1/6/2025
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Note legali pratiche

Note legali pratiche - Maggio 2025

1.- Giuramento di cittadinanza davanti a un notaio. Richiamo dei vari aspetti da tenere in considerazione

È collegato (QUI) la comunicazione inviata dal Capo del Registro Civile di Barcellona, in relazione ai giuramenti di cittadinanza che si svolgono davanti a un notaio. In particolare:

  • Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 51.1 della Legge sullo stato civile, le persone interessate possono mantenere solo due nomi semplici o un nome composto (e non tre, come alcune persone hanno nei loro Paesi d'origine).
  • Si ricorda inoltre che non è corretto mantenere il cognome del marito al posto del cognome da nubile della madre, né accettare il cognome da nubile della madre con la preposizione del cognome del marito.
  • Infine, è importante verificare la corretta conoscenza della lingua spagnola per garantire il rispetto delle disposizioni di legge e, se del caso, evitare il furto di identità.

Da tenere in considerazione in tutti i giuramenti di cittadinanza da formalizzare davanti a un notaio.


2.- Cessione di abitazioni libere dai genitori ai figli. Non è computata come donazione che può essere inclusa nell'eredità.

In allegato (QUI) link all'interessante Sentenza della Corte di Cassazione (STS 32/2025, del 7 gennaio), in cui viene risolto un caso in cui si discute se la cessione (durante la vita dell'attuale proprietario) di una casa a un figlio in condizioni precarie (cioè lasciare una casa a un figlio per viverci in cambio di nulla) debba o meno essere computabile nell'eredità di tali genitori come donazione collazionabile, una volta avvenuta la loro morte.

In questo caso, la Corte di Cassazione risponde negativamente, affermando che, in questi casi, si tratta di un trasferimento gratuito di un immobile, che non comporta la donazione di alcun diritto, poiché chi trasferisce l'immobile in via precaria, come in questo caso, può porre fine a questa situazione a suo piacimento, senza che l'occupante abbia un titolo che riconosca un diritto di possesso al di là della volontà del proprietario, che si rinnova in ogni momento. Per questo motivo, non si può accettare che il valore di mercato dell'uso dell'abitazione trasferita in precarietà debba essere preso in considerazione ai fini del calcolo della quota legittima o della sua eventuale collazione.


3.- Flash fiscale. Incidenza del valore di un immobile dichiarato in un atto notarile nel calcolo della plusvalenza.

In allegato (QUI) link a un nuovo Flash Fiscale dell'Associazione Notarile della Catalogna, in cui il notaio Manuel Sarobe Oyarzun, analizza la risoluzione del Tribunale Economico-Amministrativo del 19 novembre 2024, sull'incidenza del valore di un immobile dichiarato in un atto nel calcolo delle plusvalenze.

Pertanto, la questione chiave in questi casi è quale valore possa essere calcolato per un edificio che non è stato accreditato con fatture, con la sentenza del TEAC che stabilisce che solo gli investimenti effettivamente effettuati e giustificati con documenti possono essere inclusi nel valore di acquisizione, in modo che la semplice dichiarazione nell'atto non sia sufficiente.

Pertanto, il contribuente deve conservare le fatture fino alla vendita dell'immobile, in modo che, in mancanza di prove, l'amministrazione possa assegnare un valore nullo all'edificio, anche se viene presentata una perizia tecnica senza il supporto di pagamenti accreditati.


4.- La surrogazione del creditore ipotecario, effettuata in un atto pubblico nel contesto di una compravendita immobiliare, non è soggetta alla quota graduale dell'AJD.

In allegato (QUI) link a un interessante e recentissimo post del prestigioso studio legale Ashurst, in cui si fa eco a una recente consultazione vincolante presentata da detto studio, e risolta dalla Direzione Generale delle Imposte, in cui si pone la questione se l'atto di vendita di un immobile e la surrogazione del debitore ipotecario siano o meno soggetti alla quota progressiva di AJD.

In questa Risoluzione, la DGT risponde negativamente, per cui, in questo tipo di transazione congiunta (cioè vendita più surrogazione del debitore), non è soggetta alla quota graduale dell'imposta di bollo ("AJD"), fatta salva, ovviamente, la tassazione della vendita stessa, questione non controversa.

Non appena la risoluzione sarà pubblicata nel motore di ricerca della DGT, verrà linkata.


5.- Fusione di società e certificati fiscali. Non è necessario dimostrare di essere in regola con il pagamento delle imposte regionali o locali.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale per la Sicurezza Giuridica e la Fede Pubblica del 2 aprile 2025 (BOE del 17 maggio 2025), in cui la Direzione Generale risolve un caso relativo a un atto di fusione di società in cui si accredita che le società coinvolte nella fusione sono in regola con gli obblighi fiscali, fornendo a tal fine due certificati dell'Agenzia Statale per l'Amministrazione Fiscale e quelli della Sicurezza Sociale.

Quando il documento è stato presentato per la registrazione, il Conservatore del registro delle imprese si è rifiutato di registrarlo, sostenendo che, inoltre, era necessario dimostrare di essere in regola con gli obblighi fiscali nei confronti della Comunità autonoma e del Comune di appartenenza.

In seguito a un ricorso, la Direzione generale ha risolto il caso revocando la nota di qualificazione, ritenendo che in questi casi sia necessario solo accreditare che l'impresa sia in regola con gli obblighi fiscali presso l'AEAT (Ufficio delle imposte dello Stato) e con la Previdenza sociale, e che non sia proporzionato richiedere ulteriori accreditamenti (presso le amministrazioni regionali o locali) nel caso di questo tipo di modifiche strutturali.


6.- La rinuncia a un'eredità a favore di una persona specifica genera obblighi fiscali per il rinunciante.

In allegato (QUI) link alla consultazione vincolante della DGT (numero V0411-25, del 20 marzo), in cui la Direzione Generale delle Imposte risolve il caso di un contribuente che ha rinunciato al 25% di un appartamento ereditato a favore di uno dei suoi fratelli.

In questi casi, l'organo direttivo del Ministero delle Finanze stabilisce che, quando il contribuente rinuncia all'eredità a favore di un altro erede, deve essere pagata anche l'imposta di successione, in quanto l'eredità si considera precedentemente accettata (si ritiene quindi che non si tratti di una pura rinuncia all'eredità, ma di una rinuncia a favore di una persona specifica).

Inoltre, la DGT sottolinea che, in questo caso, l'erede dovrà pagare anche l'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla donazione al fratello, anche se solo se ha determinato una plusvalenza, mentre, se si tratta di una perdita, non potrà dedurla.


7.- Acquisto di VPO e ITP. Le imposte devono essere pagate sul valore di riferimento e poi, se del caso, si deve richiedere il pagamento di un'imposta.

In allegato (QUI) link a una consultazione vincolante della DGT (numero V0435-25, del 21 marzo), in cui la Direzione generale delle imposte risolve il caso di un contribuente che acquista un alloggio sovvenzionato (VPO), in cui il prezzo di acquisto (fissato dall'amministrazione) è inferiore al valore di riferimento.

In questo caso, il contribuente solleva la questione se, poiché il prezzo di vendita è stato fissato dall'amministrazione, sia necessario liquidare l'ITP della transazione sulla base di tale prezzo o sulla base del valore di riferimento.

La DGT risolve il caso applicando le norme generali, ossia ricorda che il contribuente è tenuto a effettuare la corrispondente autovalutazione per il valore di riferimento e, una volta pagato, se ritiene che il valore assegnato sia lesivo dei suoi legittimi interessi, può chiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'imposta pagata in eccesso, attraverso le vie legali stabilite a tal fine.


8.- Forma di determinazione dell'erede quando il defunto ha istituito erede, nel suo testamento, il parente che più si prende cura di lui. Non è necessario cancellarlo espressamente per formalizzare il trasferimento.

In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica del 2 aprile 2025 (BOE del 17 maggio 2025), in cui la Direzione Generale risolve un caso riguardante un atto di successione, relativo alla successione di una signora che, nel suo testamento, ha istituito erede universale di tutti i suoi beni "i parenti che si prenderanno maggiormente cura di lei durante gli ultimi anni della sua vita".

Alla morte della testatrice, l'erede che ne ha avuto la massima cura, accredita questa condizione con un atto di notorietà, fornendo la relativa prova, che viene dichiarata come Notorio dal notaio in questione.

Una volta presentato questo atto per la registrazione, il cancelliere lo ha qualificato negativamente, ritenendo che l'istituzione di erede sia incerta e, quindi, sia opportuno aprire la successione intestata.

Contro questo parere, è stato presentato il relativo ricorso alla Direzione Generale e la qualifica è stata revocata, ritenendo corretto l'iter seguito dagli interessati, ovvero che in questo tipo di situazione la designazione dell'erede è valida e lo strumento idoneo a determinare l'erede che si è preso maggiormente cura della testatrice è l'atto notarile di notorietà, in cui devono essere fornite le prove corrispondenti per accreditare l'identità della persona in questione.


9.- Crisi aziendale e azioni degli amministratori. Le cose devono essere fatte bene o ci possono essere gravi conseguenze per gli amministratori.

In allegato (QUI) link all'interessante Sentenza del Tribunale Provinciale di Oviedo del 4 marzo 2025 (SAP 776/2025), che risolve un caso di chiusura disordinata e improvvisa delle attività di una società commerciale (il classico "persianazo" in cui l'azienda smette di operare "dall'oggi al domani", senza seguire i canali stabiliti per le crisi aziendali e senza procedere a un'adeguata liquidazione delle attività e delle passività della società).

In questi casi, come si legge nella Sentenza, ciò può portare all'imposizione di una responsabilità personale nei confronti degli amministratori della società, in quanto, in sintesi, qualsiasi società "può andare male", ma in tal caso la legge stabilisce i canali per ordinare questa crisi d'impresa (procedure concorsuali, ecc.), per cui, se questi canali non vengono seguiti e si sceglie il "persianazo", ciò può portare a gravi conseguenze economiche per i dirigenti della società che adottano questa soluzione sbagliata.


10.- Debiti fiscali della società e responsabilità degli amministratori. La colpa degli amministratori deve essere provata

In allegato (QUI) il link a un articolo di giornale che fa riferimento a una sentenza molto recente e rilevante in ambito fiscale, in quanto la Corte Suprema, nella sentenza del 20 maggio 2025 (il link sarà fornito non appena sarà pubblicata sul CENDOJ), ha stabilito che quando una società ha debiti fiscali, la responsabilità sussidiaria degli amministratori per tali debiti non opera automaticamente, Piuttosto, essendo di natura sanzionatoria, in questi casi l'Amministrazione fiscale, per poter derivare la responsabilità prevista dalla Legge generale tributaria, deve osservare un procedimento sanzionatorio con tutte le garanzie costituzionali (come la presunzione di innocenza, ad esempio), ed è quindi obbligatorio provare la colpa dell'amministratore nella generazione e nel mancato pagamento di tale debito.

Pertanto, d'ora in poi, quando una società ha dei debiti, non potrà automaticamente chiedere il pagamento ai suoi amministratori, ma dovrà dimostrare la loro colpa e la loro responsabilità per poter chiedere sussidiariamente il loro pagamento.

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Note legali pratiche - Maggio 2025
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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