4/3/2024
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Note legali pratiche

Note legali pratiche - Febbraio 2024

1.- Le successioni di WebiNots. Questioni interessanti da tenere in considerazione quotidianamente

Di seguito riportiamo due interessanti domande, analizzate nell'ultimo WebiNots dell'Associazione dei notai della Catalogna, in materia di successione:

TESTAMENTO E GIUDIZIO DI CAPACITÀ NOTARILE:

Vengono analizzate due sentenze della Corte Suprema di Giustizia in cui viene messa in discussione la validità di due testamenti fatti da persone anziane (oltre gli 80 anni).Estrema cautela con i testamenti di personeanziane (oltre gli 80 anni) che, tenendo conto della piramide demografica, diventeranno sempre più comuni. Se c'è il minimo dubbio sulla capacità del testatore, esistono varie opzioni per rafforzare il giudizio di capacità:

  • Prova preventiva che la persona è sana di mente (referto medico).
  • Effettuare una registrazione della persona con un'intervista e depositarla in un registro precedente.
  • Casi estremi: richiedono la presenza di 2 medici.

DONAZIONI E IMPUTAZIONE ALLA QUOTA DI LEGITTIMA:

Ai sensi del Codice Civile della Catalogna (art. 451-8 CCCat), "le donazioni tra vivi concesse dal defunto con un espresso patto di imputazione o fatte in pagamento o per conto del legittimario sono imputabili al legittimario. L'imputabilità della donazione deve essere espressamente dichiarata al momento della concessione e non può essere imposta successivamente da atti tra vivi o per causa di morte.

È importante ricordarlo ai clienti al momento della formalizzazione della donazione, perché si può fare solo in quel momento, non dopo!(come nel caso analizzato nel seminario, in cui dopo la donazione i rapporti tra padre e figlio si deteriorano e il padre (donatore), nel suo testamento, indica che questa donazione passata è imputabile alla legittima, ma questo non è più possibile, e questo è quanto dichiara il TSJ nella sentenza del caso specifico).


2.- Importanti sviluppi nel campo degli investimenti esteri

In allegato (QUI)Circolare informativa 1/2024 del Consiglio Generale del Notariato sugli investimenti esteri. Illustra le novità introdotte dall'ordinanza HFP/115/2023, del 9 febbraio, che determina i Paesi e i territori, nonché i regimi fiscali dannosi, che sono considerati giurisdizioni non cooperative (QUI), entrata in vigore il 1° febbraio 2024.

Questa ordinanza (che attua il Regio Decreto 571/2023, di cui abbiamo parlato in una precedente Newsletter) stabilisce i moduli per il trattamento e la dichiarazione degli investimenti esteri in Spagna e degli investimenti spagnoli all'estero. Si ricorda che questo regolamento stabilisce, a seconda dei casi, un regime di dichiarazione o di autorizzazione (nel caso della dichiarazione, la sua assenza non pregiudica la validità dell'operazione, mentre nel caso dell'autorizzazione, la sua assenza ne pregiudica la validità). La circolare allegata illustra i casi specifici in cui è richiesta una dichiarazione o un'autorizzazione.

Procedura da tenere in considerazione per le transazioni in cui è richiesta una dichiarazione preventiva:

  1. L'investitore straniero che intende formalizzare la transazione davanti a un notaio deve, prima della firma, compilare, sotto la sua esclusiva responsabilità, la corrispondente dichiarazione in AFORIX(allegata QUI con una sintesi della procedura che deve essere eseguita dal titolare non residente).
  2. Se il concedente ha compilato il modulo corrispondente e fornisce allo studio notarile i relativi file elettronici al momento della stipula, lo studio notarile deve verificare che i dati essenziali del file elettronico consegnato coincidano con quelli dell'atto o della polizza da stipulare (QUI è allegato un manuale con la procedura da seguire presso lo studio notarile). Una volta effettuata questa verifica, il modulo deve essere stampato e incorporato nell'atto, per cui, una volta firmato l'atto, il notaio deve inviare le informazioni fornite, tramite l'ufficio elettronico del notaio, al Consiglio Generale del Notariato, che a sua volta le trasmetterà al Registro degli Investimenti.
  3. Se il concedente non consegna il fascicolo al momento della stipula, il notaio lo registra nell'atto, con le opportune avvertenze. Eventualmente, se il fascicolo viene fornito in un secondo momento, il notaio lo registra con diligenza, procedendo alle stesse formalità sopra descritte.
  4. Si allegano anche modelli di clausole di investimento esterno da inserire negli atti, a seconda dei casi (QUI).

Procedura da tenere in considerazione nelle operazioni in cui è richiesta un'autorizzazione esplicita:

La circolare allegata elenca in dettaglio le operazioni soggette a questa autorizzazione espressa(ad esempio, investimenti da parte di residenti in Paesi non appartenenti all'UE che comportino la proprietà del 10% o più di una società spagnola, se l'oggetto dell'investimento è costituito, tra l'altro, da infrastrutture critiche, tecnologie critiche, forniture energetiche, settori con accesso a informazioni sensibili o mezzi di comunicazione), nel qual caso il notaio è tenuto a informare i richiedenti della necessità di ottenere questa autorizzazione espressa, rifiutandosi di autorizzare l'atto pubblico fino a quando questa non sia stata ottenuta.


3.- Nei patti successori catalani possono essere previste disposizioni a favore di terzi non direttamente coinvolti nel patto.

In allegato (QUI) Risoluzione JUS/47/2024 della Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, del 3 gennaio (DOGC 19/01/2024), in cui la DG risolve un ricorso presentato contro il rifiuto di un cancelliere di registrare un accordo di successione formalizzato da una madre (che ha 4 figli) e tre dei suoi figli, in cui sono previste disposizioni a favore dei concedenti, ma anche a favore di un terzo che non partecipa direttamente all'accordo (il quarto figlio).

La DG, allineandosi al ricorrente, revoca la nota di qualificazione, affermando che, ai sensi del secondo comma dell'art. 431-1 del CCCat, i patti successori catalani ammettono disposizioni tra i concedenti e anche a favore di terzi che non partecipano direttamente alla loro concessione.


4.- Opzione di acquisto e divieto di patto commissorio. Non è possibile formalizzare un'opzione di acquisto di un immobile a garanzia di debiti pregressi tra le parti.

In allegato (QUI) Risoluzione del DGSJFP del 9 gennaio 2024 (BOE del 21 febbraio 2024), in cui il DG risolve un caso in cui il Catasto rifiuta la registrazione di un diritto di opzione di acquisto su un immobile, in quanto questo ricade nel divieto del contratto di committenza (in quanto esistono rapporti finanziari pregressi tra il concedente e l'opzionante, ossia debiti pregressi, stabiliti in un protocollo precedente all'opzione di acquisto).

La DG, allineandosi al Conservatore, ritiene che, in effetti, non sia possibile utilizzare l'opzione di acquisto per uno scopo che le è estraneo, ossia operare come garanzia, per cui non è ammissibile che, sotto l'apparenza di un contratto di opzione di acquisto, si celi un pignoramento che consente al titolare dell'opzione (creditore di un debito) di diventare proprietario del bene offerto in garanzia (per estinguere tale debito), e tutto ciò, senza i requisiti e le precauzioni proprie dell'esecuzione processuale.


5.- Nuova costruzione e potere di segregazione di porzioni di proprietà per parcheggi e magazzini da parte del costruttore. Interpretazione della clausola statutaria

In allegato (QUI) Risoluzione DGSJFP del 19 dicembre 2023 (BOE del 16 febbraio 2024), in cui la DG risolve un caso in cui il costruttore di un nuovo edificio formalizza in un atto una segregazione di una quota indivisa che gli appartiene, in un locale al piano seminterrato destinato a garage/deposito, per creare tre proprietà registrate indipendenti, ossia due posti auto e un deposito, al fine di procedere alla loro vendita agli acquirenti finali.

Il Conservatore rifiuta la registrazione perché, a fronte della clausola statutaria della divisione orizzontale che autorizza il costruttore a effettuare tali segregazioni, si osserva che tale clausola stabilisce che tale facoltà può essere utilizzata solo "prima di procedere alla vendita dei suddetti locali di deposito"; il Conservatore ritiene che, poiché il costruttore ha già iniziato a vendere altri locali di deposito, tale clausola non possa essere applicata, per cui è necessario il consenso di tutti i proprietari registrati delle restanti quote indivise già vendute.

Il DG, in linea con il notaio, revoca la nota di qualificazione, ritenendo che, in questo caso, sia necessario interpretare la clausola statutaria in modo "logico, mirato e contestuale", ossia consentendo tali modifiche, anche se la vendita di altri locali di deposito è già iniziata, purché tali modifiche successive interessino solo le quote indivise appartenenti alla società costruttrice.


6.- Acquisto di beni immobili da parte di una persona sposata in regime di comunione dei beni a titolo privato (diritto comune). Forme di strumentazione e accreditamento

In allegato (QUI) Risoluzione del DGSJFP del 15 gennaio 2024 (BOE del 22 febbraio 2024), in cui il DG risolve un caso relativo all'acquisto di un immobile, su base privata, di una persona sposata in regime di comunione dei beni di diritto comune.

Interessante risoluzione per ricordare le modalità con cui tale acquisizione può avvenire su base privatistica, ovvero

  • Giustificando indubbiamente la natura privatistica della proprietà (mediante prove documentali pubbliche).
  • Confessione di privatizzazione dell 'altro coniuge (che assoggetta l'acquisto al regime speciale dell'art. 1324 Cc e 95.4 del Regolamento ipotecario).
  • Conclusione tra i coniugi di un negozio giuridico di attribuzione di natura patrimoniale (quando la natura onerosa o gratuita del negozio è chiaramente espressa).

7.- Elenco degli enti di supporto all'assistenza legale. Informazioni di interesse per le persone che potrebbero averne bisogno

In allegato (QUI), un elenco di enti e istituzioni che possono fornire assistenza alle persone che ne hanno bisogno per l'esercizio della capacità giuridica in condizioni di parità (anziani con deficit cognitivo, disabili, ecc.), fornito dalla Direzione Generale dell'Autonomia Personale e della Disabilità della Generalitat de Catalunya all'Associazione Notarile della Catalogna. Da tenere in considerazione se ci occupiamo di clienti che necessitano di questo tipo di assistenza o che potrebbero averne bisogno in futuro.

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Note legali pratiche - Febbraio 2024
Jesús Benavides Lima
Notaio di Barcellona

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