L'autotutela è il documento notarile che consente a qualsiasi persona di prevedere un'eventuale situazione di malattia o di incapacità che le impedisca di governarsi da sola, e quindi di determinare la persona che desidera proporre come tutore per assisterla nell'esercizio della sua capacità giuridica, nel caso in cui questa nomina sia infine necessaria.
Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.
La tutela è un istituto che ha lo scopo di operare come strumento di sostegno all'esercizio della capacità giuridica di persone disabili o che, a causa di malattie o incidenti, hanno subito una riduzione delle capacità intellettuali e volitive tale da richiedere assistenza per garantire un'adeguata cura dei loro interessi personali e patrimoniali.
Pertanto, quando una persona soffre di una di queste circostanze e ha bisogno di sostegno o assistenza, attraverso l'istituzione della tutela, viene nominata una persona, chiamata tutore, che si occupa dei suoi interessi personali e patrimoniali, secondo modalità da stabilire.
In relazione allo stesso, è necessario indicare che questo istituto, dopo la riforma operata recentemente nel 2021 dal legislatore, rappresenta l'"ultima ratio" delle misure da applicare, poiché ai sensi dell'articolo 269 del Codice Civile, la curatela sarà costituita solo quando non vi siano altre misure di sostegno sufficienti per la persona con disabilità. Pertanto, la tutela viene costituita solo quando non esistono altri modi per garantire un'adeguata cura degli affari personali e patrimoniali della persona bisognosa di sostegno, come, ad esempio, la tutela di fatto.
In relazione alla tutela, è inoltre necessario indicare che il nuovo regolamento dell'istituto, molto più rispettoso dei diritti della persona disabile o bisognosa di sostegno, stabilisce che sarà una misura proporzionata e adattata alle esigenze della persona che la richiede, sempre rispettando la sua autonomia nell'esercizio della capacità giuridica in tutti gli ambiti in cui è possibile, e cercando sempre di rispettare e tenere in considerazione la sua volontà, i suoi desideri e le sue preferenze.
Pertanto, il giudice che istituisce la tutela, nel concordare la misura, deve motivare adeguatamente la necessità della stessa, oltre a stabilire per quali atti specifici è richiesta l'assistenza del tutore. Inoltre, il nuovo regolamento stabilisce che solo in casi eccezionali, quando è indispensabile a causa delle circostanze della persona con disabilità o bisognosa di sostegno, possono essere espressamente dettagliati gli atti o i negozi giuridici specifici per i quali il tutore può assumere i poteri rappresentativi della persona con disabilità o bisognosa di sostegno.
<ejemplo>A modo de ejemplo, corresponderá nombrar un curador para la señora Cristina, pues la misma es una anciana de 80 años de edad a la cual sufre la enfermedad de alzhéimer en un estado avanzado, que le impide atender adecuadamente a sus cuidados personales básicos (alimentación, cuidado de la vivienda, higiene personal, etc.), así como la gestión de su patrimonio. En tal caso, el Juez que finalmente adopte la medida, deberá examinar a la señora Cristina y, a la vista de sus circunstancias concretas, estado psíquico y capacidades intelectivas presentes y futuras, deberá concretar quien asume este cargo de curador, y qué actos concretos podrá desempeñar este, o bien asistiendo, o bien representando a la señora Cristina.<ejemplo>
Quando viene costituita la tutela, il giudice che la concede nomina il tutore appropriato, cioè la persona incaricata di assistere la persona disabile o bisognosa di assistenza nell'esercizio della sua capacità giuridica.
Pertanto, da quel momento in poi, spetterà al tutore curare gli interessi personali e/o patrimoniali della persona bisognosa di sostegno o assistenza, nei termini e nelle modalità stabilite nella decisione giudiziaria che verrà emessa.
La costituzione della tutela e la nomina del tutore sono effettuate dal giudice competente, con decisione motivata, nell'ambito del relativo procedimento giudiziario, che deve essere avviato dall'interessato, dal coniuge o dal partner di comune accordo, dai discendenti, dagli ascendenti, dai fratelli e dalle sorelle o dall'ufficio del pubblico ministero (articolo 757 della legge sulla procedura civile).
La legge stabilisce che il giudice, nell'istituire la tutela e nel nominare il tutore, deve prima tenere conto dell'eventuale proposta fatta dall'interessato in un atto pubblico, che si chiama autotutela.
Così, qualsiasi persona maggiorenne, in previsione di avere bisogno in futuro di una tutela a suo favore(perché, ad esempio, desidera anticipare un'eventuale malattia di Alzheimer di cui potrebbe soffrire, dato che ha una storia familiare), può recarsi da un notaio e proporre la persona o le persone che desidera assumano questa posizione di tutore, se necessario.
In caso di proposta preventiva da parte dell'interessato, il giudice sarà quindi vincolato da essa, in modo da nominare la persona o le persone proposte come tutore/i, a meno che non vi siano gravi circostanze sconosciute alla persona che ha fatto la proposta che lo impediscano, che devono essere giustificate nella decisione da emettere.
Se invece non c'è una proposta preventiva, il giudice nominerà come curatore le seguenti persone, nell'ordine seguente (che può essere modificato, una volta ascoltata la persona che ha bisogno di sostegno):
Logicamente, i vantaggi di designare in un atto pubblico la persona che preferiamo come tutore sono evidenti, perché, per quanto possa essere un luogo comune, siamo quelli che conoscono meglio noi stessi (i nostri gusti, le nostre preferenze, le nostre affinità personali, ecc.), per cui, se in precedenza, in previsione di un'eventuale situazione in cui abbiamo bisogno di sostegno o assistenza, abbiamo già messo a verbale la persona o le persone che preferiamo per assumere le nostre cure personali e patrimoniali.), cosicché, se in precedenza, in previsione di un'eventuale situazione in cui necessitiamo di sostegno o assistenza, abbiamo già messo a verbale la persona o le persone che preferiamo assumano la nostra cura personale e patrimoniale, qualora si verifichi il caso, il Giudice competente ad adottare il provvedimento sarà vincolato dalla nostra precedente pronuncia, mentre, al contrario, se questa non sussiste, la decisione adottata dal Giudice potrebbe non essere quella da noi preferita.
<ejemplo>Imaginemos pues un padre que tiene dos hijos, respecto de los cuales, con uno de ellos tiene una muy buena relación, mientras que, con el otro, tiene una relación nula y conflictiva. Si ese padre realiza la propuesta de curador previamente en escritura pública, designando al hijo con el que tiene buena relación, llegado el caso, se asegurará que el Juez nombre a este como curador. Por el contrario, si no lo hiciere, corre el riesgo de que sea nombrado como curador ese otro hijo con el que tiene una relación conflictiva, el cual, probablemente no vaya a atender sus necesidades personales y patrimoniales de forma adecuada.<ejemplo>
Nel caso catalano, i vantaggi sono ancora più evidenti, poiché la normativa della comunità autonoma, come verrà spiegato in una domanda successiva, stabilisce che la designazione fatta in un atto pubblico è già costitutiva e direttamente applicabile, senza bisogno di una successiva ratifica giudiziaria, il che significa che i vantaggi sono ancora maggiori.
In effetti, con l'atto di autotutela, ogni persona maggiorenne o emancipata, in previsione del concorso di circostanze che possano ostacolare l'esercizio della propria capacità giuridica in condizioni di parità, può proporre in un atto pubblico la nomina di una o più persone per l'esercizio della funzione di tutore, che, come si è già detto, vincolerà il giudice che in futuro dovrà prendere la decisione, a meno che in quel momento futuro non vi siano gravi circostanze sconosciute al momento della nomina che la rendano sconsigliabile.
Inoltre, è necessario conoscere i seguenti aspetti in relazione all'atto di autocertificazione:
La legge prevede infatti la possibilità di nominare dei sostituti, in modo che se il primo nominato non può o non vuole assumere l'incarico (ad esempio perché deceduto al momento della nomina), l'incarico venga assunto dai successivi.
Infatti, la legge consente di delegare la scelta del tutore al coniuge o a un'altra persona, tra quelle indicate in un atto pubblico dall'interessato.
Infatti, il notaio che autorizza l'atto di autotutela lo comunica d'ufficio al Registro Civile per la dovuta annotazione.
È possibile nominare più di un tutore, se la volontà e le esigenze della persona bisognosa di sostegno lo giustificano, soprattutto nei casi in cui è necessario separare le posizioni di tutore della persona e di tutore dei beni.
Infatti, il tutore ha diritto a una retribuzione, nella misura in cui il patrimonio della persona disabile lo consenta, nonché al rimborso delle spese giustificate e al risarcimento dei danni subiti senza colpa nell'esercizio delle sue funzioni, che saranno pagati da tale patrimonio.
Spetta all'autorità giudiziaria stabilire l'importo e le modalità di riscossione, tenendo conto del lavoro da svolgere e del valore e della redditività dei beni.
Per essere tutore è sufficiente essere maggiorenne e, a giudizio dell'autorità giudiziaria, "idoneo" al corretto svolgimento della funzione in considerazione delle specifiche circostanze del caso.
D'altra parte, potrebbero non essere curatori:
Inoltre, l'autorità giudiziaria non può nominare le seguenti persone come tutori, salvo in circostanze eccezionali debitamente motivate:
Nel caso in cui non ci sia un familiare, un amico o una persona di fiducia da nominare per la posizione di tutore, la legge consente anche la nomina di una persona giuridica, cioè una fondazione o un'altra persona giuridica, pubblica o privata, i cui scopi includono la promozione dell'autonomia e l'assistenza alle persone con disabilità.
La tutela cessa alla morte o alla dichiarazione di morte della persona con misure di sostegno.
La tutela può anche essere revocata per ordine del tribunale quando questa misura di sostegno non è più necessaria o quando viene adottata una forma di sostegno più appropriata per la persona sotto tutela.
In questa materia, il diritto civile catalano presenta notorie differenze rispetto alla disciplina del diritto civile comune, in quanto, pur esistendo una figura analoga all'autotutela, che si chiama "designazione notarile" dell'assistenza (articoli 226-1 e seguenti del Libro II del Codice Civile della Catalogna), presenta una notevole particolarità, Nel caso catalano, la designazione notarile di una persona che assiste nell'esercizio della capacità giuridica in condizioni di uguaglianza non richiede una successiva ratifica giudiziaria, per cui, semplicemente attraverso la nomina in un atto pubblico, al momento opportuno, l'ufficio può essere esercitato a pieno titolo.
Pertanto, ai sensi delle norme citate, una persona maggiorenne può richiedere la nomina di una o più persone che la assistano, qualora ne abbia bisogno per esercitare la propria capacità giuridica in condizioni di parità.
Come già detto, questa costituzione di assistenza può essere attuata:
Pertanto, come indicato in precedenza, qualsiasi persona maggiorenne, in un atto pubblico, in previsione o in previsione di una situazione di bisogno di sostegno, può nominare una o più persone per fornire assistenza.
Anche in questa Scrittura:
Inoltre, va notato che la concessione di questo tipo di atto è completamente revocabile, per cui un successivo atto di designazione dell'assistenza revoca il precedente in tutto ciò che lo modifica o è incompatibile con esso.
Infine, è opportuno sottolineare che:
Infatti, oltre all'atto di autotutela o alla nomina di un assistente, la legge consente anche il conferimento delle cosiddette procure preventive in previsione di una perdita di capacità sopravvenuta. In questo caso, la procura viene conferita da una persona a favore di un'altra, affinché quest'ultima possa occuparsi di tutti i suoi affari nel caso in cui, a causa di una malattia persistente o di una menomazione di natura fisica o mentale, non sia in grado di governarsi da sola.
Pertanto, questa procura, una volta conferita, non consente al procuratore di compiere alcun atto in nome e per conto del mandante, ma sarà efficace solo nel caso in cui il mandante, a causa di una malattia o di una disabilità, non abbia più capacità mentali pienamente funzionanti e necessiti di questa assistenza affinché qualcuno possa occuparsi adeguatamente delle sue cure e dei suoi beni.
Questo strumento può essere utile, in quanto può essere utilizzato dal momento in cui si verifica la perdita delle capacità cognitive, senza dover seguire una procedura giudiziaria per la costituzione di una tutela, che può richiedere diversi mesi, ostacolando la corretta cura degli affari della persona in questione.
Per maggiori informazioni su questo tipo di procura, consultare l'apposita sezione del nostro sito.