come reddito da lavoro.
  • Nel caso dell'imposta di trasferimento e dell'imposta di bollo, i contributi versati ai beni protetti sono esenti.

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