1/5/2024
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Note legali pratiche

Note legali pratiche - Aprile 2024

1.- La diseredazione in un testamento di un erede di età inferiore ai 14 anni è valida solo se riconosciuta da una sentenza del tribunale.

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 15 gennaio 2024 (BOE del 23 febbraio 2024), in cui il DG risolve un caso in cui una persona, in un testamento, istituisce eredi due dei suoi figli e, allo stesso modo, disereda un terzo figlio e anche i discendenti di questo figlio diseredato (cioè i suoi nipoti, due minori di 13 e 8 anni), lasciando traccia nel testamento del loro disprezzo per la sua persona e del loro disinteresse a mantenere la relazione tra lui e la sua famiglia, i nipoti di lei, due minorenni di 13 e 8 anni), lasciando traccia nel testamento del loro disprezzo per lei e del loro disinteresse a mantenere il rapporto tra la nonna e i nipoti.

Il cancelliere ha rifiutato la registrazione in quanto, essendo due dei beneficiari del testamento del defunto minorenni al momento della disposizione testamentaria, la loro partecipazione alla divisione dell'eredità non poteva essere ignorata, in quanto i minori non avevano la capacità di essere legalmente imputabili per il comportamento che costituisce la causa legale della diseredazione.

La DG, allineandosi al Conservatore, delibera che, per i minori di 14 anni, si deve presumere che non siano passibili di diseredazione in assenza della corrispondente sentenza del tribunale sulle condizioni di maturità del minore che lo rendono idoneo a essere soggetto passivo della diseredazione, per cui, in assenza di una sentenza del tribunale che convalidi la diseredazione, questa non può essere considerata efficace in termini di proprietà e registrazione.


Vendita di beni appartenenti a una persona incapace. Se c'è una decisione giudiziaria che autorizza la vendita e viene incorporata nell'atto, è sufficiente

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 15 febbraio 2024 (BOE del 14 marzo 2024), in cui la DG risolve un caso in cui una persona, incapace, vende alcune proprietà, essendo rappresentata in questo atto dal suo tutore, non indicando nell'atto né il fatto che le corrispondenti risoluzioni giudiziarie relative alla nomina del tutore né l'accettazione dell'incarico siano state inviate al Registro Civile.

Il Conservatore dei registri immobiliari rifiuta la registrazione per questo motivo e la DG, su ricorso del notaio, allineandosi a quest'ultimo, stabilisce che, nel caso specifico, tale vizio deve essere eliminato, in quanto l'atto di vendita contiene e incorpora un'ordinanza del tribunale che autorizza espressamente tale vendita, cosicché, poiché l'atto di controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria è registrato nell'atto qualificato mediante una decisione il cui contenuto non lascia spazio a dubbi e ha svolto la funzione di controllo di alcuni poteri che, in qualità di rappresentante legale, spettano al tutore, si deve concludere che il Conservatore dispone di tutti gli elementi necessari per qualificare l'autorizzazione giudiziaria che costituisce una prova sufficiente della misura di sostegno e sulla misura di sostegno summenzionata, in qualità di rappresentante legale, il tutore, si deve concludere che l'ufficiale di stato civile dispone di tutti gli elementi necessari per qualificare l'autorizzazione giudiziaria che costituisce prova sufficiente della misura di sostegno e della suddetta carica e sostiene l'atto dispositivo compiuto dal tutore per conto della persona che rappresenta.


Liquidazione ed estinzione di SL con attività e debiti non ancora scaduti. È necessario depositare il denaro per far fronte a queste passività non estinte in un istituto di credito.

In allegato (QUI) Risoluzione della DGSJFP del 21 marzo 2024 (BOE del 16 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui una SL concorda la propria liquidazione ed estinzione, con la particolarità di avere un attivo (28.419,60 euro), nonché un debito non dovuto (l'Imposta sulle Società del 2023 che non poteva ancora essere pagata per una questione di date). La società adotta l'accordo, facendo un accantonamento per il pagamento di questa imposta societaria, assegnando il resto degli attivi ai soci corrispondenti.

Il Registro Mercantile rifiuta l'iscrizione affermando che, in questi casi, poiché esiste un debito non ancora scaduto e un attivo con cui soddisfarlo, deve procedere, in conformità con le disposizioni dell'articolo 391.1 della Legge sulle Società di Capitali e 247.2.3.ª del Regolamento del Registro Mercantile, cioè a depositare l'importo corrispondente in un istituto di credito per soddisfare tale pagamento non appena si apre il periodo regolamentare per farlo.

Dopo la presentazione del relativo ricorso da parte del notaio che ha autorizzato l'atto, il DG ha infine concordato con il cancelliere, stabilendo che, in una situazione come quella che si è venuta a creare nel caso in esame (attivo sufficiente e debiti non esigibili in bilancio), la disposizione di legge prevede che l'attivo debba essere distribuito secondo quanto approvato dagli azionisti (articolo 390 della legge sulle società di capitali), fermo restando che le passività non esigibili devono essere debitamente consegnate a un istituto di credito affinché, al momento opportuno, possano essere pagate (articoli 391.1 e 395.1.b) della stessa legge).1 e 395.1.b) della stessa legge).


4.- I piani pensionistici non fanno parte dell'eredità, per cui alla morte del loro titolare, i diritti acquisiti corrispondono alla persona designata dal partecipante o, in mancanza, alla persona determinata dal regolamento del piano.

A seguito di una recente consultazione fatta da un cliente su questo tema (i piani pensionistici e il loro rapporto con l'eredità), la dottrina del CS in materia, esposta nella STS 274/2021 del 10 maggio, afferma che "per quanto riguarda la questione sollevata nel presente ricorso, dobbiamo partire dal fatto che il legislatore ha lasciato fuori dall'ambito della successione le prestazioni che i beneficiari hanno diritto a ricevere in caso di morte degli aderenti a un piano pensionistico o dei partecipanti a un piano pensionistico o dei partecipanti a un'eredità, dobbiamo partire dal fatto che il legislatore ha lasciato fuori dall'ambito della successione ereditaria le prestazioni che i beneficiari hanno diritto a ricevere in caso di morte degli iscritti a un piano pensionistico o dei partecipanti a un piano pensionistico. Il diritto alle prestazioni corrispondenti generate in ciascun piano a favore degli aderenti o dei partecipanti non si acquisisce per via ereditaria; pertanto, anche nei casi in cui la persona del beneficiario e dell'erede coincidano, il diritto alla prestazione è soggetto a regole proprie e non al regime giuridico della successione. Come analogamente stabilito per l'assicurazione sulla vita dall'art. 88 della Legge 5/1980, dell'8 ottobre, sui contratti di assicurazione, e fatte salve le differenze tra le due figure, la prestazione deve essere consegnata al beneficiario in adempimento del contratto anche contro le pretese degli eredi legittimi e dei creditori del contraente".


5.- Cessazione dell'amministratore e notifica all'estero

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 19 marzo 2024 (BOE dell'11 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui viene concordata la cessazione di un amministratore unico di una SL, domiciliato all'estero.

La DG stabilisce che, in questi casi, la via dell'articolo 202 del NR non è l'unica, per cui se l'atto è inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno e la consegna non può essere effettuata, in alternativa, per tale notificazione, si può ricorrere anche alla via del regolamento (UE) 2020/1784, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (o, a seconda dei casi, alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965), quando si stabilisce che la notificazione o la comunicazione notarile deve essere effettuata tramite l'organo mittente designato dal Regno di Spagna, ossia tramite l'avvocato dell'Amministrazione della Giustizia corrispondente al tribunale del domicilio del notaio (in questi casi, il cliente deve quindi recarsi presso il tribunale del luogo in cui si trova l'ufficio notarile in cui è stato stipulato l'atto e chiedere all'avvocato dell'Amministrazione della Giustizia di tale tribunale di inoltrare l'atto al destinatario, attraverso la procedura stabilita dai suddetti regolamenti europei).


6.- Ampliamento dell'oggetto sociale e diritto di separazione dei soci

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP dell'11 marzo 2024 (BOE dell'11 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui una società presenta per la registrazione un atto di estensione dell'oggetto sociale e di modifica dello statuto, concordato dalla sua Assemblea Generale, in cui tale SL, originariamente dedicata alla pulizia generale degli edifici e alla loro manutenzione, estende ora il suo scopo ai servizi di disinfezione, derattizzazione e disinsettizzazione, nonché al trasporto di merci su strada e all'agenzia di trasporti.

Il Registro di commercio rifiuta l'iscrizione (e la DG lo conferma), stabilendo che l'aggiunta di un'attività all'oggetto sociale è una modifica sostanziale dell'oggetto sociale che fa sorgere il diritto di separazione degli azionisti che non hanno votato a favore di questa modifica dell'oggetto sociale.

Pertanto, in questi casi, l'atto di modifica dell'oggetto sociale che viene sottoscritto deve contenere la pubblicazione o la dichiarazione che la delibera è stata comunicata agli azionisti che non hanno votato a favore (articolo 348 LSC), e la dichiarazione degli amministratori che nessun azionista ha esercitato il diritto di recesso entro il termine stabilito o che la società, a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea generale, ha acquistato le azioni degli azionisti separati (articoli 346 e seguenti LSC).


7.- Vendita di proprietà per procura di una società. È richiesta un'adeguata descrizione di tutte le circostanze della delega.

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 26 marzo 2024 (BOE del 17 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui una società, rappresentata da un procuratore, vende un immobile. Il notaio autorizzante, nel controllare la procura, non specifica se è generale o speciale, se è registrata o meno, né la persona che conferisce la procura per conto della società a favore del delegato.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiuta l'iscrizione in quanto la rappresentanza del mandatario non è adeguatamente descritta e tale criterio è confermato dal DG, in quanto il notaio che autorizza l'atto qualificato si limita ad affermare che la persona che interviene per conto del titolare registrato agisce in virtù di una procura conferita con un atto del suo protocollo, ma omette qualsiasi riferimento alla natura speciale o meno della procura, del soggetto che conferisce la procura e dell'atto rappresentativo che lega quest'ultimo alla società, mancando così le circostanze necessarie affinché l'ufficiale di stato civile possa verificare che l'atto autorizzato permetta di confermare che il notaio abbia esercitato in modo completo e rigoroso la sua funzione di valutazione dell'esistenza e della validità della procura e della sufficienza dei poteri da essa conferiti.


8.- Contenuto e forma dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale. Aspetti da tenere in considerazione

In allegato (QUI) Risoluzione della DGSJFP del 22 marzo 2024 (BOE del 16 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui il Conservatore rifiuta la registrazione di un atto di elevazione ad atto pubblico di delibere societarie (scioglimento ed estinzione della società e nomina del liquidatore), considerando che l'avviso di convocazione non è stato redatto correttamente perché non è stato inviato dall'amministratore (ma tramite un terzo, ossia il servizio postale del "Colegio de Abogados de Palma") e, inoltre, perché l'ordine del giorno includeva semplicemente lo scioglimento della società per motivi legali (senza specificarlo).

In questo caso, il DG delibera di eliminare questi vizi, stabilendo che se l'avviso di convocazione proviene dall'amministratore ed è da lui firmato, anche se inviato da terzi, è valido e, allo stesso modo, che l'ordine del giorno sullo scioglimento per causa legale è valido senza la necessità di esprimere la causa specifica di tale scioglimento.


9.- Vendita di beni da parte di un'entità insolvente. È necessaria una decisione finale del tribunale che autorizzi la vendita.

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 19 marzo 2024 (BOE dell'11 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui viene presentato un atto di vendita per la registrazione, in cui la società venditrice è in procedura concorsuale, in fase di liquidazione, e la vendita viene effettuata in conformità con il piano di liquidazione approvato da un'ordinanza giudiziaria non definitiva.

Il Conservatore ha rifiutato la registrazione per questo motivo (mancanza di definitività dell'ordinanza) e la DG ha confermato questo fatto, stabilendo che per la vendita di un immobile appartenente a un'entità fallita in liquidazione, è necessario fornire l'ordinanza di approvazione del piano di liquidazione, dichiarando che è definitiva.


10.- Remunerazione dell'amministratore di una società. Il sistema di remunerazione deve essere stabilito nello statuto.

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 4 dicembre 2023 (BOE del 27 dicembre 2023), in cui la DG risolve un caso in cui stabilisce che, in relazione al sistema di remunerazione per la posizione di amministratore di una società, la forma specifica in cui tale remunerazione deve essere corrisposta deve essere determinata nello statuto (ovvero non è ammissibile descrivere diversi sistemi alternativi e lasciare la scelta specifica alla discrezione dell'assemblea generale).

In ogni caso, non va confusa con la competenza dell'assemblea generale ad approvare l'importo massimo della remunerazione annuale di tutti gli amministratori, poiché in questo caso ciò che viene indicato è che lo statuto deve stabilire la forma specifica in cui gli amministratori vengono remunerati (ad esempio, un'indennità fissa o una partecipazione agli utili), senza che sia ammissibile descrivere diversi sistemi alternativi e lasciare all'assemblea generale la possibilità di scegliere tra essi quello che preferisce nel caso specifico.


11.- Vendita di beni con diritto d'uso registrato a favore di minori di 16 anni. È necessaria l'autorizzazione giudiziaria

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP dell'11 marzo 2024 (BOE dell'11 aprile 2024), in cui la DG risolve un caso in cui viene formalizzata la vendita di un immobile appartenente in solido a due ex coniugi e in cui esiste un diritto d'uso registrato a favore dei figli, stabilito nella sentenza di divorzio.

In questi casi, il GD stabilisce che, se i bambini hanno meno di 16 anni, per la vendita sarà necessaria un'autorizzazione giudiziaria, mentre, se i bambini hanno più di 16 anni, sarà sufficiente il loro consenso in un atto pubblico.


12.- Comunicazioni con il Catasto: novità importanti!

Il 9 maggio entrerà in vigore la parte della Legge 11/2023 che regola le comunicazioni tra notai e registri. Questo fatto sta richiedendo modifiche alle applicazioni e ai sistemi di comunicazione SIGNO, su cui i tecnici di entrambe le società stanno lavorando da settimane. Per quanto riguarda l'inoltro delle copie degli atti ai registri, i cambiamenti visibili ai notai saranno minimi e riguarderanno solo alcuni dei nuovi dati stabiliti nella risoluzione della DGSJFP del 20 luglio 2023, nonostante i notevoli progressi in termini di sicurezza che il nuovo sistema comporterà. Per quanto riguarda l'ottenimento delle informazioni anagrafiche attraverso le note semplici continue, e dato che la legge vieta l'uso del fax, verrà utilizzato un sistema di repository che i notai potranno consultare tutte le volte che sarà necessario, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli della nota stessa.

In ogni caso, vorrei ricordarvi che la risoluzione del DGSJFP del 7 luglio 2023 stabilisce che il 9 e il 10 maggio non saranno giorni lavorativi per il deposito dei documenti. Pertanto, i notai riceveranno immediatamente la prova di iscrizione dell'atto nel registro, ma noi non riceveremo l'annotazione di deposito fino al giorno lavorativo successivo. Nelle prime settimane può accadere che, per motivi di integrazione tecnologica, alcuni registri non richiedano tutte le informazioni che devono accompagnare il documento presentato. Ciò non pregiudica la validità del deposito, che sarà effettuato con i dati minimi presentati.

Nei prossimi giorni Ancert invierà i relativi manuali al vostro studio notarile e si terrà una sessione di formazione online di cui sarete tempestivamente informati.


13.- Diritto di prelazione e diritti di prelazione nelle transazioni immobiliari dei grandi proprietari di immobili in Catalogna

In allegato (QUI) il Decreto Legge catalano 6/2024, del 24 aprile, sulle misure urgenti per l'edilizia abitativa, che riconosce un diritto di prelazione a favore della Generalitat nel trasferimento di qualsiasi abitazione situata in un'area dichiarata a mercato residenziale ristretto di proprietà di un soggetto giuridico grande detentore iscritto nel registro dei grandi detentori di abitazioni. Questo diritto di prelazione riguarda il primo e i successivi trasferimenti di abitazioni.

Ad oggi, questo Registro dei grandi detentori non esiste ancora (come si legge nella nota dell'Associazione Notarile Catalana che si allega QUI), per cui, quando entrerà in funzione (di cui sarà data debita comunicazione), si dovrà tenere conto di questa limitazione nel formalizzare questo tipo di operazioni di compravendita immobiliare.

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Note legali pratiche - Aprile 2024
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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