Come accettare e dividere un'eredità?
11/1/2018
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Eredità e donazioni

Come accettare e dividere un'eredità?

In questo articolo troverete

Come è già stato sottolineato nella pubblicazione degli altri istituti del diritto successorio, la prima, e forse la principale, questione di fondo da tenere in considerazione è che la morte delle persone è un fatto naturale, una realtà biologica immutabile e inevitabile che riguarda tutti gli esseri umani, poiché tutti noi, prima o poi, moriamo.

Questa realtà, al di là del dolore e del dispiacere che genera in tutti i parenti e i cari della persona deceduta, genera una serie di conseguenze nella sfera patrimoniale degli individui che devono essere ordinate e risolte, poiché ogni essere umano, quando muore, in misura maggiore o minore, ha una serie di beni, diritti e obblighi la cui proprietà deve essere trasferita. Logicamente, è necessario determinare la nuova proprietà di tutti questi beni, diritti e obblighi, per garantire la certezza del diritto, la conservazione e il mantenimento di tali beni, diritti e obblighi e del valore che custodiscono, nonché la continuazione delle attività e dei rapporti giuridici che derivano da tali beni e che apportano valore e ricchezza alla società.

Su questa base, il legislatore spagnolo, consapevole della trascendenza che queste situazioni generano nella vita e nella morte delle persone, ha stabilito da tempo un insieme di norme giuridiche che regolano la successione delle persone, cioè l'insieme di norme che devono regolare come si determina la nuova proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi di una persona quando questa muore. Attualmente, queste norme si trovano nel Titolo III del Libro III del Codice Civile, che comprende un gran numero di precetti (il che indica di per sé l'importanza dell'argomento), in particolare gli articoli da 657 a 1087.

Allo stesso modo, tutte queste norme statali sono integrate dalle disposizioni del diritto civile forale di alcune comunità autonome, che hanno una propria legge in materia che sarà applicabile a tutte le persone il cui stato civile lo determina.

Nel corso dello studio degli istituti di diritto successorio finora pubblicati, come il testamento, la dichiarazione di successione o il patto successorio, il lettore avrà acquisito familiarità con le caratteristiche principali dei diversi titoli successori, ossia con le diverse modalità di determinazione della nuova proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi di una persona deceduta.

Arrivati a questo punto, e dopo aver stabilito a quali persone specifiche corrispondono i diritti ereditari della persona deceduta, è il momento di analizzare e studiare le caratteristiche principali dell'ACCETTAZIONE E DELLA PARTIZIONE DELL'EREDITA' DI FRONTE A UN NOTAIO, che permetterà a queste persone, chiamate eredi o legatari come abbiamo già visto, di diventare effettivamente i nuovi proprietari dell'eredità della persona deceduta, essendo a tutti gli effetti i nuovi proprietari dei beni, dei diritti e degli obblighi che compongono l'eredità.


Che cos'è l'accettazione e la divisione dell'eredità?

È l'atto notarile che registra il momento in cui le persone designate come eredi e/o legatari, per testamento, per patto successorio o per legge attraverso l'atto di dichiarazione di erede intestato, si presentano davanti al notaio con l'obiettivo di esprimere formalmente e inequivocabilmente la loro volontà di diventare i nuovi proprietari del patrimonio della persona deceduta che ha causato la successione. Pertanto, attraverso questo strumento pubblico, qualsiasi legittimario può, in modo definitivo, assumere formalmente la proprietà dei beni, dei diritti e degli obblighi corrispondenti all'eredità, data la sua qualità di erede o di legatario.


L'accettazione e la divisione dell'eredità sono la stessa cosa?

Concettualmente sono distinti, anche se in pratica si svolgono di solito contemporaneamente perché sono strettamente correlati. Quando una persona muore, si apre la sua successione e sono chiamati all'eredità coloro che il defunto dichiara nel suo testamento e, in mancanza, coloro che la legge stabilisce. L'accettazione dell'eredità non deve essere confusa con la sua distribuzione, anche se ovviamente non c'è distribuzione se non c'è un'accettazione preventiva.

  1. Accettazione dell'eredità: è l'atto con cui il chiamato all'eredità esprime la sua intenzione di acquisire la qualità di erede. Si tratta di un atto unilaterale, per il quale non è necessario l'intervento degli altri chiamati alla successione. È molto importante tenere presente che nessuno acquisisce la qualità di erede se non accetta l'eredità, e con l'accettazione si acquisisce solo la qualità di erede, ma non beni specifici o quote dei beni dell'eredità. Infine, per quanto riguarda l'accettazione, va notato che essa può essere espressa o tacita (come vedremo in dettaglio più avanti).
  2. La divisione dell'eredità: è l'atto con cui tutti i chiamati all'eredità, che l'hanno accettata, saldano i debiti e distribuiscono i beni. Pertanto, a differenza dell'accettazione dell'eredità, che viene fatta individualmente da ciascun erede, la divisione dell'eredità viene fatta da tutti. È importante sapere che nella distribuzione dell'eredità si applica il principio dell'unanimità e non della maggioranza. In caso di disaccordo nella spartizione da parte degli eredi, in assenza di accordo, una soluzione è quella di chiedere la nomina di un commercialista per la spartizione (come spiegato anche in una domanda successiva).

In breve, come indicato sopra, sebbene si tratti di concetti e tempi diversi, è più comune che l'accettazione e la partizione vengano effettuate contemporaneamente davanti a un notaio nello stesso giorno.


Qual è lo scopo dell'atto di accettazione e di divisione dell'eredità e dell'assegnazione del legato?

Come appena evidenziato nel quesito precedente, con l'atto di accettazione e di divisione dell'eredità e di attribuzione del legato, gli eredi o legatari dell'eredità esprimono innanzitutto, in modo formale e solenne, la loro volontà di diventare i nuovi proprietari del patrimonio del defunto che ha causato la successione, al fine di distribuire successivamente tra loro il suddetto patrimonio nella porzione corrispondente a ciascuno di essi, il tutto in virtù delle disposizioni stabilite a tal fine dal defunto nel testamento o nel patto successorio o, in mancanza, delle norme stabilite a tal fine per i casi di successione intestata.

Nell'ambito del diritto comune, la disciplina dell'accettazione dell'eredità si trova negli articoli 988 e seguenti del Codice Civile, dai quali si evidenziano i seguenti aspetti principali che gli utenti dovrebbero tenere presenti:

  • controllo
    In primo luogo, è indubbiamente necessario avere ben chiaro che l'accettazione dell'eredità (o altrimenti il ripudio o la rinuncia alla stessa, istituto al quale dedicherò il successivo articolo del mio blog) ai sensi dell'articolo 988 del Codice Civile, è un atto del tutto volontario e libero. Ciò significa che la volontà di diventare il nuovo proprietario dei beni, dei diritti e degli obblighi del defunto è un atto interamente soggetto alla libera volontà degli eredi e/o dei legatari, i quali, in ogni caso specifico, devono valutare la situazione patrimoniale del defunto o altre considerazioni morali per stabilire se desiderano effettivamente diventare i nuovi proprietari di tali beni, diritti e obblighi appartenenti alla persona defunta che ha causato la successione. In linea di principio, quindi, qualsiasi persona(con alcune eccezioni che verranno discusse in seguito), se designata come erede o legatario di un'altra, può decidere se accettare o meno la propria eredità alla morte di quest'ultima.
  • controllo
    In secondo luogo, è necessario tenere presente che gli effetti dell'accettazione dell'eredità sono sempre retroattivi al momento della morte della persona a cui si eredita (articolo 989 del Codice civile), in modo che attraverso questa finzione giuridica si realizzi una continuità nella titolarità di tutti i beni, diritti e obblighi del defunto, in quanto ciò consente che in nessun momento questi abbiano vissuto una situazione di vacanza nella loro titolarità, dissipando i dubbi che questa situazione potrebbe creare intorno a tale eredità.
  • controllo
    In terzo luogo, è necessario ricordare che, ai sensi dell'articolo 990 del Codice civile, l'accettazione dell'eredità (o, a seconda dei casi, il suo ripudio o la sua rinuncia) non può essere fatta in modo parziale, frazionato o condizionato, cosicché quando una persona accetta un'eredità, lo fa con tutte le sue conseguenze, assumendo tutti i beni, i diritti e gli obblighi dell'eredità, Non è possibile selezionare i beni specifici che si desidera ereditare (ad esempio, non è possibile intendere di ereditare un bene di grande valore dell'eredità libero da gravami e non il resto dei beni dell'eredità di valore inferiore e/o soggetti a gravami o vincoli come le ipoteche), né subordinare tale accettazione a un termine o a una condizione (ad esempio, intendere di accettare un'eredità e che questa abbia effetto dopo un anno).
  • controllo
    In quarto luogo, e logicamente, per poter accettare l'eredità (e, se del caso, ripudiarla), è necessario che vi sia l'assoluta certezza del fatto della morte del defunto (poiché, come indicato nell'articolo 657 del Codice civile, i diritti alla successione di una persona si trasmettono solo dal momento della sua morte) nonché del diritto all'eredità stessa (articolo 991 del Codice civile), Pertanto, in qualsiasi atto di accettazione dell'eredità, sarà necessario fornire una prova certa sia della morte del defunto sia della qualità di erede o legatario dei concedenti, presentando a tal fine il relativo certificato di morte (o, se del caso, la testimonianza della sentenza definitiva che dichiara la morte) e gli atti di successione (testamento, patto successorio o atto ab intestato), se esistenti.
  • controllo
    In quinto luogo, chi è interessato a concedere un atto di accettazione e partecipazione all'eredità deve anche tenere presente che, ai sensi dell'articolo 997 del Codice Civile, l'accettazione dell'eredità (e, se del caso, il ripudio), una volta fatta, è irrevocabile, per cui una volta concesso l'atto pubblico i suoi effetti non possono essere annullati, salvo i casi di vizi del consenso (cioè errore, violenza, intimidazione o frode ex 1265 e seguenti del Codice Civile) o se compare una volontà ignota che invalidi l'accettazione avvenuta.
  • Così, ad esempio, se si accetta un'eredità costituita da un immobile, ritenendo che il suo potenziale di rivalutazione sia molto elevato, e una volta accettata, il nuovo proprietario si rende conto che non è così e che i costi di mantenimento sono molto elevati, non può rinunciare all'eredità, ma deve assumersi le conseguenze dell'atto di accettazione, integrando l'immobile nel suo patrimonio e gestendolo come meglio sa o può.

  • controllo
    In sesto luogo, come ultimo punto da evidenziare nell'ambito generico dell'accettazione dell'eredità, gli interessati devono anche sapere che, ai sensi dell'articolo 1.002 del Codice Civile, gli eredi che hanno sottratto o occultato effetti dell'eredità (cioè beni o diritti che potrebbero accrescere la massa patrimoniale dell'eredità), perdono il potere di rinunciarvi, per cui rimarranno eredi puri e semplici, fatte salve, logicamente, le sanzioni in cui possono essere incorsi per questa condotta fraudolenta o sleale.
  • Ad esempio, se un coerede nasconde agli altri l'esistenza di un gioiello di valore del defunto e questo viene scoperto dagli altri, questo erede perde il diritto di rinunciare all'eredità, per cui deve accettarla con tutte le conseguenze che ciò può comportare per il suo patrimonio, ad esempio nel caso di un'eredità dannosa (cioè quando gli oneri o gli obblighi sono superiori al valore dei beni e dei diritti dell'eredità).


    Quali sono glieffetti dell'accettazione dell'eredità sul patrimonio degli eredi o dei legatari?

    Come già indicato nelle domande precedenti, l'accettazione dell'eredità implica una surrogazione dell'erede o del legatario nella precedente posizione del defunto o del deceduto, in quanto diventa il nuovo proprietario di tutti (o di quelli a cui ha diritto) i beni, i diritti e gli obblighi della persona defunta della cui successione si tratta.

    Questa particolarità deve essere tenuta presente, soprattutto tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1003 del Codice Civile, in virtù del quale, quando si accetta un'eredità (a meno che non sia fatta a beneficio d'inventario, possibilità che verrà spiegata più avanti), l'erede risponde di tutti i pesi dell'eredità, non solo con i beni dell'eredità, ma anche con i propri. Così, quando l'eredità viene accettata, tutti i beni del defunto vengono integrati nel patrimonio dell'erede, in modo che quest'ultimo benefici dell'incremento patrimoniale che tali beni o diritti generano, ma può anche essere colpito dagli oneri o dagli obblighi derivanti dall'eredità, che deve soddisfare non solo con i beni dell'eredità, ma anche con tutti i propri beni.

    Si tratta quindi di una circostanza da tenere in considerazione quando esistono ragionevoli dubbi sul valore dei beni e dei diritti ereditari in relazione agli oneri o agli obblighi che questi possono comportare, poiché l'accettazione dell'eredità può diventare un evento negativo nel patrimonio dell'erede o del legatario, generando un pregiudizio che lo erode.


    Quali sono i modi per accettare un'eredità?

    L'eredità, ai sensi dell'articolo 998 del Codice civile, può essere:

    1. Accettato puro e semplice.
    2. Accettato con beneficio di inventario

    Data la complessità e le caratteristiche di differenziazione della seconda modalità, di seguito le verrà dedicata una domanda specifica. In linea di massima, gli interessati devono sapere che con l'accettazione pura e semplice l'erede diventa il nuovo titolare di tutti i beni, diritti e obblighi del defunto, tenendo conto che per quanto riguarda gli obblighi e i debiti risponderà sia con i beni dell'eredità sia con il proprio patrimonio. D'altra parte, con l'accettazione con beneficio d'inventario, l'erede si assicura che, in caso di debiti o altri oneri ereditari, questi possano essere soddisfatti solo con i beni e i diritti dell'eredità e nella misura di questi.

    Fatta questa prima differenziazione (che viene approfondita nel quesito successivo), occorre anche tenere presente che, a sua volta, l'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita (articolo 999 del Codice civile); l'accettazione espressa è quella che viene fatta in una scrittura pubblica o privata, mentre l'accettazione tacita è quella che viene fatta con atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, o che non si sarebbe legittimati a compiere se non in qualità di eredi.

    Pertanto, l'accettazione dell'eredità pura e semplice può essere veicolata attraverso due canali principali, quali il canale espresso, che implica un canale formalizzato e regolamentato che viene esposto in un documento (che può essere pubblico, cioè per atto, o privato), o il canale tacito, noto come canale di fatto in virtù del quale l'erede, attraverso i propri atti, lascia intendere in modo chiaro e inequivocabile che la sua volontà è quella di accettare l'eredità. I casi tipici di accettazione tacita dell'eredità sono quelli previsti dall'articolo 1.000 del Codice Civile, che descrivono azioni come quando l'erede vende, dona o assegna il suo diritto a un terzo, a tutti i suoi coeredi o ad alcuni di essi; o quando l'erede rinuncia all'eredità, anche se gratuitamente, a beneficio di uno o più dei suoi coeredi.


    Cosa comporta l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario?

    L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è una figura giuridica disciplinata dagli articoli da 1.110 a 1.134 del Codice Civile che, come già detto nelle precedenti domande, viene utilizzata principalmente nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sul fatto che le passività dell'eredità saranno superiori all'attivo. Per evitare che questa circostanza abbia un impatto negativo sul patrimonio dell'erede, questa figura consente di proteggere tale patrimonio, in senso lato, impedendo che i debiti o i crediti dell'eredità siano soddisfatti con beni e diritti del patrimonio dell'erede, in modo che questi possano essere soddisfatti solo con beni e diritti dell'eredità stessa.

    Il diritto di accettare l'eredità con beneficio d'inventario può essere esercitato da qualsiasi erede, anche se vietato dal testatore (articolo 1.010 del Codice civile), e può essere esercitato solo davanti a un notaio (articolo 1.011 del Codice civile).

    Quando un erede intende esercitare il diritto di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, è necessario redigere un inventario fedele ed esatto di tutti i beni dell'eredità (articolo 1013 del Codice Civile) in cui devono essere dettagliati tutti i beni, i diritti e gli obblighi dell'eredità, nonché la loro valutazione economica.

    Per esercitare questo diritto, il Codice civile stabilisce una serie di scadenze (articoli 1.014, 1.015 e 1.016 del Codice civile), che variano a seconda dello status dell'eredità. In ogni caso, in generale, si può dire che l'erede ha 30 giorni di calendario dal momento in cui viene a conoscenza della sua condizione di erede per dichiarare formalmente di voler accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

    Per quanto riguarda i principali effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l 'articolo 1023 del Codice Civile stabilisce che:

    1. L'erede non è tenuto a pagare i debiti e gli altri oneri dell'eredità, ma solo nella misura dei beni ereditari.
    2. L'erede conserva nei confronti dell'eredità tutti i diritti e le pretese che aveva nei confronti del defunto.
    3. La proprietà privata dell'erede non deve essere confusa con i beni appartenenti all'eredità per nessun motivo, a danno dell'erede.

    Tuttavia, è necessario anche tenere conto del fatto che l'erede perderà il beneficio dell'inventario (articolo 1024 del Codice civile):

  • controllo
    Se omette consapevolmente di includere nell'inventario qualsiasi bene, diritto o quota dell'eredità.
  • controllo
    Se, prima di aver completato il pagamento dei debiti o dei lasciti, dispone di beni dell'eredità senza l'autorizzazione di tutti gli interessati, o se non dà al prezzo di ciò che viene venduto la richiesta determinata al momento del rilascio dell'autorizzazione.
  • Infine, una volta redatto l'inventario, verranno soddisfatte le richieste dei creditori e pagati i lasciti, dopodiché l'erede potrà godere pienamente del resto dell'eredità (se presente ). D'altra parte, se i beni dell'eredità non sono sufficienti a pagare i debiti e i lasciti, l'amministratore dell'eredità dovrà rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari che non sono stati pagati per intero, e sarà responsabile di qualsiasi danno che possa aver causato all'eredità per colpa o negligenza.


    Chipuò accettare un'eredità?

    Per quanto riguarda le persone che possono stipulare l'atto notarile di accettazione e divisione dell'eredità, è necessario innanzitutto che siano legittimate a farlo, il che avviene quando sono state designate come eredi o legatari in virtù di un qualsiasi titolo ereditario (testamento, patto successorio o atto ab intestato).

    Detto questo, per quanto riguarda la capacità dei concedenti, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 992 del Codice Civile, tutti coloro che hanno la libera disponibilità dei propri beni possono accettare o ripudiare l'eredità, il che equivale alla piena capacità di agire, che si raggiunge al compimento della maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno.

    Pertanto, le persone fisiche che non si trovano in tale situazione, come i minori, possono accettare un'eredità debitamente rappresentata dai titolari della potestà genitoriale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 166 del Codice civile, se tali rappresentanti legali intendono ripudiare l'eredità o il legato differito al minore, devono chiedere un'autorizzazione giudiziaria che, se rifiutata, implica che l'eredità può essere accettata solo con beneficio d'inventario (a meno che il minore non abbia compiuto sedici anni e non abbia acconsentito in un atto pubblico).

    Per quanto riguarda gli incapaci, è necessario fare riferimento all'articolo 271 del Codice Civile, che stabilisce che il tutore ha bisogno di un'autorizzazione giudiziaria per accettare qualsiasi eredità senza beneficio di inventario o per ripudiarla. Tuttavia, occorre anche tenere presente che, ai sensi dell'articolo 996 del Codice Civile, quando la sentenza di inabilitazione per malattia o deficienza fisica o psichica non dispone diversamente, la persona sotto tutela può, con l'assistenza del suo tutore, accettare l'eredità puramente e semplicemente o con beneficio di inventario.

    Per quanto riguarda le persone fisiche, è necessario sottolineare infine:

    • Quando il defunto era sposato in regime di comunione dei beni, il coniuge superstite deve essere presente all'accettazione dell'eredità per poter procedere alla liquidazione della comunione dei beni.
    • Che quando l'eredità è stata devoluta ai poveri in generale, senza l'identificazione di persone specifiche, sarà responsabilità delle persone designate dal testatore per la sua qualificazione e per la distribuzione dei beni e, in mancanza della designazione di tali persone, dalle autorità delineate nell'articolo 749 del Codice Civile (articolo 992 del Codice Civile), che, in ogni caso, si intende accettata con beneficio di inventario.
    • Quando l'eredità è accettata senza beneficio d'inventario da una persona sposata e l'altro coniuge non assiste all'accettazione per dare il proprio consenso, i beni dell'unione coniugale non rispondono dei debiti ereditari (articolo 995 del Codice civile).

    Infine, va notato che quando gli eredi o i legatari designati non sono persone fisiche, ma associazioni, fondazioni o società in grado di acquistare eredità, i loro rappresentanti legittimi possono accettare l'eredità, ma per ripudiarla richiedono l'approvazione giudiziaria con l'audizione del Pubblico Ministero (articolo 993 del Codice Civile). Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, esse possono accettare o ripudiare le eredità solo previa approvazione del Governo (articolo 994 del Codice Civile).


    Un erede può rinunciare a un'eredità per evitare che i beni ereditati vengano utilizzati per soddisfare i suoi debiti precedenti?

    Talvolta, alcune persone che hanno passività significative, ossia debiti con terzi di importo elevato che non possono soddisfare né con la loro capacità di generare redditi ricorrenti né con il loro patrimonio, quando sono designate come eredi o legatari in un'eredità, possono essere tentate di ripudiare l'eredità, per evitare che i beni o i diritti ereditati entrino a far parte del loro patrimonio, in modo da poter essere attaccati da questi creditori per soddisfare le loro richieste.

    Questo atteggiamento sleale nei confronti dei suoi creditori è arginato dalle disposizioni dell'articolo 1.001 del Codice Civile, in virtù del quale, se un erede ripudia l'eredità a scapito dei suoi creditori, questi ultimi possono chiedere al giudice di autorizzarli ad accettarla in suo nome. In tal caso, l'accettazione andrà a beneficio dei creditori solo nella misura in cui è sufficiente a coprire l'importo dei loro crediti, ma se c'è un'eccedenza (cioè un residuo dopo la liquidazione di questi debiti), non sarà comunque assegnata alla parte rinunciataria, ma sarà assegnata alle persone a cui corrisponde secondo le regole del Codice Civile.


    Se ci sono più eredi, tutti devono accettarlo o rinunciarvi?

    Come già detto, l'accettazione dell'eredità è un atto completamente libero e volontario, che dipende esclusivamente dalla volontà di ciascuno degli eredi.

    Questo principio generale è espressamente sancito dall'articolo 1007 del Codice Civile, che stabilisce che quando ci sono più eredi chiamati all'eredità, alcuni possono accettarla e gli altri possono rinunciarvi. Allo stesso modo, ciascuno degli eredi sarà completamente libero di accettarla puramente o semplicemente o con beneficio d'inventario.


    Se ci sono più eredi e uno di loro non vuole accettare o rinunciare all'eredità, come si può procedere?

    Tradizionalmente, le situazioni in cui ci sono più coeredi e uno di loro non decide se vuole davvero accettare o rinunciare all'eredità a cui è stato chiamato, poiché la porzione corrispondente a ciascuno dei coeredi può logicamente dipendere da questo.

    A questo proposito, bisogna partire dal principio stabilito dall'articolo 1004 del Codice civile, secondo il quale, fino a nove giorni dopo la morte del defunto, non si può agire contro l'erede per accettazione o ripudio.

    Trascorso questo breve periodo di tempo, i coeredi possono stipulare il relativo atto di accettazione dell'eredità, per il quale dovranno sapere se tutti desiderano accettare o rinunciare all'eredità. Tuttavia, come già detto, può accadere che alcuni di questi eredi non decidano in merito, il che può indubbiamente essere dannoso per gli altri coeredi.

    Per evitare che questo tipo di situazione si protragga nel tempo, l'ordinamento giuridico ha creato a questo scopo la figura tradizionalmente nota come interpellanza dell'eredità, attualmente disciplinata dall'articolo 1005 del Codice civile. In virtù di ciò, qualsiasi interessato che possa dimostrare il proprio interesse all'accettazione o al ripudio dell'eredità da parte dell'erede (in questo caso soprattutto gli altri coeredi o coloro che potrebbero diventare eredi grazie alla rinuncia dell'erede), può recarsi dal notaio affinché quest'ultimo comunichi al chiamato che ha un termine di trenta giorni di calendario per accettare puramente e semplicemente, o per beneficio d'inventario, o per ripudiare l'eredità.

    Questa interpellanza (che tradizionalmente era di competenza giudiziaria, ma che in virtù della Legge 15/2015 sulla Volontaria Giurisdizione è stata assegnata ai Notai) verrà effettuata tramite un atto notarile, in cui si indicherà che se la volontà non viene espressa entro tale termine, si intenderà che l'eredità è stata accettata puramente e semplicemente.

    In questo modo, l'erede interpellato avrà il termine indicato per esprimere la propria volontà, il cui silenzio o la cui mancata risposta saranno interpretati positivamente, in quanto, come appena commentato, equivarranno a un'accettazione pura e semplice dell'eredità, con tutti gli effetti che ciò può comportare, a cui si è già fatto riferimento nelle precedenti domande.


    Quale sarà l'oggetto dell'accettazione dell'eredità?

    Nell'atto di accettazione e divisione dell'eredità, gli eredi e i legatari devono descrivere l'intera eredità, cioè l'insieme dei beni, dei diritti e degli obblighi della persona deceduta, la cui successione è la causa dell'eredità.

    L'atto deve quindi identificare tutte le attività e le passività, che possono essere di ogni tipo e condizione, come beni immobili, attività finanziarie, depositi a vista, veicoli, azioni o titoli, prestiti e crediti, ecc.

    In questo atto si procederà a una valutazione economica di tutti loro, procedendo a ottenere un valore congiunto dell'eredità, sommando tutte le attività dell'eredità e sottraendo il valore delle sue passività, che sarà noto come valore totale dell'eredità o eredità relitta.


    Chi può chiedere la divisione dell'eredità?

    Come si è detto, con la divisione dell'eredità, i coeredi dell'eredità procederanno a distribuire l'eredità tra loro, assegnando a ciascuno i beni, i diritti e gli obblighi o la parte di essi che gli corrispondono, secondo le disposizioni del corrispondente atto di successione da cui deriva la loro qualità di eredi o legatari.

    In relazione alla divisione dell'eredità, la prima questione da affrontare è capire chi può richiederla. A ciò rispondono gli articoli da 1.051 a 1.055 del Codice Civile, che stabiliscono che nessun coerede può essere obbligato a rimanere nell'indivisione dell'eredità, a meno che il testatore non lo vieti espressamente(e anche in questo caso si procederà alla divisione al verificarsi di una delle cause di estinzione della convivenza. Sivedano a questo proposito gli articoli 1700 e seguenti del Codice Civile). Pertanto, ogni coerede che ha libera amministrazione e disposizione dei propri beni può chiedere in qualsiasi momento la divisione dell'eredità, mentre per gli incapaci e gli assenti deve essere richiesta dai loro rappresentanti legittimi.

    Allo stesso modo, per quanto riguarda le questioni più specifiche in relazione alla legittimazione a richiedere la divisione dell'eredità, vale la pena di menzionare:

  • controllo
    Che uno dei due coniugi può chiedere la divisione dell'eredità senza l'intervento dell'altro.
  • controllo
    Che gli eredi soggetti a condizione non possono richiedere la spartizione fino a quando la condizione non è soddisfatta. Tuttavia, gli altri coeredi non soggetti a condizione possono richiederlo, ma garantendo pienamente il diritto del coerede soggetto a condizione nel caso in cui la condizione sia soddisfatta.
  • controllo
    Nel caso in cui uno dei coeredi muoia prima che si possa procedere alla divisione e abbia due o più eredi, è sufficiente che uno di loro ne faccia richiesta, ma tutti devono comparire sotto un'unica rappresentanza.

  • Come verrà divisa l'eredità?

    I diversi modi in cui può essere effettuata la divisione dell'eredità, ossia come si determina quale patrimonio o quale porzione di esso corrisponde a ciascuno dei coeredi:

    1. Indubbiamente, in primo luogo, è necessario ricorrere alle disposizioni del defunto la cui morte rende ragione dell'eredità. Ciò è stabilito dall'articolo 1056 del Codice civile, che stabilisce che quando il testatore effettua, per testamento o per patto successorio, la divisione dei suoi beni, essa si trasmette, nella misura in cui non pregiudica i diritti legittimi degli eredi forzati.
    2. La seconda opzione offerta dall'ordinamento giuridico a questo proposito (per il caso in cui il testatore non abbia previsto le modalità di distribuzione dell'eredità) è quella di ricorrere alla figura del commercialista-partigiano, che sarà la persona incaricata di determinare quali beni, diritti e obblighi specifici siano assegnati a ciascun coerede. Ciò è previsto dall'articolo 1.057 del Codice civile, che stabilisce che il testatore può affidare con atto inter vivos o mortis causa, per dopo la sua morte, il semplice potere di effettuare la divisione a qualsiasi persona che non sia uno dei coeredi.Inoltre, se questo commercialista-partigiano non è stato nominato nel testamento, o se l'incarico è vacante(ad esempio, perché la persona nominata è morta), il Cancelliere del Tribunale o il Notaio, su richiesta degli eredi o dei legatari che rappresentano almeno il 50% dell'attivo ereditario, e con la citazione degli altri interessati, può nominare un commercialista-partigiano delegato, che avrà il compito di determinare la divisione dell'eredità tra i coeredi e i legatari.
    3. Una terza opzione, contemplata dall'articolo 1.058 del Codice civile(e nella pratica molto comune), è che i coeredi si accordino semplicemente su come effettuare la divisione dell'eredità, raggiungendo un accordo a tal fine ed eseguendolo come concordato. Ciò è consentito dal precetto citato, il quale stabilisce che quando il testatore non ha effettuato la divisione né ha affidato tale potere ad altri (situazioni contemplate nelle due opzioni citate), se gli eredi sono maggiorenni e hanno la libera amministrazione dei loro beni, possono distribuire l'eredità come meglio credono.
    4. Infine, l' articolo 1.059 del Codice Civile stabilisce che nel caso in cui gli eredi maggiorenni non raggiungano un accordo su come effettuare la divisione (cioè non raggiungono un accordo in merito), rimane impregiudicato il loro diritto di esercitarlo secondo le modalità previste dalla Legge sul Processo Civile, cioè possono avviare un procedimento giudiziario specifico, regolato dagli articoli da 782 a 789 della suddetta norma procedurale, affinché l'autorità giudiziaria decida sulla divisione dell'eredità.

    In ogni caso, una volta che l'eredità è stata divisa con uno dei mezzi summenzionati, essa conferirà a ciascun erede la proprietà esclusiva dei beni assegnatigli (articolo 1.068 del Codice civile), concludendo così il periodo intermedio iniziato con la morte del defunto, poiché finalmente tutti i suoi beni, diritti e obblighi che erano rimasti vacanti sono stati assegnati a un nuovo proprietario, garantendo così la continuità dei rapporti patrimoniali e la necessaria sicurezza giuridica nella società.


    Come vengono tassate l'accettazione e la divisione dell'eredità?

    La tassazione delle accettazioni e delle divisioni ereditarie è senza dubbio una delle questioni che più preoccupano gli eredi o i legatari.

    A questo proposito, va sottolineato che questa imposta diretta è regolata dallo Stato con la legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta di successione e donazione. Tuttavia, questa imposta è devoluta alle Comunità Autonome, che hanno elaborato normative specifiche a tal fine, che nel caso della Catalogna, ad esempio, la Comunità Autonoma in cui esercito come notaio, si trovano nella Legge 19/2010, del 7 giugno, che regola l'imposta di successione e donazione.

    L'evento imponibile di questa imposta è l'acquisto di beni e diritti per successione, eredità o qualsiasi altro titolo ereditario (articolo 1 del suddetto regolamento statale), e i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono gli aventi causa (eredi o legatari) nel caso di acquisizioni mortis causa, come le successioni oggetto di studio in questa sezione.

    Per quanto riguarda la base imponibile(l'importo totale su cui è dovuta l'imposta), è necessario indicare che per ottenere la base imponibile sarà necessario sommare il valore reale di tutti i beni e diritti che compongono l'eredità, a cui va aggiunto il valore dei beni di famiglia(valutato al 3% della somma dei beni dichiarati) e sottrarre anche l'importo dei debiti e degli oneri ereditari che riducono il valore dell'eredità. Il risultato di tutte queste operazioni si chiamerà patrimonio netto che, a sua volta, dovrà essere distribuito tra i diversi coeredi e legatari (se presenti), dopodiché, e dopo aver aggiunto le somme ricevute per l'assicurazione sulla vita del defunto (anch'esse se presenti), si otterrà la base imponibile di ciascun soggetto passivo (cioè di ciascun coerede o legatario).

    Una volta ottenuta la base imponibile, ad essa si applicherà una serie di riduzioni (che saranno diverse in ogni Comunità autonoma), calcolate come valori che riducono l'importo della base imponibile. La legislazione attuale prevede una moltitudine di riduzioni, come quelle per il rapporto di parentela, la disabilità, l'acquisto dell'abitazione principale del contribuente, ecc.

    Pertanto, una volta dedotte le suddette riduzioni dalla base imponibile, si otterrà la base imponibile, alla quale si applicherà l'aliquota in vigore in quel momento. Segue l'imposta lorda, alla quale deve essere applicato il coefficiente moltiplicatore per ottenere l'imposta dovuta.

    Infine, a seconda del grado di parentela, si applicherà una serie di detrazioni, come il 99% nel caso di coniugi (per il resto dei casi, consultare le tabelle stabilite dalla normativa fiscale).

    Un esempio pratico: Don Pedro (defunto) muore senza moglie e con due figli adulti (Carlos e Juan). Don Pedro aveva due proprietà (la residenza abituale del valore di 1.000.000 euro e la casa estiva del valore di 500.000 euro). Inoltre, alla data della sua morte, aveva diversi conti bancari con un saldo di altri 500.000 euro. In altre parole, il patrimonio complessivo è di 2.000.000 di euro. Non ha debiti. Se calcoliamo il 3% dei beni domestici, dovremmo aggiungere all'eredità la cifra di 60.000 euro. Pertanto, il patrimonio netto o la base imponibile dell'imposta è di 2.060.000 euro. Don Pedro aveva la cittadinanza catalana e fece testamento a favore dei suoi due figli in parti uguali. Ciò significa che ogni figlio viene premiato o corrisponde a un valore di 1.030.000 euro. A questa cifra corrispondente a ciascun figlio vanno applicate le riduzioni che esistono, in questo caso, per la parentela (-100.000 euro ciascuna) e per la residenza abituale del defunto (-250.000 euro ciascuna). Pertanto, il reddito netto imponibile di ciascun erede sarebbe di 680.000 euro. A questa base si deve applicare la quota corrispondente stabilita dalla Comunità autonoma, nel caso della Catalogna, e in questo esempio ogni figlio dovrebbe pagare 57.000 euro per i primi 400.000 euro. E la differenza fino a 680.000 euro, cioè 280.000 euro, sarebbe tassata al 24%. Pertanto, ogni figlio sarebbe soggetto a un'imposta totale di 124.200 euro. A questo totale d'imposta si deve applicare: da un lato, il coefficiente moltiplicatore che definisce il rapporto (in questo caso x 1). E dall'altra parte, gli sconti fiscali (in questo caso dell'83%). Ciò significa che ogni figlio dovrà pagare per l'imposta di successione l'importo di 20.021,04 euro. In allegato trovate un esempio di modulo di autovalutazione a questo proposito.

    Un esempio pratico: Don Pedro (defunto) muore senza moglie e con due figli adulti (Carlos e Juan). Don Pedro aveva due proprietà (la residenza abituale del valore di 1.000.000 euro e la casa estiva del valore di 500.000 euro). Inoltre, alla data della sua morte, aveva diversi conti bancari con un saldo di altri 500.000 euro. In altre parole, il patrimonio complessivo è di 2.000.000 di euro. Non ha debiti. Se calcoliamo il 3% dei beni domestici, dovremmo aggiungere all'eredità la cifra di 60.000 euro. Pertanto, il patrimonio netto o la base imponibile dell'imposta è di 2.060.000 euro. Don Pedro aveva la cittadinanza catalana e fece testamento a favore dei suoi due figli in parti uguali. Ciò significa che ogni figlio viene premiato o corrisponde a un valore di 1.030.000 euro. A questa cifra corrispondente a ciascun figlio vanno applicate le riduzioni che esistono, in questo caso, per la parentela (-100.000 euro ciascuna) e per la residenza abituale del defunto (-250.000 euro ciascuna). Pertanto, il reddito netto imponibile di ciascun erede sarebbe di 680.000 euro. A questa base si deve applicare la quota corrispondente stabilita dalla Comunità autonoma, nel caso della Catalogna, e in questo esempio ogni figlio dovrebbe pagare 57.000 euro per i primi 400.000 euro. E la differenza fino a 680.000 euro, cioè 280.000 euro, sarebbe tassata al 24%. Pertanto, ogni figlio sarebbe soggetto a un'imposta totale di 124.200 euro. A questo totale d'imposta si deve applicare: da un lato, il coefficiente moltiplicatore che definisce il rapporto (in questo caso x 1). E dall'altra parte, gli sconti fiscali (in questo caso dell'83%). Ciò significa che ogni figlio dovrà pagare l'imposta di successione di 20.021,04 euro.

    In ogni caso, i contribuenti devono tenere presente che il termine per dichiarare l'acquisizione dell'eredità è di sei mesi dalla data del decesso.


    Quanto può costare un atto di accettazione e di divisione dell'eredità?

    L'accettazione notarile e la divisione dell'eredità non hanno un prezzo fisso. Per calcolare il costo esatto, è necessario prendere in considerazione diversi fattori:

    • Un importo variabile che viene calcolato in base al valore dell'eredità netta e al numero di eredi e legatari esistenti con i relativi premi. In breve, maggiore è il valore dell'eredità e maggiore è il numero dei beneficiari, più alti sono gli onorari del notaio.
    • Un importo variabile a seconda della lunghezza del documento e del numero di copie autorizzate del documento da emettere.
    • Le spese di viaggio del notaio, se eccezionalmente necessarie (18 euro all'ora).
    • I relativi supplementi per questo tipo di atto, quali: la carta bollata utilizzata (0,15 euro a pagina) e le eventuali comunicazioni ai registri corrispondenti.
    • Infine, va ricordato che la fornitura di un servizio (anche se pubblico) è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA al 21%).

    È quindi impossibile fornire una cifra approssimativa del costo di un'eredità in generale. Perché ci sono molti fattori variabili in gioco. Per avere un'idea di massima, utilizzerò l'esempio fornito nella domanda precedente su come viene tassata l'accettazione e la divisione di un'eredità:

    Vi ricordo che stiamo parlando di un patrimonio di 2.060.000 euro e di due eredi. Tenendo conto di questi parametri, che il numero di pagine di questo tipo di documento e dei suoi allegati è solitamente di 40, che il notaio non si sposta per firmare e che vengono rilasciate due copie autentiche, una per ogni erede, l'onorario o la fattura del notaio sarebbe di circa 2.000 euro.


    Come posso stipulare un atto di accettazione e di divisione dell'eredità?

    Per stipulare un atto di accettazione e divisione dell'eredità è sufficiente contattare lo studio notarile e fissare un appuntamento in un giorno e in un'ora adatti ai concedenti. Alla data e all'ora concordate, i concedenti devono semplicemente recarsi presso lo studio notarile con la documentazione necessaria per firmare l'atto corrispondente, che sarà redatto sulla base del contenuto legale minimo richiesto e delle aspettative e delle esigenze dei clienti in questione.

    Per la stipula di un atto di accettazione e divisione dell'eredità è necessario fornire i seguenti documenti:

    • Certificato di morte del defunto dell'eredità.
    • Certificato delle ultime volontà del defunto (se i concedenti non ne sono in possesso, lo studio notarile può provvedere ad ottenerlo).
    • Certificato di copertura assicurativa per il caso di morte (se i concedenti non ne sono in possesso, lo studio notarile può provvedere a richiederlo).
    • L'atto di successione del defunto in virtù del quale si vuole ordinare la sua successione (ossia una copia autentica dell'ultimo testamento valido o, se del caso, del patto successorio o dell'atto di dichiarazione di successione).
    • Carta d'identità nazionale in vigore dei concedenti.
    • Atti di proprietà dei beni o dei diritti del defunto(ad esempio, atti di proprietà di beni immobili, atti di costituzione di società, atti di compravendita di azioni, ecc.)
    • Certificati bancari di proprietà e saldo dei conti e dei prodotti finanziari intestati al defunto (tali certificati devono riflettere il saldo alla data del decesso del defunto).

    Conclusione finale:

    In caso di decesso di un familiare, i passi da compiere in modo ordinato e cronologico devono essere molto chiari:

    1. La cosa più importante è ottenere il documento che dà il via all'intero processo di accettazione e divisione dell'eredità, ovvero il certificato di morte del defunto. Questa procedura deve essere necessariamente eseguita da un parente diretto. Può essere ottenuto 24 ore dopo il decesso. Può essere richiesto al Registro Civile corrispondente al luogo in cui è morto il defunto.
    2. Insieme al certificato di morte , è necessario richiedere un certificato di ultima volontà per verificare se il defunto avesse o meno un testamento o un patto successorio. È importante sapere che potete farlo voi stessi o chiedere all'ufficio notarile di farlo direttamente per voi, risparmiandovi questa procedura.
    3. Una volta ottenuto il certificato di ultima volontà, a seconda dell'esistenza o meno di un testamento o di un patto successorio, sarà necessario aprire la SUCCESSIONE TESTATA o la SUCCESSIONE INTESTATA. In caso di successione testamentaria (perché esiste un testamento), è necessario richiedere una copia del testamento al notaio che lo ha sottoscritto. Potete anche farlo voi stessi o farlo fare direttamente allo studio notarile. Se invece si verifica una successione intestata (perché non c'è un testamento), il relativo atto di dichiarazione di eredi deve essere redatto davanti a un notaio in presenza di due testimoni.
    4. In ogni caso, in entrambe le situazioni, sarà necessario che l'erede raccolga la documentazione relativa al patrimonio, ai diritti e agli obblighi del defunto. In altre parole, se il defunto possedeva beni immobili(i titoli di proprietà), se possedeva denaro, azioni, fondi, ecc.(devono essere portati i relativi certificati bancari con il saldo o il valore alla data del decesso). Se ci sono spese o debiti (fattura per le spese di sepoltura e funerarie, se c'è un'ipoteca, certificato bancario con il saldo residuo, ecc.) In breve, si tratta di documentare tutto ciò che il defunto aveva e che verrà trasmesso per via ereditaria.
    5. È importante ricordare che non esiste un termine per l'accettazione e la divisione dell'eredità presso lo studio notarile. Tuttavia, esiste un termine di 6 mesi per la presentazione e il pagamento dell' imposta di successione e donazione, a partire dalla morte del defunto. Indipendentemente dal fatto che l'eredità sia stata accettata o meno presso lo studio notarile.

    Il mio consiglio personale è che in caso di morte di un parente. È sufficiente raccogliere il certificato di morte e i documenti relativi al patrimonio del defunto e rivolgersi a un qualsiasi ufficio notarile. L'ufficio del notaio: 1) chiede il certificato di ultima volontà; 2) chiede una copia del testamento, se esiste, o, se del caso, di redigere l'atto corrispondente; 3) prepara in anticipo un preventivo dettagliato di tutte le spese (notarili, fiscali, di registro, ecc.); 4) anche una volta firmata l'accettazione e la divisione dell'eredità, si occupa di presentare e pagare l'imposta, se il cliente lo richiede, e di effettuare il corrispondente accantonamento di fondi. In breve, ad eccezione del certificato di morte e della documentazione relativa ai beni del defunto, lo studio notarile si occupa di tutto in modo rapido e trasparente.

    Dicembre 2023

    1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ E SOSTITUZIONE COMUNE. SE LA DESIGNAZIONE TESTAMENTARIA DEI SOSTITUTI È GENERICA ("FIGLI" O "DISCENDENTI"), LA SEMPLICE AFFERMAZIONE CHE QUESTI NON ESISTONO È SUFFICIENTE A FORMALIZZARE LA RINUNCIA E LA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE A CHI CORRISPONDE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 30 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di accettazione dell'eredità di una donna, vedova deceduta, con due figlie che, nel suo testamento, erano state designate come eredi in parti uguali, con sostituzione comune da parte dei rispettivi figli o discendenti. Al momento della formalizzazione dell'accettazione dell'eredità, una delle sorelle rinuncia all'eredità e, nell'atto, la sorella rinunciataria si limita a dichiarare di non avere figli o discendenti (senza alcuna prova certa), cosicché l'altra sorella si vede assegnare l'intera eredità. L'ufficiale di stato civile rifiuta la registrazione perché ritiene che l'inesistenza di figli o discendenti debba essere provata (con atto notarile o con qualsiasi altro mezzo valido per legge).

    Il notaio ordinante ha impugnato la qualifica e la DG, allineandosi a quest'ultima, ha revocato la nota di qualifica, confermando che, quando la comune sostituzione testamentaria è effettuata in modo generico (con espressioni quali "figli" o "discendenti", cioè senza appelli nominativi), la semplice manifestazione dell'inesistenza di questi ultimi è sufficiente a formalizzare la rinuncia e la successiva accettazione da parte dell'erede favorito da tale rinuncia.

    2.- VENDITA DI UN IMMOBILE IN AFFITTO. NON È NECESSARIO FORNIRE LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL'INQUILINO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP dell'8 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di beni in locazione (locali), nel cui atto il notaio certifica che gli è stato mostrato un atto in cui il locatario rinuncia al diritto di acquisizione preferenziale riconosciuto dalla LAU.

    Il Conservatore rifiuta la registrazione, sostenendo che è necessario che i dettagli e le circostanze di questa rinuncia gli siano accreditati in modo affidabile (fornendo una copia dell'atto di rinuncia in cui il Conservatore possa analizzarne i termini, la legittimazione legale della persona che la concede, ecc.) La DG revoca la nota di qualificazione, ritenendo sufficiente l'attestazione del notaio che l'inquilino ha rinunciato al diritto di prelazione, poiché la legge non conferisce al Conservatore il potere di qualificare i dettagli di tale rinuncia.

    3.- IN CATALOGNA, IL PRELEGATARIO PUÒ ENTRARE IN POSSESSO, DA SOLO, DEI BENI PRELEGATI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 27 ottobre 2023 (DOGC dell'8 novembre 2023), che risolve un caso relativo a un'accettazione di eredità con più coeredi, in cui uno di essi, oltre a essere un prelegatario di un immobile, accetta la sua parte di eredità e, inoltre, si aggiudica unilateralmente questo immobile che costituisce il prelegatario. Il Catasto rifiuta la registrazione in quanto, affinché l'aggiudicazione abbia effetto, è necessario il consenso di tutti gli eredi.

    Il notaio ordinante ha presentato ricorso e la DG, allineandosi a quest'ultimo, ha revocato la nota di qualificazione, ricordando che, ai sensi del CCCat (art. 427-22), il legatario può prendere possesso del legato stesso se si tratta di un prelegato.

    4.- COMPRAVENDITA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA IN CATALONIA. INTERPRETAZIONE DELLE PERCENTUALI DI MANCATO PAGAMENTO NECESSARIE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya del 10 novembre 2023 (DOGC del 1° dicembre 2023), che risolve un caso relativo a un atto di risoluzione della vendita, in conformità a una condizione risolutiva concordata e registrata, a causa del mancato pagamento di importi dovuti.

    In questo caso, il DG stabilisce la corretta interpretazione dell'articolo 621-54 CCCat, in virtù del quale, per poter risolvere la compravendita a causa del mancato pagamento degli importi differiti (in modo che i venditori recuperino la proprietà dell'immobile) è necessario che gli importi non pagati superino il 15% del prezzo pieno (prezzo totale della compravendita), cosicché, solo una volta accumulati importi non pagati che superano il 15% del prezzo totale di acquisto, sarà possibile risolvere la compravendita.

    5.- SE LE DELIBERE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE A CUI NON PARTECIPANO GLI AMMINISTRATORI SIANO REGISTRABILI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 15 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve il caso di un'Assemblea generale degli azionisti a cui non partecipano gli amministratori della società.

    Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiuta di registrare le delibere adottate per questo motivo, sulla base dell'articolo 180 LSC ("gli amministratori devono partecipare alle assemblee generali"). Il notaio ha impugnato la qualifica e il DG, allineandosi a quest'ultimo, ha confermato che, in effetti, la mancata partecipazione dell'organo amministrativo all'assemblea generale non è motivo di nullità della stessa, ma ciò che, eventualmente, genererà la responsabilità degli amministratori prevista dall'articolo 236 LSC.

    6.- VERBALE NOTARILE DELL'ASSEMBLEA. PER POTER REGISTRARE L'ANNOTAZIONE PREVENTIVA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, È NECESSARIO DIMOSTRARE CHE È STATA FATTA LA RICHIESTA NOTARILE AGLI AMMINISTRATORI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un caso di rifiuto di annotazione preventiva di una richiesta di verbale notarile di un'assemblea, nel Registro Mercantile. Si tratta di un caso in cui un azionista desidera che venga redatto il verbale notarile di un'assemblea generale e, a tal fine, invia un'e-mail di richiesta al presidente del consiglio di amministrazione, che risponde affermativamente. L'azionista cerca di ottenere l'annotazione preventiva nel Registro delle imprese sulla base di questa e-mail e il Conservatore rifiuta, affermando che per poter registrare l'annotazione preventiva è necessario fornire la richiesta notarile agli amministratori.

    Il DG conferma la nota di qualificazione e ricorda che, per poter effettuare l'annotazione preventiva richiesta, è necessario dimostrare che è stata emessa la convocazione notarile degli amministratori (art. 104.1 RRM).

    7.- VENDITA DI BENI DA PARTE DI UNA CONGREGAZIONE RELIGIOSA:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 23 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), che può essere utile in questo caso di trasferimenti, in quanto riassume e analizza nel dettaglio la normativa e la documentazione necessaria per formalizzare la vendita di un immobile appartenente a una congregazione religiosa.

    8.- ELEVAZIONE AD ATTO PUBBLICO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FIRMATO DAL PRECEDENTE DICHIARANTE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto di registrare un atto di elevazione ad atto pubblico di un contratto di locazione.

    Contratto di locazione stipulato tra il precedente proprietario registrato (in qualità di locatore) e un locatario. Il proprietario non paga il mutuo ipotecario che grava sull'immobile locato e l'immobile viene infine sottoposto a pignoramento, nel corso del quale l'immobile viene assegnato a un terzo, a favore del quale l'immobile è attualmente registrato. In questo processo di pignoramento, il nuovo proprietario che si aggiudica l'immobile è a conoscenza del fatto che l'immobile è locato e l'aggiudicazione, in sede giudiziaria, viene concessa salvaguardando i diritti di tale locatario. Successivamente, il locatario tenta di registrare il suo diritto e il Registro lo respinge per mancanza di tratti successivi (art. 20 LH), ossia la persona che ha firmato il contratto di locazione come locatore non coincide con l'attuale proprietario registrato.

    La DG revoca la qualifica, ritenendo che questo caso rappresenti un'eccezione al principio generale, in quanto nel procedimento di pignoramento in cui era parte l'attuale proprietario registrato è stato salvaguardato il diritto dell'inquilino a occupare l'immobile.

    9.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE. DA UN ELEMENTO PRIVATO A UN ELEMENTO COMUNE. IL PERCORSO CORRETTO È L'ACCORDO DI AFFILIAZIONE E LA CONVERSIONE IN ELEMENTO COMUNE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 14 novembre 2023 (BOE del 4 dicembre 2023), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto della registrazione di un atto di segregazione di un elemento privato e successiva vendita a favore della comunità di proprietari (per convertirlo successivamente in un elemento comune della proprietà orizzontale).

    La DG conferma il difetto e, in sintesi, ci dice che se si vuole convertire qualcosa di privato in elemento comune, la via corretta non è la sua vendita a favore della collettività, ma la sua configurazione come elemento comune, modificando la descrizione dell'edificio, e con l'accordo unanime della comunità dei proprietari, in quanto incide sul titolo costitutivo.

    10.- NUOVE FUNZIONALITÀ NELLA SEDE ELETTRONICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA CATALOGNA:

    Le nuove funzionalità sono riassunte (QUI) e i miglioramenti apportati alla sede elettronica dell'ATC:

    Imposta di trasferimento e di bollo (ITPAJD): sono state introdotte nuove funzionalità nei moduli online per i moduli 600 e 620 e nel programma di aiuto per i moduli 650 e 660:

    • Adattamento del modulo telematico del modulo 600 dell'ITPAJD per ammettere i cedenti stranieri senza NIF nelle transazioni al tasso DRG (diritti reali di garanzia e di prestito).
    • Adattamento del modulo telematico 620, vendita e acquisto di alcuni mezzi di trasporto usati, per consentire l'esportazione dell'autocertificazione e il recupero dei dati in presenza di più acquirenti, nel caso dell'acquisto di un'imbarcazione, e per indicare separatamente i tipi di autocaravan.

    Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni (ISD):

    • Adattamenti al programma di sostegno della modalità di successione per introdurre depositi in conto corrente o di risparmio in formato IBAN.

    Inoltre, è stata introdotta l' incorporazione automatica dell'atto pubblico nei file di autovalutazione ITPAJD (modulo 600) e ISD (moduli 650, 651 e 653) . Pertanto, non è più necessario che il cittadino fornisca l'atto pubblico se lo studio notarile ha precedentemente inviato la dichiarazione informativa del notaio all'Agenzia fiscale catalana.

    11.- VERBALE LCI. È NECESSARIO CHIEDERE AL CLIENTE COME VUOLE CHE SIANO AUTORIZZATE LE SUE FUTURE COPIE SIA DEL MUTUO IPOTECARIO CHE DELLA COMPRAVENDITA:

    In allegato (QUI) Nota del Consiglio Direttivo dell'Associazione Notarile della Catalogna in cui, in risposta a una comunicazione ricevuta in diversi studi notarili dalla banca ING (che chiedeva che tutte le copie dei loro atti CV + PH fossero rilasciate in formato elettronico), si indica che, negli atti CV + PH, è l'acquirente (che paga l'atto) a dover scegliere il formato delle sue copie autorizzate (su carta o in formato elettronico).

    A tal fine, si raccomanda di porre al cliente questa domanda nell'atto pre-LCI, di registrarla nell'atto e, in base alla sua preferenza, di rilasciare la copia secondo la forma richiesta dall'acquirente.

    12.- ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DEI VALORI IMMOBILIARI 2024:

    In allegato (QUI) l'Istruzione per la verifica dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate della Catalogna per gli eventi imponibili (ITP, Eredità e Donazioni) per l'anno 2024.

    Va ricordato che questa tabella è di vitale importanza quando non si dispone del valore catastale di riferimento dell'immobile in questione. Sempre, in primo luogo, si deve tenere conto del valore di riferimento ai fini fiscali. In mancanza di questo, la tabella continuerà a essere utilizzata in modo tradizionale. Moltiplicando il valore catastale per il corrispondente coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore fiscale minimo.

    13.- PROPRIETÀ ORIZZONTALE E SEGREGAZIONE/DIVISIONE DI UN ELEMENTO PRIVATO. SE LO STATUTO LO CONSENTE, AUTORIZZA ANCHE, IMPLICITAMENTE, LE OPERE NECESSARIE PER REALIZZARLO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 2 novembre 2023 (BOE del 30 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a una segregazione di locali, stabilendo che, quando il titolo costitutivo della proprietà orizzontale prevede la possibilità di segregare o dividere elementi privati senza la necessità di un accordo collettivo dell'assemblea dei proprietari, autorizza implicitamente le opere e le modifiche che tale segregazione richiede, a meno che non vi sia una clausola espressa in senso contrario.

    14.- VENDITA DELLA RESIDENZA ABITUALE DELLA FAMIGLIA. È NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, ANCHE PER GLI STRANIERI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 25 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di un immobile appartenente a uno straniero, stabilendo che l'applicazione dell'articolo 1320 CC (e quindi del suo omologo nel Codice civile catalano), relativo alla necessità del consenso di entrambi i coniugi per disporre della residenza abituale della famiglia, è indipendente dalle disposizioni della legge che disciplina il regime patrimoniale dei coniugi, e che, in conformità al Regolamento 24 giugno 2016, è applicabile anche ai matrimoni stranieri.

    15.- IMPORTANTE DISTINZIONE TRA PARTIZIONE FATTA DAL TESTATORE E REGOLE DI PARTIZIONE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 27 ottobre 2023 (BOE del 22 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso relativo a un atto di accettazione dell'eredità e a premi ereditari, in cui, sintetizzando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, chiarisce l'importante differenziazione tra una partizione effettuata nel testamento stesso e le mere "norme di partizione".

    Il Centro sottolinea che quando il testatore compie tutte le operazioni di partizione previste dal testamento (inventario, stima, liquidazione e assegnazione dei lotti) siamo di fronte a una vera e propria divisione fatta nel testamento. Quando invece il testatore si limita a esprimere la volontà che, al momento della divisione, determinati beni vengano assegnati a ciascun erede in pagamento del suo patrimonio, siamo di fronte a un semplice regolamento di divisione.

    Novembre 2023

    1.- FARE MOLTA ATTENZIONE. ERRORI NELLO STUDIO NOTARILE CHE DANNO LUOGO A RESPONSABILITÀ CIVILE:

    In allegato (QUI) una nota del Consiglio Generale del Notariato, che illustra in dettaglio le principali richieste di risarcimento che l'assicurazione di responsabilità civile per i notai si trova a dover affrontare in caso di negligenza, errori o imperizia professionale. Di seguito sono riportati alcuni esempi significativi:

    • Vari reclami relativi a documenti autorizzati con persone con ridotte capacità mentali. Esercitare estrema cautela con persone anziane con segni di deterioramento cognitivo, incapaci / con misure di sostegno per l'esercizio della capacità giuridica, sotto tutela, curatela, ecc.  
    • Furto di identità. Siate estremamente diligenti nel verificare l'identità della persona con la sua foto DNI / NIE / Passaporto, ecc.
    • Verifica dei gravami ipotecari. Prendete le dovute precauzioni con le ipoteche che sono state cancellate economicamente, ma non registrate. Richiedete la prova documentale dell'avvenuto pagamento del prestito garantito.

    2.- NUOVO PROMEMORIA. NUOVI SVILUPPI NEGLI INVESTIMENTI ESTERNI:

    In allegato (QUI) una nota informativa dell'OCP con una sintesi delle principali novità del Regio Decreto 571/2023, sugli investimenti esteri. Sono considerati investimenti esteri i seguenti:

    Investimenti esteri in Spagna:

    • Partecipazione di un NON RESIDENTE in società spagnole superiore al 10% del capitale sociale.
    • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di NON RESIDENTI superiore a 500.000 euro.
    • Nel caso in cui i fondi utilizzati per l'investimento provengano da giurisdizioni non cooperative, è necessaria una dichiarazione preventiva. L'ordinanza del 9 febbraio 2023 (QUI) contiene l'elenco delle giurisdizioni non cooperative.

    Investimenti spagnoli all'estero:

    • Partecipazione al capitale di società non residenti superiore al 10% del capitale sociale.
    • Acquisto di immobili all 'estero per un valore superiore a 300.000 euro.
    • Nel caso in cui la destinazione dell'investimento sia una giurisdizione non cooperativa, è necessaria anche una dichiarazione preventiva.

    Obblighi del notaio:

    • Quando entrerà in vigore l'attuazione normativa del Regio Decreto, sarà obbligatorio per il notaio inviare le informazioni sugli investimenti esteri al Consiglio Generale del Notariato.
    • Nel periodo transitorio, la presentazione delle dichiarazioni online avviene tramite AFORIX.
    • Rimane in vigore l'obbligo per il notaio di inviare per iscritto alla Direzione Generale per il Commercio e gli Investimenti Internazionali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, un elenco delle transazioni intervenute considerate come investimenti esteri durante il semestre precedente per le quali non è stato richiesto al notaio di presentare la relativa dichiarazione.

    3.- È POSSIBILE DICHIARARE IL COMPLETAMENTO PARZIALE DI UN EDIFICIO DIVISO ORIZZONTALMENTE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 19 settembre 2023 (BOE del 26 ottobre 2023), in cui la DG risolve il caso di un edificio, con diversi piani, diviso orizzontalmente, in cui viene dichiarata la fine dei lavori solo per una parte di essi (nello specifico, il piano terra e il primo piano, non il resto dei piani).

    In questo caso, la DG lo accetta, affermando che non vi è alcun inconveniente nel fatto che la prova di completamento può essere parziale, per fasi e persino per piani; poiché può accadere nella pratica che vi siano elementi non finiti, senza che ciò ostacoli la registrazione del completamento di altri, purché questo sia debitamente accreditato.

    4.- LA SPARTIZIONE DELL'EREDITÀ DA PARTE DI UN COMMERCIALISTA SPARTITORE. ATTENZIONE AI CONFLITTI DI INTERESSE:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 5 settembre 2023 (BOE del 25 ottobre 2023), in cui la DG stabilisce che in un atto di accettazione, divisione e aggiudicazione dell'eredità, la commercialista-partidora non si è limitata all'aspetto strettamente partitivo e, nelle aggiudicazioni, ha svolto funzioni dispositive che richiedono l'intervento degli eredi.

    Inoltre, esiste un conflitto di interessi tra due fratelli coeredi, in quanto uno è il tutore dell'altro e quindi esercita la sua rappresentanza legale. Poiché entrambi sono interessati all'eredità e uno di loro è rappresentato legalmente dal fratello, esiste un conflitto di interessi e in questo caso è necessario l'intervento di un difensore legale.

    5.- VENDITA DI UN POSTO AUTO IN UNA PROPRIETÀ INDIVISA. È RICHIESTA UNA DESCRIZIONE SPECIFICA DEL POSTO AUTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 28 luglio 2023 (BOE del 12 ottobre 2023), in cui la DG risolve un caso di vendita di una quota indivisa (1,329%) di un immobile, destinato a parcheggio auto. L'atto conteneva la descrizione dell'immobile registrato nel suo complesso (costituito dal piano seminterrato di un edificio adibito a parcheggio e da locali di deposito), ma non la descrizione dello specifico posto auto il cui uso e godimento esclusivo era attribuito alla quota indivisa dell'immobile trasferito.

    La DG, in linea con il Conservatore, ritiene necessario che nell'atto di vendita siano descritti dettagliatamente i confini e la superficie del parcheggio da trasferire.

    6.- CATASTO E LEGGE 11/2023. NUOVE SCADENZE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCUMENTI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 7 luglio 2023 (BOE del 15 agosto 2023), che approva il calendario per l'attuazione della Legge 11/2023 sulla digitalizzazione delle azioni di registro. Questa legge stabilisce la firma elettronica di tutte le voci e i documenti del registro e la tenuta di un protocollo in formato elettronico. La suddetta risoluzione include due allegati con un calendario per l'implementazione della firma elettronica in ciascuno dei Registri immobiliari in Spagna, ed estende il periodo ordinario per l'abilitazione al registro da 15 giorni lavorativi a 30 giorni lavorativi, per un periodo di un mese dalla data di inizio dell'implementazione dei procedimenti digitali.

    In allegato alla sintesi si trova la delibera con gli allegati contenenti le rispettive date di inizio della fase di implementazione della firma elettronica, in modo che tutti i dipendenti dello studio notarile possano consultarle e tenere presente che entro un mese da questa data, il periodo di abilitazione non è di 15 giorni come di consueto, ma di 30 giorni.

    L'importanza di questa consultazione risiede nel fatto che sono autorizzate le cancellazioni delle ipoteche iscritte in tutti i registri della Spagna, ognuno dei quali ha una data prevista per l'implementazione di questa firma elettronica!

    7.- IL VICINATO CIVILE E LE SUE DIFFICOLTÀ DI PROVA. GRANDE IMPORTANZA DEVE ESSERE DATA ALLA DICHIARAZIONE CONTENUTA NELL'ATTO:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 3 ottobre 2023 (BOE del 2 novembre 2023), in cui la DG risolve un caso riguardante la prova della residenza civile di una persona deceduta e la sua importanza nel determinare la legge successoria applicabile.

    In questo caso, la defunta, nel suo testamento, dichiara di avere uno stato civile comune. Tuttavia, l'erede (il marito), quando accetta l'eredità, nel suddetto atto di accettazione dichiara che lo stato civile della defunta era quello di Ibiza e, in base a ciò, gli viene assegnata l'intera eredità (a differenza di ciò, se lo stato civile fosse stato comune, poiché la defunta non aveva discendenti, ma aveva ascendenti viventi, questi sarebbero stati legittimati). Quando l'atto di accettazione dell'eredità è stato presentato per la registrazione, il cancelliere si è rifiutato di registrarlo, ritenendo prevalente la dichiarazione di stato civile comune fatta dalla defunta nel suo testamento.

    La DG, allineandosi al Registro, ritiene che la prova dello stato civile sia molto difficile (tranne nei casi in cui l'espressa dichiarazione sia riportata nel Registro Civile). Pertanto, in caso di dubbio, deve prevalere la dichiarazione dell'interessato resa davanti a un notaio (in quanto resa dopo essere stato debitamente informato dal notaio), anche rispetto a quanto può risultare da documenti extragiudiziali (come un certificato di censimento che dimostri che la persona è registrata a quell'indirizzo da più di 10 anni), in quanto la residenza amministrativa non sempre coincide con l'indirizzo effettivo (che è quello che determina la residenza civile).

    8.- UN AMMINISTRATORE IL CUI MANDATO SIA SCADUTO PUÒ CONVOCARE UN'ASSEMBLEA GENERALE PER IL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTI ANNUALI:

    In allegato (QUI) la Risoluzione della DGSJFP del 31 ottobre 2023 (BOE del 21 novembre 2023), in cui la DG delibera che l'Assemblea generale convocata da un amministratore con una carica scaduta è valida, a condizione che tale Assemblea generale sia convocata per rinnovare l'organo amministrativo e approvare i conti annuali di diversi esercizi finanziari come modo per superare la chiusura del Catasto.

    9. POTERI PREVENTIVI E ASPETTI INTERREGIONALI:

    Di seguito viene riportata una breve sintesi di un documento sui poteri preventivi e sugli aspetti da tenere in considerazione nel campo del diritto interregionale:

    • Grande utilità della procura preventiva: evita alla famiglia di dover ricorrere a misure di sostegno giudiziarie (che richiedono più di un anno per essere istituite, oltre al costo degli avvocati, ecc.)
    • Presto sarà possibile consultare la validità di queste procure per via telematica presso lo Stato Civile. Occorre prestare attenzione quando un delegato si reca presso uno studio notarile per firmare con una di queste procure.
    • Dubbi sulla legge applicabile quando un cliente si reca presso uno studio notarile per firmare una procura: dobbiamo sempre ricorrere al criterio della residenza abituale (art. 9.6 Cc) per costituire la procura ai sensi del CCCat o del Cc.
    • Ricordate sempre di inserire (o meno), su richiesta del cliente, la clausola relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione giudiziaria per gli stessi atti per i quali il tutore la richiede.
    • In Catalogna, nei prossimi mesi, ci saranno sviluppi significativi in questo ambito, in quanto il progetto di riforma del Libro II del Codice Civile catalano su questa materia entrerà presto in Parlamento come disegno di legge, per cui, se verrà elaborato in modo ordinario, tra pochi mesi ci saranno nuove norme in questo ambito con modifiche molto profonde che dovremo studiare per adeguare gli atti.

    10.- LEGGE 11/2023. DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI E DI REGISTRO (PROTOCOLLO ELETTRONICO, VIDEO FIRME e COPIE ELETTRONICHE AUTORIZZATE):

    In allegato un articolo tratto dal nostro BLOG che riassume i 10 punti principali dell'entrata in vigore della legge 11/2023 (QUI).

    Tre cambiamenti principali influenzeranno la nostra vita quotidiana:

    • Il primo è il deposito di tutti i documenti firmati nell'ufficio elettronico del notaio, che rispecchia fedelmente il documento cartaceo (matrice, uniti, diligenze e note).
    • Il secondo cambiamento importante è la possibilità di videofirmare alcuni tipi di documenti con un certificato digitale una volta che il cittadino si è registrato sul portale notarile;
    • e infine, la creazione di copie autorizzate elettroniche che sostituiscono la carta con la stessa efficacia e validità.  

    Dopo 21 giorni di implementazione abbiamo riscontrato la seguente casistica:

    SUL PORTALE NOTARILE (PNC):

    • I cittadini che desiderano effettuare le procedure devono compilare il modulo e convalidare il proprio telefono cellulare e l'indirizzo e-mail di contatto. La procedura è semplice e si completa caricando il documento d'identità sulla piattaforma. L'abbiamo validata e funziona correttamente per i cittadini identificati con DNI, NIE e PASSPORT.
    • Il modo più pratico per accedere e firmare è utilizzare un certificato digitale. Consigliamo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, anche se esistono diversi enti emittenti certificati da Ancert.
    • Il cittadino che vi accede potrà consultare tutta la sua storia di atti tra il 1° gennaio 2007 e l'8 novembre 2023. Le modalità di pubblicazione degli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge sono ancora da definire.

    SULLA VIDEO-FIRMA:

    • Fin dall'inizio siamo riusciti a realizzare con successo 2 firme video . Sebbene sia una tecnologia molto nuova e abbia i suoi limiti, non è stato complesso realizzarla una volta che il cliente è registrato nel portale e ha il certificato digitale da firmare.
    • La connessione avviene tramite un'applicazione integrata nel browser web ed è intuitiva e semplice. Prevediamo che, con la registrazione dei cittadini, il numero di documenti rilasciati con questo metodo aumenterà.

    PER QUANTO RIGUARDA LA COPIA ELETTRONICA CERTIFICATA:

    • Abbiamo già rilasciato le prime copie autorizzate elettroniche con un codice di verifica sicuro (CSV).
    • Il processo è gestito da Word stesso e in parallelo al deposito del documento, anche se può essere emesso in una data successiva, sempre per i documenti firmati dopo il 9 novembre 2023.
    • Il documento viene pubblicato nell'ufficio elettronico del notaio e il CSV viene generato rapidamente e facilmente in SIGNO e inviato al cliente.
    • Una volta caricato sul sito elettronico, viene condiviso con il cliente tramite un'e-mail in cui forniamo un link alla sua copia elettronica autorizzata. Questo metodo di consegna gli conferisce autenticità e validità legale nei confronti di terzi. Riteniamo che sostituirà gradualmente il cartaceo, in quanto non è necessario essere registrati nel portale notarile per la consultazione e la convalida.

    DOMANDE FREQUENTI SUL PROTOCOLLO ELETTRONICO e sulla FIRMA VIDEO:

    Nel SIC, nella sezione"Legge 11/2023. Digitalizzazione dei procedimenti notarili e di cancelleria" è disponibile un documento con domande e risposte sui dubbi esistenti in relazione all'attuazione della Legge 11/2023; sono state realizzate due pubblicazioni: il primo e il secondovolume .

    Sono anche allegati (QUI al singolare e QUI plurale), i modelli di base per qualsiasi atto elettronico concesso tramite video-firma attraverso il Portale Notarile del Cittadino.

    MODIFICA DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO. NECESSITÀ DI SEGNALARE SEPARATAMENTE IL NUMERO DI PAGINE IN FORMATO CARTACEO/TELEMATICO:

    A partire dal 9 novembre 2023, l'Indice unico informatizzato è modificato per incorporare come campo obbligatorio da riportare in ogni strumento pubblico il numero di fogli della matrice del supporto cartaceo separatamente dal numero di fogli del supporto elettronico.

    Per qualsiasi domanda sulla nuova digitalizzazione (sia per i dipendenti che per i clienti), si prega di contattare Antonio Alba via e-mail: antonio@jesusbenavides.es

    Ottobre 2023

    1.- REGISTRO CENTRALE DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ. NOTA ESPLICATIVA

    In allegato (QUI) nota chiarificatrice dell'OCP su varie questioni relative al Registro Centrale dei Titoli Immobili ari e agli obblighi dei notai al riguardo:

    • L'ottenimento dell'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 4 del RD 609/2023 non è un prerequisito per l'esecuzione del negozio giuridico, in quanto non rientra nei requisiti di identificazione del titolare effettivo.
    • Percentuale di partecipazione: questa informazione deve essere inserita solo quando si deve effettuare una nuova registrazione della manifestazione, nel caso in cui ci sia una discrepanza tra il contenuto della BDTR e la manifestazione del concedente.

    COMPRAVENDITA DI IMMOBILI FORMALIZZATA DA UN RAPPRESENTANTE CON PROCURA REVOCATA. OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NEL VERIFICARE LA VALIDITÀ DELLE PROCURE E DELLE CARICHE SOCIALI.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 26 luglio 2023 (BOE del 28 settembre 2023).. La DG risolve un caso di vendita di un immobile, in cui il venditore è rappresentato da un procuratore, che dichiara che la sua procura è valida, e il notaio, che dà il suo parere positivo sulla sufficienza dell'atto. Tuttavia, dai dati del Registro delle Imprese, risulta che tale procura era stata revocata pochi giorni prima, essendo stata pubblicata sul BORME, una volta iscritta nel Registro (da cui è opponibile ai terzi), lo stesso giorno della firma del CV.

    Il DG conferma la classificazione del Registro, per cui il diritto dell'acquirente non può essere registrato in quanto il venditore non era debitamente rappresentato da una persona con poteri sufficienti per formalizzare la vendita.

    Prendere in considerazione il caso e fare le relative indagini in cancelleria il più vicino possibile alla firma dell'atto (se possibile, lo stesso giorno), al fine di evitare tali casi.

    3.- SL. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ACQUISTO DI AZIONI. IMPORTO DELLA RISERVA VINCOLATA

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 24 luglio 2023 (BOE del 27 settembre 2023).. La DG risolve il tipico caso di "uscita" di un azionista da una SL. A tal fine, la società riacquista tutte le azioni di quell'azionista (per un valore di rimborso superiore al valore nominale) e poi riduce il capitale sociale dello stesso importo (procedendo così al suo rimborso) e, allo stesso tempo, costituisce una riserva vincolata, per l'importo della riduzione (prendendo come riferimento il valore nominale delle azioni, e non il valore rimborsato all'azionista, che, come indicato, è superiore), per garantire i diritti dei creditori.

    Il Registro si qualifica negativamente perché ritiene che l'importo della riserva debba essere pari al "valore di quanto ricevuto dall'azionista" (cioè l'importo totale rimborsato, e non solo il valore nominale delle azioni).

    La DG ribalta la classificazione del Conservatore del registro di commercio, stabilendo che in questi casi l'importo della riserva vincolata deve essere pari al valore nominale delle azioni rimborsate e non all'importo rimborsato all'azionista uscente.

    TUTELA DI FATTO. DOCUMENTO INTERPRETATIVO PER LE PROCEDURE BANCARIE

    Si segnala che nel SIC, all'interno del link "Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad", è a disposizione dei dipendenti un protocollo quadro firmato tra l'Avvocatura dello Stato e il settore bancario per chiarire i poteri del tutore di fatto nel campo delle transazioni bancarie.

    Questo documento è stato anche oggetto di un'analisi dettagliata in un articolo sul nostro blog (QUI è possibile consultarlo).

    5.- INVESTIMENTI ESTERNI. SVILUPPI NORMATIVI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    Si informa il personale della recente approvazione del Regio Decreto 571/2023 del 4 luglio sugli investimenti esterni (QUI è possibile consultarlo), che deve essere tenuto in considerazione quando si effettuano transazioni con non residenti. In particolare, modifica la normativa precedente nei seguenti aspetti fondamentali:

    1.- Sono considerati investimenti esteri ai fini della relativa dichiarazione successiva al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia:

    • Partecipazioni di non residenti in società spagnole quando tali partecipazioni superano il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società (in precedenza era richiesto il 50%).
    • Acquisto di beni immobili in Spagna da parte di non residenti quando l'importo supera i 500.000 euro (in precedenza il limite minimo era di 3.000.000 euro).

    In questi casi, il titolare non residente è tenuto a dichiarare l'investimento al Registro degli investimenti del Ministero dell'Economia, utilizzando i moduli previsti dalla Disposizione transitoria 3 del Regio Decreto (moduli DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

    2.- Se la transazione è stata eseguita da un notaio, questi deve notificare al Consiglio Generale del Notariato l'investimento attraverso l'ufficio elettronico del notaio (SIGNO) e, in ogni caso, avvertire la persona che compare dell'obbligo di presentarlo.

    3.- Nel caso in cui gli investimenti considerati esteri (ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto), abbiano origine in un Paese di giurisdizione non cooperativa (ex paradisi fiscali), che sono quelli inclusi nell'Ordinanza del 9 febbraio 2023, sarà necessario fare una dichiarazione preventiva e i notai dovranno richiederla prima della concessione, indicandolo espressamente nell'atto pubblico.

    6.- NOTE PRATICHE SUI DOCUMENTI RELATIVI A CITTADINI STRANIERI

    In allegato (QUI), un interessante articolo di un collega notaio, che espone una serie di considerazioni pratiche da tenere presenti quando una persona fisica straniera è coinvolta in un atto pubblico. A titolo di sintesi, si evidenziano le più rilevanti:

    • Identificazione. Si applicano le norme generali del Regolamento notarile. In particolare, nel caso degli stranieri dell'UE, l'identificazione avviene tramite il passaporto o la carta d'identità nazionale.
    • NIE: Gli stranieri che, a causa dei loro interessi economici, professionali o sociali, sono legati alla Spagna, devono essere dotati, a fini di identificazione, di un numero personale, unico ed esclusivo. Necessario per tutte le operazioni con implicazioni fiscali.
    • Traduzione: a meno che il notaio non conosca la lingua straniera, è necessario attenersi alle disposizioni del § 150 del Regolamento notarile e richiedere un interprete.
    • Mezzi di pagamento: prestare molta attenzione e diligenza per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro. È altamente consigliabile richiedere che i conti di deposito e di pagamento siano detenuti in banche spagnole. Se ci sono banche straniere o conti di terzi, saranno richieste informazioni il più possibile complete e affidabili sull'origine dei fondi, richiedendo una giustificazione documentale (certificati di proprietà dei conti, contratti che giustifichino l'origine dei fondi, ecc.)
    • Apostille: l'apostilla è richiesta per i documenti rilasciati all'estero.
    • Transazioni immobiliari. Ricordiamo la trattenuta del 3% del prezzo (Imposta sul reddito dei non residenti) e l'inversione del contribuente nel "capital gain municipale".

    7.- RICHIESTA DI COPIE DI TESTAMENTI ALL'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE NOTARILE DELLA CATALOGNA

    Informazioni di interesse per la richiesta di copie di testamenti al Collegio. Per evitare problemi in caso di discrepanze di date, l'Associazione chiede che, al momento dell'invio della richiesta di copia, vengano allegati alla richiesta di copia del testamento i relativi certificati di morte e di ultima volontà, per identificare con maggiore precisione la richiesta.

    8.- FIRMA TELEMATICA DEGLI ATTI NOTARILI. ENTRATA IN VIGORE

    Come riportato in precedenza, il 9 novembre entrerà in vigore la Legge 11/2023, che consentirà la firma telematica degli atti pubblici (ovvero, attraverso un sistema di videoconferenza con il notaio e firma elettronica, senza la necessità che il cliente si rechi fisicamente presso lo studio del notaio). QUI potete trovare un articolo sul blog dello studio notarile di Jesus Benavides con maggiori dettagli (quali documenti possono essere firmati, procedura, ecc.).

    Per essere pionieri con questa novità e dare il miglior servizio ai clienti, è stata creata una nuova sezione nella pagina web dello studio notarile di Jesus Benavides (Video firma) dove, attraverso video didattici, viene spiegato l'intero processo da seguire per qualsiasi cittadino che voglia mettere in pratica questa possibilità.  

    Per qualsiasi domanda su questo argomento (sia da parte dei dipendenti che dei clienti), si prega di contattare Antonio Alba per la risoluzione del problema via e-mail: antonio@jesusbenavides.es.

    Settembre 2023

    1.- CALCOLO DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE. IL GIORNO IN CUI SI TIENE L'ASSEMBLEA GENERALE NON PUÒ ESSERE INCLUSO NEL CALCOLO.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. Di conseguenza, e a titolo di sintesi, la DG ricorda le regole per il calcolo dei termini di convocazione dell'assemblea generale in una società di capitali. Come è noto, l'articolo 176 LSC stabilisce che tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea generale deve trascorrere un mese (SA) o 15 giorni (SL). Ai fini del calcolo di questi termini, il giorno iniziale inizia dal giorno in cui l'avviso di convocazione viene inviato all'ultimo degli azionisti e, per determinare il giorno in cui scade il termine, non si può contare il giorno in cui si tiene l'assemblea generale.

    Pertanto, deve trascorrere un mese per le società per azioni e 15 giorni per le società a responsabilità limitata, ed è il giorno successivo a queste scadenze che l'Assemblea generale può essere validamente tenuta.

    2.- DOTTRINA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE QUESTIONI TARIFFARIE

    In allegato (QUI) un interessante documento contenente una sintesi della dottrina della Direzione Generale della Sicurezza Legale e della Fede Pubblica, in materia tariffaria, per gli anni 2020 - 2023. Da consultare in caso di dubbi sulle modalità di verbalizzazione di atti specifici.

    3.- NUOVI SVILUPPI DELL'INDICE UNICO INFORMATIZZATO

    È stato riferito che l'Indice unico informatizzato ha recentemente incluso una serie di nuove funzionalità per migliorare la rappresentazione dei negozi giuridici concessi in strumenti pubblici.

    In particolare, vengono creati nuovi atti giuridici per tenerne conto:

    • Atti di acquisizione o conservazione dello stato civile.
    • Atti di misure di sostegno e atti di costituzione di assistenza (e loro equivalenti in Catalogna),
    • Atti di omissione del numero di protocollo o di registro (per risolvere lo sfortunato caso in cui uno o più numeri rimangono senza un documento effettivamente autorizzato o intervenuto).

    Altre modifiche minori:

    • Prova dei mezzi di pagamento nelle ricevute di deposito.
    • Specificazione della proprietà (o meno) nella vendita e nell'acquisto di azioni e titoli aziendali.
    • Costituzione di entità con o senza personalità giuridica, in cui è richiesta l'informazione sul loro codice fiscale (se l'informazione è ottenuta dopo la concessione e non è stato possibile ottenerla dal cliente, una volta scaduto il termine per la presentazione dell'indice, la revoca della norma deve essere richiesta attraverso il solito canale).

    4.- TEORIA DEGLI AFFARI LEGALI COMPLESSI. ACQUISTO + IPOTECA DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UNA PERSONA SPOSATA. IL CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE NON È NECESSARIO SE L'IPOTECA VIENE FATTA CONTEMPORANEAMENTE ALL'ACQUISTO. ATTENZIONE NEL CASO DI STRANIERI

    In allegato (QUI) un interessante articolo che riassume la dottrina della DG sulla teoria dei negozi giuridici complessi. L'articolo tratta i casi in cui una persona sposata acquista un immobile da sola e poi lo ipoteca. Come è noto, la regola generale stabilisce che, per ipotecare la residenza abituale, anche se appartiene a uno solo dei coniugi, è necessario il consenso dell'altro coniuge. Come eccezione a questa regola generale, si pone la teoria del negozio giuridico complesso, in virtù della quale il consenso del coniuge non proprietario non è necessario nella costituzione di un'ipoteca sulla residenza abituale subito dopo il suo acquisto, ossia l'ipoteca viene firmata con il numero di protocollo subito dopo il protocollo di compravendita.

    Nel caso di stranieri, ATTENZIONE, perché la DG non ammette la dottrina del negozio giuridico complesso, a meno che la legge straniera non lo consenta e non sia accreditata (quindi, occorre verificare con una relazione notarile se la legge straniera che regola il regime patrimoniale specifico dei clienti ammette o meno questa teoria del negozio giuridico complesso).

    5.- AUTENTICAZIONE PUBBLICA DELLE DELIBERE SOCIETARIE. UNA BUONA AZIONE PUÒ SALVARE UN CATTIVO CERTIFICATO

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 luglio 2023 (BOE del 28 luglio 2023).. In conformità a tale risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito delle delibere societarie di una SL (cessazione e designazione di cariche), se il certificato non indica il quorum per l'adozione delle delibere, ma l'atto lo specifica (mediante una dichiarazione dell'amministratore), ciò è sufficiente per registrare la delibera nel Registro Mercantile.

    6.- PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. CIÒ CHE ARRIVA PER PRIMO IN CANCELLERIA È CIÒ CHE PREVALE (ANCHE SE LA LEGGE È SUCCESSIVA).

    Si allega la Risoluzione della DG Diritto, Persone Giuridiche e Mediazione del 17 luglio 2023 (DOGC del 31 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che prevale ciò che viene iscritto per primo nel Registro.

    Caso in cui, nel 1986, con una scrittura privata, viene costituito un usufrutto a vita su un immobile. Successivamente, il 09/02/2023, tale scrittura privata viene elevata ad atto pubblico e presentata per la registrazione al Catasto. Tuttavia, il Conservatore rifiuta la registrazione, poiché il 03/02/2023, cioè 6 giorni prima, era stato presentato per la registrazione un atto di lascito, in cui questo diritto di usufrutto era stato assegnato a un terzo, sulla base di un'accettazione di eredità da parte di una persona deceduta nel 2022.

    In questo caso, la DG richiama il principio fondamentale del funzionamento del Registro, ossia prior in tempore, potior in iure, per cui ciò che arriva per primo al Registro e viene registrato (usufrutto del 2022 presentato il 3 febbraio 2023), prevale sugli altri diritti (in questo caso, un usufrutto costituito in una scrittura privata nel 1986 e presentato per la registrazione il 9 febbraio 2023 sulla base di un atto di elevazione ad atto pubblico).

    7.- TABELLA DELLE NORME SULLA NAZIONALITÀ E SULLO STATO CIVILE

    In allegato (QUI) un interessante documento che include una tabella dei regolamenti sulla cittadinanza e sullo stato civile, dove si possono trovare i link ai regolamenti e alle risoluzioni della Direzione Generale su vari argomenti come la registrazione civile, le certificazioni, il regime economico del matrimonio, ecc.

    8.- GIURAMENTO DI CITTADINANZA. VARIE QUESTIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    In allegato (QUI) Circolare della DG relativa alla competenza dello specifico Ufficio di Stato Civile in cui formalizzare la dichiarazione di opzione per la cittadinanza spagnola, nonché il giuramento o la promessa. Stabilisce che è competente l'Ufficio di Stato Civile del luogo di residenza del richiedente.

    Si allega anche (QUI) Circolare del Direttore Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica, che stabilisce l'inopportunità di concedere certificati di cittadinanza giurata quando si rilevano indizi che il richiedente abbia compiuto atti incompatibili con la buona condotta civile (come, ad esempio, il fatto che il richiedente sia detenuto in un centro penitenziario).

    9.- CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLE QUALIFICHE NEGATIVE. SERVIZIO A CUI SI PUÒ RICORRERE COME STUDIO NOTARILE

    In allegato (QUI) un documento informativo del Consiglio Generale del Notariato, attraverso il quale viene reso noto un servizio a disposizione dei notai per poter ricorrere giudizialmente contro le valutazioni negative (o anche le delibere della DGSJFP) che possono comportare un interesse aziendale per i notai.

    Pertanto, nel caso in cui il dipendente riscontri una valutazione negativa che ritenga possa ripercuotersi sull'ufficio del notaio nel suo complesso, può sollevare questa eventualità con il notaio, che può richiederla attraverso i canali indicati nel documento allegato.

    10.- LA RACCOMANDAZIONE DI REGISTRARE LE DICHIARAZIONI PRIMA DELLA STIPULA DI UN ATTO IN CUI È COINVOLTA UNA PERSONA CON DISABILITÀ.

    La circolare informativa 3/2021, del 27 settembre, del Comitato permanente del Consiglio generale del notariatopropone che, prima della stipula di un atto in cui siano coinvolte persone con disabilità, venga redatto un registro delle manifestazioni in cui siano annotate le circostanze che possono influenzare l'esecuzione del negozio giuridico in questione. Questo registro può includere, tra le altre circostanze

    • Dichiarazioni della persona con disabilità stessa, ad esempio una dichiarazione della persona con disabilità che riconosce di vendere al di sotto del prezzo di mercato per una particolare necessità o convenienza, o le ragioni per cui rinuncia a una particolare eredità.
    • Dichiarazioni di persone che assistono la persona disabile nell'esercizio della sua capacità. Ad esempio, la dichiarazione del tutore di fatto, dell'avvocato, dell'accompagnatore occasionale, ecc. in cui si afferma di aver consigliato alla persona disabile di concedere un atto di vendita perché necessario per il suo futuro sostegno e mantenimento, o per saldare i debiti in sospeso.

    Questo certificato è un complemento indispensabile alla valutazione della capacità notarile e fornisce chiarezza e sicurezza in caso di controversie future e possibili richieste di risarcimento. Si raccomanda che a richiedere il certificato sia la persona con disabilità o il suo assistente.

    11.- VIENE CREATO IL REGISTRO CENTRALE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ.

    Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli Immobiliari. Decreto Reale 609/2023, dell'11 luglio, che crea il Registro Centrale dei Titoli di Proprietà Immobiliare.. Questo registro deve essere consultato da tutte le parti obbligate per legge a controllare il riciclaggio di denaro, compresi i notai. Tuttavia, fino al trasferimento dei dati in questo registro, per il quale sono previsti 9 mesi, il Regio Decreto stabilisce che si devono continuare a utilizzare le fonti tradizionali (il database del beneficiario effettivo tramite Signo).

    Luglio 2023

    1.- NUOVO CONGEDO RETRIBUITO DI 15 GIORNI DI CALENDARIO PER I PARTNER NON SPOSATI

    Il regio decreto legge 5/2023 viene pubblicato nel BOE ed entra in vigore (QUI potete consultarlo), in virtù del quale viene riconosciuto un congedo retribuito di 15 giorni di calendario per il fatto di diventare (e registrarsi) come coppia stabile. Tutte le coppie stabili che formano un'unione stabile d'ora in poi possono essere informate di questo, in modo da poter usufruire di questo nuovo congedo.

    2.- NUOVO REGOLAMENTO SULLE MODIFICHE STRUTTURALI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

    Il citato regio decreto legge 5/2023 (QUI ) ha abrogato la precedente Legge 3/2009, del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (trasformazione, fusione, scissione, trasferimento globale di attività e passività, ecc.) Pertanto, d'ora in poi, il nuovo regime giuridico per le modifiche strutturali si trova nel citato Regio Decreto Legge 5/2023. Da tenere in considerazione quando un funzionario prepara una di queste operazioni (deve consultare il nuovo regolamento e adattare le citazioni legali al nuovo testo normativo).

    3.- LE SENTENZE DI DIVORZIO DI STRANIERI, CON AGGIUDICAZIONE DI BENI IMMOBILI, DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL REGISTRO CIVILE CENTRALE.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in caso di divorzio (DI STRANIERI il cui matrimonio non è registrato nel Registro Civile spagnolo), se nella sentenza viene assegnato un immobile a uno degli ex coniugi, per poterlo registrare nel Catasto, è necessario che, in precedenza, tale sentenza di divorzio sia registrata nel Registro Civile Centrale.

    4.- REGISTRAZIONE DEI BENI E PRECEDENZA IN TEMPOREALE. A VOLTE SÌ, A VOLTE NO, CIÒ CHE VIENE DEPOSITATO SUCCESSIVAMENTE HA LA PRIORITÀ SUI DOCUMENTI DEPOSITATI PRECEDENTEMENTE.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 15 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve un caso curioso:

    • Il CV + PH è firmato e presentato per la registrazione, qualificato con difetti correggibili.
    • Viene presentata una rettifica e, mentre l'iscrizione è ancora in vigore (cioè il VC + PH non sono ancora stati registrati), il Catasto riceve un'ordinanza dell'AEAT con un divieto di alienazione dell'immobile, a causa di debiti fiscali.
    • Il cancelliere qualifica negativamente il CV + PH (presentato prima dell'ordinanza) per motivi di ordine pubblico.
    • Il notaio ha presentato ricorso e la DG gli ha dato ragione, stabilendo che se l'ordinanza derivava da un procedimento amministrativo in cui non era stata messa in discussione la validità civile del negozio giuridico (ricordiamo i debiti fiscali), la classificazione negativa non era applicabile, in quanto il CV + PH era stato presentato in precedenza nel registro (prior in tempore potior in iure).
    • Tuttavia, la DG ricorda che se l'ingiunzione è stata emessa nel contesto di un procedimento penale in cui viene messa in discussione la validità dell'attività (ad esempio, una presunta frode nel VC), la sospensione della registrazione (anche se l'ingiunzione è successiva) sarebbe appropriata, per motivi di interesse generale/ordine pubblico.

    5.- NULLA PUÒ ESSERE REGISTRATO A FAVORE DI UNA SOCIETÀ LA CUI CIF SIA STATA REVOCATA.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 16 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In base a questa risoluzione, e a titolo di sintesi, la DG stabilisce che, nell'ambito di una compravendita, se il numero di partita IVA della società acquirente è stato revocato, l'acquisizione non può essere registrata a suo favore. È importante tenere presente e ricordare sempre, quando si tratta di una società, di consultare la banca dati esistente in materia.

    6.- È POSSIBILE RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEI 3.000 EURO IN UNA SOCIETÀ ESISTENTE

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 13 giugno 2023 (BOE del 10 luglio 2023).. In essa, e a titolo di sintesi, la DG risolve il seguente curioso caso:

    • 3.000, effettua una riduzione di capitale, in seguito alla quale il capitale sociale risultante scende al di sotto dei 3.000 euro.
    • Il Conservatore sospende la registrazione in quanto ritiene che questa cifra sia inferiore al minimo legale, in quanto ritiene che le SL inferiori a 3.000 euro di capitale siano possibili solo al momento della costituzione.
    • Il DG revoca la qualifica del Conservatore, ritenendo che sia effettivamente possibile effettuare una riduzione di capitale in una SL con un capitale sociale inferiore a 3.000 euro.

    7.- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE. IL TEMPO DEVE ESSERE RISPETTATO

    A seguito di una transazione formalizzata presso lo studio notarile, si ricorda che nell'ambito di un aumento di capitale di una società di capitali, il diritto di prelazione degli azionisti sugli aumenti di capitale sorge dal momento della pubblicazione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove azioni nella Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese, o dalla comunicazione scritta a ciascun azionista. La sottoscrizione può essere effettuata dagli azionisti entro il termine fissato dall'Assemblea generale, che non può essere inferiore a un mese dalla pubblicazione o dalla comunicazione.

    Queste scadenze devono quindi essere prese in considerazione e rispettate quando si formalizza questo tipo di operazione (per cui non è possibile che la sottoscrizione delle nuove azioni avvenga nella stessa assemblea della delibera, a meno che tutti gli azionisti non abbiano partecipato all'assemblea).

    8.- RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NOTAIO. È MOLTO IMPORTANTE TENERNE CONTO PER EVITARE QUESTO TIPO DI ERRORE.

    Si allega un link a un interessante articolo dottrinale (QUI) in cui viene analizzata la responsabilità civile del notaio. Di particolare interesse è una sezione con approfondimenti di casi specifici (es. omissione di oneri, procure insufficienti, mancata informazione sugli effetti fiscali dell'esecuzione, ecc.)

    Si raccomanda vivamente a tutti i dipendenti dello studio notarile di leggere l'articolo e questi casi specifici per evitare di commettere tali errori e la responsabilità ad essi associata.

    9.- REGISTRAZIONE CIVILE E GIURAMENTO DI CITTADINANZA E MATRIMONI NOTARILI. QUESTIONI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

    Si allega un documento della Direzione Generale della Sicurezza Giuridica e della Fede Pubblica(si veda il PDF allegato a questa mail) che chiarisce diverse questioni relative soprattutto alla documentazione che gli interessati devono presentare nella dichiarazione giurata di cittadinanza e nel procedimento di matrimonio davanti a un notaio, nonché aspetti relativi alla procedura da tenere in considerazione sia per la concessione della cittadinanza che per il matrimonio.

    Giugno 2023

    1.- STATUTO. LA CLAUSOLA STATUTARIA CHE CONSENTE L'INVIO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AGLI AZIONISTI PER POSTA ORDINARIA (SENZA RICEVUTA DI RITORNO) NON È VALIDA:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 10 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, il DG ricorda che (nell'ambito della costituzione di una SL), la clausola statutaria che consente l'invio dell'avviso di convocazione ai soci per posta ordinaria (senza ricevuta di ritorno) non è ammissibile, in quanto, per essere valido, il sistema di invio deve consentire la verifica della ricezione dell'avviso da parte del destinatario.

    2.- NELL'ATTO DI VENDITA STRAGIUDIZIALE DI UN IMMOBILE IPOTECATO, È NECESSARIO DARE UNA NOTIFICA AFFIDABILE DELL'ESECUZIONE AI TITOLARI DI ONERI SUCCESSIVI:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP dell'11 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Caso di pignoramento extragiudiziale di un immobile ipotecato, presso uno studio notarile, in presenza di una condizione risolutiva successiva all'ipoteca a favore di una società. La società viene avvisata del procedimento di pignoramento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la consegna è negativa, dopodiché l'atto viene concesso. La DG, allineandosi alla tesi del Conservatore, non condivide questa tesi, in quanto ritiene che quando l'esecuzione stragiudiziale di un immobile ipotecato viene formalizzata con un atto, è necessario dare una notifica certa della procedura a tutti i titolari di oneri o diritti successivi all'ipoteca in corso di esecuzione, per cui se si decide di inviare la notifica della procedura con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la sua consegna al destinatario è negativa, è opportuno effettuare una notifica personale, da parte del notaio, con un atto di notifica (art. 202 Regolamento Notarile).

    3.- RETTIFICA DI UNA SUPERFICIE SUPERIORE AL 10%. NON È POSSIBILE REGISTRARLA "A POCO A POCO":

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 12 maggio 2023 (BOE del 1° giugno 2023). Viene concesso un atto di rettifica delle dimensioni dell'immobile, con il"metodo semplificato" dell'articolo 201.3 della legge ipotecaria(per differenze non superiori al 10%), ma analizzando i metri quadrati dichiarati nel registro e quelli dichiarati ora (da 9.403 a 10.377), si nota che la differenza è superiore al 10%. Il Conservatore sospende la registrazione e successivamente il notaio presenta un atto di rettifica chiedendo di registrare solo l'eccedenza dei metri quadrati fino al raggiungimento del 10%. Il Conservatore dà nuovamente una qualifica negativa e il DG, allineandosi al Conservatore, conferma che ciò non è possibile, in quanto non è possibile registrare una rettifica "frammentaria" o "a pezzi" della superficie del terreno, per cui se è superiore al 10%, si deve utilizzare la procedura ordinaria dell'articolo 201.1 della legge sulle ipoteche e non la procedura semplificata dell'articolo 201.3.

    4.- MINUTAGGIO DEI "CONCETTI MINORI". COSA PUÒ ESSERE ADDEBITATO E COSA NO:

    Interessante post dal blog "justitonotario" (QUI) che analizza una Risoluzione della Direzione Generale del 3 gennaio 2023 (consultabile integralmente in un link del suddetto blog), che risolve un ricorso di un privato contro il verbale di un notaio di un atto di compravendita. In sintesi, stabilisce che:

    • Cosa è testimoniato e cosa no? È il notaio a decidere.
    • Rapporto del registro commerciale: non applicabile.
    • Consultazione del titolare effettivo: Sì.
    • Faccia in bianco degli assegni: corretto.
    • Incorporazione nella copia di un foglio per l'inserimento di note: corretto.
    • Diligenze: Devono essere registrate per poter essere considerate minime.
    • Copie semplici e accordo sull'assunzione dei costi da parte dell'acquirente: se l'acquirente si assume i costi, questo include le copie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione dell'attività formalizzata.
    • Numero di copie elettroniche semplici: 2 (per le comunicazioni al Catasto e al Comune, rispettivamente).
    • Numero di copie in carta semplice: 3 (per regolare rispettivamente ITP, "plusvalía" e formalità varie).
    • Al momento dell'indicazione del numero di copie desiderate dai concedenti: Al momento della firma.
    • Cosa possiamo considerare come testimonianze? La trascrizione dei dati della società intervenuta; l'elaborazione della modulistica necessaria per poter effettuare la liquidazione telematica; la testimonianza per richiesta di informazioni anagrafiche; la consultazione della Real Titolarità; la semplice nota del Registro; la ricevuta dell'IBI; la certificazione catastale descrittiva e grafica (a parte la gestione catastale extra-territoriale che è anch'essa minutabile); gli assegni di accredito dei mezzi di pagamento; il certificato dei debiti della comunità; l'etichetta della Certificazione Energetica o l'intero certificato e rispettando quanto necessario a seconda dei casi; l'attestazione di ricezione da parte del Comune della comunicazione di cui all'art. 110.6.b) e la verifica dei CSV.
    • Sigillo di sicurezza: Sì, è verbalizzato.
    • Nota del Registro: può trattarsi di un supplemento (a margine della testimonianza).

    5.- NON SI PUÒ ESSERE DUE COSE ALLO STESSO TEMPO. NON È POSSIBILE ESSERE MEMBRO (PERSONA FISICA) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETÀ E, ALLO STESSO TEMPO, ESSERE ANCHE UNA PERSONA FISICA CHE RAPPRESENTA UNA SOCIETÀ CHE RICOPRE LA CARICA DI MEMBRO DELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 23 maggio 2023 (BOE del 16 giugno 2023).. Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che, in un consiglio di amministrazione di 3 membri, non è possibile che la stessa persona fisica ricopra la posizione di membro del consiglio e, allo stesso tempo, quella di persona fisica che rappresenta una società che è anche membro del consiglio, in quanto ciò implicherebbe che, de facto, una sola persona avrebbe il diritto di veto sull'adozione o meno di qualsiasi accordo, oltre a poter generare situazioni suscettibili di conflitto di interessi. In ogni caso, se il consiglio avesse più di 3 membri, la questione sarebbe più discutibile e il caso specifico dovrebbe essere analizzato per giungere a una conclusione in merito.

    6.- VENDITA DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI UNA SOCIETÀ RAPPRESENTATA DA UN AMMINISTRATORE LA CUI POSIZIONE NON È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. È POSSIBILE SE IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA DEL NOTAIO VIENE ESEGUITO CORRETTAMENTE:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 9 maggio 2023 (BOE del 29 maggio 2023).. In conformità ad esse, e a titolo di sintesi, la DG ribadisce la propria dottrina già consolidata e stabilisce che, in caso di vendita di un immobile da parte di una SL, rappresentata nella compravendita dal proprio amministratore, senza che la posizione sia ancora registrata, è possibile formalizzare l'operazione se il giudizio di sufficienza notarile viene svolto correttamente . In particolare, l'atto deve contenere tutte le circostanze richieste dalla legge affinché la nomina dell'amministratore sia considerata valida:

    1. La delibera dell'Assemblea generale regolarmente convocata.
    2. Accettazione della nomina,
    3. La notifica o il consenso, a seconda dei casi, dei titolari delle precedenti sedi legali.

    7.- MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER ADEGUARLO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROCESSI DIGITALI

    QUI è possibile consultare la suddetta riforma del Regolamento del Registro Mercantile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 14 giugno. Sulla base della stessa, come aspetti chiave:

    • A tutte le società a responsabilità limitata e alle filiali verrà assegnato un identificativo unico europeo (EUID), che consentirà di identificarle in modo univoco attraverso un sistema di interconnessione di tutti i registri delle imprese dell'UE.
    • È prevista la possibilità di creare e chiudere filiali telematicamente/online.
    • La sua entrata in vigore è posticipata di un anno dalla pubblicazione nel BOE della Legge 11/2023 (cioè il 9 maggio 2024).

    Maggio 2023

    1.- RINUNCIA ALL'EREDITÀ DEI MINORI E CONFLITTO DI INTERESSI. ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, datata 20 febbraio 2023 (DOGC del 2 marzo 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nella rinuncia all'eredità a favore di minori, la regola generale è che essa deve essere formalizzata in un atto pubblico dai genitori, con autorizzazione giudiziaria (art. 236-27 CCCat) o, in alternativa, dai due parenti più stretti (art. 236-30 CCCat). In caso di conflitto di interessi di uno dei genitori, la rinuncia viene fatta dall'altro genitore con il consenso dei due parenti. Se il conflitto di interessi riguarda uno dei due parenti, questi deve astenersi o, se necessario, il parente successivo deve essere chiamato a sostituirlo.

    2.- CATASTO. LE NOTE SEMPLICI NON POSSONO ESSERE RICHIESTE NÉ PER E-MAIL NÉ PER MEZZO DI UN DOCUMENTO PRESENTATO PER VIA TELEMATICA:

    Si allegano le risoluzioni della DGSJFP del 27 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023) e del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che le note semplici non possono essere richieste né via e-mail né attraverso una richiesta presentata in un documento attraverso il sistema di deposito telematico dei documenti del Registro. La via ordinaria è quella del portale telematico di Registradores.org o del Telefax nel caso di note continue provenienti dallo studio notarile.

    3.- CESSIONE DI PROPRIETÀ IN CAMBIO DI UNA RENDITA VITALIZIA GARANTITA CON CONDIZIONE SOSPENSIVA E DI UN DIRITTO REALE IPOTECARIO. NON SI PUÒ IPOTECARE CIÒ CHE ANCORA NON CI APPARTIENE:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 28 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che non è possibile ipotecare ciò che non è ancora vostro. La cessione di un immobile in cambio di una rendita viene formalizzata in un atto pubblico. Il cedente (una persona anziana) trasferisce l'immobile a un terzo (cessionario) in cambio di una rendita. Il trasferimento viene formalizzato con una condizione sospensiva, per cui il passaggio di proprietà avverrà quando il cessionario dimostrerà di aver pagato per intero la rendita pattuita (si intende alla morte del cedente). Inoltre (per garantire che chi è tenuto a pagare la rendita la paghi), il cessionario costituisce un'ipoteca su tale proprietà, a favore del cedente, come ulteriore garanzia per il pagamento della rendita vitalizia. L'iscrizione dell'ipoteca viene rifiutata in quanto la condizione sospensiva non si è ancora verificata, per cui i cessionari non hanno ancora acquisito la proprietà dell'immobile (condizione sospensiva in attesa di adempimento) e quindi non possono ipotecare qualcosa che ancora non gli appartiene.

    4.- IPOTECA E DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICA. NON PUÒ ESSERE UN INDIRIZZO ESTERO:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 30 marzo 2023 (BOE del 18 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che quando si formalizza un diritto reale ipotecario, l'atto deve indicare un indirizzo del debitore ai fini delle notifiche e delle convocazioni, che deve essere situato in Spagna, per cui non è ammissibile indicare un indirizzo del debitore all'estero a tali fini.

    5.- ATTO DI ESTINZIONE DELLA CONVIVENZA STABILE E DI SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO (APPARTAMENTO IN COMUNE). PUÒ ESSERE CONCESSO CON FIGLI MINORI SE NELL'ATTO NON SONO INCLUSI ACCORDI CHE RIGUARDANO I FIGLI:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya del 19 aprile 2023 (DOGC del 24 aprile 2023). In base ad essa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che in presenza di una coppia stabile con figli e con una casa in comune, quando la coppia stabile si estingue per cessazione della convivenza, anche se ci sono figli minori, possono formalizzare l'estinzione della coppia stabile nell'atto e concordare nello stesso lo scioglimento del condominio dell'immobile che avevano in comune. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se l'atto di cessazione della convivenza stabile non include misure che riguardano i figli, come un accordo, un piano genitoriale, gli alimenti o un regime di visita (nel qual caso, logicamente, sarebbe necessaria un'autorizzazione giudiziaria).

    6.- ATTO DI DIVISIONE MATERIALE DI UN ELEMENTO PRIVATO DI UNA PROPRIETÀ SOGGETTA AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE È RICHIESTA SOLO LA MAGGIORANZA SEMPLICE:

    Allego la Risoluzione della DG del Diritto, delle Persone Giuridiche e della Mediazione della Generalitat de Catalunya, del 5 maggio 2023 (DOGC del 15 maggio 2023). In base a questa, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che nel caso di un vecchio edificio con una divisione orizzontale "singolare" (diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato), se il regolamento non lo consente espressamente, l'edificio deve essere diviso in 4 entità, una delle quali comprende 13 appartamenti suscettibili di uso individualizzato, se lo statuto non lo consente espressamente (nel qual caso non sarebbe necessario l'accordo dell'Assemblea generale), è possibile formalizzare una divisione materiale di questa entità che comprende questi 13 appartamenti, al fine di creare 13 proprietà registrate indipendenti, con la sola delibera dell'Assemblea generale approvata a maggioranza semplice (cioè non sarebbe necessario un accordo con maggioranze qualificate di 4/5).

    7.- ATTO DI RETTIFICA DI ERRORE (DI SUPERFICIE) NELLA DESCRIZIONE DI UN IMMOBILE (ELEMENTO PRIVATO) SOGGETTO AL REGIME DI PROPRIETÀ ORIZZONTALE. NON È RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI VECCHIE OPERE EDILIZIE NUOVE DA PARTE DELLA COMUNITÀ DEI PROPRIETARI:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 18 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG risolve un caso in cui una sovrastruttura, registrata con una superficie utile di 47,51 metri, viene rettificata a 97 metri (poiché in realtà questa era la superficie reale e corretta), mediante un atto concesso dal proprietario registrato dell'immobile, sulla base di una certificazione catastale e grafica e di una relazione di un architetto (che accreditano che si tratta di un errore e che questo appartamento ha questa superficie dal momento della costruzione), nonché mediante una risoluzione del Consiglio (adottata all'unanimità) che acconsente a questa rettifica. In questo caso, la DG conferma che questo atto è sufficiente per registrare la modifica della superficie dell'appartamento, senza la necessità di un atto di dichiarazione di vecchia e nuova costruzione, da parte della comunità di proprietari, in cui viene rettificata la descrizione di tale elemento.

    8.- QUANDO IN UNA SUCCESSIONE C'È UN DIRITTO DI TRASMISSIONE, SONO CONSAPEVOLE CHE PER LA CONSEGNA DI UN LEGATO È NECESSARIO IL CONCORSO DI TUTTI GLI INTERESSATI ALL'EREDITÀ:

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 19 aprile 2023 (BOE dell'8 maggio 2023). In base a tale risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito del diritto di trasferimento, e in base all'articolo 1006 del Codice civile, qualsiasi operazione volta a dividere l'eredità cui è chiamato il cedente deve essere concessa da tutti gli interessati alla successione di quest'ultimo (compresi i suoi beneficiari legittimari). Si tratta di un caso in cui due persone decedute, nel loro testamento, nominano eredi i loro sei figli (con volgare sostituzione a favore dei rispettivi discendenti) e, allo stesso modo, dispongono a favore di tre dei loro figli il lascito di alcuni beni immobili. Successivamente, uno di questi figli morì, lasciando una vedova e tre figli (nipoti del primo defunto). L'atto di consegna del lascito viene concesso dagli eredi (figli della coppia defunta) e anche dagli eredi cedenti (nipoti), ma non interviene la coniuge vedova del figlio defunto, che il DG interpreta come necessaria, in quanto interessata alla successione.

    9.- PRESTO SARÀ POSSIBILE CONCEDERE ATTI PER VIA ELETTRONICA:

    In allegato il link all'articolo recentemente pubblicato su El Periódico (QUI) in cui vengono spiegate sinteticamente le novità derivanti dalla Legge 11/2023. Sulla base di questa legge, a breve (a fine novembre scade la vacatio legis di 6 mesi), sarà possibile rilasciare alcuni atti pubblici per via telematica, cioè senza la presenza fisica del cliente presso lo studio notarile. Non appena saranno disponibili ulteriori sviluppi sull'attuazione pratica della misura, il personale sarà debitamente informato.

    Aprile 2023

    1.- I CLIENTI POSSONO IDENTIFICARSI DAVANTI AL NOTAIO CON UNA PATENTE DI GUIDA VALIDA DEL REGNO DI SPAGNA:

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 16 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In base a questa risoluzione, e a titolo riassuntivo, la DG consente a una persona che si presenta davanti a un notaio di identificarsi mediante una patente di guida spagnola valida, anche se questa risorsa deve essere utilizzata in modo sussidiario o complementare. Ciò significa che, di norma, in tutti i casi l'identificazione degli spagnoli deve avvenire tramite passaporto o DNI (carta d'identità nazionale spagnola). Tuttavia, in alternativa, può essere accettata anche la patente di guida, in quanto si tratta di un documento ufficiale rilasciato da un'autorità pubblica, con fotografia e firma, che ha effetti identificativi.

    2.- IL CONSENSO DEI NUOVI PROPRIETARI DI UN IMMOBILE SOGGETTO A REGIME PATRIMONIALE ORIZZONTALE È NECESSARIO PER REGISTRARE IN CATASTO GLI ACCORDI ADOTTATI PRIMA DEL LORO ACQUISTO E NON REGISTRATI.

    Si allega la Risoluzione della DGSJFP del 31 gennaio 2023 (BOE del 20 febbraio 2023).. In base ad essa, e a titolo di sintesi, la DG ricorda che, come regola generale, se una comunità di proprietari adotta una delibera soggetta a registrazione nel Catasto, e successivamente, prima che tale delibera venga registrata, si verificano cambiamenti di proprietà in elementi privati, per ottenere la registrazione di tale delibera, i nuovi proprietari devono dare il loro consenso. Tuttavia, in questo caso specifico, trattandosi di una successione, la DG applica il principio della successione universale (articolo 661 Cc) e consente la registrazione del patto.

    3.- NELL'AMBITO DI UNA SUCCESSIONE EREDITARIA, LA SEPARAZIONE DEL MATRIMONIO DEVE ESSERE PROVATA IN MODO ATTENDIBILE PER PRIVARE IL CONIUGE SUPERSTITE DEI SUOI DIRITTI EREDITARI SULLA QUOTA RISERVATA.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 24 gennaio 2023 (BOE del 14 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che, nell'ambito di un'accettazione di eredità, per poter formalizzare l'eredità senza il coniuge legittimo superstite (a seguito della separazione dei coniugi), è necessario certificare la separazione (per mutuo consenso in un atto pubblico / decisione giudiziaria di separazione o divorzio / ratifica del coniuge che non partecipa alla divisione).

    4.- PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA QUANDO SI UTILIZZA UNA PROCURA PREVENTIVA IN PREVISIONE DELLA PERDITA DI CAPACITÀ.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 4 novembre 2022 (BOE del 2 dicembre 2022). Di conseguenza, e a titolo riassuntivo, la DG stabilisce che per poter utilizzare una procura preventiva in previsione della perdita di capacità (del tipo che ha effetto solo una volta che la perdita di capacità è stata accreditata, non prima) non è sufficiente un generico giudizio di sufficienza come in qualsiasi tipo di procura, ma saranno richiesti ulteriori requisiti, ovvero è necessario un certificato medico in corso di validità, che riporti la data, l'autore, lo scopo e un giudizio esplicito da parte del notaio che il mandante si trovi nella situazione di sostegno descritta affinché la procura abbia effetto (e addirittura, in caso di dubbio, può essere richiesta una perizia, che sarà valutata in un atto notarile separato o, se necessario, aggiungendo la comparsa del mandante per valutare la sua situazione di bisogno sul posto).

    5.- LE DECISIONI GIUDIZIARIE CHE INCIDONO SULLA CAPACITÀ DELLA PERSONA DEVONO ESSERE REGISTRATE NELL'ANAGRAFE, IN MODO CHE GLI ATTI CHE NE DERIVANO ABBIANO ACCESSO ALL'ANAGRAFE IMMOBILIARE.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 3 gennaio 2023 (BOE del 9 febbraio 2023). In essa, e a titolo di sintesi, la DG ci ricorda che la sentenza del tribunale che incide sulla capacità di una persona, oltre a essere definitiva, deve essere registrata nel Registro civile. Senza questo requisito, l'atto compiuto dal rappresentante non potrà accedere al Catasto.

    6.- QUANDO IL REGIME ECONOMICO DEL MATRIMONIO È INDICATO IN UN ATTO, DEVE ESSERE SPECIFICATO SE È LEGALE O CONVENZIONALE.

    Allego la Risoluzione della DGSJFP del 20 dicembre 2022 (BOE del 3 febbraio 2023). In essa, e a titolo riassuntivo, la DG ricorda che nell'indicare il regime economico del matrimonio è necessario stabilire nell'atto se il regime economico matrimoniale è legale o convenzionale (poiché se è convenzionale, possono essere state previste regole specifiche di gestione e disposizione, diverse da quelle generiche previste dal regime legale del Codice). Inoltre, se si tratta di un regime concordato o convenzionale, è necessario fornire al notaio la prova di ciò mostrando l'atto autentico da cui deriva il regime economico convenzionale (contratto di matrimonio) con gli estremi della registrazione nel registro civile competente. La prova può essere fornita anche attraverso un certificato di matrimonio dell'ufficio anagrafe, a margine del quale deve essere riportata l'annotazione della stipula della convenzione di matrimonio in cui viene concordato il regime patrimoniale convenzionale, il giorno della stipula, il notaio autorizzante e il numero di protocollo.

    7.- LA NECESSITÀ CHE IL NOTAIO INDICHI ESPRESSAMENTE NELLA SENTENZA DI SUFFICIENZA NOTARILE L'AVVERTENZA DI AUTOAPPALTO E/O CONFLITTO DI INTERESSI.

    Si allega la risoluzione della DGSJFP del 9 marzo 2023 (B.O.E. 27 marzo 2023). In questa interessante risoluzione, la DG ribadisce ancora una volta la sua dottrina in merito alla sufficienza notarile e alla sentenza autoconcordataria, nel senso che bisogna prendere delle precauzioni quando c'è un negozio giuridico concesso da un procuratore che a sua volta interviene in nome e per conto proprio come parte con interessi opposti a quelli del suo mandante. Nel caso presentato nella sentenza, il Conservatore sospende la registrazione di una donazione in cui il donatore agisce a sua volta come procuratore del donatario, senza indicare nell'atto di donazione che la procura conferita dal donatario evita espressamente la figura dell'autocontratto e/o del conflitto di interessi. Il centro amministrativo ricorda la propria dottrina, già molto ribadita, secondo cui l'articolo 98 della Legge 24/2001 attribuisce esclusivamente al notaio il giudizio di sufficienza della presunta rappresentanza, senza che l'ufficiale di stato civile possa pretendere, per la propria qualifica, l'esibizione, l'accompagnamento o la trascrizione del documento da cui la rappresentanza è tratta. Tuttavia, quando si tratta della figura dell'autocontraenza, non è sufficiente che il notaio riporti nell'atto il suo giudizio di sufficienza, ma è anche necessario che indichi chiaramente che l'atto pubblico da cui deriva la rappresentanza (procura) contiene la clausola di autocontraenza".

    8.- LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI CON ELEMENTI INTERNAZIONALI

    8.1.- LEGGE APPLICABILE AL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:

    • Il Regolamento UE 2016/1103 (QUI) si applica a tutti i matrimoni contratti a partire da giugno 2019, ed è universalmente applicabile (anche le leggi non UE possono essere applicate).
    • Il regolamento (art. 22) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra quella del luogo di celebrazione o quella della cittadinanza di uno dei due coniugi.
    • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (di conseguenza, in Spagna sarà necessario un atto pubblico).
    • Inmancanza di accordo, la legge applicabile è (art. 26): quella della prima residenza abituale dopo il matrimonio, quella della cittadinanza comune o quella del legame più stretto.
    • ‍Si applica anchealle "società di persone registrate": società stabili iscritte in un registro pubblico.

    8.2.- LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO:

    • Si applica il Regolamento UE 1259/2010 (QUI) sulla legge applicabile al divorzio, che è anche universalmente applicabile (si possono applicare anche leggi non UE).
    • Il regolamento (art. 5) consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra la legge del luogo di residenza abituale, la legge dell'ultimo luogo di residenza abituale, la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo o la legge del foro.
    • Validità dell'accordo: Soggetto ai requisiti formali di ciascun Paese (in Spagna, atto pubblico di patti in previsione della rottura).
    • Inassenza di un accordo, si applicano i criteri dell'art. 8 del Regolamento.
    Jesús Benavides Lima
    Jesús Benavides Lima
    Notaio di Barcellona

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