Quali sono le differenze tra una S.L. e una S.A.?
15/7/2022
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Mercantile

Quali sono le differenze tra una S.L. e una S.A.?

Contenuto di questo articolo

Infatti, quando un imprenditore sta pensando di avviare una nuova impresa, uno dei dubbi più comuni è quello di decidere quale forma giuridica dare alla sua nuova società.

In questo senso, al di là delle possibilità di esercitare l'attività professionale come lavoratore autonomo (QUI è possibile consultare un articolo del nostro blog con dettagli sull'argomento), nel campo del diritto commerciale, le due opzioni principali tra cui possiamo scegliere sono quelle note come:

  • Società a responsabilità limitata (o SL).
  • Società per azioni (o SA).

Visti i dubbi che molti dei miei clienti mi pongono al riguardo nel mio lavoro quotidiano di notaio, ho ritenuto conveniente e utile creare una piccola guida pratica per mettere a confronto le due figure, dettagliandone le principali differenze in modo che, alla luce di questo confronto, ogni imprenditore o commerciante possa optare per la figura che più gli conviene e che meglio si adatta al suo particolare progetto.


Capitale sociale minimo

Il capitale sociale minimo iniziale della nuova società sarà di:

  • SL: 3.000 euro.
  • SA: 60.000 euro.

Pertanto, per creare la nuova società, i soci fondatori della nuova società dovranno, in linea di principio, avere almeno 3.000 euro nel caso delle SL e 60.000 euro nel caso delle SA (fatte salve le particolarità descritte di seguito).


Capitale sociale iniziale versato

Al momento della costituzione della nuova società, i soci fondatori devono essere consapevoli che, in linea di principio, sono necessari almeno 3.000 euro per la costituzione di una SL e almeno 60.000 euro per una SA

Vi sono, tuttavia, alcuni casi particolari in cui questa regola generale viene derogata:

  • SL: Esiste la figura della società a responsabilità limitata in regime di formazione successiva (art. 4 bis Capital Companies Act), in virtù della quale è possibile creare una SL con un capitale sociale iniziale inferiore a 3.000 euro. In questo caso, man mano che la società genera utili, deve accantonare almeno il 20% dell'utile d'esercizio a riserva legale, oltre ad altre restrizioni che si estendono alla limitazione della distribuzione di dividendi o della remunerazione da pagare agli azionisti o agli amministratori.
  • SA: Nel caso delle SA, c'è anche una particolarità da evidenziare, ovvero la possibilità di versamento parziale del capitale sociale (articolo 79 della legge sulle società di capitali), in virtù della quale gli azionisti di una nuova SA, al momento della costituzione, devono sottoscrivere integralmente l'intero capitale sociale, ma hanno la possibilità di versare, al momento della costituzione, solo il 25% del capitale totale sottoscritto (ovvero 15.000 euro in una SA con un capitale sociale minimo di 60.000 euro), potendo così rimandare il restante versamento a una data successiva.15 .000 in una S.A. con un capitale sociale minimo di 60.000 euro), e l'importo rimanente può essere versato in un secondo momento.

Apporto non monetario al capitale sociale

Infatti, quando viene creata una società di capitali (SL o SA), il capitale sociale conferito dagli azionisti può essere sotto forma di contributi monetari (denaro) o non monetari (cioè sotto forma di beni o diritti, come macchinari, attrezzature per ufficio, materie prime, ecc.)

Nel caso in cui il contributo sia effettuato sotto forma di contributi non in contanti, occorre tenere conto delle seguenti differenze:

  • SL: La valutazione delle attività conferite sarà effettuata dagli stessi azionisti conferenti.
  • SA: La valutazione dei beni conferiti deve essere effettuata mediante una relazione di uno o più esperti indipendenti con competenze professionali, nominati a tal fine dal Registro di commercio della sede legale della nuova società.
  • ~Esistono tuttavia alcune eccezioni a questo obbligo, previste dall'articolo 69 della legge sulle società di capitali, ad esempio nel caso di titoli quotati su un mercato secondario ufficiale(come le azioni di una società Ibex35 , ad esempio).

Trasferimento di azioni e titoli

Una volta costituita la società, è possibile che in futuro i soci della società desiderino trasferire in parte o del tutto la loro partecipazione nella società, per qualsiasi motivo (per realizzare una plusvalenza, perché non sono più interessati a possedere l'attività, ecc.) In questo caso, le vendite devono tenere conto delle seguenti particolarità:

Da tenere in considerazione in caso di SL:

  • Il trasferimento deve essere registrato in un documento pubblico (cioè deve essere formalizzato in un atto davanti a un notaio).
  • Occorre inoltre tenere presente che le azioni non sono di norma liberamente trasferibili (tranne in caso di acquisizione da parte di un altro azionista, del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti dell'azionista venditore o di società dello stesso gruppo). 
  • A parte questi casi specifici (e a meno che non sia previsto diversamente dallo statuto), la legge riconosce un diritto di prelazione a favore dei restanti azionisti, ai sensi dell'articolo 107 della legge sulle società di capitali.

Da tenere in considerazione in caso di SA:

  • Le azioni della società possono essere rappresentate da certificati (che possono essere nominativi o al portatore) o da scritture contabili. A seconda della forma, il loro trasferimento si rifletterà in un modo o nell'altro.
  • ~Titoli non stampati: il trasferimento deve essere notificato alla società (e, se registrato, deve essere iscritto nel registro delle azioni nominative).
  • ~I titoli sono statistampati e consegnati:
  • ~~Azioni al portatore: mediante consegna del titolo del venditore all'acquirente.
  • ~~Azioni nominative: mediante girata (e successiva iscrizione del trasferimento nel registro delle azioni nominative).
  • ~Registrazioni contabili: mediante trasferimento contabile e relativa registrazione a favore dell'acquirente.
  • Va inoltre ricordato che, per loro natura, le azioni della società saranno in linea di principio liberamente trasferibili (l'azionista può venderle a chi vuole), a meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente (tenendo presente che, in ogni caso, le clausole dell'atto costitutivo della società che rendono le azioni della società praticamente non trasferibili sono nulle).

Durata del mandato dell'organo di gestione

Come sappiamo, quando viene creata una società di capitali, sia essa una SL o una SA, deve avere un organo di amministrazione, cioè una persona o un gruppo di persone a cui gli azionisti affidano la responsabilità della gestione della società per il raggiungimento del suo scopo sociale.

Per quanto riguarda la durata del mandato dell'amministratore, è necessario indicare quanto segue:

  • SL: Gli amministratori della società a responsabilità limitata restano in carica a tempo indeterminato, a meno che l'atto costitutivo non stabilisca una durata specifica (nel qual caso possono essere rieletti una o più volte per periodi di uguale durata).
  • ~Si noti inoltre che, nel caso delle SL, se si sceglie il Consiglio di Amministrazione come tipo di organo amministrativo, il numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione sarà di 12 persone.
  • SA: Gli amministratori di una società per azioni restano in carica per il periodo indicato nello statuto, che non può superare i sei annie deve essere uguale per tutti.

Strumenti per ottenere risorse

Per quanto riguarda gli strumenti di reperimento delle risorse (sia per i soci che per l'azienda stessa), è necessario commentare le seguenti differenze:

Nel caso di società quotate, cioè di società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato spagnolo(ad esempio, le società dell'Ibex35), è necessario indicare che possono essere quotate solo le SA (e non le SL).

Per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni, è necessario chiarire le seguenti differenze:

  • SL: le SL possono emettere obbligazioni o altri titoli che riconoscono o creano debito, ma le SL non possono emettere obbligazioni o altri titoli che riconoscono o creano debito:
  • ~Con una limitazione dell'importo (il totale delle emissioni della SL non può superare il doppio del suo patrimonio netto, a meno che l'emissione non sia garantita da ipoteca, pegno di titoli, garanzia pubblica o garanzia di un istituto di credito).
  • ~Con una limitazione tipologica, in quanto la SL non può emettere obbligazioni convertibili in azioni.
  • SA: possono anche emettere obbligazioni o altri titoli che riconoscono o creano debito, ma senza le restrizioni indicate sopra.

Modifica dello statuto

Se una società a responsabilità limitata esistente desidera modificare il proprio statuto, è necessario tenere conto delle seguenti particolarità:

  • SL: Non è richiesta alcuna relazione di supporto da parte degli amministratori.
  • SA: La legge prevede che gli amministratori presentino una relazione che giustifichi la necessità e i meriti della modifica prevista.

Diritto di partecipare alle riunioni

Come è noto, uno dei principali diritti dell'azionista di una società di capitali è la possibilità di partecipare all'Assemblea degli azionisti per concorrere alle relative votazioni per l'adozione delle opportune delibere societarie. 

Pertanto, in relazione a questo diritto, è necessario essere consapevoli delle seguenti particolarità differenzianti:

  • SL: Tutti gli azionisti SL hanno diritto a partecipare all'assemblea generale della società, indipendentemente dal numero di azioni possedute.
  • SA: Nelle SA, invece, lo statuto può richiedere un numero minimo di azioni per poter partecipare all'assemblea generale, ma in nessun caso tale numero può superare l'uno per mille del capitale sociale.

Quorum e delibere dell'Assemblea generale

Per quanto riguarda i quorum di partecipazione e di adozione delle delibere dell'assemblea generale della società di capitali, occorre fare le seguenti distinzioni:

Quorum di presenze:

  • SL: La legge non stabilisce un quorum minimo di partecipazione all'assemblea generale delle SL, per cui, ove applicabile, sarà necessario il numero minimo di azionisti richiesto per adottare la relativa delibera.
  • SA: La legge stabilisce il numero minimo di azionisti che devono essere presenti affinché l'assemblea generale sia considerata validamente costituita, ossia
  • ~Primaconvocazione: gli azionisti presenti o rappresentati per delega devono detenere almeno il venticinque per cento del capitale sottoscritto con diritto di voto (in ogni caso, lo statuto può stabilire un quorum più elevato).
  • ~Secondaconvocazione: la costituzione dell'assemblea è valida indipendentemente dal capitale presente in assemblea (a meno che lo statuto non stabilisca un quorum specifico, che deve necessariamente essere inferiore a quello stabilito dallo statuto o richiesto dalla legge per la prima convocazione).

Quorum per l'adozione delle delibere:

  • SL: Per l'adozione valida delle risoluzioni corrispondenti devono essere raggiunte le seguenti maggioranze:
  • ~Maggioranza ordinaria: le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, purché rappresentino almeno un terzo dei voti corrispondenti alle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale (senza contare le schede bianche).
  • ~Maggioranzalegale rafforzata:
  • ~~L'aumento o la riduzione del capitale e ogni altra modifica dello statuto richiedono il voto favorevole di oltre la metà dei voti corrispondenti alle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale.
  • ~~L'autorizzazione agli amministratori di esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività identica, analoga o complementare all'oggetto sociale; l'abolizione o la limitazione del diritto di opzione negli aumenti di capitale; la trasformazione, la fusione, la scissione, il trasferimento globale di attività e passività e il trasferimento della sede sociale all'estero, nonché l'esclusione degli azionisti richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei voti corrispondenti alle partecipazioni in cui è suddiviso il capitale della società.
  • ~Maggioranzastatutaria rafforzata: per tutte o alcune materie specifiche, lo statuto può richiedere una percentuale di voti favorevoli superiore a quella prevista dalla legge, senza raggiungere l'unanimità o, a seconda dei casi, il voto favorevole di un certo numero di membri.
  • SA: Per la valida adozione delle relative risoluzioni devono essere raggiunte le seguenti maggioranze:
  • ~Maggioranza ordinaria: le delibere della Società saranno adottate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea (in modo che una delibera si consideri adottata quando riceve più voti a favore che contrari del capitale presente o rappresentato).
  • ~Maggioranzalegale rafforzata: per l'adozione di alcune delibere(ad es. aumento o riduzione del capitale, modifiche statutarie, emissione di obbligazioni, modifiche strutturali, ecc:
  • ~~Se il capitale presente o rappresentato supera il cinquanta per cento, è sufficiente che la risoluzione sia adottata a maggioranza assoluta.
  • ~~Se l'assemblea generale si tiene in seconda convocazione con la presenza di un numero di soci compreso tra il 25% e il 50% del capitale sociale, è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale presente o rappresentato per delega.
  • ~Maggioranzastatutaria rafforzata: in ogni caso, lo statuto della SA può innalzare le maggioranze sopra indicate.

Conclusione

Dopo aver esposto le principali caratteristiche che differenziano le SL dalle SA, e per concludere, è necessario trarre una serie di conclusioni finali affinché, in linea di massima, i futuri imprenditori o imprenditrici possano scegliere il tipo di azienda più adatto al loro nuovo progetto imprenditoriale. Così:

  • In linea di massima, le società a responsabilità limitata (o SL), date le loro caratteristiche, saranno più adatte per i progetti imprenditoriali più modesti (in quanto serviranno molti meno soldi per la costituzione), dove è richiesta una gestione più semplice, agile e dinamica, e anche in quei progetti imprenditoriali di natura familiare dove l'unità della partecipazione azionaria è un valore da preservare.
  • D'altra parte, la figura della società per azioni (o SA) sarà più interessante per i progetti imprenditoriali di maggiori dimensioni, che per loro natura richiedono un capitale iniziale più elevato e che, per le loro caratteristiche attuali o future, date le loro possibilità di crescita, è necessario in futuro ottenere fonti di finanziamento su larga scala o ottenere plusvalenze dagli azionisti attraverso la vendita delle loro azioni.

Nella speranza che questo articolo abbia fornito informazioni interessanti per i futuri imprenditori interessati alla costituzione di una società a responsabilità limitata, rimango a vostra disposizione per aiutarvi in qualsiasi cosa abbiate bisogno nell'ambito della costituzione della vostra futura società.

Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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