In allegato (QUI) il link alla sentenza della Corte Suprema n. 440/2026, del 20 marzo, in cui l'Alta Corte analizza, per la prima volta, il regime giuridico delle quote sociali senza diritto di voto di una SL, chiarendo il momento a partire dal quale si deve ritenere che le stesse riacquistino il diritto di voto nel caso in cui non vengano distribuiti dividendi nella società.
Il caso riguarda una società a responsabilità limitata (SL) con tre soci, il cui capitale sociale era suddiviso in tre parti uguali (1/3 ciascuno), in 300 quote. Uno dei soci è diventato titolare di 100 quote senza diritto di voto a seguito di una modifica dello statuto approvata all’unanimità nel 2018. Un anno dopo (2019), in occasione dell'assemblea generale, è stata approvata la vendita di un bene essenziale, con il voto favorevole di 2 dei 3 soci (uno dei quali era il titolare di tali quote senza diritto di voto) e uno contrario, dando così origine al conflitto, poiché in tale assemblea è consentito il voto del socio titolare di tali quote senza diritto di voto, il che è determinante per l'approvazione della delibera.
Il caso giunge in tribunale su iniziativa del socio che ha votato contro. Infine, la questione viene sottoposta alla Corte Suprema, alla quale spetta interpretare l’articolo 99.3 della LSC e decidere se il socio privo del diritto di voto lo riacquisti automaticamente per non aver ricevuto il dividendo minimo previsto dalla legge in questo tipo di situazioni. A tal proposito, la Corte Suprema finisce per stabilire che, in questi casi, si potrà ritenere che il dividendo minimo non sia stato corrisposto (e quindi le quote recuperino il diritto di voto) quando siano terminati sia l'esercizio contabile che il processo ordinario di approvazione dei conti, in modo tale da poter constatare che non vi fossero utili distribuibili. In alternativa, deve essere scaduto il termine legale per tenere l'assemblea ordinaria senza che questa si sia tenuta o senza che siano stati approvati i conti. Applicando questa interpretazione al caso, la Corte Suprema conclude che nel marzo 2019 non si era ancora tenuta l'assemblea di approvazione del bilancio 2018 né era scaduto il termine legale per farlo, cosicché, pertanto, non si poteva ritenere applicabile l'eccezione di cui all'art. 99.3 LSC, e la società titolare delle quote senza diritto di voto non avrebbe dovuto votare nell'assemblea del 6 marzo 2019.
Importante sentenza per comprendere correttamente il momento a partire dal quale, se del caso, queste azioni senza diritto di voto riacquistano tale diritto, qualora non venga distribuito il dividendo minimo previsto dalla LSC per tali casi.