"La NUOVA plusvalenza municipale
23/12/2021
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"La NUOVA plusvalenza municipale

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Indubbiamente, tutto ciò che è accaduto in relazione alla cosiddetta "imposta municipale sulle plusvalenze" nella seconda metà del 2021 è stato uno dei "temi caldi" di quest'anno, in quanto le ripercussioni mediatiche, legali e sociali della sentenza della Corte Costituzionale in materia, nonché le nuove norme approvate d'urgenza dal Governo, l'hanno catapultata in cima alle questioni che hanno generato il maggior numero di dubbi e domande tra i clienti che ogni giorno si recano nel mio studio notarile per formalizzare le transazioni immobiliari.

Data la grande rilevanza e l'importanza pratica che tutti questi quesiti hanno sulle operazioni che quotidianamente vengono formalizzate nel mio studio notarile, ho ritenuto opportuno pubblicare questo piccolo articolo, nel quale, attraverso il mio consueto sistema di domanda - risposta breve, cercherò di dare un modesto contributo allo stato passato e presente della questione, il tutto da un punto di vista semplice, pratico e pedagogico, senza che il lettore trovi qui cervellotiche disquisizioni giuridico-dottrinali sull'argomento.


Che cos'è la cosiddetta "plusvalia comunale"?

Certamente, prima di sapere cosa è successo alla cosiddetta "plusvalia municipal", è necessario capire bene cosa sia questa imposta, popolarmente conosciuta come "plusvalia municipal".

Pertanto, in relazione a ciò, è necessario indicare che la "plusvalenza municipale" è in realtà l'Imposta sull'Incremento di Valore dei Terreni Urbani, cioè un'imposta locale (dei Consigli Comunali) regolata nel Regio Decreto Legislativo 2/2004, del 5 marzo, che approva il testo rivisto della Legge delle Tesorerie Locali (QUI è possibile consultare il testo del regolamento).

In linea di massima, e in modo molto sintetico, possiamo dire che questa imposta è un'imposta locale, diretta e reale, il cui evento imponibile (cioè la circostanza che la fa sorgere) è l'aumento di valore dei terreni urbani, che si manifesta con il trasferimento della proprietà di tali terreni.

Detto questo, per quanto riguarda il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che dovrà pagarla, è necessario indicarlo:

  • Se il trasferimento del terreno è a titolo oneroso (ad esempio, una vendita), il cedente (cioè il venditore) è tenuto a pagare.
  • Mentre se il trasferimento avviene a titolo gratuito (ad esempio, una successione), il soggetto tenuto al pagamento è l'acquirente (nel nostro esempio, l'erede).

Come veniva calcolata la "plusvalenza comunale" fino a poche settimane fa?

Come abbiamo cercato di mostrare in un precedente articolo del nostro blog (QUI si può consultare), la "grande confusione" che tradizionalmente si è generata con la "plusvalía municipal", sta nel modo in cui è stata calcolata, perché se guardiamo alla sua denominazione popolare, cioè "plusvalía" (sinonimo di guadagno o profitto), logica ha portato molte persone a pensare che il suo calcolo fosse determinato, di fatto, dal "profitto" o "guadagno" ottenuto dall'operazione, cioè dalla differenza tra il valore di acquisto del terreno (quanto costava all'epoca) e il suo valore di vendita (l'importo per cui lo stiamo vendendo ora).

Così, ad esempio, se una persona vende un terreno per 100.000 euro e lo ha acquistato cinque anni fa per 80.000 euro, la logica ci porterebbe a pensare che il modo normale di determinare l'aumento di valore sarebbe quello di prendere la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, che in questo caso dà un risultato positivo di 20.000 euro, cioè un guadagno dei 20.000 euro indicati.

Tuttavia, come abbiamo cercato di mostrare nell'articolo indicato, contrariamente a quanto la logica ci inviterebbe a pensare, la legge in vigore fino a poche settimane fa sceglieva un'altra opzione, poiché per calcolare la base imponibile non si basava sulla reale differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto, ma prendeva come punto di riferimento un valore oggettivo, come il valore catastale del terreno.

Sulla base di questo valore oggettivo, la normativa precedente prevedeva l'applicazione di percentuali annuali a seconda del tempo trascorso dall'acquisto del terreno (variabili a seconda del regolamento fiscale di ciascun Comune) e, sulla cifra ottenuta, si applicavano le aliquote fiscali corrispondenti, ottenendo il debito fiscale che l'obbligato doveva pagare al proprio Comune.


Quali sono stati gli effetti perniciosi di questo regolamento?

Gli evidenti effetti perniciosi o negativi che questa norma ha generato, per qualsiasi lettore smaliziato, sono evidenti, in quanto l'imposta è stata calcolata non sulla base del reale profitto o perdita dell'operazione, come sarebbe stato normale (cioè, la differenza tra il valore di acquisto e il valore di vendita), ma sulla base di un valore oggettivo (ricordiamo, il valore catastale), il risultato era che, in ogni caso, in caso di trasferimento, il contribuente sarebbe stato obbligato a pagare l'imposta, anche nei casi in cui la transazione avesse generato una perdita o un deprezzamento.

Quindi, seguendo l'esempio precedente, se ha venduto il suo terreno a 60.000 euro e lo ha acquistato cinque anni fa a 80.000 euro, in questo caso ha subito una perdita di 20.000 euro, ma poiché la normativa vigente all'epoca calcolava la "plusvalia municipal" sulla base di un sistema di calcolo oggettivo (ricordiamo il valore catastale), dovrebbe comunque pagare questa "plusvalia municipal", anche se nel suo caso non ha guadagnato nulla.

Quali sono le sentenze rilevanti da tenere in considerazione finora in relazione alla "plusvalia municipal"?

Come si può notare, la situazione descritta nella domanda precedente, che obbligava molte persone a pagare la "plusvalenza comunale" anche se non avevano ottenuto alcun profitto dalla loro transazione (o il profitto ottenuto era molto piccolo), che è chiaramente ingiusta e contraria ai principi costituzionali che devono governare la creazione e l'applicazione delle imposte (cioè, in conformità con l'articolo 31 della Magna Charta, la "capacità economica" come manifestazione di ricchezza), ha portato molte persone a chiedere protezione legale per correggere questa manifesta ingiustizia materiale.

In considerazione di ciò, la situazione è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale, che ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione come segue:

  • In primo luogo, nella sentenza n. 59/2017 dell'11 maggio (QUI è possibile consultare il testo integrale della sentenza), ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 107.1, 107.2 a) e 110.4 della Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nei casi in cui venivano assoggettate a tassazione situazioni di inesistente incremento di valore.
  • In secondo luogo, nella sentenza n. 126/2019 del 31 ottobre (QUI è possibile consultare il testo integrale della sentenza), ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 107.4 della Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nei casi in cui l'imposta da pagare era superiore all'effettivo incremento patrimoniale ottenuto dal contribuente.

Quindi, fino a poche settimane fa, la situazione era chiara, nel senso che:

  • Quando un terreno è stato venduto "in perdita" (cioè con un prezzo di vendita inferiore a quello di acquisto), secondo la dottrina della Corte Costituzionale, la "plusvalenza comunale" non era dovuta.
  • Quando con la vendita si otteneva un profitto molto ridotto (e inferiore all'imposta dovuta in base all'applicazione del sistema di calcolo oggettivo), i contribuenti dovevano seguire i criteri specifici del proprio Comune sull'applicazione della dottrina della Corte Costituzionale e, in caso di disaccordo, presentare i relativi ricorsi amministrativi o contenziosi-amministrativi.

Quali sono le novità del 2021 in termini di "plusvalenze comunali"?

La grande novità che l'anno 2021 ci ha regalato in relazione all'"imposta comunale sulle plusvalenze" è stata senza dubbio la nuova sentenza della Corte Costituzionale in materia, in cui l'Alta Corte, né più né meno, ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli che regolavano la base imponibile di questa imposta.

La famosa sentenza in questione, ovvero la STC 182/2021 del 26 ottobre 2021 (QUI il testo integrale della sentenza), pubblicata nel BOE del 25 novembre 2021, ha dichiarato l'incostituzionalità e la nullità degli articoli 107.1, secondo comma, 107.2 a) e 107.4 del testo rivisto della Ley Reguladora de las Haciendas Locales, che stabiliva un "sistema oggettivo di calcolo" della "plusvalenza comunale".

In sostanza, la Corte Costituzionale ritiene che tale sistema di calcolo oggettivo, nella forma proposta in questo testo normativo, sia contrario al principio costituzionale della "capacità economica" come "fondamento, limite e parametro dell'imposizione" (cioè della creazione e dell'imposizione dell'imposta), poiché:

  • La norma in questione prevedeva solo questo sistema oggettivo di calcolo, impedendo l'applicazione di un metodo di stima diretta dell'incremento di valore (cioè della plusvalenza reale ottenuta come differenza tra prezzo di vendita e di acquisto).
  • E anche perché il modo in cui è stato proposto il prelievo sottoponeva a tassazione "presunti" aumenti di valore, che in realtà non erano tali, visto il generale calo dei valori immobiliari a seguito della crisi immobiliare scatenatasi nel 2008.

Cosa comporta la dichiarazione di incostituzionalità di questi precetti della Ley Reguladora de las Haciendas Locales?

La conseguenza logica ed evidente della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 107.1, secondo comma, 107.2 a) e 107.4 del testo rivisto della Legge che regola le Tesorerie Locali, è la nullità di tali norme (e quindi la loro espulsione dall'ordinamento giuridico), che, in pratica, ha portato a una situazione insolita e senza precedenti perché, in quanto regolano il calcolo della base imponibile dell'imposta, Se questa norma non è più applicabile, non lo è nemmeno la riscossione dell'imposta (poiché non esiste una norma che ne consenta il calcolo), con il risultato che, in pratica, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di questi precetti, la "tassa comunale sulle plusvalenze" è stata resa inefficace e per un certo periodo non doveva essere pagata.

In breve, come si può notare, la dichiarazione di incostituzionalità di questi precetti ha creato un vuoto nell'ordinamento giuridico che, per un certo periodo, ha impedito l'applicazione e l'esecuzione dell'"imposta comunale sulle plusvalenze" a operazioni che, ordinariamente, sarebbero state soggette ad essa, ma che sono avvenute in date specifiche.

In relazione all'aspetto temporale da tenere in considerazione, è necessario segnalare che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha limitato gli effetti della sentenza, poiché altrimenti si rischiava che le "plusvalenze municipali" già pagate da tempo (si parla di anni fa) potessero essere impugnate dagli interessati adducendo la nullità della norma che all'epoca ne consentiva il calcolo, con l'ovvio enorme danno che ciò avrebbe generato per le casse pubbliche dei Comuni di tutta la Spagna.

Pertanto, per evitare questa situazione, la Corte Costituzionale ha stabilito nella sua sentenza che i suoi effetti non si proietteranno sugli obblighi fiscali che, alla data della sentenza in questione (cioè il 26 ottobre 2021):

  • Sono già stati definitivamente risolti da una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva.
  • È già stato emesso un accertamento fiscale provvisorio o definitivo e non è stato contestato o, se del caso, è già stata presentata la relativa autocertificazione e non è stata richiesta la sua rettifica.

Quali effetti pratici ha avuto questa sentenza sulle operazioni quotidiane formalizzate presso lo studio notarile?

La conseguenza pratica della dichiarazione di incostituzionalità dei suddetti precetti, nelle operazioni quotidiane formalizzate nelle ultime settimane, è stata la seguente:

Nelle transazioni firmate tra il 26 ottobre e il 9 novembre 2021 (incluso):

  • Il pagamento dell'imposta non poteva essere richiesto in quanto la norma che regolava la base imponibile era stata dichiarata incostituzionale.
  • Si noti che la data del 9 novembre 2021 non è casuale, in quanto è legata alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sulle "plusvalenze municipali" a cui si farà riferimento in seguito.

Per le transazioni firmate a partire dal 10 novembre (incluso):

  • Sono soggetti alla tassazione delle "plusvalenze municipali" secondo la nuova normativa in vigore, di cui si parlerà nelle domande successive.

Nelle transazioni sottoscritte prima del 26 ottobre 2021:

  • Se l'autoliquidazione è già stata presentata o il conguaglio è già stato effettuato dal Comune e non è stato contestato prima del 26 ottobre, deve essere pagato il "plusvalore comunale".

Cosa ha fatto il governo per affrontare questo problema?

Indubbiamente, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale avrebbe potuto, in pratica, avere un grande impatto sulle casse pubbliche dei Comuni, perché se non avessero potuto riscuotere l'"imposta comunale sulle plusvalenze" a partire dal 26 ottobre 2021, ciò avrebbe avuto un grande impatto sui loro conti pubblici, dato che questa imposta è di vitale importanza per i bilanci comunali, data la sua rilevanza quantitativa.

Il governo, consapevole di questa realtà, ha frettolosamente proceduto, in vista di questa dichiarazione di incostituzionalità, ad approvare una legge per introdurre una nuova regolamentazione dell'"imposta comunale sulle plusvalenze", che avrebbe rispettato, questa volta, i requisiti di costituzionalità stabiliti dalla sentenza dell'Alta Corte.

Questo regolamento è stato approvato dal Governo con il Regio Decreto-Legge 26/2021, dell'8 novembre, che adatta il testo rivisto della Legge sulle Tesorerie Locali (QUI è possibile consultare il testo completo della riforma), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 9 novembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 10 novembre 2021. 

Questo Regio Decreto-Legge è stato infine ratificato il 2 dicembre 2021 dal Congresso dei Deputati.


Qual è il nuovo sistema di calcolo della "plusvalenza comunale"?

Come indicato nell'interrogazione precedente, il Governo, in via d'urgenza, con un Regio Decreto Legge, ha progettato un nuovo sistema di calcolo dell'imposta comunale sulle plusvalenze, introducendo così una nuova formulazione degli articoli 104 e 107 della Ley Reguladora de Haciendas Locales, il cui contenuto di base, a grandi linee, può essere riassunto come segue:

In primo luogo, il nuovo regolamento prevede espressamente che nei casi in cui, dopo il trasferimento, non si verifichi un aumento del valore del terreno (cioè il prezzo di vendita sia inferiore a quello di acquisto), la transazione non sarà soggetta all'"imposta comunale sulle plusvalenze".

Detto questo, per quanto riguarda il sistema di calcolo dell'"incremento di valore" nelle transazioni in cui questo si è effettivamente verificato, la nuova norma stabilisce un sistema alternativo (cioè due opzioni o sistemi di calcolo), tra cui il contribuente deve scegliere: 

  • Nella prima alternativa, si stabilisce un sistema di calcolo oggettivo basato sul valore catastale del terreno, a cui si applica una serie di coefficienti (data la sua natura tecnica, si rinuncia a una spiegazione dettagliata in questo articolo).
  • Nella seconda opzione, l'"aumento di valore" può essere calcolato sulla base della differenza effettiva tra il prezzo di trasferimento e il prezzo di acquisto (cioè, ad esempio, in una vendita, il valore di vendita meno il valore di acquisto), a condizione che il contribuente possa dimostrare che l'effettivo aumento di valore è inferiore con questa formula di calcolo rispetto al sistema di calcolo oggettivo.

Quali sono le principali critiche al nuovo regolamento sulle "plusvalenze municipali"?

In sostanza, e fatte salve le opinioni dottrinali che criticano la sostanza del nuovo regolamento, la critica principale che molti giuristi del settore hanno mosso, e con la quale posso concordare, è l'utilizzo del Regio Decreto Legge per introdurre la nuova disciplina del calcolo della base imponibile della "plusvalenza comunale".

In relazione a questa critica, il profano dovrebbe sapere che, di norma, in uno Stato democratico le leggi sono approvate dal ramo legislativo (cioè dai rappresentanti dei cittadini votati in elezioni democratiche), mentre il ramo esecutivo (il governo) non può, di norma, approvare leggi da solo. Tuttavia, la Costituzione prevede che, in casi di straordinaria e urgente necessità, il Governo possa approvare disposizioni con rango di legge (ma non in tutte le materie), che si chiamano Decreti Legge (proprio la figura a cui il Governo ha fatto ricorso per approvare il nuovo regolamento dell'"imposta comunale sulle plusvalenze").

Va inoltre ricordato che la Costituzione, per alcune materie, stabilisce quella che tecnicamente si chiama riserva di legge, in virtù della quale tali materie (o almeno il loro nucleo fondamentale) devono essere regolate e approvate per legge. Questa riserva di legge è applicabile anche in campo fiscale, poiché, come stabilito dall'articolo 133 della Costituzione, "il potere originario di istituire tributi spetta esclusivamente allo Stato, mediante una legge".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il fatto che il nuovo regolamento che determina il calcolo della base imponibile dell'imposta sulle plusvalenze sia stato approvato con un Regio Decreto Legge, e non con una legge ordinaria discussa e approvata dalle Cortes Generales sulla base della procedura legislativa ordinaria, può generare il rischio che in futuro, se la questione viene sottoposta alla Corte Costituzionale, la Corte possa ritenere che non sia stato rispettato il principio della riserva di legge in materia fiscale o che non siano stati soddisfatti i requisiti di "straordinaria e urgente necessità" per ricorrere alla figura del Regio Decreto Legge, la Corte Costituzionale può ritenere che non sia stato rispettato il principio della riserva di legge in materia fiscale o che non siano stati soddisfatti i requisiti di "straordinaria e urgente necessità" per ricorrere alla figura del Regio Decreto Legge (si ricorda che dal 2017 ci sono già state pronunce della Corte Costituzionale che hanno messo in discussione i benefici della precedente normativa).

Alla luce di quanto sopra, si tratta indubbiamente di una questione a cui bisognerà prestare attenzione in futuro, poiché un'eventuale nuova dichiarazione di incostituzionalità su questo nuovo regolamento potrebbe indubbiamente essere devastante per gli interessi dei consigli locali stessi, oltre che per la società in generale.


Quanto dovrò pagare nel mio caso specifico alla luce del nuovo regolamento "plusvalia comunale"?

È molto difficile dare una risposta chiara e precisa a questa domanda, ex ante, perché il sistema di calcolo dell'"imposta comunale sulle plusvalenze" ha caratteristiche tecniche complesse e molto difficili da spiegare in un articolo di questa natura (dato che il suo calcolo dipende da molte variabili) e anche perché la normativa che disciplina l'imposta lascia ai Comuni la libertà di stabilire l'aliquota che ritengono più opportuna, il che rende impossibile dare una risposta generica e uniforme per tutti i casi.

Pertanto, se vogliamo sapere con certezza quanto dovremo pagare nel nostro caso specifico per la "plusvalia municipal", dovremo rivolgerci direttamente al nostro Comune, affinché ci informi dettagliatamente in merito o, se necessario, rivolgerci a un professionista specializzato in materia (come un avvocato tributarista, un responsabile amministrativo, ecc.) affinché ci informi convenientemente, previo pagamento degli onorari che possono essere concordati in ciascun caso.

Tuttavia, è anche necessario sottolineare che, da un punto di vista pratico, se qualcuno è interessato a cercare su internet, può trovare molti siti che offrono simulatori/calcolatori per scoprire quanto dovremmo pagare per la "plusvalia municipal" nel nostro caso specifico (QUI è possibile trovarne uno, ad esempio, sul portale immobiliare Idealista). Questi strumenti, senza dubbio, vanno presi con molta cautela, poiché in nessun caso possiamo considerarli sicuri e corretti al 100%, ma possono certamente essere uno strumento adatto per "farsi un'idea" di quanto dovremo pagare nel nostro caso specifico.


Come devo pagare la mia "plusvalia comunale"?

Nel mio caso specifico, se ho venduto un immobile (o se l'ho ricevuto in eredità o tramite una donazione) e devo pagare l'imposta comunale sulle plusvalenze, devo tenere conto delle seguenti considerazioni:

In primo luogo, è necessario tenere presente che la maturazione dell'imposta, cioè il momento in cui sorge l'obbligo fiscale e, quindi, il dovere di pagare la "plusvalia municipal", si verifica quando viene trasferita la proprietà dell'immobile (in pratica, quando viene firmato il relativo atto).

Da questo momento in poi, gli interessati avranno un termine per pagare la "plusvalia municipal" presso il proprio comune di residenza:

  • 30 giorni lavorativi in caso di transazioni inter vivos (ad esempio una vendita).
  • Sei mesi (prorogabili fino a un anno su richiesta del soggetto passivo) in caso di atti di morte (es. eredità).

Detto questo, per quanto riguarda le modalità di gestione del pagamento dell'imposta, gli interessati dovrebbero recarsi presso il proprio comune e chiedere informazioni su come si svolge la procedura in quel comune.

Nel caso del Comune di Barcellona, che è la località in cui si trova questo studio notarile che ho l'onore di dirigere, come indicato nel suo sito web (QUI è possibile trovare maggiori informazioni al riguardo), al momento, poiché sono in fase di adeguamento dei sistemi informatici alle nuove normative fiscali, è necessario presentare un modulo (QUI è possibile trovarlo), dopodiché, con tutti i dati, l'amministrazione fiscale locale vi invierà il relativo regolamento.

Per inviare questo modulo, nel caso della città di Barcellona, è possibile farlo attraverso il suo Registro Digitale (QUI) o per posta all'Istituto fiscale municipale di Barcellona (Carrer Llacuna 63, 08005-Barcellona).

Nella speranza che questo articolo abbia risolto i vostri dubbi pratici sulle novità che il 2021 ci ha portato in relazione alla "plusvalía municipal", il team dello Studio Notarile Jesús Benavides Lima rimane a vostra disposizione per aiutarvi con tutto ciò che vi serve per formalizzare il trasferimento della vostra proprietà.
Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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