In allegato (QUI) Risoluzione della Direzione generale della sicurezza giuridica e della fede pubblica del 4 novembre 2024 (BOE del 22 novembre 2024), in cui la Direzione generale risolve un caso relativo alla registrazione di una sentenza del tribunale che dichiara risolta una compravendita.
Il caso si basa su una vendita (in cui l'acquirente, per finanziare l'acquisto, richiede un mutuo ipotecario, che viene registrato al momento della formalizzazione della vendita). Una volta formalizzata la vendita, sorgono disaccordi tra le parti, che finiscono per portare il loro conflitto in tribunale. Il procedimento giudiziario si conclude con la dichiarazione di risoluzione della compravendita, ossia la sua nullità, e le parti devono restituire le reciproche prestazioni (ossia l'immobile al venditore e il prezzo pagato all'acquirente).
Una volta che questa sentenza è stata presentata per l'iscrizione nel registro fondiario, si presenta l'interessante posizione del creditore ipotecario, che ha legittimamente iscritto il suo diritto prima che l'intera controversia sorga e venga risolta.
A questo punto, la DG, allineandosi ai criteri del Conservatore, delibera che, in questi casi, per poter registrare la risoluzione della compravendita (cioè che la casa cessi di essere intestata al "compratore" e torni ad essere intestata al "venditore"), sarà necessario, in primo luogo, dimostrare il deposito delle somme dovute e, soprattutto, dimostrare il consenso della banca creditrice (cioè, la banca titolare del diritto reale ipotecario dovrà acconsentire ), la banca titolare del diritto reale ipotecario dovrà acconsentire), poiché, non essendo stato registrato il credito al momento della comparsa del titolare dell'ipoteca, per mandato imperativo della legge ipotecaria (articoli 20, 37, 40 e 82), la cancellazione o la modifica delle iscrizioni dei titolari successivi è impedita senza il loro consenso espresso o tacito, volontario o forzato.
Pertanto, fate molta attenzione in queste situazioni litigiose, perché al di là della vittoria giudiziaria, sarà necessario negoziare con la banca creditrice per far sì che il debito venga cancellato e che questa acconsenta alla registrazione della delibera di compravendita, altrimenti non sarà possibile, e la vittoria giudiziaria sfumerà.