In allegato (QUI) Risoluzione della Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del 7 giugno 2024 (BOGC del 17 giugno 2024), in cui la DG risolve un caso relativo ad un'eredità di un uomo che, essendo sposato, ha fatto testamento, in cui ha designato la moglie come erede, con volgare sostituzione a favore dei suoi discendenti, e in mancanza di coniuge e discendenti, istituì eredi per metà dell'eredità i suoi genitori, in parti uguali e con diritto di accrescimento tra loro, e per l'altra metà dell'eredità i suoi suoceri (cioè i genitori di sua moglie all'epoca) , anch'essi in parti uguali e con diritto di accrescimento tra loro. E in mancanza di tali genitori, li sostituisce, come da prassi, con i rispettivi discendenti. Anni dopo, questo signore divorziò e successivamente morì.
Dopo la sua morte, i nipoti consanguinei (del "suo ramo familiare"), accettano l'eredità e la presentano per la registrazione al Catasto, e il Conservatore rifiuta la registrazione, comprendendo che, nel caso specifico, c'è un problema di interpretazione del testamento, in modo tale che, poiché la designazione di questi "suoceri" (cioè i genitori dell'ex moglie) è fatta in forma nominativa (con il loro nome e cognome), si potrebbe interpretare che, nel contesto del testamento, il divorzio non è una causa di inefficacia di questa sostituzione.
Dopo il relativo ricorso, la Direzione generale si è allineata al notaio ricorrente, stabilendo che, ai sensi dell'art. 422-13.4 del CCCat, una volta avvenuto il divorzio, il ricorso ai "suoceri" (suoceri e loro sostituti) diventa totalmente inefficace.