Note legali pratiche - Novembre 2024
1.- Nuova moratoria per le persone colpite dal DANA
In allegato (QUI) link a un articolo del blog dello studio notarile, dove si fa riferimento alla nuova moratoriaper i mutui di proprietà dei soggetti colpiti dalla DANA.
Misura approvata con il Regio Decreto-Legge 6/2024 (QUI potete consultarlo) che prevede l'istituzione di una moratoria, applicabile ai mutui ipotecari e senza garanzia ipotecaria, di proprietà di persone colpite dalla DANA, di 3mesi di capitale e interessi, e di altri 9 mesi di sospensione del rimborso del capitale. Per i dettagli della misura, i potenziali beneficiari, i requisiti, la procedura di richiesta, ecc. si veda l'articolo del blog indicato.
2.- Nell'atto di dichiarazione di impresa individuale di una società, per poterla registrare, non è necessario accreditare preventivamente la sua presentazione ai fini della liquidazione ITPAJD.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 16 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto di elevazione di delibere societarie, in cui, tra le altre cose, viene dichiarata la ditta individuale di una SL. Una volta presentato per la registrazione, l'atto è stato qualificato negativamente dal Conservatore, sostenendo che per la qualificazione e la registrazione è necessario accreditare la presentazione del documento ai fini dell'ITPAJD (operazioni societarie).
Dopo la presentazione del relativo ricorso da parte del notaio autorizzante, la DG si è allineata a quest'ultimo, decidendo che nel caso specificoil requisito della presentazione preventiva presso l'ufficio di liquidazione ITP poteva intendersi nonapplicabile, in quanto dal documento presentato nonrisulta alcun atto soggetto a uno dei tre tipi di tassazione disciplinati dalla legge ITPAJD.
3.- Verbale notarile dell'assemblea generale. È necessario che la richiesta dell'azionista sia notificata in modo affidabile all'amministratore.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 17 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un attonotarile di un'assemblea generale, in cui l'azionista titolare del 25% di una SL richiede la presenza di un notaio alla prossima assemblea generale della società. A tal fine, la richiesta è stata presentata a un notaio di Vigo, che ha richiesto l'assistenza di un altro notaio nella località in cui si trova la sede legale della SL in questione, al fine di eseguire la richiesta corrispondente. Tuttavia, al momento della presentazione dell'atto al Registro Mercantile, non risulta che lo studio notarile richiesto per effettuare la notifica abbia risposto, indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato consegnato o meno.
Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiuta la registrazione richiesta, criterio che viene confermato in ultima istanza dal DG, in quanto il verbale non riporta la consegna certa della richiesta notarile agli amministratori della società (per garantire che ne siano stati a conoscenza), per cui, in questi casi, è necessario dimostrare che l'organo amministrativo ha ricevuto la richiesta notarile in cui l'azionista richiede la presenza di un notaio all'assemblea generale della società.
4.- Ultimi giorni per approfittare delle misure del Codice di buone pratiche del 2022 per attenuare i rialzi dei tassi d'interesse
Si ricorda che tra pochi giorni, cioèalla fine di dicembre di quest'anno, termina il periodo concesso dal Regio Decreto-Legge 19/2022, che ha istituito un Codice di Buone Pratiche per alleviare l'aumento dei tassi di interesse (che consente ai debitori con problemi a pagare i loro prestiti di ottenere un'estensione del periodo di rimborso del loro prestito, o una novazione da tasso variabile a tasso fisso, tra le altre questioni).
Per maggiori dettagli sulle misure, i loro potenziali beneficiari e i requisiti necessari,(QUI) rimandiamo a un articolo del nostro blog pubblicato all'epoca, in cui vengono spiegati tutti questi aspetti.
5.- Remunerazione variabile degli amministratori. È necessario stabilire nella clausola statutaria i parametri o gli indicatori di riferimento che saranno presi a riferimento per la sua determinazione.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica del 21 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto notarile di delibere societarie, tra cui la clausola statutaria sulla remunerazione degli amministratori. Tale clausola prevede la possibilità di percepire "una remunerazione variabile, secondo indicatori o parametri generali di riferimento", senza specificare quali siano.
Il Conservatore del Registro Mercantile ha rifiutato la registrazione per questo motivo (ai sensi dell'art. 217 LSC), un criterio che è stato confermato dalla DG, la quale ha stabilito che quando si stabilisce la possibilità di ricevere una remunerazione variabile, è necessario dettagliareespressamente gli indicatori o i parametri che permetteranno di specificarla, anche se devono essere interpretati in modo flessibile.
6.- La modifica del titolo costitutivo della proprietà orizzontale richiede il consenso dei proprietari che erano tali al momento dell'adozione dell'accordo e di quelli che lo sono al momento della presentazione dell'atto per la registrazione nel registro fondiario.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 2 settembre 2024 (BOE del 6 novembre 2024), in cui la Direzione Generale ricorda che, nell'ambito di una proprietà orizzontale, per ottenere la modifica del titolo costitutivo, è necessario il consenso dei proprietari che erano proprietari alla data di adozione dell'accordo e, allo stesso modo, di quelli che sono proprietari registrati alla data in cui tale documento deve entrare nel Catasto.
7.- Remunerazione del consiglio di amministrazione con funzioni esecutive. Competenza dell'assemblea generale a determinarla
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica del 21 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto di modifica dello statuto di una SA, in cui viene modificato l'articolo del suo statuto relativo alla remunerazione del consiglio di amministrazione. Nella nuova formulazione, si stabilisce che, nel caso di membri delconsiglio di amministrazione con funzioni esecutive, la loro remunerazione sarà determinata dall'assemblea generale sulla base di unao più delle voci dettagliate nell'articolo (un'indennità fissa, diarie, remunerazione variabile, ecc.)
Il Conservatore del registro delle imprese ha rifiutato la registrazione in quanto la disposizione viola l'art. 217 LSC, in quanto non determina il sistema di remunerazione, ma lascia alla discrezione dell'assemblea generale la scelta di uno o più di quelli previsti dallo statuto.
In sede di ricorso, la Direzione Generale ha revocato la nota di qualificazione, stabilendo che la clausola in questione non lascia alla discrezionalità dell'assemblea la scelta di uno o più tra quelli previsti dallo statuto per gli amministratori,Piuttosto, si limita a stabilire solo per quanto riguarda la remunerazione prevista per i membri del consiglio di amministrazione a cui sono state attribuite funzioni esecutive, che le voci di remunerazione da percepire annualmente da questi amministratori saranno determinate dall'assemblea generale e saranno costituite da una o più di quelle specificate, accettate dal Centro Direzionale in conformità alle disposizioni degli articoli 217 e 249 della Legge spagnola sulle società.
8.- Opzione di acquisto e notifiche tra l'opzionante e il concedente. Fate attenzione a come vengono effettuate le notifiche dal notaio.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione generale della sicurezza giuridica e della fede pubblica del 22 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione generale risolve un caso relativo a un atto di annullamento diun'opzione di acquisto. Il caso si basa su un atto di opzione d'acquisto registrato, in cui l'acquirente ha un periodo didue mesi per esercitare l'opzione, da conteggiare a partire dalla data in cui il concedente compie una serie di azioni (in particolare, il pagamento di alcune imposte e la cancellazione di alcuni effetti fiscali che gravavano sulla proprietà).
Il concedente rispetta le condizioni e procede alla notifica notarile al richiedente (tramite una lettera di messa in mora), ma quando il notaio si reca presso la sede legale della società richiedente, trova un'impiegata che "riconosce di essere una dipendente della società richiesta" e che dichiara inoltre di "non essere autorizzata a ritirare alcuna messa in mora". Alla luce di questo rifiuto, il notaio ritiene che la richiesta sia stata presentata, e a questo punto il concedente ritiene che il periodo di 2 mesi concesso inizi a decorrere.
Il cancelliere respinge tale ipotesi, ritenendo che, affinché ciò sia possibile, sia necessario il consenso del titolare dell 'opzione e perché, inoltre, la notifica dell'avviso di convocazione è stata effettuata in modo errato, in quanto, visto il rifiuto del dipendente di ritirare l'atto, sarebbe stato opportuno inviarlo perraccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dall'art. 202 del NR.
Il DG conferma il criterio del cancelliere, per cui, in questi casi, sarà necessario prendere le massime precauzioni e, in caso di rifiuto di ritirare l'atto di citazione, provvedere alla notifica mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.- Liquidazione della SA e nomina di un revisore. Per registrare la liquidazione della società non è necessario il consenso del curatore fallimentare.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica del 22 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto di liquidazione di una società. In questo caso, un azionista di minoranza aveva richiesto la nomina di un revisoreper supervisionare le operazioni di liquidazione, che è stata regolarmente registrata nel Registro Mercantile.
Una volta presentato l'atto per la registrazione, il Conservatore del Registro delle Imprese ritiene necessario inserire nell'atto l'intervento e il consenso del controllore finanziario alle operazioni di liquidazione, che viene respinto dalla Direzione Generale nella delibera del ricorso, in quanto ritiene che la sua funzione sia limitata al controllo che l'operato dei liquidatori si svolga nel rispetto delle norme legali e statutarie relative al processo di liquidazione, informando gli azionisti di eventuali azioni dei liquidatori contrarie alla legge o allo statuto, in modo che, oltre alle responsabilità in cui i liquidatori possono essere incorsi, possano chiederne la rimozione ai sensi dell'articolo 380 della legge sulle società di capitali. Pertanto, i liquidatori possono agire senza ottenere l'approvazione dei revisori, in quanto la loro funzione è quella di controllare, ma nondi approvare le azioni dei liquidatori.
10.- Il pegno su un impianto fotovoltaico è registrabile nel Registro dei Beni Mobili.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 22 ottobre 2024 (BOE del 21 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un attodi pegno di un impianto fotovoltaico, inizialmente respinto dal Conservatore, ritenendo che, in questo caso, potesse essere registrato solo come ipoteca sui beni.
Su ricorso, la DG ha revocato la nota di qualifica, ritenendo che tale impianto fotovoltaico non sia altro che unbene pignorabile, per cui è possibile iscrivere tale pegno su un impianto di produzione di energia fotovoltaica regolarmente iscritto nel corrispondente Registro Amministrativo, sotto forma di pegnonon possessorio previsto dall'art. 682 LEC.
Risoluzione interessante applicabile alle operazioni di finanziamento di questa classe di attività o infrastruttura.
11.- Cessazione dell'amministratore delegato di un'azienda municipalizzata. È necessario un atto pubblico
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale per la Sicurezza Legale e la Fede Pubblica del 25 settembre 2024 (BOE del 7 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo al licenziamento di un amministratore delegato di un'azienda municipale, che chiede l'accesso al Registro delle Imprese sulla base di un certificato di accordi di riunione rilasciato dal Segretario del Consiglio Comunale, con l'approvazione del Sindaco.
Il Registrar Mercantile ha rifiutato la registrazione in quanto tale atto richiede un atto pubblico per la registrazione (artt. 94 e 95 RRM), criterio confermato dalla Direzione Generale nel ricorso in appello.
12.- Attenzione alle NIF revocate al momento della registrazione al Catasto.
In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale per la Sicurezza Legale e la Fede Pubblica del 18 settembre 2024 (BOE del 6 novembre 2024), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto di vendita, in cui la società venditrice, al momento della formalizzazione dell'atto di vendita, dispone di un codice fiscale valido, ma al momento della presentazione dell'atto per la registrazione nel Registro, questo è stato revocato.
La DG stabilisce che, in effetti, per poter registrare il trasferimento nel registro fondiario, è necessario che il NIF della società sia in vigore non solo al momento della stipula dell'atto, ma anche al momento della registrazione del documento nel registro.