Costituzione di un patrimonio protetto - Ufficio del notaio Jesús Benavides
Famiglia

Costituzione di un patrimonio protetto

Passo 1

Che cos'è la costituzione di un patrimonio protetto?

La costituzione di un patrimonio protetto è un documento notarile che consente di creare un'unità patrimoniale destinata a proteggere e soddisfare le esigenze finanziarie presenti e future di una persona disabile o non autosufficiente.

Passo 2

Di quale documentazione ho bisogno per andare dal notaio a formalizzare la costituzione di un patrimonio protetto?

Il beneficiario del patrimonio protetto non è tenuto a presentarsi presso lo studio notarile. È sufficiente fornire i propri dati identificativi (di solito una copia della carta d'identità). Nel caso in cui il beneficiario del patrimonio protetto da costituire sia un figlio minore, è necessario fornire anche il LIBRO DI FAMIGLIA.

Passo 3

Quali sono i costi per la costituzione di un patrimonio protetto?

Vedi bilancio indicativo

Si tratta di una stima puramente informativa e non vincolante. Si calcola sulla base di due criteri: 1) la conoscenza della Tariffa Notarile (Regio Decreto 1426/1989, 17 novembre 1989). (Decreto reale 1426/1989, del 17 novembre) e 2) la nostra esperienza quotidiana nella preparazione di questo tipo di documenti notarili. Tuttavia, qualsiasi variazione (in aumento o in diminuzione) sarà debitamente giustificata al momento dell'emissione della fattura finale per il servizio notarile reso.

Passo 4

Altre domande frequenti

Che cos'è un patrimonio protetto?

Il patrimonio protetto è un istituto previsto dal diritto civile, in virtù del quale è possibile creare un insieme di beni destinati a soddisfare le esigenze di vita presenti e future di una persona affetta da handicap o disabilità.

Così, come ogni osservatore può capire, quando una persona soffre di un handicap o di una disabilità, soprattutto se di grado elevato, ciò implica spesso l'impossibilità di sviluppare un'attività lavorativa che le permetta di ottenere un reddito con cui soddisfare i suoi bisogni vitali, il che può portare a gravi difficoltà economiche, poiché nella maggior parte dei casi, le persone con handicap o disabilità, oltre ai bisogni di base che ogni persona può avere (come l'alloggio, il cibo, i vestiti, ecc.), avranno anche bisogni aggiuntivi sotto forma di assistenza, cure specializzate, medicinali, ecc.) avranno anche ulteriori esigenze sotto forma di cure, attenzioni specialistiche, farmaci, ecc. che possono comportare costi aggiuntivi, che può comportare costi aggiuntivi molto elevati.

Alla luce di quanto sopra, la presente figura si propone di contribuire ad alleviare questa situazione, creando a tal fine uno strumento attraverso il quale qualsiasi persona (che di norma saranno i parenti diretti della persona disabile o handicappata) possa effettuare conferimenti di beni o diritti (come proprietà o denaro) con l'obiettivo che tali beni o i loro rendimenti possano essere utilizzati per soddisfare le esigenze vitali, presenti e future, di tale persona disabile o handicappata, assicurando così a questa persona il capitale o il reddito necessario per coprire tutte le sue necessità, sia attuali che future, L'obiettivo è quello di garantire alla persona disabile il capitale o il reddito necessario a coprire i suoi bisogni, sia ora che in futuro.

Di conseguenza, con questo patrimonio protetto, gli interessati potranno destinare quei beni o diritti che vengono conferiti alla cura dei bisogni vitali della persona disabile o handicappata e, allo stesso modo, godere di una serie di benefici fiscali associati a questa figura, che cercheremo di sviluppare di seguito.

A cosa può servire un patrimonio protetto?

Il patrimonio protetto, come già accennato, è uno strumento volto a offrire una protezione patrimoniale ed economica a favore di una persona che soffre di un handicap o di una disabilità.

Pertanto, nel caso in cui una famiglia abbia uno dei suoi membri affetto da handicap o disabilità, la costituzione di questo patrimonio protetto può essere uno strumento utile e appropriato per garantire le esigenze economiche di questo familiare, sia presenti che, soprattutto, future, in modo che, incidendo su una serie di beni o capitali per coprire le necessità vitali di questa persona, ci assicureremo che abbia i fondi necessari per garantire una vita adeguata in ogni momento, riducendo al minimo i rischi che potrebbero verificarsi in futuro.

<ejemplo>Así pues, si unos padres sólo tienen un hijo, y éste está afectado por una minusvalía o discapacidad, cuando esos padres alcancen una edad avanzada, pueden plantearse constituir un patrimonio protegido a favor de su hijo, aportando al mismo su vivienda y sus ahorros para que, al fallecer éstos, todos estos bienes sean destinados a sufragar los gastos que sean necesarios para asegurar unos cuidados adecuados para su hijo el resto de su vida.<ejemplo>

Come viene regolamentato il patrimonio protetto?

Per quanto riguarda la regolamentazione del patrimonio protetto, va notato che attualmente coesistono due diversi tipi di norme, vale a dire:

  • In primo luogo, esiste una normativa statale, che si trova nella Legge 41/2003, del 18 novembre, sulla tutela dei beni delle persone con disabilità.
  • Allo stesso modo, in ambito catalano, la normativa in materia si trova nel Libro II del Codice Civile della Catalogna, in particolare negli articoli 227-1 e seguenti.

Pertanto, come si può notare, nel caso catalano (che è il luogo in cui si trova questo studio notarile), coesistono due normative diverse, che saranno di grande importanza, perché a seconda della normativa scelta per la costituzione dei beni protetti, ciò avrà conseguenze rilevanti, sia in termini di natura che di trattamento fiscale.

In ogni caso, vista l'ubicazione di questo ufficio notarile, e tenendo conto che il nostro sito ha già pubblicato un articolo sull'analisi del patrimonio protetto dal punto di vista della normativa statale (a cui si può accedere QUI), il nostro sito ha pubblicato un articolo sull'analisi del patrimonio protetto dal punto di vista della normativa statale. QUI), questa voce si concentrerà sull'analisi delle caratteristiche specifiche di questa figura dal punto di vista delle normative della Comunità Autonoma.

Chi può essere beneficiario di un patrimonio protetto?

Secondo la legislazione catalana, possono essere beneficiari di un patrimonio protetto (articolo 227-1.1 CCCat):

  • Persone con disabilità mentale pari o superiore al 33%.
  • Persone con disabilità fisica o sensoriale pari o superiore al 65%.
  • Persone che si trovano in una situazione di dipendenza di grado II o III, secondo le norme vigenti in materia.

Come viene accreditato il grado di disabilità o dipendenza del beneficiario?

Per accreditare il grado di disabilità o di dipendenza del beneficiario del patrimonio protetto previsto, sarà necessario fornire una prova (articolo 227-1.2 CCCat):

  • Oppure un certificato rilasciato dall'ente amministrativo competente.
  • O attraverso una decisione giudiziaria definitiva.
Vedi altre domande frequenti

Quali sono le caratteristiche giuridiche del patrimonio protetto nella normativa catalana?

In conformità alla legislazione catalana (articolo 227-2 CCCat), è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche giuridiche dei beni protetti:

  1. La creazione del patrimonio protetto implica che tutti i beni e i diritti che vi sono conferiti (nonché i suoi rendimenti) siano destinati al soddisfacimento dei bisogni vitali del beneficiario.

    • Così, ad esempio, se si crea un patrimonio protetto e vi si conferisce un'abitazione in affitto, sia l'abitazione stessa che l'affitto ottenuto devono essere utilizzati per pagare tutte le spese necessarie affinché la persona non autosufficiente o disabile abbia tutto ciò che le serve per coprire le sue necessità.
  2. Il patrimonio protetto è un patrimonio autonomo, senza personalità giuridica, sul quale né il fondatore, né il beneficiario, né l'amministratore hanno un diritto di proprietà.

    • Pertanto, contrariamente a quanto molti possono credere, il patrimonio protetto non è di proprietà né delle persone che lo creano né del beneficiario, per cui si configura come un'entità autonoma e indipendente, senza proprietà.
    • È necessario tenere in considerazione anche questo aspetto, poiché nel caso di normative statali, il patrimonio protetto si costituisce come patrimonio separato e differenziato, ma all'interno della sfera patrimoniale della persona disabile o handicappata.
  3. Il patrimonio protetto non risponde dei debiti del beneficiario. Si tratta indubbiamente di un elemento chiave, in quanto una delle tutele fondamentali offerte dal patrimonio protetto è quella di evitare che, nel caso in cui il disabile o il portatore di handicap contragga debiti, i beni che fanno parte del patrimonio vengano aggrediti dai suoi creditori, in quanto, come indica il nome stesso, sono protetti, cioè al riparo da questa circostanza, garantendo così che rimangano inalterati e destinati a soddisfare le esigenze vitali del beneficiario.
  4. Il patrimonio protetto non risponde dei debiti del suo conferente, a meno che questi non siano precedenti al conferimento. Anche questo è un elemento molto importante, perché nel caso in cui il conferimento venga effettuato nel patrimonio protetto, se il conferente contrae successivamente dei debiti, i suoi creditori non potranno aggredire i beni conferiti, poiché, come indicato, sono "protetti" da questo istituto. D'altra parte, non potendo essere altrimenti, il patrimonio protetto non protegge i beni conferiti dai debiti precedenti al conferimento, cosicché, in tal caso, i creditori possono aggredire tali beni, ma solo se il conferente non ha altri beni con cui soddisfare il proprio credito. Allo stesso modo, nel caso in cui il conferente abbia eredi legittimari, questi, per riscuotere la loro legittima, se non ci sono altri beni nell'eredità, possono anche aggredire i beni e i diritti conferiti nel patrimonio protetto per soddisfare il loro diritto.

Chi può costituire un patrimonio protetto?

Secondo la legislazione catalana, il patrimonio protetto può essere costituito da qualsiasi persona, compreso il beneficiario stesso.

Come si costituisce un patrimonio protetto?

La costituzione del patrimonio protetto deve essere effettuata mediante un atto pubblico autorizzato davanti a un notaio, nel quale sarà indicato:

  • Il nome dell'incorporante e del beneficiario, nonché le circostanze che autorizzano la costituzione del patrimonio protetto.
  • La dichiarazione di volontà di costituire questo patrimonio protetto, nonché di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni vitali del beneficiario.
  • La denominazione del patrimonio protetto, che deve essere fatta con l'espressione "patrimonio protetto a favore di...", seguita dal nome e cognome del beneficiario.
  • La descrizione dei beni che vengono conferiti all'eredità, nonché le modalità di conferimento.
  • Indicazione dei nomi delle persone incaricate dell'amministrazione dei beni protetti (che possono non essere il beneficiario stesso).
  • Le persone che devono rispondere in caso di conflitto di interessi.

L'atto costitutivo può contenere anche altre disposizioni relative ai beni protetti (con particolare riferimento alle norme che ne regolano l'amministrazione), nonché ai poteri di disposizione dell'amministratore e alle garanzie che questi può essere tenuto a prestare.

Infine, se gli incorporanti lo desiderano, possono anche determinare la destinazione di eventuali beni rimanenti una volta estinto il patrimonio protetto.

Chi gestirà il patrimonio protetto?

L'amministrazione del patrimonio protetto sarà affidata alla persona fisica o giuridica designata nell'atto di costituzione del patrimonio protetto, che può essere, ad esempio, un parente del beneficiario o un ente sociale dedicato all'assistenza di persone non autosufficienti o disabili.

Per quanto riguarda la posizione dell'amministrazione, la sua gestione e le sue vicissitudini, è necessario evidenziare le seguenti questioni:

  • Come già detto, l'amministratore dei beni protetti non può essere il loro beneficiario.
  • L'amministratore ha il dovere di conservare i beni che compongono il patrimonio protetto, nonché di mantenerne la produttività e di destinare il loro valore o i loro rendimenti al soddisfacimento dei bisogni vitali del beneficiario.
  • L'amministratore ha il diritto di difendere i beni protetti in tribunale e può anche assumere obblighi nei confronti dei beni protetti al fine di raggiungere il loro scopo.
  • Nell'amministrazione dei beni, l'amministratore è soggetto alle norme di amministrazione stabilite nell'atto costitutivo e, in mancanza di queste, alle norme stabilite dalla legge per l'amministrazione dei beni di una persona sotto tutela.
  • Se la persona nominata come amministratore non vuole o non può accettare l'incarico, o successivamente si dimette, qualsiasi persona interessata o l'Ufficio del Pubblico Ministero può richiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un nuovo amministratore.
  • Nel caso in cui le regole stabilite nell'atto costitutivo per l'amministrazione del patrimonio protetto non servano adeguatamente allo scopo, qualsiasi persona interessata o la Procura della Repubblica può chiedere all'autorità giudiziaria di modificarle.

Come viene monitorata l'amministrazione del patrimonio protetto?

Per garantire che l'amministratore del patrimonio protetto lo gestisca correttamente, la legge stabilisce una serie di meccanismi di controllo che devono essere presi in considerazione. Così:

  • L'atto costitutivo può designare persone incaricate di supervisionare l'amministrazione (ad esempio, un altro parente del beneficiario) e misure per controllare la gestione dell'amministratore (ad esempio, imponendo una revisione annuale della gestione).
  • Inoltre, in conformità alla legge, l'amministratore deve rendere conto annualmente della sua gestione al beneficiario dei beni protetti o ai suoi rappresentanti legali.

Come si estingue il patrimonio protetto?

Secondo il diritto civile catalano, il patrimonio protetto si estingue per uno dei seguenti motivi:

  • Per morte o dichiarazione di morte del beneficiario.
  • Per la perdita dello status di disabile o di persona in situazione di dipendenza.
  • Per dimissioni di tutti i beneficiari.
  • Alla scadenza del termine per la costituzione o all'adempimento di qualsiasi condizione risolutiva stabilita nell'atto costitutivo.
  • Inoltre, per decisione giudiziaria, nel caso in cui il beneficiario incorra in una causa di ingratitudine nei confronti del fondatore.

In tutti questi casi, l'estinzione dei beni protetti comporterà l'estinzione dei beni stessi:

  • La sua liquidazione, che deve essere effettuata dalle persone stabilite nello statuto e, in mancanza, dall'amministratore.
  • Il rendiconto finale dell'amministratore al beneficiario del patrimonio protetto o ai suoi eredi.

Vorrei anche sottolineare che se, dopo la liquidazione dei beni protetti, vi è un residuo, questo sarà utilizzato per lo scopo stabilito nell'atto costitutivo, in modo che i beni, ad esempio, possano tornare all'incorporante o ai suoi eredi, tenendo presente che, se non si stabilisce nulla al riguardo, il residuo tornerà a questi ultimi.

Il patrimonio protetto è registrato in qualche tipo di registro pubblico?

Infatti, se i beni che compongono il patrimonio protetto sono beni immobili, il patrimonio protetto può essere registrato nel registro fondiario, nel qual caso, i poteri conferiti all'amministratore, così come le cause di estinzione del patrimonio protetto e l'eventuale destinazione stabilita per il resto, devono essere indicati nella registrazione effettuata.

Lo stesso vale per altri tipi di proprietà che hanno accesso ad altri tipi di registri pubblici.

Quali sono i vantaggi fiscali dei beni protetti?

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei beni protetti, è qui che si manifesta una delle maggiori differenze tra le legislazioni statali e quelle delle comunità autonome, in quanto i benefici fiscali applicabili a questa figura variano notevolmente a seconda del tipo di legislazione.

Pertanto, se i beni protetti sono costituiti ai sensi della normativa statale (Legge 41/2003 del 18 novembre 2003), possono essere applicate, tra le altre, le seguenti agevolazioni fiscali:

  • Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone con disabilità, i contributi ricevuti dai loro beni protetti saranno considerati come reddito da lavoro fino all'importo di 10.000 euro per ciascun contribuente (e con un limite annuo di 24.250 euro nel complesso), per cui tutto ciò che eccede tale importo non sarà soggetto a tassazione.
  • Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contribuente può dedurre dal proprio reddito imponibile fino a 10.000 euro all'anno per il contributo versato.
  • Nel caso dell'imposta di trasferimento e dell'imposta di bollo, i contributi versati ai beni protetti sono esenti.
  • Allo stesso modo, la parte dei contributi considerata come reddito da lavoro per il beneficiario non sarà soggetta all'imposta di successione e donazione.

D'altra parte, nel caso in cui i beni protetti siano costituiti in base alla legge catalana, questi benefici fiscali, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono applicabili, poiché la legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ne prevede l'applicazione solo quando la costituzione avviene sotto la protezione della legge statale. 

Pertanto, nel caso catalano, si applicheranno benefici fiscali più limitati, come previsto dalla legge catalana 2/2016, del 2 novembre, sulle modifiche urgenti in materia fiscale, tra cui vanno evidenziati i seguenti:

  • Riduzione del 99% dell'imposta sul patrimonio per i beni che fanno parte del patrimonio protetto.
  • Nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, una riduzione del 90% dell'importo eccedente dei contributi alla successione protetta rispetto al limite stabilito dalla legge da considerare come reddito da lavoro.
  • Nel caso dell'imposta di trasferimento e dell'imposta di bollo, i contributi versati ai beni protetti sono esenti.

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