1/7/2024
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Note legali pratiche

Note legali pratiche - Giugno 2024

1.- È possibile donare beni provenienti da un'eredità, nel rispetto delle regole di amministrazione.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del 4 giugno 2024 (BOGC del 12 giugno 2024), in cui la DG risolve un caso relativo a un atto di donazione, precedentemente proveniente da un'eredità in cui erano state stabilite regole di amministrazione. Nel caso in questione, un uomo, nel suo testamento, nomina la figlia come erede, ma nomina anche una sorella di tale erede come amministratrice di tutti i beni dell'eredità, stabilendo anche che in relazione ai beni immobili, l'amministratrice può affittarli, alienarli o gravarli senza autorizzazione giudiziaria.

Quando l'atto di donazione dell'immobile (stipulato dall'ereditiera e dalla sorella in qualità di amministratrice) è stato presentato al Registro, il Conservatore dei registri immobiliari si è rifiutato di registrarlo, sostenendo che all'ereditiera era assolutamente vietato disporre dell'immobile e che le regole di successione stabilite dal defunto (il padre) non autorizzavano l'amministratrice a integrare il consenso del donatore per compiere atti a titolo gratuito (cioè una donazione).

In appello, la Direzione generale ha revocato la nota di qualificazione, ritenendo che se il testatore aveva previsto che l'amministratore potesse disporre dei beni e, inoltre, non aveva stabilito un espresso divieto in relazione agli atti gratuiti, nulla impedisce all'amministratore, con il consenso dell'erede, di donare il bene in questione.


Anche le disposizioni testamentarie a favore di parenti del coniuge dopo una crisi coniugale sono inefficaci.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del 7 giugno 2024 (BOGC del 17 giugno 2024), in cui la DG risolve un caso relativo ad un'eredità di un uomo che, essendo sposato, ha fatto testamento, in cui ha designato la moglie come erede, con volgare sostituzione a favore dei suoi discendenti, e in mancanza di coniuge e discendenti, istituì eredi per metà dell'eredità i suoi genitori, in parti uguali e con diritto di accrescimento tra loro, e per l'altra metà dell'eredità i suoi suoceri (cioè i genitori di sua moglie all'epoca) , anch'essi in parti uguali e con diritto di accrescimento tra loro. E in mancanza di tali genitori, li sostituisce, come da prassi, con i rispettivi discendenti. Anni dopo, questo signore divorziò e successivamente morì.

Dopo la sua morte, i nipoti consanguinei (del "suo ramo familiare"), accettano l'eredità e la presentano per la registrazione al Catasto, e il Conservatore rifiuta la registrazione, comprendendo che, nel caso specifico, c'è un problema di interpretazione del testamento, in modo tale che, poiché la designazione di questi "suoceri" (cioè i genitori dell'ex moglie) è fatta in forma nominativa (con il loro nome e cognome), si potrebbe interpretare che, nel contesto del testamento, il divorzio non è una causa di inefficacia di questa sostituzione.

Dopo il relativo ricorso, la Direzione generale si è allineata al notaio ricorrente, stabilendo che, ai sensi dell'art. 422-13.4 del CCCat, una volta avvenuto il divorzio, il ricorso ai "suoceri" (suoceri e loro sostituti) diventa totalmente inefficace.


3.- Attenzione alle rinunce ai diritti ereditari, perché bisogna tenere conto anche dei sostituti.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació dell'11 giugno 2024 (BOGC del 19 giugno 2024), in cui la DG risolve un caso relativo a un'eredità che si sta risolvendo in virtù di un patto successorio, in cui, una signora, In questo caso, il DG risolve un caso relativo a un'eredità che si sta risolvendo in virtù di un patto successorio, in cui una signora ha preassegnato la metà della nuda proprietà di un immobile a una delle sue due figlie, insieme a una sostituzione fiduciaria residua a favore dei 4 nipoti della testatrice (cioè i figli della figlia a cui è stato preassegnato l'immobile), in parti uguali, e questi a loro volta sostituiti dai loro discendenti per discendenza, nel senso comune del termine.

Una volta che l'eredità è stata accettata dalla figlia e il suo diritto è stato registrato nel registro fondiario, i 4 nipoti (cioè i trustee), concedono un atto di rinuncia al trust residuo, in cui di fatto vi rinunciano. Quando viene presentato per la registrazione al Catasto, il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiuta la registrazione, sostenendo che nel documento presentato le parti rinunciano al trust residuo, ma questo non cancella il trust, poiché esiste una sostituzione comune per i loro discendenti.

La Direzione Generale in questa occasione si allinea al Conservatore, confermando la nota di qualificazione, stabilendo che, ai sensi dell'art. 426-7 CCCat,"il testatore può prevedere una volgare sostituzione fiduciaria nel caso in cui il chiamato fiduciario non diventi fiduciario per incapacità o non volontà", cosicché, se il chiamato fiduciario rinuncia al trust, il volgare sostituto è anch'esso fiduciario.


4.- Patti successori e divorzio. Inefficacia degli stessi

A seguito di un caso recentemente verificatosi in ufficio, si ricorda che, in conformità alle disposizioni dell'art. 431-17.2 CCCat, le successioni o attribuzioni particolari fatte a favore del coniuge o del convivente, o dei loro parenti, salvo espressa pattuizione contraria o per effetto dell'accordo, diventano inefficaci se, dopo la concessione, i coniugi si separano di fatto o di diritto, o divorziano, o il matrimonio viene dichiarato nullo, nonché se al momento del decesso è pendente una causa di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, a meno che non sia intervenuta la riconciliazione.

Nel caso di un'unione stabile, diventano inefficaci se, dopo la concessione, i partner si separano di fatto, a meno che non riprendano la loro convivenza, o se l'unione si estingue per una causa diversa dalla morte di uno dei partner o dal matrimonio tra di loro.

Questo vale anche per i parenti che sono solo parenti del coniuge o del convivente, direttamente o collateralmente entro il quarto grado, sia per sangue che per matrimonio.


5.- Il visto d'oro e il suo annuncio finale

Si ricorda che recentemente, attraverso un gruppo parlamentare e con l'appoggio del Governo, è stata avviata la procedura per l'eliminazione del cosiddetto"Visto d'oro" attualmente previsto dall'art. 63.2.b) della Legge 14/2013, che riconosce la possibilità che uno straniero non residente possa ottenere un visto per soggiornare/risiedere in Spagna se acquista una proprietà in Spagna con un investimento di valore pari o superiore a 500.000 euro per ciascun richiedente.

Sebbene la misura sia ancora in vigore (cioè gli attuali acquirenti possono continuare a beneficiarne), si prevede che venga abrogata nei prossimi mesi, il che potrebbe avere un impatto negativo sul mercato immobiliare di fascia alta. Da tenere in considerazione e, se necessario, informare i clienti (agenzie immobiliari, potenziali acquirenti, ecc.).


6.- I termini per l'iscrizione al catasto sono temporaneamente prorogati.

Si ricorda che, ai sensi della Risoluzione della Direzione Generale della Certezza del Diritto e della Fede Pubblica del 7 luglio 2023 (QUI è possibile consultare la stessa), una volta entrato in vigore il cosiddetto Registro Elettronico, ai sensi della Legge 11/2023, in via temporanea, e fino al 31 luglio 2024, il termine per l'abilitazione e l'invio degli atti nei Registri Fondiari, Mercantili e dei Beni Mobili è stato prorogato di 30 giorni lavorativi.

Ovvero 45 giorni lavorativi, di cui 15 giorni corrispondono alla scadenza ordinaria + 30 giorni alla scadenza prevista dalla Risoluzione.

Inoltre, in conformità con la Risoluzione della suddetta Direzione generale del 19 giugno 2024 (QUI è possibile consultarla), il termine per la qualificazione e l'invio dei documenti è prorogato di 15 giorni lavorativi :

  • Presentati e in attesa di liquidazione al 31 luglio 2024, a condizione che il loro termine ordinario di qualificazione e liquidazione non sia scaduto a tale data (proroga cumulabile con la proroga del termine della delibera del 7 luglio 2023).

Ad esempio, un documento presentato il 29 luglio 2024 avrà un termine di liquidazione di 60 giorni lavorativi (15 del termine ordinario + 30 del termine della Risoluzione del 7 luglio 2023 + 15 della Risoluzione del 19 giugno 2024).

  • Da presentare dal 1° al 31 agosto 2024.

Ad esempio, un documento presentato il 1° agosto 2024 avrà un termine di liquidazione di 30 giorni lavorativi (15 del termine ordinario + 15 della Risoluzione del 19 giugno 2024).

Queste proroghe, unite al termine di 10 giorni lavorativi per la notifica dell'atto previsto dalla legislazione ordinaria di diritto amministrativo, porteranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi a una proroga molto significativa dei termini per la registrazione degli atti presentati ai Registri immobiliari, commerciali e mobiliari.


7.- Ciò che viene registrato nel registro immobiliare spagnolo è regolato dalla legge spagnola.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 9 aprile 2024 (BOE del 26 aprile 2024), che è stata analizzata nel recente WebiNots dell'Associazione dei Notai della Catalogna del 26 giugno 2024. Il documento analizza un caso di diritto internazionale privato, in cui un defunto tedesco muore dopo aver fatto testamento in Germania (e la legge tedesca è applicabile alla sua successione), in cui nomina i suoi figli come eredi e nomina anche un esecutore.

In un primo atto, gli eredi accettano l'eredità paterna, che viene registrata nel registro fondiario spagnolo (cioè gli eredi vengono registrati come proprietari di un immobile a Maiorca). In un secondo atto, l'esecutore testamentario vende l'eredità a terzi (perché secondo la legge tedesca l'esecutore testamentario è autorizzato a rappresentare la comunità degli eredi e a compiere atti di disposizione).

Tuttavia, il Catasto rifiuta la registrazione sulla base della lex rei sitae, ossia sulla base dei principi fondamentali del diritto di registrazione spagnolo (il principio della tutela del proprietario registrato e il principio del tratto successivo), secondo cui l'esecutore testamentario non è il proprietario registrato dell'eredità con il potere di vendere l'immobile, poiché i proprietari registrati sono gli eredi, indipendentemente da ciò che dice la legge tedesca.

In appello, la Direzione generale si è allineata al cancelliere, confermando che, una volta registrato il diritto degli eredi in Spagna, la legge straniera esaurisce i suoi effetti e si applica la lex rei sitae, per cui, essendo l'eredità già registrata a nome degli eredi, essi ne sono i proprietari e l'esecutore testamentario non ha più il potere di venderla.

In ogni caso, questa posizione viene messa in discussione o qualificata dagli specialisti che analizzano la Risoluzione nel seminario.


8.- I documenti pubblici dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, in materia di successione, non necessitano di apostille.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 23 novembre 2023 (BOE del 14 dicembre 2024), che è stata analizzata nel recente WebiNots dell'Associazione dei Notai della Catalogna del 26 giugno 2024.

Analizza un caso di diritto internazionale privato, in cui la controversia verte essenzialmente sulla necessità o meno che i documenti pubblici in materia di eredità provenienti da un Paese straniero appartenente all'Unione Europea rechino l'apostilla richiesta dalla Convenzione dell'Aia n. XII del 5 ottobre 1961 o la legalizzazione.

La Direzione Generale, nella sua Risoluzione, stabilisce che, in base all'articolo 74 del Regolamento europeo sulle successioni, relativo alla "legalizzazione e altre formalità analoghe", non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti rilasciati in uno Stato membro nel quadro del presente regolamento.

Pertanto, in questi casi (ad esempio, una dichiarazione di successione rilasciata da un'autorità tedesca), non sarà necessario richiedere la documentazione apostillata.


9.- Successione e tassazione. Termini di prescrizione da tenere in considerazione

In allegato (QUI) Sentenza 2437/2024, della Sezione III della Corte di Cassazione, che tratta della tassazione nelle successioni in cui entra in gioco il diritto di trasferimento.

In sintesi, la sentenza stabilisce che, nei casi in cui l'erede muoia senza aver accettato o ripudiato l'eredità del defunto, trasmettendo tale diritto di accettazione o ripudio ai suoi eredi, il periodo di prescrizione del diritto dell'Amministrazione fiscale di liquidare l'imposta di successione si conta dal momento della morte del secondo erede o cedente, e non dalla morte del primo defunto.

Inoltre, è necessario tenere conto di questa sentenza, perché il decorso o meno del termine di prescrizione fiscale determina il tipo di accettazione dell'eredità che può essere effettuata. Se si ritiene che il termine di prescrizione sia scaduto, l'eredità può essere accettata solo in modo puro e semplice e non con beneficio d'inventario, con le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista della responsabilità.


10.- Controversia con la matrice elettronica e il verbale notarile

Recentemente è sorta una controversia tra alcuni istituti finanziari in relazione ai verbali notarili di atti pubblici, in particolare per quanto riguarda l'addebito delle diligenze da includere nella matrice, derivanti dalle azioni aggiuntive imposte dall'implementazione del nuovo protocollo elettronico. La controversia è incentrata sul fatto che, secondo l'interpretazione di questi istituti, le nuove voci di onorario relative al protocollo elettronico sono servizi che non sono stati espressamente richiesti dall'istituto, per cui non dovrebbero essere inclusi negli onorari pagati dalla banca.

In contrasto con questa interpretazione, va sottolineato che la nuova normativa introdotta dalla legge 11/2023 dell'8 maggio sulla digitalizzazione dei procedimenti notarili e di cancelleria (QUI è possibile consultarla), obbliga i notai a compiere una serie di azioni aggiuntive quando autorizzano tutti i tipi di atti pubblici, ossia la loro incorporazione nel protocollo elettronico, il loro confronto con la matrice originale (al fine di garantire la concordanza tra entrambi i documenti) e, infine, il loro deposito nella banca dati istituita a tal fine dal Consiglio Generale del Notariato, e devono lasciare traccia di tutto ciò nell'atto pubblico mediante una diligenza (art. 17.2 della Legge sul Notariato).

Tenendo conto deitre obblighi sopra descritti che la nuova legislazione impone al notaio, tutti gli atti pubblici che vengono autorizzati devono includere queste formalità di"incorporazione ", "collazione" e"deposito" per dimostrare che questi obblighi imposti dalla legge al notaio sono stati debitamente adempiuti, generando i corrispondenti onorari previsti dal Regio Decreto 1426/1989, del 17 novembre, che approva gli onorari dei notai (QUI è possibile consultarlo), ossia 3,01 euro ciascuno, per un totale di 9,03 euro.

In allegato (QUI) i dettagli della controversia e l'analisi giuridica della questione da parte dell'Ufficio Notarile.

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Note legali pratiche - Giugno 2024
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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